DECRETO 16 settembre 2022, n. 193

Type Decreto
Publication 2022-09-16
Ultimo aggiornamento 2022-12-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2022

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera c);

Visti gli articoli 103, commi 1, 6 e 9, e 104, commi 1 e 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi;

Visti gli articoli 24, comma 4 e 103, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di polizze assicurative richieste in materia di lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto di dover provvedere alla riunificazione della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in un unico provvedimento, nonche' di estendere la fase di consultazione ad altri soggetti interessati;

Viste le note dell'ANIA e dell'ABI, con cui e' stato espresso l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di testo normativo;

Sentiti l'ANAC, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'ANCE ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi n. 1820/2021, nell'Adunanza del 9 novembre 2021;

Visto il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, espresso con nota prot. n. 21283 del 17 giugno 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 13312 del 21 giugno 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti nell'Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell'Allegato B. L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2.Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da piu' garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarieta' nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilita' piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.

3.Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

4.Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori ordinari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresi' nei settori speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) recante la Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) concerne l'attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, S.O.) concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»: «Art. 67 (Modifiche all'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). - 1. All'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: (Omissis); c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati".» - Si riporta il testo degli articoli 103, commi 1, 6 e 9 e 104, commi 1 e 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 103 (Garanzie definitive). - 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. (Omissis). 6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. (Omissis). 9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.» «Art. 104 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore). - 1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'art. 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione". (Omissis). 9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalita' di cui all'art. 103, comma 9.» - Si riporta il testo degli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.» «Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.» - Si riporta il comma 4 dell'art. 24 e i commi 7 e 8 dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.» «7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.» - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018, n. 83, S.O.) reca il «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» Note all'art. 1: - Per i riferimenti agli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera gg) e lettera hh) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice, si intende per: (Omissis); gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice.»

Art. 2

Monitoraggio

1.Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, elabora una relazione avente ad oggetto lo stato di attuazione del presente regolamento sulla base dei dati e delle informazioni richiesti con cadenza annuale dalle associazioni degli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento e dalle associazioni delle imprese offerenti i nuovi contratti di garanzia e di assicurazione.

2.Il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, puo' coinvolgere le altre Autorita' di settore nello svolgimento dell'attivita' ricognitiva. Entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione di cui al comma 1 e' trasmessa alla Cabina di regia istituita, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3.Per il primo anno, la relazione e' elaborata entro il 31 dicembre 2023 ed e' trasmessa alla Cabina di regia di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2024.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 212 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 212 (Indirizzo e coordinamento). - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di: a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficolta' riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonche' della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza reciproca; c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilita' delle opere pubbliche. 2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza. 3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu' frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita' gravi in materia di appalti e di concessioni. 4. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 5. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.»

Art. 3

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 4

Abrogazioni

1.Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, e' abrogato.

2.Resta abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 2004, n. 123. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 settembre 2022 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1135

Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 2004, n. 123, recante gli Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2004, n. 109, ed e' stato abrogato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Allegato A

Allegato A Schemi Tipo (Art. 1, comma 1) INDICE 1. Definizioni SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Normativa di riferimento 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _) Garanzia fideiussoria provvisoria 2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da piu' garanti 2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva 2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da piu' garanti 2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione 2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da piu' garanti 2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo 2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da piu' garanti 2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la risoluzione 2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da piu' garanti 2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon adempimento 2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da piu' garanti SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE 1. Normativa di riferimento 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori 2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. ) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle societa' di ingegneria 2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. __) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione 2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale 1. Definizioni 1. Ai fini del presente Allegato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: a) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione; b) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione; c) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice; d) «Assicurato»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo; e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa; f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorita' di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); g) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; h) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; i) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria; l) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice; m) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Societa'; n) «Decreto»: il presente provvedimento; o) «Esecutore dei lavori»: gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori; p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente; q) «Forza maggiore»: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili; r) «Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente; s) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere g), v) e u), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica; t) «Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilita' e/o l'agibilita' dell'opera stessa, sempreche', in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilita' emessa dall'Autorita' competente; u) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; v) «Intermediario finanziario»: societa' iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; z) «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Societa' in caso di sinistro; aa) «Lavori»: le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice; bb) «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; cc) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta; dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica; ee) «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; ff) «Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata»: le parti strutturali dell'opera, cioe' quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata»: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili; hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice; ii) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Societa' quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione; ll) «Progettista dei lavori»: il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice; mm) «Quota di responsabilita'»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilita' tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; nn) «Responsabile del procedimento»: il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo; oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa; pp) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni; qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente; rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata l'Assicurazione; ss) «Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione; tt) «Societa'»: l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 13 (responsabilita' civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; uu) «Stazione appaltante o committente»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice. SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Normativa di riferimento 1. Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono:

Titolo Riferimenti normativi Schema tipo

Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria Decreto legislativo n. 50/2016, art. 93, comma 1

1.1 singola 1.1.1 piu' garanti

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva Decreto legislativo n. 50/2016, art. 103, comma 1

1.2 singola 1.2.1 piu' garanti

Garanzia fideiussoria per l'anticipazione Decreto legislativo n. 50/2016, art. 35, comma 18

1.3 singola 1.3.1 piu' garanti

Garanzia fideiussoria per la rata di saldo Decreto legislativo n. 50/2016, art. 103, comma 6

1.4 singola 1.4.1 piu' garanti

Garanzia fideiussoria per la risoluzione Decreto legislativo n. 50/2016, art. 104, comma 1

1.5 singola 1.5.1 piu' garanti

Garanzia fideiussoria di buon adempimento Decreto legislativo n. 50/2016, art. 104, comma 1

1.6 singola 1.6.1 piu' garanti

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