DECRETO 12 luglio 2023, n. 114
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), b) e d) del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527: «Art. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata per espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresi', "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se: 1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, 2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformato; b) «parte», ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonche', in relazione alle modalita' di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati; omissis d) «munizione», l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione; omissis.» - Per il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, lett. f) e g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 10, settimo comma e 22, primo comma, della citata legge 18 aprile 1975, n. 110: «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - Omissis 7. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. Omissis.» «Art. 22 (Locazione e comodato di armi). - 1. Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone. Omissis.». - Per il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136): «Art. 108 (Direzione investigativa antimafia). - 1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima. 2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di dette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni. 3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. 4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. 5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107. 6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti. 7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie. 8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale. 9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione e' articolata come segue: a) reparto investigazioni preventive; b) reparto investigazioni giudiziarie; c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi. 10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.» - Per il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, v. nelle note alle premesse - Per il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 4 e 16, comma 1, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno: 1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; 2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; 3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; 4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.» «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, secondo comma, del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 8 Omissis Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.» - Per il regolamento delegato (UE) 2019/686, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362: «Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo»: «Art. 12 (Definizione). - 1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.» - Per il testo dell'articolo 11, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, v. nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: «Art. 3. (Principi applicabili al trattamento di dati personali). - 1. I dati personali di cui all'articolo 1, comma 2, sono: a) trattati in modo lecito e corretto; b) raccolti per finalita' determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalita'; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati; e) conservati con modalita' che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalita' per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessita' di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine; f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate. 2. Il trattamento per una delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui i dati sono raccolti, e' consentito se il titolare del trattamento, anche se diverso da quello che ha raccolto i dati, e' autorizzato a trattarli per detta finalita', conformemente al diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno e se il trattamento e' necessario e proporzionato a tale diversa finalita', conformemente al diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno. 3. Il trattamento per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, puo' comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le liberta' degli interessati. 4. Il titolare del trattamento e' responsabile del rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.» - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno): «Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - Omissis. 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze: Omissis. g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per l'attuazione dell'interoperabilita' tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali; Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; [a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; [b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione; c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; [e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche; [f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; [g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; [h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; ([i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica; [l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti; l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; m) - n); n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS»,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica; o); p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) - r); s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) - u); u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter); u-quater) identita' digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; z); aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonche' alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica; bb); cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'; dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi; ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi; ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71. 1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS. 1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS.» - Per il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). -1. - 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. - 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AGID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalita' stabilite da AGID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AGID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»
Capo II Dati contenuti nel SITAM e finalità del loro trattamento
Art. 3
Finalita' dei trattamenti
1.I dati contenuti nel SITAM sono trattati a fini di controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonche' a fini di prevenzione e repressione dei reati.
3.Per le finalita' di cui al comma 2, il SITAM e' dotato di un sistema per le elaborazioni statistiche che permette di analizzare in forma anonima e aggregata i dati riguardanti le armi, le parti di arma e le munizioni, nonche' il numero aggregato degli armaioli, degli intermediari e degli altri soggetti che detengono le armi, le parti di arma e le munizioni.
Art. 4
Dati contenuti nel SITAM
1.Il SITAM contiene i dati relativi alle armi, alle parti di armi da fuoco, incluse le informazioni che consentono di associarle ai rispettivi proprietari, nonche' alle munizioni fabbricate, importate o introdotte nel territorio dello Stato che sono oggetto di operazioni di esportazione, di trasferimento verso Paesi dell'Unione europea ovvero di compravendita o cessione a qualunque altro titolo verso armaioli, intermediari o altri soggetti, pubblici o privati.
2.I dati relativi alle armi da fuoco e alle parti di arma da fuoco, alle armi diverse da quelle da fuoco e alle munizioni sono specificati, rispettivamente, negli Allegati A, B e C al presente regolamento. Il SITAM assicura che per ogni tipologia di operazione sia predisposta una apposita scheda informativa nella quale sono inseriti, a cura dell'operatore o dell'utente, i dati tra quelli individuati nei predetti Allegati, pertinenti alla medesima operazione, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
3.I dati presenti negli archivi informatici sono configurati in maniera conforme al D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, e lo scambio dei dati avviene in modalita' cifrata secondo metodi di comunicazione standard.
Note all'art. 4: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, v. nelle note alle premesse.
Art. 5
Periodo di conservazione dei dati contenuti nel SITAM
2.Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati raccolti nel SITAM sono cancellati o resi anonimi con modalita' automatizzate.
Art. 6
Raffronto con i dati inseriti nel CED
Capo III Organizzazione e struttura del SITAM
Art. 7
Titolare del trattamento dei dati e allocazione del sistema
1.Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' il titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2.Il SITAM e' istituito presso il CEN che ne garantisce la gestione tecnica e informatica, ivi compreso il profilo di sicurezza, direttamente o attraverso le Questure.
Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, v. nelle note alle premesse.
Art. 8
Compiti del CEN
1.Per le finalita' di cui all'articolo 7, il CEN e' responsabile della gestione dell'infrastruttura tecnologica, della conservazione sicura dei dati e della continuita' operativa del servizio anche attraverso il ripristino di emergenza delle procedure e dei dati tramite le funzioni di backup assicurate dallo stesso CEN, attraverso le proprie articolazioni.
2.Il CEN cura il ciclo di vita delle utenze degli amministratori locali SITAM presso le Questure, di cui all'articolo 10.
Art. 9
Compiti della Direzione centrale della polizia criminale
2.I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) accedono al SITAM per il tramite del portale dell'articolazione competente per la gestione del CED. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che accedono al portale sono identificati tramite un codice univoco e sono abilitati allo svolgimento delle funzioni applicative di competenza dell'unita' organizzativa cui sono preposti o assegnati, coerentemente con l'ambito di trattamento consentito dal profilo di autorizzazione. Ai fini dell'accesso al SITAM, il codice identificativo e le credenziali di autenticazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), sono conformi almeno al livello 2 di sicurezza o garanzia (Level of Assurance - LoA) previsto dallo standard internazionale ISO/IEC 29115, con impiego di un sistema di autenticazione a due fattori, non necessariamente basato su certificati digitali.
Art. 10
Compiti delle Questure
Art. 11
Archivi informatici del SITAM
3.L'archivio di cui al comma 1 lettera c) e' strutturato in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a ricostruire la filiera dei passaggi di proprieta' e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna unita' elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco.
5.L'elaborazione automatica del riepilogo mensile delle operazioni compiute dall'armaiolo o intermediario e la sua messa a disposizione delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di polizia tiene luogo della comunicazione mensile prevista dagli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, terzo periodo, TULPS.
Note all'art. 11: - Per il testo degli articoli 35, comma 4 e 55, primo comma, terzo periodo, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.
Art. 12
Collegamenti del SITAM al CED
1.Il collegamento telematico del SITAM al CED, per le finalita' di cui all'articolo 6, e' realizzato nel termine di cui all'articolo 34, comma 1, attraverso meccanismi di cooperazione applicativa resi disponibili dal CED, sulla base di specifici accordi inter-istituzionali.
Art. 13
Collegamenti degli utenti al SITAM
1.Al fine di effettuare l'immissione dei dati concernenti le operazioni compiute relativamente alle armi, alle parti di arma da fuoco ed alle munizioni, nonche' la consultazione e la correzione dei medesimi dati precedentemente immessi, l'armaiolo o l'intermediario richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura della provincia in cui e' ubicata la sede della propria impresa tenuta ad effettuare le registrazioni e comunicazioni a norma degli articoli 35 e 55 TULPS.
2.Al fine di assicurare l'inserimento, anche in forma massiva, dei dati delle armi e delle munizioni esportate, importate, fabbricate, immesse sul mercato o sulle quali sono state eseguite operazioni di carattere tecnico, l'armaiolo o l'intermediario possono utilizzare sistemi informatici gestionali, purche' essi siano compatibili con le caratteristiche tecniche, informatiche e di sicurezza del SITAM e il loro collegamento al SITAM stesso non determini nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3.Le Questure provvedono ad attivare i collegamenti tra i soggetti di cui al comma 1 e il SITAM, secondo le modalita' e le procedure che sono rese note nella «home page» del relativo «sito web».
Note all'art. 13: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.
Art. 14
Collegamenti delle Prefetture, delle Questure, delle Forze di polizia e degli Organismi di informazione e sicurezza al SITAM
1.Al fine di effettuare le operazioni di accesso, immissione ed aggiornamento previste dagli articoli 16, 17 le Questure, gli altri Uffici o Comandi delle Forze di polizia si collegano al SITAM per il tramite del CED, il quale assicura, per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19, il collegamento al SITAM delle Prefetture-UTG, del DIS, dell'AISE e dell'AISI.
Capo IV Accesso, consultazione, immissione e aggiornamento del SITAM Sezione I Soggetti legittimati all'accesso, consultazione, immissione ed aggiornamento
Art. 15
Interrogazioni del SITAM
1.Le interrogazioni del SITAM possono essere effettuate per finalita' di accesso, di consultazione, di immissione ed aggiornamento dei dati contenuti nello stesso SITAM; a ciascuna delle predette finalita' corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione.
2.Le interrogazioni sono effettuate dai soggetti indicati dagli articoli 16, 17, 18 e 19, ai quali siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.
Art. 16
Soggetti legittimati all'accesso al SITAM
2.Le operazioni di accesso ai dati conservati nel SITAM possono altresi' essere effettuate dall'amministratore locale SITAM limitatamente allo svolgimento delle attivita', di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati.
3.L'accesso da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 avviene esclusivamente per il tramite del portale di accesso ai servizi dell'articolazione competente per la gestione del CED, mediante tecniche di identita' federata, con accreditamento unico per l'intero dominio, secondo le politiche di sicurezza conformi agli standard stabiliti dalle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
Art. 17
Soggetti legittimati all'immissione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel SITAM
1.L'immissione e l'aggiornamento di dati nel SITAM sono eseguiti esclusivamente dal personale di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, preventivamente autorizzato dal Questore ovvero dal responsabile del competente ufficio o comando di livello provinciale delle Forze di polizia.
2.Gli utenti possono essere abilitati ad effettuare operazioni di immissione e aggiornamento finalizzate esclusivamente ad inserire nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C necessari per assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS. Per le finalita' di cui al presente comma, gli utenti possono eseguire operazioni di consultazione, limitatamente ai dati da essi precedentemente immessi nel SITAM.
3.Per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, l'armaiolo o l'intermediario utilizzano la propria identita' digitale, anche ad uso professionale, attraverso lo SPID di livello 3, ovvero la CIE, ovvero un regime di identificazione elettronica notificato da uno Stato membro di livello di garanzia elevato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE 910/2014.
4.L'armaiolo o l'intermediario che non ha l'abilitazione per l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione elettronica non ancora notificato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014, continua a tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli 35 e 55 TULPS e adempie alla comunicazione mensile prevista dai medesimi articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web».
5.Gli amministratori locali SITAM presso le Questure, verificati i requisiti previsti, provvedono ad abilitare le utenze di accesso al SITAM per i soggetti di cui al comma 2.
6.Il SITAM e' dotato di funzionalita' che consentono la correzione di eventuali errori materiali commessi nell'immissione dei dati.
7.Gli operatori, gli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure effettuano tempestivamente la correzione degli eventuali errori materiali.
8.Gli utenti effettuano la correzione per via telematica degli eventuali errori materiali commessi, entro settantadue ore lavorative dalla prima immissione degli stessi. Decorso tale termine, gli utenti comunicano l'errore materiale commesso e la correzione da apportare alla Questura territorialmente competente, che provvede all'immissione, dopo aver verificato l'esattezza delle relative correzioni.
Note all'art. 17: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse. - Per il Regolamento (CE) del 23 luglio 910/2014, v. nelle note alle premesse.
Art. 18
Consultazione del SITAM da parte del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-UTG
2.Al predetto personale sono rilasciate, dall'articolazione competente per la gestione del CED, le credenziali di autenticazione che consentono esclusivamente le operazioni di consultazione del SITAM.
Art. 19
Consultazione del SITAM da parte degli appartenenti agli Organismi di informazione e sicurezza
1.In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di attuazione, al personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI sono rilasciate, dall'articolazione competente per la gestione del CED, le credenziali di autenticazione che consentono unicamente l'effettuazione di operazioni di consultazione del SITAM.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 13 (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita'). - Omissis. 2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita', prevedendo in ogni caso le modalita' tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali. Omissis.»
Art. 20
Tracciabilita' delle operazioni compiute sul SITAM
1.Le interrogazioni e le correzioni di errori materiali effettuati dagli operatori, dagli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno e dagli utenti autorizzati sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per 20 anni dall'accesso o dall'operazione.
2.Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 consentono di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.
3.L'accesso alle registrazioni di cui al comma 1 e' consentito solamente ai fini della verifica della liceita' del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale, da parte del responsabile per la protezione dei dati della Polizia di Stato, di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020 e dai dirigenti degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 22, comma 1.
Note all'art. 20: Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020: «Art. 10 (Ufficio VI - Sicurezza dati della Polizia di Stato). - Omissis. 3. All'Ufficio sicurezza dati e' preposto un Dirigente Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, anche con compiti di data protection officer e di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali ai fini dello svolgimento delle relative attivita' di controllo. Omissis.»
Sezione II Caratteristiche e rilascio delle credenziali di autenticazione
Art. 21
Credenziali di autenticazione
1.Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione, di aggiornamento e di consultazione dei dati, i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione per eseguire la connessione in sicurezza al SITAM.
2.Le credenziali di autenticazione sono individuali e non sono cedibili; ad esse e' associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati.
3.Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate.
4.Le credenziali di autenticazione rilasciate al personale del CEN possono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' relative alla gestione dell'infrastruttura tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati, di cui all'articolo 8.
5.Le credenziali rilasciate agli amministratori locali SITAM presso le Questure sono utilizzate per le attivita' di cui all'articolo 17, comma 5.
Art. 22
Assegnazione delle credenziali di autenticazione al personale in servizio presso gli uffici e comandi delle Forze di polizia, per finalita' di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati
1.Il Questore o, su sua delega, il dirigente che ne svolge le funzioni vicarie, e il responsabile del competente ufficio o comando di livello provinciale delle Forze di polizia comunicano, per via telematica, all'articolazione competente per la gestione del CED, gli elenchi dei propri dipendenti per i quali viene richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione per finalita' di accesso, di immissione o aggiornamento dei dati.
3.L'articolazione competente per la gestione del CED genera le credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 9, secondo le politiche di sicurezza adottate.
4.La procedura di cui al comma 1 si applica anche al personale non dirigente della Amministrazione civile dell'interno, preposto o addetto agli uffici della Questura competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa.
Art. 23
Assegnazione delle credenziali di autenticazione al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-UTG per finalita' di consultazione
1.L'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalita' di consultazione in favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 18 e' richiesto dal Prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario all'articolazione competente per la gestione del CED.
Art. 24
Richiesta di abilitazione degli utenti per finalita' di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati
2.La Questura provvede a verificare che il soggetto che ha richiesto l'abilitazione per l'accesso al SITAM rivesta la qualita' di utente e comunica l'avvenuta abilitazione.
3.Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, terzo comma, TULPS, la Questura puo' denegare l'abilitazione per l'accesso al SITAM nel caso in cui accerti che la persona per la quale essa viene richiesto non possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 11 TULPS, primo e secondo comma del medesimo.
4.L'abilitazione per l'accesso al SITAM e' revocata nel caso in cui sia stato negato, con provvedimento espresso, il rinnovo della licenza relativa all'attivita' in materia di armi e munizioni ovvero nel caso in cui in cui la medesima licenza sia stata revocata. Nel caso in cui la predetta licenza sia stata sospesa, anche l'abilitazione per l'accesso al SITAM e' sospesa per un periodo di pari durata. Nelle more del rinnovo della licenza relativa all'attivita' in materia di armi e munizioni, l'abilitazione per l'accesso al SITAM continua ad essere attiva.
5.L'armaiolo o l'intermediario possono eseguire le operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione dei dati al solo fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli articoli 35 e 55 TULPS. Il rappresentante puo' eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa per la cui gestione ha ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS. I dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario possono eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa, presso i quali svolgono la loro attivita' lavorativa.
6.Salvo quanto previsto dall'articolo 26 o da altre disposizioni di legge, la Questura territorialmente competente provvede a disabilitare l'accesso al SITAM nel caso in cui siano state effettuate operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione per finalita' diverse da quelle di cui all'articolo 17, comma 2.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo degli articoli 8, 10, e 11, del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 8 Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.» «Art. 10 Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.» «Art. 11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.». - Per il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 v. nelle note alle premesse.
Art. 25
Validita' dell'abilitazione per l'accesso al SITAM e delle credenziali di autenticazione
1.L'abilitazione per l'accesso al SITAM rilasciata agli utenti e' valida per il periodo di validita' della licenza sulla base della quale l'armaiolo o l'intermediario opera. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la procedura stabilita dall'articolo 24.
2.Le credenziali di autenticazione rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, sono valide per il periodo di tempo previsto dalle politiche di sicurezza stabilite per il CED.
3.I soggetti di cui agli articoli 16, comma 1, e 18, comma 1, nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di lavoro dipendente, danno immediata comunicazione all'articolazione competente per la gestione del CED.
4.I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, nel caso di loro trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di lavoro, danno immediata comunicazione alla Questura territorialmente competente.
5.I soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, disabilitano, attraverso anche il Focal Point, le credenziali di autenticazione degli amministratori locali SITAM trasferiti ad altro incarico o il cui rapporto di dipendenza sia cessato o sospeso.
6.Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno dodici mesi sono disabilitate automaticamente. Le credenziali del personale del CEN e degli amministratori locali delle Questure sono valide per il periodo di tempo previsto dalle politiche di sicurezza stabilite dall'Amministrazione.
Art. 26
Uso delle credenziali
1.I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e h), che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione al SITAM di cui agli articoli 22 e 23 effettuano il primo accesso secondo le politiche di sicurezza stabilite per il CED.
2.Le credenziali di autenticazione di cui al comma 1 sono personali e il loro utilizzo e' consentito esclusivamente ai titolari per le finalita' di cui al presente regolamento.
3.I titolari delle credenziali di cui al comma 1 sono tenuti a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi possano appropriarsene o farne utilizzo.
4.L'abilitazione al SITAM rilasciata agli utenti e' personale e consente l'accesso solo ai titolari per le finalita' di cui al presente regolamento.
5.I titolari delle credenziali di autenticazione sono tenuti a comunicare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del CED e al proprio superiore in linea disciplinare lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione. Il furto o lo smarrimento dell'identita' digitale, utilizzata per l'accesso al SITAM, sono comunicati immediatamente alla Questura territorialmente competente che provvede alla disabilitazione dell'accesso.
6.L'uso improprio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM da parte dell'armaiolo e' valutato ai sensi dell'articolo 10 TULPS e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria per la valutazione degli eventuali profili di rilevanza penale.
7.L'uso improprio dell'abilitazione da parte dei dipendenti dell'armaiolo e delle credenziali per l'accesso al SITAM da parte dei soggetti di cui al comma 1 comporta la revoca immediata dell'abilitazione stessa che puo' essere ripristinata trascorsi dodici mesi, in presenza dei necessari requisiti.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'articolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note all'art. 24.
Capo V Immissione ed aggiornamento dei dati inseriti nel SITAM
Art. 27
Immissione di dati ai fini di assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS
1.Al fine di adempiere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS, gli utenti immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C per ciascuna operazione compiuta riguardante, rispettivamente, le armi da fuoco e le parti di arma, le armi diverse da quelle da fuoco, le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, le munizioni. L'immissione dei dati e' eseguita giornalmente secondo l'ordine cronologico di effettuazione di ciascuna operazione.
2.Il SITAM implementa apposite funzioni, al fine di consentire agli utenti di eseguire, entro settantadue ore, per via telematica, correzioni o rettifiche di eventuali errori materiali compiuti nelle operazioni di immissione dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8. Il SITAM conserva la registrazione in ordine cronologico delle correzioni e delle rettifiche apportate dagli utenti, garantendo l'identificazione del soggetto che le ha effettuate.
3.Il SITAM segnala, in un apposito registro accessibile alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia, le correzioni o le rettifiche dei dati inseriti, apportate ai sensi del comma 2.
Note all'art. 27: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.
Art. 28
Immissione ed aggiornamento dei dati da parte delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di polizia
3.Gli uffici e comandi delle Forze di polizia provvedono, inoltre, ad immettere nel SITAM i dati relativi alle armi da fuoco, alle parti di arma, alle armi diverse da quelle da fuoco, alle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo e alle munizioni di cui l'Autorita' giudiziaria abbia disposto il sequestro o la confisca nell'ambito di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.
4.Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza e gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia effettuano le immissioni di dati di cui al presente articolo giornalmente e, comunque senza ritardo, secondo l'ordine cronologico di svolgimento di ciascuna operazione.
5.Per le finalita' di cui al presente articolo, il SITAM e il CED dialogano attraverso meccanismi di cooperazione applicativa che consentono anche di semplificare le operazioni di immissione e aggiornamento dei dati.
Art. 29
Immissione dei dati riguardanti le armi conservate presso i musei
1.I direttori dei musei di Stato e altri istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di altri enti pubblici o appartenenti a enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, comunicano immediatamente i dati relativi ai predetti materiali iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge n. 110 del 1975 ed i loro aggiornamenti alla Questura territorialmente competente che provvede ad immetterli nel SITAM, secondo le modalita' previste dall'articolo 28.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; (207) c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca; d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.» - Si riporta il testo dell'articolo 32, primo comma, della citata legge 18 aprile 1975, n. 110: «Art. 32 (Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei).- Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Omissis.»
Art. 30
Controllo sulle operazioni di accesso, consultazione, immissione e aggiornamento dei dati
1.I responsabili degli uffici e dei comandi di cui all'articolo 16, comma 1, verificano periodicamente che le interrogazioni del SITAM siano effettuate per le finalita' previste dal presente regolamento.
2.Nei confronti del personale in servizio presso le Prefetture-UTG e presso le Questure il controllo e' esercitato, rispettivamente, dal viceprefetto vicario e dal dirigente che svolge le funzioni vicarie del Questore.
3.La Questura puo' sempre richiedere informazioni agli utenti, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di trattamento dei dati effettuati. A tale scopo, la Questura puo' utilizzare i riepiloghi mensili di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a).
Art. 31
Adempimenti nel caso di mancato funzionamento del SITAM
1.Nel caso in cui il SITAM non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g), h), limitatamente agli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure, ed i), effettuano le registrazioni dei dati previste dal presente regolamento su supporti cartacei ovvero su supporti informatici conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
2.Al fine di salvaguardare la possibilita' di effettuare i controlli di pubblica sicurezza, gli armaioli e gli intermediari trasmettono, anche per via telematica, alla Questura competente per territorio, i dati registrati sui supporti provvisori entro il giorno successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono.
3.Successivamente al ripristino della regolare funzionalita', i soggetti di cui al comma 1 provvedono ad inserire tempestivamente nel SITAM i dati registrati sui supporti provvisori, anche al fine di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 35 e 55 TULPS.
Note all'art. 31: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.
Art. 32
Violazione dei dati personali
1.In caso di violazione dei dati personali si applica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: «Art. 26 (Notifica al Garante di una violazione di dati personali). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in caso di violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante con le modalita' di cui all'articolo 33 del regolamento UE. 2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni previste dal citato articolo 33 del regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del trattamento di tale Stato membro.»
Art. 33
Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'Unione europea e con Stati terzi
1.In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco verso uno Stato membro, le pertinenti informazioni raccolte nel SITAM sono comunicate a tale Stato per il tramite dell'autorita' nazionale, previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco da uno Stato membro verso il territorio nazionale, le informazioni sono ricevute dall'autorita' nazionale, la quale provvede all'inserimento nel SITAM.
2.La comunicazione e la ricezione delle informazioni di cui al comma 1 avviene in modalita' elettronica, utilizzando il sistema di informazione del mercato interno («IMI») tra le autorita' competenti, in conformita' a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/686.
3.Nel caso di esportazione o importazione a titolo definitivo verso o da uno Stato terzo, lo scambio delle pertinenti informazioni e' consentito in conformita' agli accordi o alle intese sottoscritte e rese esecutive con tali Stati, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. La comunicazione puo' anche avvenire per via telematica, assicurando l'adozione di misure adeguate per garantire la riservatezza e l'integrita' delle informazioni trasmesse.
Note all'art. 33: - Per il regolamento delegato (UE) del 16 gennaio 2019, n. 686, v. nelle note alle premesse.
Capo VI Norme finali e transitorie
Art. 34
Entrata in funzione del SITAM
1.Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad ultimare il SITAM entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro e non oltre i successivi tre mesi il predetto Dipartimento assicura che siano completate le attivita' organizzative e propedeutiche, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione delle credenziali di autenticazione ai soggetti di cui agli articoli 22 e 23, necessarie per la messa in funzione del SITAM e che il CED renda disponibili al SITAM stesso i dati relativi alle armi e alle parti di arma di cui all'articolo 28, commi 1 e 3, al fine di garantire la migliore funzionalita' del sistema.
2.Il Dipartimento della pubblica sicurezza rende noto il completamento delle attivita' di cui al comma 1 mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito istituzionale.
3.A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, gli utenti possono presentare alla Questura le richieste di primo rilascio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM ai sensi dell'articolo 24.
4.Il SITAM e' reso operativo decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5.Le disposizioni di cui al Capo V trovano applicazione a decorrere dal termine previsto dal comma 4.
Art. 35
Oneri informativi introdotti
1.Gli oneri informativi introdotti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'Allegato D.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'articolo 7, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese): «Art. 7 (Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese) 1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento. 4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.»
Art. 36
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in ordine agli stanziamenti previsti per le attivita' di gestione e manutenzione del sistema. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guadasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg.ne n. 2803 --------------- Nota redazionale Il testo delle firme e' gia' integrato con le correzioni apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/08/2023, n. 193 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Allegato A
Allegato A art. 4, comma 2 DATI RELATIVI ALLE ARMI DA FUOCO E ALLE PARTI D'ARMA DA FUOCO 1. Per le armi da fuoco insieme alle sue parti, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi: a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale, partita Iva o ragione sociale); b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio; c) numero di serie; d) anno di fabbricazione o assemblaggio; e) tipo (ad esempio carabina, fucile, pistola, ...); f) marca; g) modello, ove presente; h) calibro; i) marcatura applicata alle relative parti nel caso in cui questa differisca dalla marcatura unica applicata sul telaio o sul fusto dell'arma stessa. Qualora la parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura, essa e' contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico digitale, che trovera' collocazione nel presente campo; l) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova; m) classificazione dell'arma nella categoria europea effettuata dal Banco Nazionale di Prova (ivi compreso il cambiamento, a seguito di interventi tecnici, della categoria o della sottocategoria dell'arma da fuoco di cui all'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE); n) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.); o) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc..); p) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione; q) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui le stesse sono state effettuate (quali ad esempio: cessione, acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, rottamazione, ecc.); r) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635); s) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (nulla osta all'acquisto di armi; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 31 TULPS, collezione di armi antiche ex D.M. 28 aprile 1982, ecc.); t) estremi della licenza o autorizzazione nell'ipotesi di esportazione, importazione o trasferimento intracomunitario (indicare la denominazione del titolo autorizzatorio, l'autorita' che lo ha emesso e la data del rilascio); u) eventuali ulteriori dati facoltativi. 2. Per le armi da fuoco antiche, l'inserimento e' limitato ai dati conosciuti o comunque rilevabili dalla denuncia o da qualunque altra certificazione o documentazione presentata dall'interessato, ai sensi dell'articolo 38 TULPS. 3. I dati di cui alle lettere da a) ad h) costituiscono gli elementi della marcatura unica (di cui all'articolo 11, primo comma, della legge n. 110 del 1975).
Allegato B
Allegato B art. 4, comma 2 DATI RELATIVI ALLE ARMI DIVERSE DA QUELLE DA FUOCO ED ALLE REPLICHE DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA A COLPO SINGOLO 1. Per le armi diverse da quelle da fuoco il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi: a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale); b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio; c) numero di serie; d) anno di fabbricazione o assemblaggio; e) tipo (ad esempio carabina, fucile, lancia siringhe, pistola, ...); f) marca; g) modello, ove presente; h) calibro; i) numero di verifica di conformita' (nell'ipotesi di arma da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule); l) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.); m) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc.); tale dato e' richiesto per il privato solo nel caso di acquisto da operatore economico; n) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule); o) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, ecc.); p) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635); q) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (o del documento di riconoscimento dell'acquirente maggiorenne qualora trattasi di arma da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule o di replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo); r) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova, (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule); s) eventuali ulteriori dati facoltativi.
Allegato C
Allegato C art. 4, comma 2 DATI RELATIVI ALLE MUNIZIONI 1. Per le munizioni, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi: a) produttore ovvero colui per il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale); b) denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme; c) numero di identificazione del lotto delle munizioni oggetto dell'operazione; d) quantita' di confezioni delle munizioni oggetto dell'operazione; e) quantita' di cartucce contenute nell'unita' elementare di imballaggio; f) calibro; g) tipo (palla in piombo, palla in ottone, ecc.); h) luogo di fabbricazione; i) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede le munizioni (cedente, esportatore, venditore, ecc.); l) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce le munizioni (acquirente, cessionario, importatore, ecc.); m) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione; n) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto (nulla osta all'acquisto di munizioni; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 47 TULPS); o) operazioni aventi ad oggetto le munizioni e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, esportazione, importazione, vendita, ecc.); p) eventuali ulteriori dati facoltativi.
Allegato D
Allegato D art. 35 ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE Oneri eliminati I) Denominazione Obbligo di tenuta e di compilazione del registro su supporto cartaceo ex articoli 35 e 55 TULPS delle operazioni giornaliere aventi ad oggetto le armi e le munizioni. Riferimento normativo interno Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 Articolo 24, comma 5, dell'intervento regolatorio
Comunicazione o dichiarazione
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa Gli [articoli 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35) e [55 TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art55) prevedono che i soggetti, titolari delle necessarie licenze di polizia per l'esercizio di attivita' di impresa o professionali in materia di armi e munizioni (d'ora in poi indicati come: «armaioli»), nonche' gli intermediari [ex articolo 31-bis TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art31bis) (d'ora in poi indicati come: «intermediari»), sono obbligati a tenere e conservare appositi registri sui quali devono annotare le «operazioni» giornaliere aventi ad oggetto i predetti materiali. Non essendo stata ancora compiutamente attuata la previsione di cui all'articolo 16, terzo comma, del Regolamento di esecuzione del predetto [TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773) sulla tenuta informatica dei registri di polizia, gli operatori in discorso hanno conservato i registri delle operazioni in tema di armi e munizioni su supporto cartaceo. L'[articolo 11 del decreto legislativo n. 104/2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;104~art11) punta a superare definitivamente questa situazione. La disposizione, nel prevedere l'istituzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza di un sistema informatico per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni (SITAM), stabilisce che i cennati operatori economici e professionali immettano i dati relativi alle attivita' svolte nella «piattaforma» e che tale adempimento venga a sostituire l'obbligo di tenuta e compilazione del registro cartaceo ([articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;104~art11-com3)). Questa soluzione viene ad essere attuata nel dettaglio dal presente intervento regolatorio che, in particolare agli articoli 13 e 24, consente che gli operatori economici e professionali assolvano agli obblighi di registrazione prescritti dagli [articoli 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35) e [55 TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art55), attraverso l'immissione dei pertinenti dati nel SITAM. In tal modo, viene sancito il definitivo superamento dell'obbligo di tenuta del registro cartaceo e la sua sostituzione con il semplice inserimento dei pertinenti dati in una «repository» attestata e gestita dalle competenti «strutture» dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. II) Denominazione Obbligo di comunicare ogni mese alla Questura territorialmente competente le generalita' dei soggetti che hanno acquistato armi o munizioni ([articoli 35, comma 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35-com4), e [55, primo comma, TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art55-com1)). Riferimento normativo interno Articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
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