DECRETO 16 settembre 2022, n. 193
Schemi tipo 2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _) Garanzia fideiussoria provvisoria GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validita' di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito; c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e' automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). 2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). 3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 4. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2% dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. 3. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice 1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso: a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. 2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice. Art. 7. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 8. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 9. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 10. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validita' di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito; c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro trenta giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e' automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). 2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). 3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 4. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2% dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. 2. Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. 3. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 4. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 6. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice 1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso: a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice, qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. 2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice. Art. 7. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 8. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 9. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 10. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. 3. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. 4. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra richiamata. 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. 3. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice. 4. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 5. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 6. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia definitiva e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 7. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice. Art. 2. Durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita, cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2. L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella Scheda Tecnica. 3. La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Prestazioni) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice. Art. 2. Durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2. La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 3. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 4. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per l'anticipazione e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 6. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante. 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 2. L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo della rata di saldo erogata cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (articoli 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata di saldo, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 1. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la risoluzione GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. 2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori; c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione; d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma Garantita 1. La Somma Garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice. 2. L'ammontare della Somma Garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. 2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione: a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente; b) dell'importo contrattuale del riaffidamento; c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento; d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori; e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria. 3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 5. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Garante indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. 2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori; c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione; d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice. 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia per la risoluzione e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. 2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione: a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente; b) dell'importo contrattuale del riaffidamento; c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento; d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori; e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria. 3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 5. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 6. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon adempimento GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione. 2. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti) Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione. 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia di buon adempimento e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE 1. Normativa di riferimento 1. Le polizze assicurative di cui alla presente Sezione sono:
Titolo Riferimenti normativi Schema tipo
Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione dei lavori
Decreto legislativo n. 50/2016, art. 24, comma 4
2.1
Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle societa' di professionisti o delle societa' di ingegneria
Decreto legislativo n. 50/2016, art. 24, comma 4
2.2
Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione
Decreto legislativo n. 50/2016, art. 103, comma 7
2.3
Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale
Decreto legislativo n. 50/2016, art. 103, comma 8
2.4
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