DECRETO 16 settembre 2022, n. 193

Type Decreto
Publication 2022-09-16
Ultimo aggiornamento 2022-12-14
State In force
Source Normattiva
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2.

Schemi tipo 2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori Art. 1. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato. Art. 2. Assicurato 1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralita' di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice. 2. L'Assicurato puo' prestare previamente assenso affinche' il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Societa' direttamente al Contraente-terzo danneggiato (Stazione appaltante). Art. 3. Condizioni di validita' dell'assicurazione 1. La presente copertura opera esclusivamente per i maggiori costi di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Societa' nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19. 2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui: a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonche' qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilita' illimitata. 3. Nei casi di cui al secondo comma la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 4. Determinazione dell'indennizzo 1. Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia incaricato l'Assicurato della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione 1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorita'; d) relativi al danno erariale; e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattivita'; f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; g) conseguenti a: furto rapina incendio smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato; h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato; l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante; m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilita'; o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. Art. 6. Durata dell'assicurazione 1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. 15, primo comma; b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purche' gli eventi per i quali e' prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data. 2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 7. Estensione territoriale 1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 8. Massimale di assicurazione 1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e' quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice. 2. Detto massimale non puo' comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. 3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione. Art. 9. Pluralita' di assicurati 1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralita' di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra loro. Art. 10. Vincolo di solidarieta' 1. In caso di responsabilita' solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato. Art. 11. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societa' e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. Art. 12. Dichiarazioni 1. L'assicurazione e' prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa. 2. Il Contraente dichiara che: a) l'Assicurato e' abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione; b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato; c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice. 3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). Art. 13. Premio 1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreche' sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio. 2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b). Art. 14. Modifiche dell'assicurazione 1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 15. Obblighi dell'Assicurato 1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Societa' la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto. 2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Societa', entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 3. In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'. Art. 16. Proroga dell'assicurazione 1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato puo' chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Art. 17. Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 18. Rischio cyber 1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico». Art. 19. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni alle quali e' tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 20. Foro competente 1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 21. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. 2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. ) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale dei soggetti di cui all'articolo 46 del Codice Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale dei soggetti di cui all'articolo 46 del Codice Art. 1. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per: a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e b) maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. Art. 2. Assicurato e Contraente 1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato e Contraente il soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d-bis), e), f), del Codice, che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto. 2. Per l'onere di stipula vale quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del Codice. 3. E' ammessa una deroga all'onere di stipula qualora il professionista sia gia' in possesso di una polizza di responsabilita' civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nel presente Schema, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della presente copertura. Art. 3. Condizioni di validita' dell'assicurazione 1. La presente copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Societa' nei modi e nei termini di cui agli articoli 16 e 20. 2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui: a) l'attivita' di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti: dal Contraente e dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonche' da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, o dalla Stazione appaltante, nonche' da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilita' illimitata, amministratori o dipendenti; da soggetti di cui l'Assicurato e Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione. 3. Nei casi di cui al secondo comma la Societa' rimborsera' all'Assicurato e Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Nei casi di inefficacia della copertura per colpa imputabile alla Stazione appaltante, la stessa si fara' carico delle imposte sulla copertura assicurativa che la Societa' non rimborsa all'Assicurato e Contraente. Art. 4. Determinazione dell'indennizzo 1. Fermo il massimale indicato all'art. 8: a) le spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni e alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato e Contraente; b) i costi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione 1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorita'; d) relativi al danno erariale; e) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e Contraente e non direttamente derivanti dalla legge; f) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattivita'; g) conseguenti a: furto rapina incendio smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato e Contraente; h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato e Contraente; l) imputabili agli amministratori dell'Assicurato e Contraente; m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato e Contraente, l'amministratore o i dipendenti di questo un'illegittima percezione di utilita'; o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. Art. 6 Durata dell'assicurazione 1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico; b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purche' gli eventi per i quali e' prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato e Contraente entro la predetta data. 2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 7. Estensione territoriale 1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 8. Massimale di assicurazione 1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e' quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice. 2. Detto massimale non puo' comunque essere inferiore: a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo, iva esclusa, inferiore a 5.225.000 euro; b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a 5.225.000 euro. 3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione. Art. 9. Pluralita' di assicurati 1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralita' di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra loro. Art. 10. Vincolo di solidarieta' 1. In caso di responsabilita' solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato e Contraente. Art. 11. Scoperto/franchigia in caso di sinistro 1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto. Art. 12. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e Contraente stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societa' e Assicurato e Contraente in proporzione del rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e Contraente per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. Art. 13. Dichiarazioni 1. L'assicurazione e' prestata in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa. 2. Il Contraente dichiara che: a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale; b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato e Contraente; c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice; d) l'Assicurato e Contraente, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione. 3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). Art. 14. Premio 1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreche' sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio. 2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b). Art. 15. Modifiche dell'assicurazione 1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 16. Obblighi dell'Assicurato e Contraente 1. L'Assicurato e Contraente deve comunicare tempestivamente alla Societa' la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto. 2. In caso di sinistro, l'Assicurato e Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Societa', entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 3. In particolare l'Assicurato e Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'. Art. 17. Proroga dell'assicurazione 1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato e Contraente puo' chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. 2. Qualora la proroga di cui al primo comma dipenda da causa non imputabile all'Assicurato e Contraente, la Societa' si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualita' di Contraente. Art. 18. Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato e Contraente. Art. 19. Rischio cyber 1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico». Art. 20. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni alle quali e' tenuto l'Assicurato e Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 21. Foro competente 1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 22. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. 2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. __) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione Copertura assicurativa per danni di esecuzione, Responsabilita' civile terzi e Garanzia di manutenzione Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione Art. 1. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualita' di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa. 2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate; Partita 2 - Opere preesistenti il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate; Partita 3 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonche' il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato. Art. 2. Assicurato 1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato il Contraente. Art. 3. Condizioni di assicurazione 1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Societa' puo' in qualunque momento avere accesso; b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice; c) venga fornita alla Societa' copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori; d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa; e) il Contraente abbia indicato alla Societa' nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non e' operante. 3. Inoltre l'assicurazione e' prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate. Art. 4. Esclusioni specifiche della Sezione A 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, la Societa' non e' obbligata ad indennizzare: a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformita' dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilita' per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; b) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; c) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.; d) i danni da azioni di terzi; e) i danni da forza maggiore; f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante); g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocita'; h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. 2. La Societa' inoltre non e' obbligata a indennizzare: i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; l) nel caso di esecuzione di dighe: l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessita' si manifesti solo durante i lavori di costruzione; l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantita' d'acqua originariamente previste vengano superate; l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilita' di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti; l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sara' limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilita'. 3. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti: m) lavori su opere ed impianti preesistenti: m.1) i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilita' dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma; n) lavori su beni artistici: n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Societa' non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. 4. Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma. Art. 5. Somma assicurata - Modalita' di aggiornamento della somma assicurata 1. La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di: a) lavori a corpo b) lavori a misura c) prestazioni a consuntivo d) lavori in economia e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione. 2. La predetta somma puo' essere al massimo pari all'importo a base di gara. 3. La somma assicurata per le Partite 2 e 3 e' stabilita nel bando di gara. 4. Il Contraente e' successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. 5. Il Contraente deve comunicare alla Societa', entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Societa' emettera' le relative appendici di polizza per la variazione. 6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25. Art. 6. Durata dell'assicurazione 1. L'efficacia dell'assicurazione: a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori; b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice; c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate. 2. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Art. 7. Garanzia di manutenzione 1. Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonche' i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonche' gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica. 2. Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ.. La durata del periodo di manutenzione e' indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non puo' superare i ventiquattro mesi. Art. 8. Interruzione o sospensione della costruzione 1. In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Societa'. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto all'indennizzo. 2. Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31. 3. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo. Art. 9. Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio 1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. 2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere Art. 10. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A. Art. 11. Assicurato 1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Allegato A

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