DECRETO 9 settembre 2022, n. 168

Type Decreto
Publication 2022-09-09
Ultimo aggiornamento 2022-11-07
State In force
Source Normattiva
articles 138
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Note all'art. 127: - Si riporta il testo dell'art. 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.». - Si riporta il testo dell'art. 20-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.».

Art. 128

Applicazione pratica

1.Il periodo di applicazione pratica e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di comando di piccole unita' operative o di unita' equivalenti in relazione alle specifiche mansioni.

2.Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in aree differenziate di impiego, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle concrete modalita' di svolgimento delle diversificate attivita' e procedure.

3.Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno dei frequentatori, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, comma 2, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Note all'art. 128: - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95.

Capo IV Corsi per la nomina ad agente e agente tecnico Sezione I Corso per la nomina ad agente

Art. 129

Durata, articolazione e finalita' del corso

1.Il corso di formazione ha la durata di dodici mesi ed e' articolato in due semestri.

2.Al termine del primo semestre, gli allievi agenti che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 109, sono nominati agenti in prova ed acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

3.Il secondo semestre e' suddiviso in due periodi formativi la cui durata e' stabilita dal Piano della formazione. Il primo periodo e' finalizzato al completamento della formazione presso l'istituto di istruzione e il secondo periodo e' destinato all'applicazione pratica presso gli Uffici e Reparti ove gli agenti in prova, che hanno ottenuto la conferma del giudizio di idoneita' e prestato giuramento, sono assegnati.

4.Nel periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova espletano le attivita' connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti partecipando alle attivita' degli Uffici e Reparti cui sono assegnati, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico.

5.Nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, ferma restando la tipicita' dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma devono essere costantemente affiancati da personale esperto.

6.Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula per ciascuno dei frequentatori, una relazione, basata sui parametri individuati nel decreto istitutivo del corso, «favorevole» o «non favorevole».

7.Gli agenti in prova nei cui confronti e' redatta una relazione «favorevole», conseguono la nomina ad agente di polizia; quelli nei cui confronti e' redatta una relazione «non favorevole» sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito «non favorevole», gli agenti in prova sono dimessi dal corso.

Art. 130

Prove d'esame

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.

2.A ciascuna prova teorica e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3.Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneita'» o «non idoneita'».

Art. 131

Esame finale

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli agenti in prova sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.

2.Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Sezione II Corso di formazione, a carattere teorico-pratico, per la nomina ad agente tecnico

Art. 132

Durata e finalita' del corso

1.Il corso di formazione, a carattere teorico-pratico, ha la durata di sei mesi e persegue obiettivi formativi finalizzati all'esercizio delle mansioni di natura tecnica e tecnico-manuale previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici.

2.Al termine del corso gli allievi agenti tecnici, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui dall'articolo 109, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova conseguendo la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Art. 133

Prove d'esame

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.

2.A ciascuna prova teorica e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3.Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneita'» o «non idoneita'».

Art. 134

Esame finale

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli allievi agenti tecnici sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.

2.Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Parte III Disposizioni finali e finanziarie

Art. 135

Disposizione transitoria

1.Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai concorsi gia' banditi e ai conseguenti corsi di formazione.

Art. 136

Abrogazioni

2.Ogni richiamo alle disposizioni dei decreti di cui al comma 1 si intende riferito alle disposizioni del presente regolamento.

Note all'art. 136: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto Ministro dell'interno 9 marzo 1983 (Regolamento degli Istituti di istruzione): «Art. 10 (Giudizio di idoneita' al servizio di polizia). - Il Direttore dell'Istituto, ricevuto il parere del Collegio dei docenti, esprime per ciascun allievo il giudizio di idoneita' al servizio di polizia. Il giudizio e' espresso con riferimento al complesso delle qualita' morali e di carattere, al senso del dovere, alla disciplina, al senso di responsabilita', allo spirito di iniziativa, alle capacita' organizzative e di risoluzione, al comportamento, al rendimento e all'attivita' svolta durante il corso ed in relazione all'idoneita' fisica. Il giudizio, sintetizzato in una nota informativa, e' quantificato in centesimi. Consegue l'idoneita' l'allievo che riporti una votazione non inferiore a 60/100. L'allievo che riporti votazione inferiore a 60/100 e' dimesso dall'Istituto. Il Direttore dell'Istituto propone al Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza la dimissione dell'allievo nei casi previsti dagli artt. 49 e 54 della legge 1° aprile 1981 n. 121.». - Il Capo II-bis del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199 (Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica inziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) e' rubricato "Concorso con procedure e modalita' concorsuali semplificate". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis), bb), iii) e rrr) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro l'anno successivo, con modalita', procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a: 1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 3) 750 al 31 dicembre 2025; 4) 0 al 31 dicembre 2026; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; (Omissis). bb) entro sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, nonche' dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente; (Omissis). iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico; (Omissis). rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 (Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato): «Art. 38 (Corsi di aggiornamento dirigenziale). - 1. I corsi di aggiornamento dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo n. 95 del 2017, della durata di un mese, sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento di conoscenze e competenze professionali dei funzionari su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale, secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione. 2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche in modalita' e-learning. 3. Il profitto e' accertato mediante modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal medesimo piano della formazione.».

Art. 137

Disposizioni finali e di rinvio in materia di concorsi

1.Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento della Tabella 1, sentito anche il Ministero dell'universita' e della ricerca, e delle Tabelle 2 e 3, allegate al presente regolamento.

2.Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 138

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro: Lamorgese

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del

Ministero della difesa, n. 2560

Tabelle

TABELLA 1 (articolo 2) LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI E SPECIALISTICHE CHE ASSOLVONO AL REQUISITO DEL POSSESSO DELLO SPECIFICO TITOLO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO NEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO

SETTORE LAUREA TRIENNALE LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

POLIZIA SCIENTIFICA

PROFILO CHIMICO-BIOLOGICO Scienze biologiche (L13) Scienze e tecnologie chimiche (L27) Biotecnologie (L2) Biologia (LM-6) 6/S Biotecnologie agrarie (LM-7) 7/S Biotecnologie industriali (LM-8) 8/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) 9/S Farmacia e farmacia industriale (LM-13) 14/S Scienze chimiche (LM-54) 62/S Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) 61/S Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) 81/S

PROFILO ELETTRONICO-INFORMATICO Ingegneria dell'informazione (L8) Scienze e tecnologie informatiche (L31) Ingegneria della sicurezza (LM-26) Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 30/S Ingegneria informatica (LM-32) 35/S Ingegneria elettronica (LM-29) 32/S Informatica (LM-18) 23/S Ingegneria dell'automazione (LM-25) 29/S Fisica (LM-17) 20/S Sicurezza informatica (LM-66) 23/S Matematica (LM-40)

PROFILO BALISTICO Scienze e tecnologie fisiche (L30) Scienze matematiche (L-35) Ingegneria industriale (L-09) Fisica (LM-17) 20/S Matematica (LM-40) Informatica (LM-18) Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) Ingegneria informatica (LM-32) Ingegneria meccanica (LM-33)

TELEMATICA Ingegneria dell'informazione (L8) Scienze e tecnologie informatiche (L31) Ingegneria elettronica (LM-29) 32/S Informatica (LM-18) 23/S Ingegneria dell'automazione (LM-25) 29/S Fisica (LM-17) 20/S Sicurezza informatica (LM-66) 23/S

MOTORIZZAZIONE Ingegneria industriale (L9) Ingegneria meccanica (LM-33) 36/S Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20) 25/S Ingegneria dell'automazione (LM-25) 29/S Ingegneria elettrica (LM-28) 31/S

EQUIPAGGIAMENTO Ingegneria industriale (L9) Scienze e tecnologie chimiche (L27) Scienze e tecnologie fisiche (L30) Ingegneria gestionale (LM-31) 34/S Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) 61/S Fisica (LM-17) 20/S

ACCASERMAMENTO Scienze e tecniche dell'edilizia (L23) Ingegneria civile e ambientale (L7) Scienze dell'architettura (L17) Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4) Architettura e ingegneria edile 4/S Ingegneria civile (LM-23) 28/S Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) Ingegneria civile 28/S

SICUREZZA CIBERNETICA Ingegneria dell'informazione (L8) Scienze e tecnologie informatiche (L31) Scienze della difesa e della sicurezza (DS1) Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 30/S Ingegneria elettronica (LM-29) 32/S Ingegneria informatica (LM-32) 35/S Informatica (LM-18) 23/S Sicurezza informatica (LM-66) 23/S

TABELLA 2 (articoli 19, 22 e 28) MATERIE DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLE PROVE D'ESAME DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 3 (articoli 19 e 22) MATERIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA PER IL CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

====================================================================

| | PROFILI | | | | PROFESSIONALI DI | | | SETTORE | IMPIEGO | MATERIE |

+===============+===================+==============================+

|POLIZIA |Chimico-biologico |Biologia; microbiologia e | |SCIENTIFICA | |tecnologie di controllo | |---------------| |sanitario; chimica organica; | | | |biochimica, chimica fisica e | | | |laboratorio; chimica | | | |elaborazione dati di | | | |laboratorio. |

| |-------------------+------------------------------+

| |Elettronico- |Fisica; elettronica applicata | | |informatico |ai sistemi audiovisivi; | | | |misurazioni elettroniche; | | | |fondamenti di informatica; | | | |elementi di matematica, | | | |probabilita' e statistica; | | | |reti di calcolatori; elementi | | | |di reti di telecomunicazioni. |

| |-------------------+------------------------------+

| |Balistico |Fisica; elementi di balistica;| | | |elementi di tecnologia | | | |meccanica; elementi di | | | |chimica; elementi di | | | |matematica; probabilita' e | | | |statistica; elementi di | | | |spettroscopia. |

+---------------+-------------------+------------------------------+

|TELEMATICA | |Comunicazioni elettroniche; | |---------------| |reti e sistemi di | | | |comunicazione via cavo e via | | | |etere; protocolli di reti e di| | | |trasporto; servizi e sicurezza| | | |sulle reti di comunicazione; | | | |elementi di matematica | | | |probabilistica e statistica; | | | |architettura dei calcolatori | | | |elettronici; sistemi | | | |operativi; reti di | | | |calcolatori; protocolli di | | | |comunicazione; elementi di | | | |ingegneria del software, | | | |linguaggi di programmazione: | | | |basi di dati; concetti di | | | |sicurezza e protezione logica | | | |dei dati e dei programmi; | | | |crittografia dei dati e firma | | | |digitale. |

+---------------+-------------------+------------------------------+

|MOTORIZZAZIONE | |Costruzioni meccaniche; | | | |tecnologia meccanica; | | | |meccanica applicata ai veicoli| | | |terrestri. |

+---------------+-------------------+------------------------------+

|EQUIPAGGIAMENTO| |Nozioni di chimica e di fisica| | | |generale con richiami | | | |particolari alla materia | | | |tessile conciaria, tecnologia | | | |tessile, conciaria e del | | | |legno; metallurgia. |

+---------------+-------------------+------------------------------+

|ACCASERMAMENTO | |Tecnologie e tecniche di | | | |rappresentazione grafica; | | | |progettazione costruzione | | | |impianti; gestione del | | | |cantiere e sicurezza | | | |dell'ambiente di lavoro; | | | |estimo civile; tecnologia | | | |delle costruzioni. |

+---------------+-------------------+------------------------------+

|PSICOLOGIA | |Elementi di psicologia | | | |generale; psicologia sociale; | | | |teoria e tecniche dei test; | | | |metodologia della ricerca | | | |psicologica; statistica | | | |psicometrica; tecniche di | | | |raccolta e analisi dei dati; | | | |psicologia del lavoro; rischi | | | |psicosociali; informatica per | | | |le scienze umane e sociali. |

+---------------+-------------------+------------------------------+

|SERVIZIO | | | |SANITARIO | | |

+---------------+-------------------+------------------------------+

| |Infermiere |Prevenzione e norme di | | | |medicina del lavoro; tecniche | | | |di gestione e direzione | | | |dell'assistenza | | | |infermieristica; servizio | | | |socio-sanitario e legislazione| | | |sanitaria; principi di | | | |fisiologia ed anatomia umana; | | | |introduzione alla | | | |farmacologia; elementi di | | | |informatica di base. |

| |-------------------+------------------------------+

| |Prevenzione sui |Prevenzione degli infortuni e | | |luoghi di lavoro |delle malattie professionali e| | | |norme di diritto del lavoro; | | | |la misurazione e la | | | |campionatura. |

+---------------+-------------------+------------------------------+

| | |In ambiente di lavoro: | | | |principi, tecniche e relative | | | |strumentazioni; principali | | | |metodi di valutazione del | | | |rischio in ambito lavorativo; | | | |elementi di informatica di | | | |base. |

| |-------------------+------------------------------+

| |Riabilitazione |Fisiologia ed anatomia | | |motoria |dell'apparato locomotore e | | | |della funzione motoria umana; | | | |tecniche manuali e strumentali| | | |di terapia riabilitativa; | | | |tecniche di indagine | | | |radiodiagnostica; patologie | | | |dell'apparato locomotore. |

| |-------------------+------------------------------+

| |Neurofisiopatologia|Neurofisiologia ed anatomia | | | |delle strutture nervose umane;| | | |tecniche di diagnostica | | | |neurologica ed | | | |elettrofisiologia e relative | | | |strumentazioni; cenni sulle | | | |patologie neurologiche. |

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| |Radiologia medica |Fisiologia ed anatomia umana; | | | |tecniche radiologiche e | | | |relative strumentazioni; | | | |radiologia e radioprotezione; | | | |principi di diagnostica per | | | |immagini nelle patologie | | | |lavoro-correlate. |

| |-------------------+------------------------------+

| |Audiometria |Fisiologia ed anatomia | | | |dell'orecchio e della funzione| | | |uditiva e vestibolare umana; | | | |tecniche di indagine della | | | |funzione uditiva e vestibolare| | | |e relative strumentazioni; | | | |principali patologie | | | |dell'apparato oto-vestibolare.|

| |-------------------+------------------------------+

| |Ottica |Fisiologia ed anatomia | | | |dell'occhio e della funzione | | | |visiva umana; tecniche di | | | |indagine optometrica e | | | |relative strumentazioni; | | | |patologie e disturbi della | | | |visione. |

| |-------------------+------------------------------+

| |Laboratorio analisi|Tecniche di laboratorio; | | | |principi di chimica; elementi | | | |di biochimica e di informatica| | | |di base. |

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|SICUREZZA | |Architettura delle reti | |CIBERNETICA | |informatiche; sistemi | | | |operativi; basi di dati; | | | |sicurezza informatica (VA e | | | |PT); elementi di informatica | | | |forense; progettazione di | | | |sistemi informativi; linguaggi| | | |di programmazione; normativa | | | |sulla protezione dei dati | | | |personali; architettura della | | | |rete internet; elementi di | | | |reti radiomobili. |

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|SUPPORTO | |Nozioni di contabilita' di | |LOGISTICO- | |Stato; ordinamento del | |AMMINISTRATIVO | |personale dell'Amministrazione| | | |della pubblica sicurezza; | | | |nozioni di diritto | | | |amministrativo; normativa in | | | |materia di trattamento dei | | | |dati personali, accesso alla | | | |documentazione amministrativa | | | |e contratti pubblici. |

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TABELLA 4 (articolo 63) CAUSE DI NON IDONEITA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

1.

Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.

2.

Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: a) alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche; b) alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con la divisa ordinaria indossata prevista per il personale della Banda musicale o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalita', ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

3.

Le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo: a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformita' o disturbi funzionali; b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie; c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacita' visiva; d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche; e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.

4.

Le infermita' dei bronchi e dei polmoni: a) bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; b) gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; c) dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

5.

Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa; c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.

6.

Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali; c) le ernie viscerali; d) la splenectomia ad incidenza sulla crasi ematica.

7.

Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: a) le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.

8.

Le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalita'; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.

9.

Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.

10.

Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: a) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, b) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

11.

Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entita'.

12.

Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.

13.

Neoplasie: a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole); b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.

14.

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: a) le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicita' o di evolutivita'.

15.

Altre cause di non idoneita': a) il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneita' ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.

TABELLA 5 (articolo 64) REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER LA NOMINA A MAESTRO DIRETTORE, MAESTRO VICE DIRETTORE E ORCHESTRALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

1.

Requisiti attitudinali per i concorsi per la nomina a maestro direttore e maestro vice direttore della Banda musicale della Polizia di Stato

a)

una evoluzione globale intesa come personalita' armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilita', adeguata esperienza di vita, capacita' direttiva e decisionale; b) una stabilita' emotiva contraddistinta da una fiducia in se', equilibrio nel tono dell'umore e autodominio dinanzi a difficolta' ansiogene; c) delle facolta' intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacita' ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio; d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacita' nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.

2.

Requisiti attitudinali per i concorsi per la nomina a orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato

a)

una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacita' di impegnarsi con continuita' assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni; b) una stabilita' emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale; c) delle facolta' intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessita' con soluzioni che denotino capacita' di osservazione nonche' adeguati poteri mnemonici ed attentivi; d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.

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