DECRETO 12 luglio 2023, n. 114
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa Gli operatori economici e professionali sono tenuti, ai sensi degli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, TULPS, a comunicare ogni mese le generalita' dei soggetti che hanno acquistato le armi e le munizioni. L'articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio sopprime questo obbligo, prevedendo che esso sia assolto direttamente dal SITAM. III) Denominazione Obbligo di annotare sui registri ex articoli 35 e 55 TULPS le operazioni compiute riguardanti le armi comuni e le munizioni. Riferimento normativo interno Articolo 27 dell'intervento regolatorio Cosa cambia per il cittadino Con l'adozione del presente intervento regolatorio, viene meno l'obbligo di annotare sul registro cartaceo le operazioni compiute giornalmente aventi ad oggetto le armi e le munizioni. IV) Denominazione Obbligo di versamento dei registri cartacei ex articoli 35 e 55 TULPS alla Questura, al momento della cessazione dell'attivita' di impresa e professionale riguardante le armi e le munizioni. Riferimento normativo interno Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 Articoli 11, comma 5, e 24, comma 5, dell'intervento regolatorio
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Domanda
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa La sostituzione dei registri su supporto cartaceo con l'immissione dei dati nel SITAM istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno determina, conseguentemente, il venir meno dell'adempimento di cui trattasi, a carico degli operatori economici, di versare i predetti registri cartacei alle Questure. Oneri introdotti I) Denominazione Richiesta di abilitazione per il collegamento al SITAM Riferimento normativo interno [Articolo 11, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104~art11-com1) e [3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104~art11-com3) Articolo 13, comma 1, dell'intervento regolatorio
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo di richiedere l'abilitazione per il collegamento al SITAM costituisce un onere informativo di nuova introduzione. Esso deriva dal criterio direttivo dettato dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 104/2018, secondo cui gli «armaioli» e gli «intermediari» adempiono validamente agli obblighi di registrazione stabiliti dagli articoli 35 e 55 TULPS attraverso l'immissione dei dati nel SITAM. L'intervento regolatorio prevede che, per effettuare tale immissione, gli «armaioli» e gli «intermediari» debbano richiedere alla Questura territorialmente competente un'abilitazione al collegamento al SITAM. L'abilitazione e' concessa previa la semplice verifica del fatto che il richiedente rientri effettivamente nelle categorie di operatori economici e professionali riconducibili alle nozioni di «armaiolo» e «intermediario», postulate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e p) dell'intervento regolatorio. II) Denominazione Comunicazione mensile delle operazioni effettuate da parte degli utenti titolari di un regime di identificazione elettronica non notificato dallo Stato membro Riferimento normativo Articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio stabilisce che l'«armaiolo» o l'«intermediario» che non ha l'abilitazione per l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione elettronica non ancora notificato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014, continua a tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli 35 e 55 TULPS e adempie alla comunicazione mensile prevista dai medesimi articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web». Poiche' la comunicazione mensile e la tenuta del registro delle operazioni giornaliere rappresentano obblighi gia' previsti dai richiamati articoli 35 e 55 TULPS, la disposizione in esame, piu' che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce la modalita' esecutiva di un onere gia' sussistente. Ed invero, l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento, da un lato conferma gli obblighi gia' esistenti in capo ai suindicati operatori economici di tenuta del registro e della comunicazione mensile e, dall'altro, introduce nuove modalita' di adempimento della comunicazione su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web». III) Denominazione Comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di accesso al SITAM Riferimento normativo interno Articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatori
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatorio introduce in capo ai titolari delle credenziali di accesso al SITAM un nuovo adempimento, consistente nell'obbligo di segnalare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del SITAM (allocata nella Questura) l'eventuale furto o smarrimento delle medesime credenziali. IV) Denominazione Obbligo per gli utenti di immettere nel SITAM i dati relativi alle operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni Riferimento normativo interno Articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio Articolo 31, comma 1, dell'intervento regolatorio
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio sostituisce con l'immissione nel SITAM delle informazioni di cui agli Allegati A, B e C, l'obbligo di annotare su registri cartacei i dati di cui agli articoli 35 e 55 TULPS riguardanti le operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni. L'articolo 31 prevede che, in caso di malfunzionamento del SITAM, tale comunicazione sia assolta temporaneamente con la registrazione dei dati su supporti cartacei o informatici conformi agli standard di sicurezza.
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