DECRETO 9 settembre 2022, n. 168
11.Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.
12.La documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica, ove prescritte, e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e' pubblicata nell'area personale del portale.
Art. 25
Composizione delle commissioni per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
1.La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e' composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore vice questore o qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.
2.La Commissione per gli accertamenti psico-fisici e' composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
3.La Commissione per gli accertamenti attitudinali e' composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente.
4.Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5.Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni e da un segretario aggiunto.
6.Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.
Capo II Concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della polizia di stato Sezione I Concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
Art. 26
Prove d'esame
1.Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale.
3.La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
5.Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 27
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-laurea e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 6) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 5; 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 7.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3): «Art. 67 (Nozione di lavori originali, incarichi valutabili e pubblicazioni scientifiche). - Agli effetti dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed ai fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualita' del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilita'; le pubblicazioni scientifiche valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche amministrative, economiche e tecniche attinenti alla attivita' ed ai servizi propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore e' valutata dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalita' di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del colloquio integrativo.».
Sezione II Concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia
Art. 28
Prove d'esame
1.Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, e una prova orale nelle materie, relative ad ogni ruolo, indicate nella Tabella
2.2. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
3.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
4.La prova orale verte sulle materie indicate nella Tabella 2 e sulla conoscenza della lingua inglese accertata mediante la traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5.La prova orale comprende, per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli e settori diversi dalla telematica, l'accertamento della conoscenza dell'informatica e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
6.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
7.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 29
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 6) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza tecnico-scientifica e professionale o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 4; 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 6; 3) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 2.
Note all'art. 29: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27.
Sezione III Concorsi per l'accesso alla carriera dei medici
Art. 30
Prove d'esame
1.Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere generale ed una specialistica, ed una prova orale.
3.La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
5.Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 31
Titoli valutabili
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda veda nelle note all'art. 27.
Art. 32
Formazione ed approvazione della graduatoria
1.Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale.
2.Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita.
Sezione IV Concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia
Art. 33
Prove d'esame
1.Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale.
3.La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
5.Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 34
Titoli valutabili
Note all'art. 34: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27.
Capo III Concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici Sezione I Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori
Art. 35
Prove d'esame
1.Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta e in una prova orale.
2.La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
4.La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
5.L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
6.L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio.
7.Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
8.L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
9.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 36
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2,5; 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1; 7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI: pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 8.
Note all'art. 36: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27.
Sezione II Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici
Art. 37
Prove d'esame
1.Il concorso e' articolato in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.
2.Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
3.La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, per i candidati ai concorsi per l'accesso a settori diversi da quello della telematica, dell'informatica.
4.L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5.L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio.
6.Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
7.L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 38
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti
2.Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello: 1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario; 1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2,5; 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1; 7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti
3.2) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 5.
Note all'art. 38: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27.
Capo IV Concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici
Art. 39
Prove d'esame
1.La prova d'esame dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici o audiovisivi.
2.Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale e sulle materie di lingua e letteratura italiana, storia, matematica, cittadinanza e costituzione, secondo i vigenti programmi delle scuole secondarie di secondo grado. Il questionario comprende, altresi', l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei, nonche' quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.
3.I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4.La prova e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
5.La predisposizione dei questionari puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.
6.L'archivio informatico dei quesiti di cui all'articolo 20, comma 1, contiene la banca dati dei quesiti relativi alla prova d'esame costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline di cui al comma 2.
7.I quesiti hanno un coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficolta' e' attribuito in sede di formazione della banca dati della prova d'esame. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
8.I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova d'esame.
9.Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.
11.La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identita' del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.
12.La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova d'esame.
Art. 40
Titoli valutabili
Capo V Altre procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici
Art. 41
Ambito di applicazione
Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)): «Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. (Omissis).».
Art. 42
Presentazione della domanda
1.La domanda di assunzione diretta deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per il tramite della Questura della provincia di residenza.
3.L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti di accesso, della condotta e dell'idoneita' fisica, compresa l'efficienza fisica, ove prevista, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
4.L'esclusione dalla procedura di reclutamento e' disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 43
Nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico
1.Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 e dell'efficienza fisica, ove prevista, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici, accertata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, sono nominati, rispettivamente, allievi agenti o allievi agenti tecnici con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile.
Titolo III Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi interni Capo I Disposizioni generali e comuni
Art. 44
Requisiti di partecipazione
2.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, lettere a) e c), 4, 5, 9 e 10.
3.I requisiti di cui al comma 1, lettera b), si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti.
Note all'art. 44: - Per il testo il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), si veda nelle note all'art. 18.
Art. 45
Verifica e accertamento dei requisiti
1.I candidati, prima delle prove scritte, sono sottoposti, da parte delle Commissioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, agli accertamenti medici, qualora contemplati, e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli o alla carriera per i quali si concorre, fatti salvi gli accertamenti medici e psico-attitudinali gia' effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato.
2.L'Amministrazione della pubblica sicurezza in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, puo' procedere agli accertamenti di cui al comma 1 anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3.Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito.
4.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 6 a 14.
Capo II Concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di polizia
Art. 46
Cause di esclusione dal concorso
Art. 47
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3; 3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, fino a punti 1; 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 1; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 46-bis (Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento). - 1. Il personale della Polizia di Stato puo' essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali. 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame. 3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non puo' essere impiegato in attivita' diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.».
Art. 48
Prove d'esame
1.Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale.
3.La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
5.Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
6.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Capo III Concorso per la promozione a vice questore aggiunto
Art. 49
Cause di esclusione dal concorso
1.Non e' ammesso a partecipare al concorso il candidato che, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, si trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Note all'art. 49: - Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente alle carriere di cui al presente decreto che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «distinto»; b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.». «Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.».
Art. 50
Domande di partecipazione
Art. 51
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per la promozione a vice questore aggiunto le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3; 2) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 3; 3) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 4) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 3), fino a punti 0,5; 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 2,5; 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti
2.B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 1,5; 2) diplomi di specializzazione universitaria, conseguiti presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 5) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Art. 52
Prove d'esame
1.Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
2.La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.
4.Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
5.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
6.L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
7.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Capo IV Concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici Sezione I Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori
Art. 53
Cause di esclusione dal concorso
Art. 54
Prove d'esame
1.Alle prove d'esame del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.
Art. 55
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Note all'art. 55: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47.
Sezione II Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici
Art. 56
Cause di esclusione dal concorso
Art. 57
Prove d'esame
1.Le prove d'esame, costituite da una prova scritta teorico-pratica e da una prova orale, vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e sono finalizzate ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.
2.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.
Art. 58
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 4) corsi attinenti al settore e al profilo professionale, qualora previsto, per il quale si concorre, del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello: 1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario; 1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Note all'art. 58: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47.
Capo V Concorsi per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici
Art. 59
Cause di esclusione dai concorsi
Art. 60
Prova scritta
1.La prova scritta consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione professionale dei candidati anche a livello pratico ed operativo, somministrabile dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici e/o audiovisivi.
2.Se il questionario di cui al comma 1 e' articolato in domande a scelta multipla, a ciascun quesito sono attribuite cinque risposte, di cui una sola esatta.
3.Il questionario verte per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.
4.Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, nozioni di diritto penale, di procedura penale, di legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, di ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
5.La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
6.La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.
Art. 61
Titoli valutabili
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 6, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 2,5; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 1; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5; 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari. Per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici i corsi devono essere attinenti al settore logistico-amministrativo, fino a punti 0,5; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 4, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 4) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Note all'art. 61: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47.
Art. 62
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, gli assistenti capo che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.
2.Gli assistenti capo tecnici che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.
Note all'art. 62: - Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse.
Titolo IV Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso alla banda musicale della polizia di stato
Art. 63
Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'
2.Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nella Tabella 4 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.
Art. 64
Requisiti attitudinali
1.Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore e a maestro vice direttore della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 1 della Tabella 5 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.
2.Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 2 della Tabella 5, che fa parte integrante del presente decreto.
Parte II Modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della polizia di stato, dei corsi di formazione dirigenziale e dei corsi di aggiornamento professionale per i funzionari della polizia di stato Titolo I Disposizioni generali e comuni
Art. 65
Ambito di applicazione
Note all'art. 65: - Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 6, 32, 33, 47, 48 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.». - Per il testo degli articoli 6-bis, 24-quater e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 5, 20-quater, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse.
Art. 66
Articolazione dei corsi e delle attivita' formative
1.I corsi sono istituiti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e hanno, di norma, carattere residenziale.
2.Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo, possono essere stabilite diverse modalita' di svolgimento dei corsi e delle prove di esame anche in video-collegamento, in modalita' e-learning o in modalita' decentrata e telematica.
3.Per oggettive esigenze organizzative e logistiche, i vincitori dello stesso concorso possono essere ripartiti tra piu' istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato.
4.Di massima le attivita' didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo della durata di cinquantacinque minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attivita' didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.
5.L'attivita' formativa e' definita dal calendario settimanale delle attivita' predisposto dalla direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato che costituisce, per i corsisti, orario di servizio. Durante i periodi di applicazione pratica, di tirocinio applicativo e di addestramento operativo, ove previsti, la programmazione delle attivita' e' stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attivita' si svolgono e costituisce orario di servizio.
6.Per l'erogazione dei contenuti didattici la direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato puo' ripartire i corsisti in unita' didattiche la cui composizione puo' variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.
7.Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale presso gli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, puo' disporre l'articolazione di ciascun corso di formazione in piu' cicli.
8.A tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo; la decorrenza economica, invece, coincide con il giorno dell'effettiva immissione in servizio.
9.A tutti i vincitori del medesimo concorso interno, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
10.Durante il percorso formativo i corsisti possono essere sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione, anche mediante la somministrazione di questionari o lo svolgimento di colloqui.
11.Nei corsi finalizzati anche al conseguimento di master universitari o all'acquisizione di crediti formativi universitari i corsisti non possono fare valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso.
12.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 98, l'ordine di iscrizione in ruolo di tutti i corsisti e' determinata sulla base della graduatoria finale del corso.
Art. 67
Piano della formazione
1.Con il decreto istitutivo del corso e' approvato il Piano della formazione adottato su proposta del direttore della Scuola Superiore di Polizia (di seguito: Scuola) per i corsi di cui al Titolo II e del direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (di seguito: Ispettorato) per i corsi di cui al Titolo III.
2.Il Piano della formazione individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami, le altre prove, gli obiettivi e la durata dei periodi di applicazione pratica e di tirocinio applicativo, ove previsti.
3.Nei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli agenti e assistenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici e alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, tranne che per il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il conseguimento dell'abilitazione al tiro, secondo i rispettivi piani della formazione, costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'idoneita' al servizio di polizia.
4.Il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato ad integrare il programma previsto dal Piano della formazione con lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualita'.
5.Il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato possono autorizzare la partecipazione dei corsisti a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di Uffici e Reparti della Polizia di Stato o di altri Enti e Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attivita' svolta.
6.Per i corsi di aggiornamento e i seminari a cura della Scuola, il Piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono.
Art. 68
Incarichi di insegnamento
1.Salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adotta i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
2.Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con i provvedimenti di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico.
3.Per le attivita' di insegnamento e per le attivita' di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato presso gli istituti, centri e scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n, 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente; in tal caso l'attivita' formativa o addestrativa e' resa durante l'orario di servizio.
Note all'art. 68: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia): «Art. 8 (Incarichi di docenza). - 1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola. 2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di comprovata professionalita'. 3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.». - Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - 1. Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 1) scuole per agenti di polizia; 2) istituti per sovrintendenti di polizia; 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 4) Istituto superiore di polizia; 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento. 2. Nei programmi e' dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. 3. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. 4. Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia e' considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali. 5. Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della L. 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della L. 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo. 6. Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita' indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 7. 8.».
Art. 69
Assenze
1.I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2.Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti dalle vigenti disposizioni per le dimissioni dai corsi, si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.
3.La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.
4.Non sono considerate di assenza le giornate in cui il corsista ha reso testimonianza davanti all'Autorita' giudiziaria, ivi comprese quelle eventualmente necessarie al raggiungimento dell'ufficio giudiziario.
5.I periodi di congedo straordinario o di aspettativa, fruiti a qualsiasi titolo, costituiscono assenza dall'attivita' didattica.
6.I corsisti, di norma, fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica.
7.Nel caso di assenza per gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita che impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il corsista, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica, a condizione che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle diverse procedure concorsuali disciplinate nella Parte I del presente regolamento.
8.I corsisti la cui assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, ovvero dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica al servizio.
9.Le corsiste, la cui assenza e' stata determinata da maternita' sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei frequentatori del corso dal quale sono state dimesse, andando a occupare, in quella graduatoria finale, la posizione che sarebbe loro spettata in base alla valutazione complessiva conseguita al termine del corso frequentato. Nella indicazione della sede di assegnazione, esse precedono i frequentatori del corso al quale hanno effettivamente preso parte.
10.Le corsiste che in ragione del loro stato di gravidanza non possono prendere parte ad alcune attivita' del percorso formativo, sono ammesse a frequentarle in apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. Esse sono collocate, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso.
11.Per coloro che accedono ai corsi di formazione successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.
12.Se la durata dei corsi e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.
13.Quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo e' approssimato per eccesso all'unita' superiore.
14.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dai corsi sono adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto di istruzione, centro o scuola della Polizia di Stato.
Art. 70
Sessioni straordinarie
1.I corsisti che per malattia o altro giustificato motivo, accertato dal presidente della Commissione d'esame, non possono sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione, ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione straordinaria, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.
2.I corsisti che non superano, nella sessione ordinaria o in quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione sono dimessi dal corso.
3.I corsisti che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami e alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4.I corsisti che per malattia, o per altro grave motivo, accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneita' al servizio o dal venire meno del grave motivo.
5.I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal Piano della formazione compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 71
Comitati di vigilanza
1.Per assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, le commissioni d'esame possono essere affiancate da comitati di vigilanza nominati dai direttori degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze.
Titolo II Svolgimento dei corsi presso la scuola superiore di polizia Capo I Disposizioni generali
Art. 72
Ambito di applicazione
Note all'art. 72: - Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 65. - Per il testo degli articoli 4, 32 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.
Sezione I Struttura e organizzazione dei corsi
Art. 73
Giuramento e obblighi
1.I corsi che si svolgono a cura della Scuola hanno carattere residenziale o sono erogati a distanza. Le attivita' didattiche previste dal Piano della formazione possono essere erogate in modalita' frontale, di video-collegamento o mediante pacchetti di e-learning.
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