LEGGE 31 luglio 2023, n. 117
15 Accordo sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato il 10 marzo 1994. Articolo 14, paragrafo 3
16 Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 31 agosto 1994. Articolo 12, paragrafo 3
17 Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 1° settembre 1994. Articolo 11, paragrafo 2
18 Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 17 dicembre 2009. Articolo 14, paragrafo 4
19 Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato l'8 settembre 1993. Articolo 11, paragrafo 3
20 Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 20 febbraio 2006. Articolo 13, paragrafo 3
21 Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 1° agosto 2002. Articolo 14
Allegato 7
Allegato 7 REGOLAMENTO DI PROCEDURA Disposizioni generali 1. Ai fini del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), e del presente regolamento di procedura ("regolamento") si intende per: a) "esperto", una persona incaricata da una delle parti di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale; b) "collegio arbitrale", un collegio costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale); c) "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale); d) "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e) "parte attrice", la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale); f) "giorno", un giorno di calendario; g) "parte convenuta", la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione); h) "procedimento", salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti); e i) "rappresentante di una parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo. 2. Salvo diversamente concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica delle udienze. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti. Notifiche 3. Ciascuna parte e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle parti anche per e-mail. Salvo prova contraria, un messaggio inviato per e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte, questo e' fornito in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dalla data di invio dell'e-mail. 4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 e' trasmessa il giorno dell'invio dell'email all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. 5. Tutte le notifiche sono trasmesse rispettivamente al ministero della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea. 6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. 7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un sabato, una domenica o una festa nazionale ufficiale del Vietnam o dell'Unione, il documento si considera presentato entro il termine prescritto se il documento e' presentato il giorno lavorativo successivo. Avvio del procedimento arbitrale 8. Qualora, a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49, un arbitro venga designato mediante estrazione a sorte, quest'ultima e' effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla parte attrice, che devono essere comunicati tempestivamente alla parte convenuta. Se lo ritiene opportuno, la parte convenuta puo' assistere all'estrazione a sorte, che e' comunque effettuata con la parte o le parti presenti. 9. Qualora, a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49, un arbitro sia designato mediante estrazione a sorte e vi siano due presidenti del comitato, il sorteggio e' effettuato da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte. 10. Le parti notificano la nomina agli arbitri designati. 11. Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) conferma al comitato la propria disponibilita' a esercitare la funzione di arbitro entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina. 12. Il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso dell'arbitro stesso. 13. Le parti devono notificare al collegio arbitrale il mandato concordato di cui all'articolo 3.6. (Mandato del collegio arbitrale) entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo. Comunicazioni scritte 14. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte attrice. Funzionamento dei collegi arbitrali 15. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale puo' delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale. 16. Salvo altrimenti disposto nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale puo' svolgere la propria attivita' mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici. 17. La stesura dei lodi e' di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non puo' essere delegata. 18. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), ne' dagli allegati 7 (Regolamento di procedura), 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 9 (Meccanismo di mediazione), il collegio arbitrale puo', previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 19. Qualora riscontri la necessita' di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Sostituzione 20. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare a un procedimento arbitrale, vi rinunci o debba essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), viene designato un sostituto conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11. 21. Qualora una parte ritenga che un arbitro non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, tale parte e' tenuta a informarne l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui e' venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale dell'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) da parte dell'arbitro. 22. Qualora una parte ritenga che un arbitro, diverso dal presidente, non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11. Qualora le parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, ciascuna parte puo' chiedere che tale questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva. Se, a seguito di tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione deve essere sostituito, il nuovo arbitro e' designato conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11. 23. Qualora una parte ritenga che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11. Qualora le parti non concordino sulla necessita' di sostituire il presidente, una parte puo' chiedere che la questione venga sottoposta a una delle altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). Il nominativo di tale persona e' estratto a sorte dal presidente del comitato o dal suo delegato. La decisione di tale persona relativa alla necessita' di sostituire il presidente e' definitiva. Qualora tale persona decida che il presidente in questione non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione deve essere sostituito, essa designa un nuovo presidente estraendolo a sorte tra le altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). La designazione del nuovo arbitro e' completata entro cinque giorni dal momento in cui e' stata comunicata la data della decisione di cui al presente punto. 24. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo di tempo necessario a espletare le procedure di cui ai punti da 21 a 23. Udienze 25. Consultate le parti e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza. e ne da' conferma per iscritto alle parti. Tali informazioni vengono inoltre messe a disposizione del pubblico dalla parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento, a meno che l'udienza non si svolga a porte chiuse. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale puo' decidere di non convocare un'udienza. 26. Il collegio arbitrale puo' organizzare altre udienze con l'accordo delle parti. 27. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze. 28. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono assistere all'udienza: a) i rappresentanti delle parti; b) i consulenti delle parti; c) gli esperti; d) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e e) gli assistenti degli arbitri. 29. Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti e gli esperti possono rivolgersi al collegio arbitrale. 30. Al piu' tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che interverranno oralmente nel corso dell'udienza per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza. 31. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nell'ordine seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta: Argomentazione a) argomentazione della parte attrice; b) argomentazione della parte convenuta. Contestazione a) replica della parte attrice; b) controreplica della parte convenuta. 32. Il collegio arbitrale puo' rivolgere domande alle parti o agli esperti in qualsiasi momento dell'udienza. 33. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che e' redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale puo' tenerne conto. 34. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte puo' trasmettere comunicazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza. Domande scritte 35. Il collegio arbitrale puo' rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. 36. Ciascuna parte trasmette all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilita' di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento. Riservatezza 37. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, dalla data delle comunicazioni, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che possa essere resa pubblica, unitamente a una spiegazione del motivo per cui le informazioni non divulgate sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento osta a che una parte renda pubblica la propria posizione, purche' nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse. Contatti unilaterali 38. Il collegio arbitrale non si incontra ne' comunica con una parte in assenza dell'altra parte. 39. Nessun arbitro puo' discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri. Comunicazioni amicus curiae 40. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo puo' ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una parte, indipendenti dai governi delle parti, purche' vengano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non piu' lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale. 41. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi la sua nazionalita' o il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attivita', il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione e' redatta nelle lingue scelte dalle parti conformemente ai punti 44 e 45. 42. Nel proprio lodo il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 40 e 41. Il collegio arbitrale non e' tenuto a esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono trasmesse alle parti affinche' possano formulare osservazioni. Le osservazioni delle parti sono trasmesse entro 10 giorni e il collegio arbitrale ne tiene conto. Casi urgenti 43. Nei casi urgenti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente regolamento e comunica tali adeguamenti alle parti. Traduzione e interpretazione 44. Durante le consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui all'articolo 3.8 (Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale), paragrafo 2, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale. 45. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta, che deve essere una delle lingue di lavoro dell'OMC. 46. I lodi del collegio arbitrale sono emessi nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. 47. Ciascuna parte puo' formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento. 48. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti. Altre procedure 49. Il presente regolamento si applica anche alle procedure di cui agli articoli 3.3 (Consultazioni), 3.13 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e 3.16 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione). I termini stabiliti nel presente regolamento sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.
Allegato 8
Allegato 8 CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI Definizioni 1. Ai fini del presente codice di condotta si intende per: a) "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale); b) "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; c) "candidato", una persona il cui nominativo figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale); d) "mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'allegato 9 (Meccanismo di mediazione); e) "procedimento", salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti); e f) "personale", in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti. Responsabilita' 2. I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarita' e sospetto di irregolarita', a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonche' a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrita' e l'imparzialita' del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta. Obbligo di dichiarazione 3. Prima di essere nominato arbitro a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialita' o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarita' o di parzialita' nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. 4. I candidati o gli arbitri comunicano per iscritto al comitato le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinche' siano esaminate dalle parti. 5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli informandone per iscritto il comitato affinche' siano esaminati dalle parti. L'obbligo di dichiarazione e' permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Doveri degli arbitri 6. Gli arbitri si rendono disponibili a esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equita' e diligenza, nel corso dell'intero procedimento. 7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere. 8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino. 9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. Indipendenza e imparzialita' degli arbitri 10. Gli arbitri evitano di dare adito a sospetti di parzialita' e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealta' verso una parte o dal timore di critiche. 11. Nessun arbitro puo', direttamente o indirettamente, contrarre obblighi ne' accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle sue funzioni. 12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare. 13. Gli arbitri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilita' di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale. 14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialita' o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarita' o di parzialita'. Obblighi degli ex arbitri 15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale. Riservatezza 16. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano ne' si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 17. Gli arbitri non divulgano, ne' integralmente ne' in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti). 18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro. Spese 19. Ciascun arbitro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato al procedimento e delle spese sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente e del suo personale. Mediatori 20. Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.
Allegato 9-art. 1
Allegato 9 MECCANISMO DI MEDIAZIONE ARTICOLO 1 Obiettivo Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di soluzioni concordate mediante un procedimento esauriente e rapido con l'assistenza di un mediatore, secondo quanto stabilito all'articolo 3.4 (Meccanismo di mediazione).
Allegato 9-art. 2
ARTICOLO 2 Richiesta di informazioni 1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte puo' in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui e' indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta. 2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.
Allegato 9-art. 3
ARTICOLO 3 Avvio del procedimento di mediazione 1. Una parte puo' chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta e' presentata all'altra parte per iscritto, e' sufficientemente dettagliata ed espone chiaramente gli argomenti della parte richiedente; tale richiesta: a) indica la specifica misura contestata; b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o potrebbe avere sugli investimenti tra le parti; e c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. Il procedimento di mediazione puo' essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. La parte cui e' indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto accogliendola o respingendola entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
Allegato 9-art. 4
ARTICOLO 4 Designazione del mediatore 1. All'avvio del procedimento di mediazione le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato. 2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di designare il mediatore mediante estrazione a sorte tra i nominativi che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). I rappresentanti delle parti sono invitati, con congruo anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte e' comunque effettuata con la parte o le parti presenti. 3. Il presidente del comitato o il suo delegato designa il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla risposta di cui al paragrafo 2 di una delle parti. 4. Se, al momento in cui viene effettuata una richiesta a norma dell'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione) del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri) non e' stato ancora istituito, il mediatore e' estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti. 5. Il mediatore non e' cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti. 6. Il mediatore assiste le parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti sugli investimenti nonche' nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applica, mutatis mutandis, ai mediatori. Si applicano, mutatis mutandis, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 44 a 48 (Traduzione e interpretazione) dell'allegato 7 (Regolamento di procedura).
Allegato 9-art. 5
ARTICOLO 5 Regole del procedimento di mediazione 1. Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte puo' trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna parte puo' inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti. 2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti sugli investimenti. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta le parti. 3. Il mediatore puo' fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accogliere o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilita' della misura contestata con le disposizioni del presente accordo. 4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo. 5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura coinvolge merci deperibili. 6. La soluzione puo' essere adottata mediante una decisione del comitato. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono messe a disposizione del pubblico. La versione pubblica non puo' contenere informazioni considerate riservate da una parte. 7. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto del procedimento di mediazione; b) delle procedure applicate; e c) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine del procedimento di mediazione, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo. 8. Il procedimento di mediazione si conclude con: a) l'adozione, a opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione; b) l'accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale accordo; c) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o d) una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.
Allegato 9-art. 6
ARTICOLO 6 Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti sono giunte a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
Allegato 9-art. 7
ARTICOLO 7 Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie 1. Salvo diversa decisione delle parti e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione. 2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti previsti dal capo 3 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo. 3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non e' necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo. 4. Le parti non adducono o presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, ne' un collegio arbitrale prende in considerazione: a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato; b) la volonta' manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 5. Un mediatore non puo' esercitare le funzioni di arbitro o di membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.
Allegato 9-art. 8
ARTICOLO 8 Termini I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.
Allegato 9-art. 9
ARTICOLO 9 Costi 1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma dell'allegato 7 (Regolamento di procedura), punto 12.
Allegato 10-art. 1
Allegato 10 MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI ARTICOLO 1 Obiettivo Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante un procedimento esauriente e rapido con l'assistenza di un mediatore, secondo quanto stabilito dall'articolo 3.31 (Mediazione).
Allegato 10-art. 2
ARTICOLO 2 Avvio del procedimento 1. Una parte della controversia puo' chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. La richiesta e' presentata all'altra parte per iscritto. 2. Qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte delle autorita' dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, la richiesta e' trasmessa al convenuto, determinato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda). Qualora non sia stato determinato il convenuto, essa e' trasmessa all'Unione. Qualora sia accolta, la richiesta specifica se e' l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualita' di parte del procedimento di mediazione1 . ______ 1 Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia a oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione, quest'ultima interviene in qualita' di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato e' associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualita' di parte del procedimento di mediazione, a meno che tale Stato membro non chieda all'Unione di intervenire in qualita' di parte del procedimento di mediazione. 3. La parte della controversia cui e' indirizzata la richiesta la valuta con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 45 giorni o, nel caso in cui tale richiesta sia presentata dopo una richiesta di consultazioni presentata a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento. 4. La richiesta contiene: a) una sintesi delle controversie o delle dispute compresa, se del caso, un'indicazione dei pertinenti strumenti giuridici sufficientemente precisa da permettere di definire la questione alla base della richiesta; b) i nominativi e i dati di contatto della parte richiedente e dei suoi rappresentanti; e c) un riferimento al consenso alla mediazione o un invito all'altra parte o alle altre parti della controversia a partecipare a una mediazione nel quadro del presente meccanismo di mediazione.
Allegato 10-art. 3
ARTICOLO 3 Designazione del mediatore 1. Qualora entrambe le parti della controversia decidano di partecipare a un procedimento di mediazione, tali parti si adoperano per giungere a un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. 2. Qualora le parti della controversia non giungano a un accordo sulla designazione del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del tribunale di estrarre a sorte e nominare un mediatore tra i nominativi dei membri del tribunale che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione ne' del Vietnam. 3. Il presidente del tribunale nomina il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialita' e trasparenza nella ricerca di una soluzione concordata.
Allegato 10-art. 4
ARTICOLO 4 Regole del procedimento di mediazione 1. Appena possibile dopo la sua designazione, il mediatore esamina con le parti della controversia, di persona, telefonicamente o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione: a) lo svolgimento della mediazione, in particolare le questioni procedurali in sospeso, come le lingue da utilizzare e il luogo degli incontri di mediazione; b) un calendario provvisorio per lo svolgimento della mediazione; c) qualsiasi obbligo giuridico di dichiarazione che possa essere pertinente per lo svolgimento della mediazione; d) l'eventuale volonta' delle parti della controversia di decidere per iscritto di non avviare o non proseguire eventuali altri procedimenti di risoluzione delle controversie relativi alle dispute o alle controversie oggetto della mediazione mentre quest'ultima e' in corso; e) la necessita' di prevedere modalita' particolari per l'approvazione di un accordo di risoluzione della controversia; e f) le disposizioni finanziarie, quali il calcolo e il pagamento degli onorari e delle spese del mediatore conformemente all'articolo 8 (Costi) del presente allegato. 2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare le parti della controversia congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia. 3. Il mediatore puo' fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia, le quali possono accogliere o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo. 4. Il procedimento si svolge nel territorio della parte interessata o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 6. Quando interviene in qualita' di parte di un procedimento di mediazione, l'Unione, uno Stato membro dell'Unione o il Vietnam possono mettere a disposizione del pubblico le soluzioni concordate, fatta salva l'espunzione di informazioni designate come riservate o protette. 7. Il procedimento si conclude con: a) l'adozione, a opera delle parti della controversia, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione; b) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani; o c) un avviso scritto di una delle parti della controversia.
Allegato 10-art. 5
ARTICOLO 5 Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando e' stata concordata una soluzione, ciascuna parte della controversia si adopera per adottare le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte della controversia che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte della controversia di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata. 3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto del procedimento; b) delle procedure applicate; e c) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine di tale procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. 4. Il mediatore concede alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalla parti della controversia entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti entro 15 giorni lavorativi. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
Allegato 10-art. 6
ARTICOLO 6 Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie 1. La procedura prevista dal presente meccanismo di mediazione non e' destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da qualsiasi altro accordo. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, ne' un organo giudicante prende in considerazione: a) le posizioni assunte da una delle parti della controversia nel corso del procedimento di mediazione; b) la volonta' manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 2. Fatto salvo qualsiasi accordo raggiunto a norma dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 1, lettera d), del presente allegato, il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie). 3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.
Allegato 10-art. 7
ARTICOLO 7 Termini I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
Allegato 10-art. 8
ARTICOLO 8 Costi 1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per i membri del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 16.
Allegato 11-art. 1
Allegato 11 CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL TRIBUNALE, I MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E I MEDIATORI ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente codice di condotta si intende per: a) "membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma della sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); b) "mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'articolo 3.31 (Mediazione) e all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti); c) "candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro del tribunale o del tribunale d'appello; d) "assistente", una persona che, su mandato di un membro, assiste il membro nelle sue ricerche o lo sostiene nelle sue funzioni; e) "personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.
Allegato 11-art. 2
ARTICOLO 2 Responsabilita' nel procedimento I candidati e i membri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarita' e sospetto di irregolarita', a essere indipendenti e imparziali e a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti.
Allegato 11-art. 3
ARTICOLO 3 Obbligo di dichiarazione 1. Prima della nomina, i candidati dichiarano alle parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, che potrebbero influire sulla loro indipendenza o sulla loro imparzialita' o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarita' o di parzialita'. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. 2. I membri comunicano per iscritto alle parti della controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta. 3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1. I membri dichiarano tali interessi, relazioni o fatti alle parti della controversia1 . _____ 1 Si precisa che questo obbligo non si applica alle informazioni che sono gia' di pubblico dominio o erano note, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere note, a tutte le parti della controversia.
Allegato 11-art. 4
ARTICOLO 4 Doveri dei membri 1. I membri esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equita' e diligenza, nel corso dell'intero procedimento. 2. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere. 3. I membri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7 del presente codice di condotta e le rispettino. 4. I membri non possono discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con tutte le parti della controversia in assenza degli altri membri della divisione del tribunale o del tribunale d'appello.
Allegato 11-art. 5
ARTICOLO 5 Indipendenza e imparzialita' dei membri 1. I membri sono indipendenti e imparziali ed evitano di dare adito a sospetti di parzialita' o irregolarita', e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dal timore di critiche o dalla lealta' verso una parte o una parte della controversia. 2. I membri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi ne' accettano vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni. 3. I membri non si servono della loro posizione di membro per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare. 4. I membri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilita' di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. 5. I membri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialita' o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarita' o di parzialita1 . _____ 1 Si precisa che il fatto che un membro percepisca un reddito da un governo o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non e' ritenuto di per se' incompatibile con i paragrafi 2 e 5.
Allegato 11-art. 6
ARTICOLO 6 Obblighi degli ex membri 1. Tutti gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello. 2. Fatti salvi l'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 5, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 9, i membri si impegnano a non intervenire, dopo la fine del loro mandato: a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato; b) in controversie in materia di investimenti di cui si sono occupati in qualita' di membri del tribunale o del tribunale d'appello e in altre controversie che abbiano in comune questioni di fatto con tali controversie o derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze. 3. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualita' di rappresentanti di una delle parti della controversia. 4. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora sia informato o sia comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, da parte di un ex membro, rispettivamente, del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione, da' all'ex membro la possibilita' di essere sentito e, previo esame della questione, ne informa: a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro e' iscritto; b) le parti; e c) il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti in vista dell'avvio delle misure del caso. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a c), unitamente alle motivazioni che la giustificano.
Allegato 11-art. 7
ARTICOLO 7 Riservatezza 1. I membri e gli ex membri non divulgano ne' si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 2. I membri non divulgano, ne' integralmente ne' in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione, conformemente alle norme di trasparenza di cui all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento). 3. I membri e gli ex membri non divulgano in alcun momento le discussioni del tribunale o del tribunale d'appello o le opinioni di un membro, quali che esse siano.
Allegato 11-art. 8
ARTICOLO 8 Spese Ciascun membro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato al procedimento e delle spese sostenute.
Allegato 11-art. 9
ARTICOLO 9 Mediatori Le norme stabilite nel presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.
Allegato 11-art. 10
ARTICOLO 10 Collegio consultivo 1. Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta, dell'articolo 3.40 (Norme etiche) e, laddove cio' sia previsto, per lo svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti da un collegio consultivo. 2. Il collegio consultivo e' composto dai rispettivi vicepresidenti e dai due membri piu' anziani del tribunale o del tribunale d'appello.
Allegato 12
Allegato 12 PROCEDIMENTI PARALLELI 1. In deroga all'articolo 3.34 (Altre domande), paragrafo 1, un investitore della parte UE non presenta al tribunale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), una domanda in cui si adduce la violazione, a opera del Vietnam, di una disposizione di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione) qualora tale investitore abbia presentato, in un procedimento dinanzi a un tribunale ordinario o amministrativo del Vietnam o nell'ambito di un arbitrato internazionale1 , una domanda in cui si adduce una violazione della medesima disposizione di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione). ______ 1 Il fatto che un investitore abbia presentato, in un procedimento dinanzi a un tribunale ordinario o amministrativo del Vietnam o nell'ambito di un arbitrato internazionale, in relazione a uno dei suoi investimenti, una domanda in cui si adduce la violazione, a opera del Vietnam, di una disposizione del capo 2, non osta a che il medesimo investitore presenti al tribunale una domanda in cui si adduce una violazione delle stesse disposizioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), per quanto riguarda gli altri suoi investimenti, qualora si presuma che tali altri investimenti siano interessati dalla stessa misura. 2. In deroga all'articolo 3.34 (Altre domande), paragrafi 2 e 3, qualora il Vietnam sia il convenuto, un investitore della parte UE non presenta al tribunale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), una domanda in cui si adduce che una misura e' incompatibile con le disposizioni del capo 2 se un'altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla l'investitore o e' direttamente o indirettamente controllata da quest'ultimo ("persona collegata") ha presentato al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale una domanda in cui si adduce una violazione delle stesse disposizioni, in relazione allo stesso investimento, e: a) la domanda di tale persona collegata e' stata oggetto di una sentenza, di un lodo, di una decisione o di un'altra soluzione; o b) la domanda di tale persona collegata e' pendente e tale persona non l'ha ritirata. 3. Le domande che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente allegato sono soggette alla disciplina dell'articolo 3.34 (Altre domande).
Allegato 13
Allegato 13 PROCEDURE DI LAVORO DEL TRIBUNALE D'APPELLO 1. Le procedure di lavoro del tribunale d'appello istituito conformemente all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10, prevedono, tra l'altro: a) disposizioni pratiche riguardanti le discussioni delle divisioni del tribunale d'appello e la comunicazione tra i membri di tale tribunale; b) disposizioni riguardanti la notifica dei documenti e dei documenti giustificativi, comprese le norme per la correzione degli errori materiali in tali documenti; c) aspetti procedurali riguardanti la sospensione temporanea del procedimento in caso di decesso, dimissioni, incapacita' o destituzione di un membro del tribunale d'appello da una divisione o dal tribunale d'appello; d) disposizioni riguardanti la rettifica di errori materiali nelle decisioni delle divisioni del tribunale d'appello; e) disposizioni riguardanti la riunione di due o piu' impugnazioni relative alla stessa sentenza provvisoria; e f) disposizioni riguardanti la lingua della procedura d'appello che, in linea di principio, si svolge nella stessa lingua del procedimento dinanzi al tribunale che ha pronunciato la sentenza provvisoria oggetto dell'impugnazione. 2. Le procedure di lavoro possono comprendere anche principi guida per quanto riguarda i seguenti aspetti, che possono essere successivamente oggetto di ordinanze procedurali delle divisioni del tribunale d'appello: a) calendari indicativi e la programmazione delle comunicazioni alle divisioni del tribunale d'appello e delle udienze di tali divisioni; b) aspetti logistici relativi allo svolgimento del procedimento, quali le sedi delle discussioni e delle udienze delle divisioni del tribunale d'appello e le modalita' di rappresentanza delle parti della controversia; e c) consultazioni preliminari sulla procedura ed eventuali riunioni pre-udienza tra una divisione e le parti della controversia. Parte di provvedimento in formato grafico
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