DECRETO 9 settembre 2022, n. 168

Type Decreto
Publication 2022-09-09
Ultimo aggiornamento 2022-11-07
State In force
Source Normattiva
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2.Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3.Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dal Piano della formazione.

Note all'art. 73: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, L. n. 50/1999)): «Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula). - 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». 2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego. 3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.». - Per il testo degli articoli 4, 32 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Art. 74

Articolazione e finalita' dei corsi

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 68, l'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi di cui agli articoli 85, 90 e 92 costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalita' fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola.

2.Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal Piano della formazione. Con provvedimento del direttore della Scuola sono previsti i relativi esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal Piano della formazione.

Art. 75

Organizzazione e gestione dei corsi

1.A ciascuno dei corsi di formazione di cui al Capo II e' preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.

2.Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni, ciascuna non superiore a cinquanta unita', per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.

3.A ciascuna delle sezioni puo' essere preposto un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica superiore a quella dei frequentatori, la cui attivita' e' coordinata dal funzionario preposto al corso.

4.Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della Scuola.

6.Per le finalita' di cui al presente articolo con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.

Art. 76

Commissioni degli esami e delle altre prove

1.Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso.

2.Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni.

3.Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi o il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata in qualita' di componente e da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal Piano della formazione.

Art. 77

Commissione degli esami finali

1.La Commissione degli esami finali e' nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed e' composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre.

2.Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola.

3.Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.

Sezione II Valutazione degli esami, dell'esame finale, delle altre prove e formulazione dei giudizi di idoneità

Art. 78

Valutazione degli esami e delle altre prove

1.Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al Capo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 79

Esame finale

1.L'esame finale dei corsi di cui al Capo II consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato anche in gruppi di frequentatori, purche' a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo, in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 80

Attribuzione del giudizio di idoneita'

1.Il giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di Servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del Servizio Didattica, il funzionario di cui all'articolo 75, comma 1, del presente regolamento.

4.I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da zero a tre per ogni singolo parametro.

5.L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a diciotto trentesimi. L'idoneita' non e' in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il frequentatore abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.

Note all'art. 80: - Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 32 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Art. 81

Individuazione dei profili professionali dei frequentatori

1.Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 80, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 2, quelli in relazione ai quali, anche ai fini di cui all'articolo 94, comma 2, ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, tenuto conto del giudizio di idoneita', delle valutazioni conseguite in ciascun esame e su ogni altra prova, anche finalizzata all'analisi delle competenze, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo.

Art. 82

Graduatoria finale

1.La graduatoria finale dei corsi di cui al Capo II e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.

2.Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di trenta e di settanta.

4.Ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione straordinaria, cui il frequentatore e' stato ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di diciotto trentesimi.

Capo II Corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della polizia di stato Sezione I Corso per l'accesso alla qualifica di commissario

Art. 83

Finalita' didattiche

1.Il corso e' finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

2.Tra gli obiettivi formativi del corso e' compreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 2 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del relativo incarico, nonche' nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo. 3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di pubblica sicurezza: a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed e' preposto agli uffici di particolare rilievo e complessita' secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalita', le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando e' preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma; c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.».

Art. 84

Articolazione del corso

1.Il corso e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2.Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneita', ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3.Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

4.Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal Piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

5.Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i commissari frequentatori che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.

Note all'art. 84: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.».

Art. 85

Finalita', durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo

1.La durata del periodo applicativo, e' stabilita dal Piano della formazione. Esso puo' essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.

2.Le modalita' di applicazione dei commissari frequentatori alle attivita' svolte dagli Uffici o Reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.

3.I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attivita' attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari.

4.I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli Uffici o Reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalita' di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attivita', i relativi aspetti amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse umane e strumentali.

5.La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attivita' del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola.

6.Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Art. 86

Criteri di impiego applicativo

1.Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attivita' in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida dei funzionari della Polizia di Stato preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento dei servizi.

2.L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma 1 e' preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonche' per esaminare le difficolta' operative incontrate e le soluzioni adottate per superarle.

3.Tra le strutture presso le quali e' possibile svolgere in parte il periodo applicativo e' inclusa la Scuola. In tale caso, ciascun corsista puo' essere coinvolto a rotazione, con i compiti di commissario frequentatore di turno, come individuati dal direttore della Scuola.

Art. 87

Note valutative

1.Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali lo stesso si e' svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui all'articolo 80, comma 2, trasmettendola alla Scuola.

Sezione II Corso per l'accesso alla qualifica di vice commissario

Art. 88

Finalita' didattiche e articolazione del corso

2.Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata, non superiore a tre mesi, fissata dal Piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000 e agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.

3.Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

Note all'art. 88: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 83. - Per il testo degli articoli 3, 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Sezione III Corso per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici

Art. 89

Finalita' didattiche e articolazione del corso

Note all'art. 89: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a commissario capo tecnico svolgono, in relazione alla diversa professionalita', attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.».

Art. 90

Periodo applicativo

1.Il corso include un periodo applicativo la cui durata e' fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del master di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attivita' svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

2.Il periodo applicativo e' finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.

3.Al termine del corso, i commissari tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

Sezione IV Corso per l'immissione nelle carriere dei medici e dei medici veterinari

Art. 91

Finalita' didattiche e articolazione dei corsi

1.I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, della durata di sei mesi, sono finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di cui agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000.

2.Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

Note all'art. 91: - Si riporta il testo degli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici; d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto; e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; f-bis) ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199; g) provvedono all'accertamento dell'idoneita' all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013; h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura; m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68; p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione; q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali. 2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. 3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.». «Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia). - 1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni: a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato; b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive; c) provvedono all'accertamento dell'idoneita' dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma; d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione; e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi; f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione; g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonche' dei mezzi destinati al loro trasporto; h) rilasciano i nulla osta necessari per le attivita' di cui al presente articolo; i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici. 2. Per le modalita' di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.».

Art. 92

Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia

1.I corsi possono includere un periodo applicativo, la cui durata e' fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso gli uffici sanitari centrali e territoriali e mira al perfezionamento della formazione professionale e all'acquisizione dei criteri di gestione degli uffici della Polizia di Stato.

2.I medici frequentatori sono affidati ai Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario, che curano le modalita' di applicazione dei frequentatori, eventualmente avvalendosi dei medici in servizio presso gli uffici operanti nel proprio ambito territoriale.

3.I medici frequentatori possono svolgere prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, salva l'attivita' di gestione degli Uffici sanitari ed i relativi aspetti amministrativi.

4.Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, e' considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attivita' di medico nel settore del lavoro, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario.

6.Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85, commi 1, secondo periodo, 5 e 6, e 86, comma 3, del presente regolamento.

Note all'art. 92: - Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). - 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. (Omissis).».

Sezione V Tirocinio operativo conseguente ai corsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e di commissario tecnico

Art. 93

Articolazione del percorso di tirocinio operativo

1.Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i commissari capo tecnici, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, per lo svolgimento del tirocinio operativo, a Uffici e Reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

2.I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, nell'ambito di coloro che hanno scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo essi sono assegnati a Uffici o Reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.

3.I commissari capo e i commissari capo tecnici, ammessi al tirocinio operativo presso gli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La frequenza delle attivita' previste dal regolamento del corso di dottorato e' computata nell'orario di servizio.

4.I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5.I commissari capo e i commissari capo tecnici tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.

Note all'art. 93: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Art. 94

Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo

1.Le modalita' di impiego dei commissari capo e dei commissari capo tecnici tirocinanti sono definite dal capo dell'Ufficio o Reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti.

2.I tirocinanti sono impiegati in attivita' implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonche' delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di Uffici o Reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori. I tirocinanti, partecipano, altresi', a scopo formativo, alle attivita' e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 95

Verifica finale del tirocinio operativo

1.Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo o commissari capo tecnici sono confermati nella qualifica previa verifica finale consistente nella redazione di un elaborato riguardante il tirocinio svolto, valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di assegnazione del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

2.Il dirigente dell'Ufficio o Reparto redige una relazione in cui e' dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si e' concretamente svolto.

3.La relazione di cui al comma 2, unitamente all'elaborato di cui al comma 1, sono inviate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per l'inserimento nel fascicolo personale del tirocinante.

Note all'art. 95: - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente». Il giudizio complessivo deve essere motivato. Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono». Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': 1) competenza professionale; 2) capacita' di risoluzione; 3) capacita' organizzativa; 4) qualita' dell'attivita' svolta; 5) altri elementi di giudizio. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.».

Capo III Corsi di formazione dirigenziale Sezione I Corsi di formazione dirigenziale

Art. 96

Finalita' e articolazione del corso

2.Il Piano della formazione puo' prevedere moduli differenziati in relazione alle specificita' funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

3.I commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.

Note all'art. 96: - Per il testo degli articoli 6, 33 e 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Art. 97

Esame finale

1.Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel Piano della formazione.

2.La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

Art. 98

Graduatoria finale

1.I frequentatori che superano il corso sono collocati in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio per merito comparativo ovvero del concorso interno per titoli ed esami di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Note all'art. 98: - Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Capo IV Corsi di aggiornamento professionale, di formazione specialistica e seminari Sezione I Corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica

Art. 99

Durata e contenuti dei corsi

1.I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al presente Capo sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento delle conoscenze e competenze professionali dei funzionari della Polizia di Stato su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale.

2.Il Piano della formazione di ciascuno dei corsi di cui al presente Capo ne fissa i contenuti e la durata che non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

3.Le attivita' formative possono svolgersi in modalita' e-learning ovvero mediante applicazioni dei frequentatori presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, nonche' presso universita' ed altri organismi di ricerca, pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente.

Art. 100

Ammissione, frequenza e modalita' di svolgimento

1.L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso.

2.Ai fini dell'elaborazione degli elenchi di cui al comma 1 sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento.

3.Per la validita' della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al trenta per cento delle giornate di attivita' didattica.

Art. 101

Valutazione del profitto

1.La frequenza con profitto dei corsi e' accertata mediante modalita' di verifica stabilite dal Piano della formazione.

2.La valutazione di cui al comma 1 e' espressa con un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

Art. 102

Aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato attraverso formazione specialistica

1.All'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si provvede, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 334 del 2000, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.

Note all'art. 102: - Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 65.

Art. 103

Corsi di perfezionamento e di specializzazione

1.Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256.

2.La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

Note all'art. 103: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia): «Art. 2 (Compiti della Scuola). - 1. La Scuola e' un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti: a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonche' di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato; b) svolge le attivita' di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali; c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini istituzionali svolge attivita' di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori piu' innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i piu' elevati livelli europei ed internazionali; d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attivita' formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici, nonche' sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d). 2. La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.».

Sezione II Seminari

Art. 104

Disciplina applicabile

1.Ai seminari organizzati presso la Scuola si applicano le disposizioni del presente regolamento ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.

Titolo III Svolgimento dei corsi presso gli istituti di istruzione del personale della polizia di stato

Art. 105

Ambito di applicazione

1.Il presente Titolo disciplina le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato presso gli istituti di istruzione di cui all'articolo 60, comma 1, numeri 1), 2), 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di seguito istituti di istruzione) cui sono avviati i vincitori dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), numeri 2 e 3, b) e c), numeri 3 e 4.

2.L'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato cura l'organizzazione dei corsi secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

3.Per particolari esigenze organizzative i corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere svolti anche presso i centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento (di seguito istituti di istruzione) di cui all'articolo 60, comma 1, numero 5) della legge n. 121 del 1981.

Note all'art. 105: - Per il testo dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),si veda nelle note all'art. 68.

Capo I Disposizioni generali e comuni

Art. 106

Prove d'esame

1.I corsi di formazione si concludono con il superamento di un esame finale.

2.Il Piano della formazione puo' prevedere lo svolgimento di prove d'esame in relazione allo sviluppo del percorso formativo valide per la formazione della graduatoria finale.

3.Il contenuto delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, nonche' gli strumenti e le modalita' per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono predisposti dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica d'esame, qualora costituita.

4.Se il corso si svolge in piu' istituti di istruzione, le prove d'esame sono uguali per tutti gli istituti di istruzione; le prove scritte sono sostenute dai corsisti contemporaneamente, salvo eccezionali esigenze, in tutte le sedi.

5.I risultati delle prove d'esame sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.

Art. 107

Commissione degli esami e delle altre prove

2.Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso.

3.Le commissioni degli esami sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, qualora previste, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline, scelto preferibilmente tra quelli che hanno curato il percorso formativo.

4.Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni possono essere integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata, in qualita' di componente e da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo o qualifica equiparata, con funzioni di segretario, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso.

5.Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica piu' elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal piu' anziano in ruolo.

6.Le commissioni degli esami possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in sottocommissioni nominate con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo.

7.Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.

Art. 108

Commissione unica d'esame

1.Se il corso di formazione si svolge presso piu' istituti di istruzione, oltre alle commissioni degli esami di cui all'articolo 107, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' nominata una Commissione unica d'esame, composta dai direttori degli istituti di istruzione ove si svolge il corso. Se il numero dei componenti, compreso il presidente, e' pari, la Commissione unica d'esame e' integrata con un altro componente, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso l'Ispettorato o altro istituto di istruzione.

2.Le funzioni di presidente della Commissione unica d'esame sono assunte dal direttore dell'istituto di istruzione piu' anziano in ruolo e quelle di segretario da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso l'istituto di istruzione diretto dal presidente della Commissione unica.

3.Le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica piu' elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal piu' anziano in ruolo.

4.Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.

Art. 109

Giudizio di idoneita' al servizio di polizia

1.Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, necessario per l'iscrizione in ruolo, e' espresso, per ciascun corsista vincitore di concorso pubblico, dal direttore dell'istituto di istruzione, sulla base delle risultanze del fascicolo personale, consultati i docenti del corso ed i responsabili delle articolazioni corsi e studi.

5.Per il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, vincitore di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli degli ispettori e ispettori tecnici, il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso, sulla base dei parametri di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento all'idoneita' allo svolgimento delle funzioni proprie del nuovo ruolo.

7.A ciascun parametro di valutazione e' attribuito un punteggio da uno a tre.

8.L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a quindici ventiquattresimi per i giudizi di idoneita' di cui ai commi 2, 3 e 4 e di un punteggio complessivo non inferiore a nove quindicesimi per il giudizio di idoneita' di cui al comma 6.

9.L'idoneita' non e' in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il corsista abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.

Art. 110

Graduatoria finale

1.La graduatoria finale del corso e' redatta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame, qualora costituita.

2.Nel caso in cui il corso si svolga in piu' istituti di istruzione, la Commissione unica d'esame compila la graduatoria finale, riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni d'esame dei singoli istituti di istruzione.

3.A parita' di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza.

4.I corsisti ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, sono collocati nella graduatoria finale del corso nel posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

5.La graduatoria finale e' pubblicata mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.

6.Se il corso si svolge in piu' istituti di istruzione la pubblicazione avviene contemporaneamente in tutte le sedi.

Capo II Corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico Sezione I Corso per la nomina a vice ispettore per i vincitori del concorso pubblico

Art. 111

Durata del corso

1.Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. Esso e' finalizzato all'acquisizione dei crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonche' ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori quali agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.

2.La durata effettiva del corso e' stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di formazione.

3.Durante il corso gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.

4.Al termine del corso gli allievi vice ispettori che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori in prova, conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Note all'art. 111: - Per il testo dell'art. 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95.

Art. 112

Prove d'esame

1.Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e dall'articolo 106, durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.

2.La valutazione delle prove d'esame scritte o orali e' espressa in trentesimi; le prove sono superate se l'allievo vice ispettore consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

3.Le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di «idoneita'» o «non idoneita'», salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione.

Art. 113

Esame finale

1.L'esame finale del corso consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa alle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.

Art. 114

Graduatoria finale

2.L'allievo vice ispettore che ha superato la prova d'esame in sessione straordinaria a seguito del mancato superamento dell'esame in sessione ordinaria consegue, ai fini della graduatoria finale, una votazione pari alla media tra il voto riportato in sessione straordinaria e diciotto trentesimi.

4.A parita' di punteggio complessivo, la precedenza e' riconosciuta all'allievo vice ispettore che precede nella graduatoria del concorso.

Sezione II Corsi per la nomina a vice ispettore per i vincitori del concorso interno

Art. 115

Durata e finalita'

2.La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

3.Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

4.Al termine del corso gli allievi vice ispettori, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 116

Esame finale

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.

2.La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.

3.La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali svolti durante il corso.

4.La forma scritta o orale dell'esame finale e' stabilita dal Piano della formazione.

5.Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

6.L'allievo vice ispettore che non supera l'esame e' restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

Note all'art. 116: - Per il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse.

Art. 117

Tirocinio applicativo

1.Il periodo di tirocinio applicativo e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione.

2.Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento delle diverse attivita' e procedure.

3.Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Note all'art. 117: - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95.

Art. 118

Graduatoria finale

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso e' formata in base alla votazione conseguita nell'esame finale.

Sezione III Corso per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori del concorso pubblico

Art. 119

Durata del corso

1.Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. Esso e' preordinato all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonche' ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori tecnici per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso.

2.La durata effettiva del corso e' stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di cui all'articolo 66, comma 1.

3.Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4.I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi, quali allievi vice ispettori tecnici, che persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

5.Durante i corsi gli allievi vice ispettori tecnici non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore

6.Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori tecnici in prova conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Essi sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

7.Al termine del corso di cui al comma 4, gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione ed ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Note all'art. 119: - Per il testo dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95.

Art. 120

Prove d'esame

1.Alle prove d'esame dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 112.

Art. 121

Esame finale

1.All'esame finale dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 113.

Art. 122

Graduatoria finale

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, al termine dei corsi per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso.

Sezione IV Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori del concorso interno

Art. 123

Durata e finalita'

2.La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

3.Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici, tenuto conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' stato indetto il concorso.

4.Al termine del corso gli allievi vice ispettori tecnici, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Art. 124

Esame finale

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.

2.La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.

3.La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali a carattere tecnico-scientifico o tecnico pertinenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso, svolti durante il corso.

4.La forma scritta o orale e' stabilita dal Piano della formazione.

5.Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

6.L'allievo vice ispettore tecnico che non supera l'esame e' restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 25-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

Note all'art. 124: - Si riporta il testo dell'art. 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non superano gli esami di fine corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermita', il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.».

Art. 125

Tirocinio applicativo

1.Il periodo di tirocinio applicativo e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione.

2.Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori tecnici partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego in relazione ai settori e ai profili professionali, qualora previsti, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento delle diverse attivita' e procedure afferenti al profilo tecnico di appartenenza.

3.Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Note all'art. 125: - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95.

Capo III Corsi di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico

Art. 126

Durata e finalita' dei corsi

2.La successione temporale e la durata delle tre fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

3.I corsi perseguono gli obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo dei sovrintendenti tecnici, rispettivamente, di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, i primi, e di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate, i secondi, sulla base di contenuti formativi ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.

Art. 127

Esame finale

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova scritta costituita da un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.

2.Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3.I frequentatori che non superano l'esame finale sono restituiti ai servizi d'istituto ed ammessi, per una sola volta, a partecipare al corso successivo ai sensi degli articoli 24-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

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