DECRETO 9 settembre 2022, n. 168

Type Decreto
Publication 2022-09-09
Ultimo aggiornamento 2022-11-07
State In force
Source Normattiva
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Capo I Procedure

Art. 2

Domanda di partecipazione

1.La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» per i concorsi pubblici e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno per i concorsi interni esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sulla pagina web istituzionale della Polizia di Stato, per i concorsi pubblici (da ora in poi: sito), ovvero sul portale «Doppiavela», per i concorsi interni (da ora in poi: sito), secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso.

2.La presentazione della domanda e' effettuata mediante accesso al portale dei concorsi della Polizia di Stato (da ora in poi: portale) con le modalita' indicate dal bando di concorso, ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3.Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso. I candidati gia' appartenenti alla Polizia di Stato possono utilizzare, ai medesimi fini, la casella di posta elettronica corporate.

4.Per poter presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve munirsi di credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) o di carta di identita' elettronica (CIE) o di altra modalita' di accesso certificata prevista dal bando di concorso.

7.I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall'articolo 4, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.

8.L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. soppresso. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".». - Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.». - Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi): «4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.». - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). - 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo stage e' condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche' con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. 10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato formatore. 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. 12. soppresso. 13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. 16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.». 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego): «Art. 4. - Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe': 1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di eta'. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.».

Art. 3

Bando di concorso

1.I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

2.I concorsi pubblici sono indetti su base nazionale e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avviso di pubblicazione sul sito; i bandi relativi ai concorsi interni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione sul sito.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica.». - Per il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), si veda nelle note all'art. 2.

Art. 4

Riserve di posti, preferenze e precedenze

1.Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di categorie di cittadini.

2.Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.

3.Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976.

4.I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 3 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.

5.Nei concorsi pubblici, a parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge.

6.I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 3 sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.

7.I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito, ai candidati inseriti nella stessa.

8.I candidati che superano tutte le fasi concorsuali devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso con le modalita' indicate dal bando di concorso. L'omessa presentazione o indicazione nella domanda di partecipazione al concorso della documentazione, entro i termini stabiliti, determina la mancata valutazione dei titoli.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), si veda nelle note all'art. 2.

Art. 5

Commissioni esaminatrici

2.Salvo motivata impossibilita', i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale delle commissioni esaminatrici.

3.Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto in lingua inglese e, ove non sia gia' componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.

4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri.

5.Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

6.Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'articolo 25 possono avvalersi di personale di supporto.

7.Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice.

8.Il presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianita' o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico e' rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.

9.La disciplina dei lavori delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli ed alle carriere della Polizia di Stato e' contenuta nelle apposite «Linee guida» adottate con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Art. 6

Organi di supporto alla Commissione esaminatrice

1.La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quelli della Commissione esaminatrice e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a cinquecento candidati.

2.Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un Comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice, ovvero da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3.Nei concorsi interni, se la prova orale e' svolta con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2, possono essere costituiti, a livello regionale o interregionale, con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno o piu' nuclei territoriali di supporto alla Commissione esaminatrice composti, ciascuno, da due funzionari, di cui uno della carriera dei funzionari di Polizia e uno della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore e qualifiche equiparate. I nuclei territoriali hanno compiti di organizzazione, vigilanza e logistica e sono responsabili del regolare svolgimento delle operazioni connesse all'espletamento, in ciascuna sede d'esame, presso gli uffici della Questura, della prova orale, in conformita' alle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7

Valutazione dei titoli

1.I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva ai fini del concorso.

2.Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non puo' superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame.

3.La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.

4.La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, qualora previsti.

5.Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalita' indicate dal bando di concorso.

6.La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza mette a disposizione della Commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato, se non gia' in possesso dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 8

Formazione ed approvazione della graduatoria

1.La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta, o nelle prove scritte, con il voto ottenuto nella prova orale, ove prevista, e il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'articolo 32.

2.Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato nei concorsi pubblici e nei concorsi interni, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.

3.Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso.

4.Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e sono dichiarati i vincitori del concorso.

5.Nei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio conseguito.

6.Per i concorsi pubblici, il decreto di cui al comma 3 e' pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per i concorsi interni, il medesimo decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7.Fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 18, i vincitori dei concorsi pubblici e delle altre procedure di reclutamento per agente e agente tecnico sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per allievo agente, allievo agente tecnico, allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per commissario, commissario tecnico, medico e medico veterinario.

8.I vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico mantengono la qualifica posseduta fino al termine del rispettivo corso di formazione.

9.I vincitori dei concorsi interni per vice ispettore e vice ispettore tecnico conseguono, rispettivamente, la nomina ad allievo vice ispettore, allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori del concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia conseguono la nomina alla qualifica di vice commissario.

Art. 9

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1.La Commissione esaminatrice e i comitati di vigilanza, nella prima riunione, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile. La Commissione esaminatrice stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei punteggi da attribuire.

2.Prima dell'inizio della prova orale sono formulati i quesiti da sottoporre ai candidati, secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialita' delle prove.

3.I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

4.La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilita' dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente regolamento, la accessibilita' delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali con i limiti di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile: «Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1.I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalita' di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati e' effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonche' con modalita' analogiche.

2.Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.

3.Il candidato, in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Note all'art. 10: - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella GUUE L119 del 4.5.2016.

Capo II Adempimenti concorsuali

Art. 11

Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva

1.I questionari, individualmente sigillati, sono scelti dai candidati all'atto dell'ingresso nell'aula di esame, contestualmente al modulo, consegnato dal personale incaricato dal Servizio concorsi del Dipartimento della pubblica sicurezza, sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle.

2.Il presidente della Commissione esaminatrice o un altro componente, ultimato l'ingresso dei candidati, da' lettura delle prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione.

3.L'apertura dei plichi consegnati ai candidati e' autorizzata dalla Commissione esaminatrice.

4.Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che viola tali disposizioni e' escluso dal concorso.

5.Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» di cui all'articolo 22, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6.La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione puo' avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalita' e garanzie di trasparenza.

Art. 12

Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte

1.La Commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede, predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.

2.Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.

3.Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della Commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta dando lettura della traccia estratta e, successivamente, delle altre due tracce non estratte.

4.Se le prove si svolgono in piu' sedi, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il presidente della Commissione esaminatrice, dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le tracce della prova d'esame e ad estrarre a sorte quella oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta estratta e successivamente delle altre due buste e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro, per via informatica, della traccia estratta e delle altre due tracce non estratte ai presidenti dei comitati di vigilanza e indica l'orario della dettatura e di inizio ufficiale della prova d'esame.

5.Se la prova d'esame consiste in un questionario, il candidato estrae il questionario fra quelli preventivamente predisposti dalla Commissione esaminatrice, la cui correzione e attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.

Art. 13

Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1.Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.

2.Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, ovvero su moduli predisposti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3.I candidati non possono utilizzare carta per scrivere diversa da quella di cui al comma 2, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, salvo quelli di cui al comma 4, nonche' apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari, e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico.

4.Ove previsto, possono essere consultati i codici, le leggi e i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, presentati prima della prova d'esame e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.

5.Il concorrente che viola le disposizioni contenute nei commi precedenti, nelle «Modalita' per lo svolgimento delle prove scritte» preventivamente pubblicate sul sito nella sezione dedicata al concorso e delle quali viene data lettura prima dell'inizio delle prove scritte, ovvero impartite dal presidente della Commissione esaminatrice, o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati hanno copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

6.La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 14

Adempimenti delle prove scritte

1.All'inizio di ogni prova scritta al candidato sono consegnate due buste: una per la custodia dell'elaborato e l'altra per la custodia dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell'anonimato e' dettagliata nel bando di concorso e nelle «Modalita' per lo svolgimento delle prove scritte». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni.

2.Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Dopo avere scritto il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella busta grande che richiude e consegna al presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data di consegna.

3.Al termine di ogni giorno di esame, alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente e' assegnato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4.Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione e' effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, preventivamente individuati fra i volontari ed in numero non superiore alle dieci unita', possono assistere alle operazioni.

5.Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono sigillati e firmati dal presidente, da almeno un altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

6.I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

7.Se la prova scritta consiste in un questionario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

8.L'attribuzione degli elaborati ai rispettivi autori deve essere fatta a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti. A tale fine viene data informazione sul sito della data e del luogo in cui la Commissione esaminatrice procede all'abbinamento degli elaborati ai candidati, alla presenza di testimoni, con l'avvertimento che un numero massimo di dieci candidati, preventivamente autorizzati, puo' presenziare alla procedura. Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito, devono inviare apposita richiesta all'indirizzo PEC dedicato al concorso attraverso la propria PEC personale.

9.I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della Commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo Comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

10.Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova scritta.

Art. 15

Svolgimento delle prove orali

1.Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

2.Nei concorsi interni la prova orale puo' essere svolta anche con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza presso un'aula aperta al pubblico nelle Questure individuate con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ovvero ove viene incardinato il Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 3, qualora istituito.

3.Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova e, nell'ipotesi di cui al comma 2, all'esterno di ciascuna delle aule ove si e' svolta la prova orale con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza.

Art. 16

Processo verbale delle operazioni di esame

1.Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della Commissione esaminatrice e' redatto un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.

2.I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

Art. 17

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove e agli accertamenti

1.La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere, ove previsti, la prova preselettiva, gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione, di diritto, dal concorso.

2.I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

Titolo II Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici Capo I Disposizioni generali e comuni

Art. 18

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi

2.Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che sono stati per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o che hanno assunto la qualita' di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

5.I requisiti di ammissibilita' devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

6.I requisiti di efficienza fisica, qualora prescritta, e idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'.

7.Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, costituiscono causa di esclusione dai concorsi le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con la divisa indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalita' ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

8.L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, ne' agli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. In ogni caso devono essere effettuati gli accertamenti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e gli accertamenti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori.

9.L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

10.L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.». - Si riporta il testo dell'art. 32-quinquies del codice penale: «Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.» - Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, si veda nella nota all'art. 2. - Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): «Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.». «Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.». - Si riporta il comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato: a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.». - Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 27-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 27-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore). - 1. L'assunzione dei vice ispettori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.». - Per il testo degli articoli 5 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 3, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Art. 19

Prova preselettiva

1.Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, se il numero delle domande di partecipazione al concorso e' superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, e' effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali.

3.La prova preselettiva puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi.

4.La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

5.Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui all'articolo 23 e' ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica, qualora prescritti, ovvero a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

Art. 20

Archivio informatico dei quesiti

1.Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive e delle prove scritte articolate in questionari.

2.Il Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, in relazione alle varie tipologie e al contenuto delle prove selettive, richiede l'acquisizione delle banche dati di cui al comma 1 e l'aggiornamento delle stesse ai competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, i quali possono avvalersi di societa' specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della formazione del personale, ovvero di accordi di collaborazione con le Universita' e con gli Uffici scolastici regionali, o dell'attivita' di gruppi di lavoro costituiti da professionalita' appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 21

Modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

1.L'archivio informatico dei quesiti contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 19, comma 2, lettere a), c), d) ed e).

2.Per le materie d'esame indicate all'articolo 19, comma 2, lettere b) e f), il numero di quesiti e', complessivamente, di cinquemila per ciascun settore, ove previsto, ovvero ruolo indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Per il settore di polizia scientifica l'archivio informatico e' di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento.

3.I quesiti hanno un coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficolta' e' attribuito in sede di formazione della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficolta'.

4.I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.

Art. 22

Svolgimento della prova preselettiva

1.Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come indicato dal bando di concorso.

2.Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito, nella sezione dedicata al concorso sono pubblicate le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

3.Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia e al ruolo degli ispettori, ciascun candidato estrae un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 19, comma 2, rispettivamente alle lettere a), c), d) ed e).

4.Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3.

5.Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.

Art. 23

Formazione e approvazione della graduatoria della prova preselettiva

1.La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identita' del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.

2.La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova preselettiva. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale del portale secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso.

3.La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne e' dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 24

Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1.L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, prima delle prove scritte, e' sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti per l'accesso al ruolo e alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015.

2.I candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari di Polizia sono sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale.

3.L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'articolo 19, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, puo' procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e, comunque, nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.

4.Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito.

5.Nella verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Modalita' per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica», adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sono preventivamente pubblicate, almeno una settimana prima del loro svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso.

6.Nell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalita' e tempi previsti da apposite «Modalita' per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanita' e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso.

8.Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre. Tali strumenti di indagine per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono sottoposti a preventiva valutazione da parte della Direzione centrale di sanita'.

9.Il giudizio di non idoneita', espresso dalle Commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso. L'esclusione deve essere motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato.

10.I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive, qualora previste.

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