LEGGE 31 luglio 2023, n. 117

Type Legge
Publication 2023-07-31
Ultimo aggiornamento 2023-08-30
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 3.38 Tribunale 1. E' istituito un tribunale competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). 2. A norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina nove membri del tribunale. Tre membri sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, tre del Vietnam e tre di paesi terzi1 . ______ 1 Anziche' proporre la nomina di tre membri che siano suoi cittadini, ciascuna parte puo' proporre di nominare fino a tre membri di altre nazionalita'. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri sono considerati cittadini della parte che ne ha proposto la nomina. 3. Il comitato puo' decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2. 4. I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico. E' auspicabile che possiedano competenze specifiche, in particolare, in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali. 5. Il mandato dei membri del tribunale e' di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di cinque delle nove persone nominate immediatamente dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, da determinare mediante estrazione a sorte, e' di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso e' occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato puo', con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua a essere membro del tribunale. 6. Nell'esame delle cause il tribunale e' organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno e' cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno e' cittadino del Vietnam e uno e' cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che e' cittadino di un paese terzo. 7. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione delle divisioni sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunita' di svolgere le loro funzioni. 8. Il presidente e il vicepresidente del tribunale si incaricano delle questioni organizzative e saranno nominati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non e' disponibile. 9. In deroga al paragrafo 6, le parti della controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro cittadino di un paese terzo, che deve essere designato dal presidente del tribunale. Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente e' una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta dovrebbe essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). 10. Il tribunale puo' stabilire le proprie procedure di lavoro. Tali procedure sono compatibili con le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie e con la presente sezione. Se il tribunale decide di procedere in tal senso, il presidente del tribunale stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale e lo presenta al comitato. Il progetto di procedure di lavoro e' adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non e' adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti. Successivamente il presidente del tribunale presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato, a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione. 11. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali norme integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale puo' adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 12. La divisione del tribunale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale sono anonime. 13. I membri sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attivita' in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo. 14. Affinche' la loro disponibilita' sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un onorario giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 16, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale a norma della presente sezione. 15. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte puo' scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. 16. A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 17, l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale corrisponde all'importo, determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID, in vigore alla data della presentazione della domanda ed e' suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4. 17. Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati a esercitare un'altra attivita' professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate. 18. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.

Accordo-art. 3.39

ARTICOLO 3.39 Tribunale d'appello 1. E' istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze del tribunale. 2. Il tribunale d'appello e' composto da sei membri, dei quali due sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, due del Vietnam e due di paesi terzi. 3. A norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina i sei membri del tribunale d'appello1 . ______ 1 Anziche' proporre la nomina di due membri che hanno la sua nazionalita', ciascuna parte puo' proporre di nominare fino a due membri con un'altra nazionalita'. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri sono considerati in possesso della nazionalita' della parte che ne ha proposto la nomina. 4. Il comitato puo' decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale d'appello in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste ai paragrafi 2 e 3. 5. Il mandato dei membri del tribunale d'appello e' di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte, e' di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso e' occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. 6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente, estratti a sorte per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non e' disponibile. 7. I membri del tribunale d'appello possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico e le qualifiche richieste nei rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle piu' elevate funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. E' auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali. 8. Nell'esame degli appelli il tribunale d'appello e' organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno e' cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno e' cittadino del Vietnam e uno e' cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che e' cittadino di un paese terzo. 9. La composizione della divisione incaricata di esaminare ciascun appello e' stabilita in ogni caso dal presidente del tribunale d'appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunita' di svolgere le loro funzioni. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato puo', con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua a essere membro del tribunale d'appello. 10. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro. Le procedure di lavoro sono compatibili con la presente sezione e le istruzioni di cui all'allegato 13 (Procedure di lavoro del tribunale d'appello). Il presidente del tribunale d'appello stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale d'appello e lo presenta al comitato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il progetto di procedure di lavoro e' adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non e' adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale d'appello apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti. Successivamente il presidente del tribunale d'appello presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione. 11. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali disposizioni integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale d'appello puo' adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 12. La divisione del tribunale d'appello si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale d'appello pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale d'appello sono anonime. 13. I membri del tribunale d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle altre attivita' in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo. 14. I membri del tribunale d'appello ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un compenso giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente al paragrafo 16 per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello a norma della presente sezione. 15. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte puo' scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. 16. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato adotta una decisione che stabilisce l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello. Tali onorari e spese sono suddivisi dal tribunale d'appello, tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4. 17. Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati a esercitare un'altra attivita' professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate. 18. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale d'appello tra le parti della controversia conformemente all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.

Accordo-art. 3.40

ARTICOLO 3.40 Norme etiche 1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Essi non sono collegati ad alcun governo1 , non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia ne' partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. A tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 11 (Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualita' di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o delle disposizioni legislative e regolamentari interne. ______ 1 Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo, sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per se' motivo di incompatibilita'. 2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione della nomina. Tale avviso di ricusazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunita' di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio da' notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualita' di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata e' presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo. 2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione della nomina. Tale avviso di ricusazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunita' di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio da' notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualita' di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata e' presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.

Accordo-art. 3.41

ARTICOLO 3.41 Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie Le parti avviano negoziati per un accordo internazionale volto a costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti connesso a un meccanismo multilaterale d'appello o distinto da quest'ultimo, applicabile alle controversie nel quadro del presente accordo. Le parti possono pertanto decidere di non applicare determinate parti della presente sezione. Il comitato puo' adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie

Accordo-art. 3.42

ARTICOLO 3.42 Diritto applicabile e norme di interpretazione 1. Il tribunale e il tribunale d'appello decidono se, come asserito dal ricorrente, le misure oggetto della domanda violino le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti). 2. Nel pronunciare le proprie decisioni il tribunale e il tribunale d'appello applicano le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e altre disposizioni del presente accordo, ove applicabili, nonche' altre norme o altri principi di diritto internazionale applicabili tra le parti e tengono in considerazione, come una questione di fatto, il pertinente diritto interno della parte coinvolta nella controversia. 3. Si precisa che il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dall'interpretazione del diritto interno condivisa dagli organi giurisdizionali o dalle autorita' competenti a interpretare il pertinente diritto interno, e qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale e dal tribunale d'appello non e' vincolante per gli organi giurisdizionali e le autorita' delle parti. Il tribunale e il tribunale d'appello non sono competenti a statuire sulla legittimita' di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte coinvolta nella controversia. 4. Il tribunale e il tribunale d'appello interpretano il presente accordo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, quali codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. 5. Se insorgono gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative alla presente sezione, il comitato puo' adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Tali interpretazioni sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello. Il comitato puo' decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.

Accordo-art. 3.43

ARTICOLO 3.43 Misure antielusione Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente insorta, o fosse prevedibile con un elevato grado di probabilita', nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprieta' o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprieta' o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. La possibilita' di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.

Accordo-art. 3.44

ARTICOLO 3.44 Eccezioni pregiudiziali 1. Il convenuto puo' sollevare un'eccezione volta a dimostrare che una domanda e' manifestamente infondata entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, o entro 30 giorni dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza dei fatti su cui si basa l'eccezione. 2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione. 3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilita' di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima riunione della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione motivandole debitamente. Se l'eccezione perviene dopo la prima riunione della divisione del tribunale, il tribunale emette tale decisione o pronuncia tale sentenza provvisoria non appena possibile e comunque entro 120 giorni dalla presentazione dell'eccezione. Nell'emettere la decisione il tribunale presume che i fatti addotti siano veri e puo' anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia. 4. La decisione del tribunale fa salvo il diritto di una parte della controversia di contestare, a norma dell'articolo 3.45 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda e lascia impregiudicato il potere di un tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali. Si precisa che tale eccezione puo' essere sollevata anche per dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella competenza del medesimo.

Accordo-art. 3.45

ARTICOLO 3.45 Domande giuridicamente infondate 1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali, quali un'eccezione volta a dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella sua competenza, e fatto salvo il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto volta a dimostrare che, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non puo' formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria) anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale puo' anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia. 2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 viene presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Tale eccezione non puo' essere presentata nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.44 (Eccezioni preliminari), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo. 3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale ed emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito a tale eccezione, motivandole debitamente.

Accordo-art. 3.46

ARTICOLO 3.46 Trasparenza del procedimento 1. Alle controversie di cui alla presente sezione si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL, fatti salvi i paragrafi da 2 a 8. 2. La richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, l'avviso di ricusazione e la decisione in merito a tale ricusazione a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche) nonche' la richiesta di riunione delle domande a norma dell'articolo 3.59 (Riunione delle domande) sono inserite nell'elenco dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL. 3. Fatto salvo l'articolo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL, il tribunale puo' decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento, presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo, non rientrante nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL. Tali documenti possono comprendere elementi probatori, se il convenuto ha dato il suo accordo. 4. Fatto salvo l'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'Unione o il Vietnam, a seconda dei casi, dopo aver ricevuto i documenti pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, li trasmette senza indugio alla parte non coinvolta nella controversia e li rende disponibili al pubblico, fatta salva la possibilita' di espungere informazioni riservate o protette1 . __ 1 Si precisa che le informazioni riservate o protette, quali definite all'articolo 7, paragrafo 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL, comprendono informazioni governative classificate. 5. I documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere resi disponibili al pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme di trasparenza UNCITRAL o secondo altre modalita'. 6. Il comitato riesamina il funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 3 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Su richiesta di una delle parti il comitato puo' adottare una decisione a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera c), che sancisce l'applicabilita' di tale articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo del paragrafo 3 del presente articolo. 7. Fatte salve eventuali decisioni del tribunale in merito a un'eccezione relativa alla designazione di informazioni ritenute riservate o protette, ne' le parti della controversia ne' il tribunale possono divulgare a qualsiasi parte non coinvolta nella controversia o al pubblico informazioni protette che siano state chiaramente designate come tali dalla parte della controversia che le ha fornite1 . ____ 1 Si precisa che, se una parte della controversia che ha presentato le informazioni decide di ritirare, in tutto o in parte, la sua comunicazione contenente tali informazioni conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'altra parte della controversia ripresenta, ove necessario, documenti completi ed espunti provvedendo a sopprimere le informazioni ritirate dalla parte della controversia che per prima le ha presentate o a ridesignare le informazioni in modo coerente con la designazione fornita dalla parte della controversia che per prima le ha presentate. 8. Una parte della controversia puo' divulgare ad altre persone coinvolte nel procedimento, compresi testimoni ed esperti, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. La parte della controversia provvede tuttavia affinche' dette persone tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.

Accordo-art. 3.47

ARTICOLO 3.47 Decisioni provvisorie Il tribunale puo' ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettivita' della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi di prova in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non puo' ordinare il sequestro di beni ne' impedire l'applicazione del trattamento che si presume costituisca una violazione. Ai fini del presente paragrafo, per "ordinanza " si intendono anche le raccomandazioni.

Accordo-art. 3.48

ARTICOLO 3.48 Garanzia a copertura delle spese 1. Si precisa che, su richiesta, il tribunale puo' ordinare al ricorrente di costituire una garanzia a copertura della totalita' o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente rischi di non poter onorare un'eventuale decisione sulle spese emessa nei suoi confronti. 2. Se la garanzia a copertura delle spese non e' costituita integralmente entro 30 giorni dall'ordinanza del tribunale, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia. Il tribunale puo' disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.

Accordo-art. 3.49

ARTICOLO 3.49 Rinuncia agli atti Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per altri periodi eventualmente concordati dalle parti della controversia, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del convenuto e previa notifica alle parti della controversia, prende atto della rinuncia agli atti del procedimento tramite un'ordinanza ed emette una sentenza sulle spese. Una volta emessa tale ordinanza l'autorita' del tribunale cessa. Il ricorrente non puo' in seguito presentare una domanda avente lo stesso oggetto.

Accordo-art. 3.50

ARTICOLO 3.50 Lingua del procedimento 1. Le parti della controversia concordano la lingua da utilizzare nel procedimento. 2. Se le parti della controversia non hanno raggiunto un accordo a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, il tribunale stabilisce la lingua da utilizzare nel procedimento. Il tribunale decide previa consultazione delle parti della controversia al fine di garantire l'efficienza economica del procedimento e di provvedere affinche' la determinazione non comporti oneri inutili per le risorse delle parti della controversia e del tribunale1 . ______ 1 Nel valutare l'efficacia economica del procedimento, il tribunale dovrebbe tenere conto delle spese sostenute dalle parti della controversia e dal tribunale nell'esame della giurisprudenza e della dottrina suscettibili di essere invocate dalle parti della controversia.

Accordo-art. 3.51

ARTICOLO 3.51 parte non coinvolta nella controversia 1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento di uno qualsiasi dei documenti di cui alle lettere a) e b), o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, fornisce alla parte non coinvolta nella controversia: a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, e la domanda di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda); e b) su richiesta, qualsiasi documento reso disponibile al pubblico conformemente all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento). 2. La parte non coinvolta nella controversia puo' assistere alle udienze tenute a norma della presente sezione e presentare osservazioni orali in merito all'interpretazione del presente accordo.

Accordo-art. 3.52

ARTICOLO 3.52 Relazioni di esperti Il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o, previa consultazione delle parti della controversia, di propria iniziativa, puo' nominare uno o piu' esperti incaricati di riferirgli per iscritto in merito a qualsiasi questione di fatto attinente all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento.

Accordo-art. 3.53

ARTICOLO 3.53 Sentenza provvisoria 1. Se conclude che una misura oggetto della controversia viola una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), il tribunale, sulla base di una richiesta del ricorrente e sentite le parti della controversia, puo' ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue: a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il convenuto, anziche' provvedere alla restituzione, abbia la possibilita' di corrispondere il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, determinati in modo coerente con le pertinenti disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti). Se la domanda e' stata presentata per conto di una societa' stabilita in loco, qualsiasi sentenza a norma del presente paragrafo stabilisce che: a) il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili sono corrisposti alla societa' stabilita in loco; e b) le eventuali restituzioni sono corrisposte alla societa' stabilita in loco. Il tribunale non puo' disporre l'abrogazione del trattamento in questione. 2. Il risarcimento pecuniario non puo' eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua societa' stabilita in loco, a seguito della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi gia' corrisposti dalla parte interessata. Si precisa che, nel momento in cui presenta una domanda per proprio conto, l'investitore puo' recuperare solo la perdita o il danno che ha subito in relazione al proprio investimento disciplinato. 3. Il tribunale non puo' riconoscere risarcimenti di carattere punitivo. 4. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento1 . In casi eccezionali il tribunale puo' ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. Altre spese ragionevoli, comprese spese di rappresentanza e di assistenza legale ragionevoli, sono sostenute dalla parte soccombente della controversia, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non e' giustificata dalle circostanze del caso. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, le spese sono ripartite proporzionalmente al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. Il tribunale d'appello esamina le spese conformemente al presente articolo. ______ 1 Si precisa che l'espressione "spese del procedimento" comprende: a) spese ragionevoli per la consulenza di esperti e altre tipologie di assistenza richieste dal tribunale, e b) spese ragionevoli per i viaggi e altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale. 5. Il comitato puo' adottare regole supplementari in materia di onorari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o una piccola o media impresa. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 6. Il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se tale termine non puo' essere rispettato, il tribunale adotta una decisione a tal fine indicando i motivi di tale ritardo.

Accordo-art. 3.54

ARTICOLO 3.54 Procedura d'appello 1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti: a) errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile; b) errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; o c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b). 2. Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Puo' inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato. 3. Se il tribunale d'appello rileva che l'appello e' fondato, la sua decisione modifica o annulla, in tutto o in parte le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria. La decisione indica con precisione in che modo ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. 4. Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una decisione definitiva. Qualora cio' non sia possibile, esso rinvia la causa al tribunale. 5. Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello fino alla data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione. Salvo quando circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del procedimento non puo' in alcun caso superare i 270 giorni. 6. La parte della controversia che impugna la sentenza costituisce una garanzia atta a coprire le spese dell'appello e un importo ragionevole che deve essere determinato dal tribunale d'appello alla luce delle circostanze del caso. 7. Per quanto riguarda la procedura d'appello si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3.37 (Finanziamento da parte di terzi), 3.46 (Trasparenza del procedimento), 3.47 (Decisioni provvisorie), 3.49 (Rinuncia agli atti), 3.51 (parte non coinvolta nella controversia), 3.53 (Sentenza provvisoria) e 3.56 (Indennizzo o altre forme di riparazione).

Accordo-art. 3.55

ARTICOLO 3.55 Sentenza definitiva 1. Una sentenza provvisoria pronunciata a norma della presente sezione diventa definitiva se nessuna parte della controversia l'ha impugnata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 1. 2. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia respinto tale appello a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 2, la sentenza provvisoria diventa definitiva alla data in cui il tribunale d'appello ha respinto l'impugnazione. 3. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia pronunciato una decisione definitiva, la sentenza provvisoria quale modificata o annullata dal tribunale d'appello diventa definitiva a decorrere dalla data in cui e' stata emessa la decisione definitiva del tribunale d'appello. 4. Qualora una sentenza provvisoria sia stata impugnata e il tribunale d'appello abbia modificato o annullato le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria e abbia rinviato la causa al tribunale, quest'ultimo, una volta sentite, se del caso, le parti della controversia, modifica la propria sentenza provvisoria per tenere conto delle risultanze e delle conclusioni del tribunale d'appello. Le risultanze del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale. Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal ricevimento della decisione del tribunale d'appello. La sentenza provvisoria modificata diventa definitiva 90 giorni dopo la sua pronuncia. 5. Ai fini della presente sezione l'espressione "sentenza definitiva" comprende qualsiasi decisione definitiva del tribunale d'appello pronunciata a norma dell'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 4.

Accordo-art. 3.56

ARTICOLO 3.56 Indennizzo o altre forme di riparazione Il tribunale non accetta come difesa, domanda riconvenzionale, compensazione o domanda analoga valida, il fatto che l'investitore abbia ricevuto o ricevera', in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione in relazione alla totalita' o a parte della riparazione richiesta in una controversia promossa a norma della presente sezione.

Accordo-art. 3.57

ARTICOLO 3.57 Esecuzione delle sentenze definitive 1. Una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione: a) vincola le parti della controversia in relazione al caso specifico oggetto della pronuncia; e b) non puo' essere impugnata in appello o formare oggetto di riesame o annullamento ne' di qualsiasi altro mezzo di ricorso. 2. Le parti riconoscono che una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione e' vincolante; ciascuna parte garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, durante il periodo di cui al paragrafo 4 il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza definitiva relativa a una controversia in cui il convenuto e' il Vietnam sono effettuati a norma della convenzione di New York del 1958. Durante tale periodo, il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e l'articolo 3.36 (Consenso), paragrafo 3, lettera b), non si applicano alle controversie in cui il Vietnam e' il convenuto. 4. Per quanto riguarda una sentenza definitiva in relazione alla quale il Vietnam e' il convenuto il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 si applicano allo scadere di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o dopo un periodo piu' lungo stabilito dal comitato qualora le condizioni lo giustifichino. 5. L'esecuzione della sentenza e' disciplinata dalle disposizioni legislative in materia di esecuzione delle sentenze in vigore nel luogo in cui si richiede l'esecuzione. 6. Si precisa che l'articolo 4.18 (Mancanza di efficacia diretta) non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione. 7. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York del 1958, le sentenze definitive pronunciate a norma della presente sezione sono considerate sentenze arbitrali relative a domande derivanti da rapporti o da operazioni commerciali. 8. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), qualora una domanda di risoluzione di una controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.

Accordo-art. 3.58

ARTICOLO 3.58 Ruolo delle parti 1. Le parti non offrono protezione diplomatica ne' avviano un ricorso internazionale in relazione a una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione di cui alla presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia. 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilita' di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione a una misura di applicazione generale, qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo e in relazione a tale misura sia stata presentata una domanda per quanto riguarda un investimento specifico a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 3.51 (parte non coinvolta nella controversia) e all'articolo 5 delle norme di trasparenza UNCITRAL.

Accordo-art. 3.59

ARTICOLO 3.59 Riunione delle domande 1. Qualora due o piu' domande presentate a norma della presente sezione abbiano in comune una questione di diritto o di fatto e derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze, il convenuto puo' presentare al presidente del tribunale una richiesta di riunione di tali domande o di parti di esse. La richiesta contiene: a) i nomi e gli indirizzi delle parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si richiede la riunione; b) la portata della riunione richiesta; e c) i motivi alla base della richiesta. Il convenuto trasmette la richiesta a ciascun ricorrente interessato da una domanda in relazione alla quale il convenuto intende ottenere la riunione. 2. Se tutte le parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si intende ottenere la riunione concordano sulla riunione delle domande, le parti della controversia presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale a norma del paragrafo 1. Dopo aver ricevuto tale richiesta congiunta, il presidente del tribunale costituisce una nuova divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) ("divisione incaricata di riunire le domande"), competente sulla totalita' o su parte delle domande che formano oggetto della richiesta congiunta di riunione. 3. Se le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non sono giunte a un accordo in merito alla riunione delle domande entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione di cui al paragrafo 1, il presidente del tribunale costituisce una divisione incaricata di riunire le domande a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale). La divisione incaricata di riunire le domande dichiara la propria competenza a conoscere della totalita' o di parte delle domande se, una volta esaminate le osservazioni formulate dalle parti della controversia, decide che cio' permetterebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze. 4. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento sulla base delle norme in materia di risoluzione delle controversie scelte di comune accordo dai ricorrenti tra quelle di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2. 5. Se i ricorrenti non hanno raggiunto un accordo sulle norme in materia di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione delle domande, la divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento conformemente al regolamento arbitrale UNCITRAL. 6. Le divisioni del tribunale costituite a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) si dichiarano incompetenti a conoscere delle domande o di parti delle domande in relazione alle quali e' competente la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande; i procedimenti istruiti da tali divisioni sono sospesi o aggiornati, a seconda dei casi. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande pronuncia in relazione alle parti delle domande su cui ha dichiarato la propria competenza e' vincolante per le divisioni competenti a conoscere del resto delle domande a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale). 7. Un ricorrente puo' ritirare la domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo e tale domanda non puo' essere ripresentata, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). 8. Su richiesta del convenuto, la divisione incaricata di riunire le domande, sulla stessa base e con gli stessi effetti di cui ai paragrafi 3 e 6, puo' decidere se dichiarare la propria competenza a conoscere della totalita' o di parte di una domanda presentata dopo l'avvio del procedimento di riunione delle domande e rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1. 9. Su richiesta di uno dei ricorrenti, la divisione incaricata di riunire le domande puo' prendere misure opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale ricorrente nei confronti degli altri ricorrenti. Tali misure possono comprendere la presentazione agli altri ricorrenti di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

Accordo-art. 4.1

ARTICOLO 4.1 Comitato 1. Le parti istituiscono un comitato composto da rappresentanti della parte UE e del Vietnam. 2. Il comitato si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso o, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti. Le riunioni del comitato si svolgono alternativamente nell'Unione o in Vietnam, salvo diversa decisione delle parti. Il comitato e' copresieduto dal ministro della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 3. Il comitato: a) assicura il corretto funzionamento del presente accordo; b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali; c) esamina le questioni relative al presente accordo sottoposte da una parte; d) esamina le difficolta' che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); e) valuta eventuali miglioramenti del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali; f) su richiesta di una delle parti, esamina l'attuazione di eventuali soluzioni concordate per quanto riguarda una controversia nel quadro del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); g) esamina i progetti di procedure di lavoro stabiliti dal presidente del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10; h) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e i) esamina ogni altra questione d'interesse concernente materie disciplinate dal presente accordo. 4. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo, il comitato puo': a) comunicare con tutte le parti interessate, compreso il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della societa' civile, su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo; b) valutare e raccomandare alle parti modifiche del presente accordo o, nei casi specificamente previsti nel presente accordo, modificare mediante una decisione le disposizioni del presente accordo; c) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, anche a norma dell'articolo 3.42 (Diritto applicabile e regole di interpretazione), paragrafo 4, che sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), e i tribunali istituiti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo; e) adottare il proprio regolamento interno; e f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa conformemente al presente accordo. 5. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo e previo espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge delle parti, il comitato puo': a) adottare decisioni di nomina dei membri del tribunale e dei membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3; aumentare o diminuire il numero di membri a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 3, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 4; e destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche), paragrafo 5; b) adottare e, successivamente, modificare norme che integrano le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 4; tali norme e modifiche sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello; c) adottare una decisione in forza della quale si applica l'articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo dell'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento), paragrafo 3; d) fissare l'importo dell'onorario mensile di cui all'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 14, e all'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 14, nonche' degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafi 14 e 16, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafi 14 e 16; e) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e le altre spese dei membri del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 17, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 17; f) adottare o respingere i progetti di procedure di lavoro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10; g) adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.41 (Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie); e h) adottare regole supplementari in materia di onorari a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 5.

Accordo-art. 4.2

ARTICOLO 4.2 Processo decisionale del comitato 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. 2. Il comitato puo' formulare appropriate raccomandazioni alle parti. 3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono adottate di comune accordo.

Accordo-art. 4.3

ARTICOLO 4.3 Modifiche 1. Le parti possono modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato le rispettive procedure giuridiche applicabili, come previsto all'articolo 4.13 (Entrata in vigore). 2. In deroga al paragrafo 1 e nei casi previsti dal presente accordo, le parti possono adottare in seno al comitato una decisione di modifica del presente accordo. Tale possibilita' lascia impregiudicato l'espletamento delle procedure giuridiche applicabili di ciascuna parte.

Accordo-art. 4.4

ARTICOLO 4.4 Fiscalita' 1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o del Vietnam derivanti da convenzioni fiscali tra il Vietnam e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. 2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpreta nel senso di impedire alle parti di stabilire una distinzione, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni del loro diritto tributario, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

Accordo-art. 4.5

ARTICOLO 4.5 Misure prudenziali 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali quali: a) la protezione degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una parte. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Accordo-art. 4.6

ARTICOLO 4.6 Eccezioni generali Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, nessuna disposizione degli articoli 2.3. (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) puo' essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure: a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessarie a garantire la conformita' a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita), ivi comprese quelle relative: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o iii) alla sicurezza; o f) incompatibili con l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attivita' economiche o di investitori dell'altra parte1 . ______ 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della parte; ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi; iv) si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte che adotta la misura.

Accordo-art. 4.7

ARTICOLO 4.7 Eccezioni specifiche Nessuna disposizione del capo 2 (Protezione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro della politica monetaria o di cambio. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle parti a norma dell'articolo 2.8 (Trasferimento).

Accordo-art. 4.8

ARTICOLO 4.8 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di: a) imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedire a una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attivita' economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare; ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Accordo-art. 4.9

ARTICOLO 4.9 Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari L'articolo 2.8 (Trasferimenti) non puo' essere interpretato nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di: a) fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari; b) emissione o commercio di strumenti finanziari; c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorita' preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente; e) garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

Accordo-art. 4.10

ARTICOLO 4.10 Misure di salvaguardia temporanee In circostanze eccezionali di gravi difficolta' o di minaccia di gravi difficolta' per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e di cambio, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.

Accordo-art. 4.11

ARTICOLO 4.11 Restrizioni in caso di difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna 1. La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna puo' adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti, le quali: a) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe; b) non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna; c) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale; d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione. 2. La parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 3. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del paragrafo 1, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) natura e portata delle difficolta'; b) ambiente economico e commerciale esterno; o c) interventi correttivi alternativi a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive al paragrafo 1. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione delle bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Accordo-art. 4.12

ARTICOLO 4.12 Divulgazione delle informazioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti). In tali casi, il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza. 2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

Accordo-art. 4.13

ARTICOLO 4.13 Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti secondo le rispettive procedure giuridiche applicabili. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono concordare un'altra data. 3. Le notifiche conformemente al paragrafo 2 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri del Vietnam. 4. Il presente accordo puo' essere applicato provvisoriamente, con l'accordo delle parti. In tal caso il presente accordo si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'Unione e il Vietnam si sono dati reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria. Le parti possono concordare un'altra data. 5. Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne da' notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga al paragrafo 4, purche' l'altra parte abbia espletato le procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria e non sollevi obiezioni a tale applicazione entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilita' di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono applicate provvisoriamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notifica. 6. Una parte puo' porre fine all'applicazione provvisoria dandone notifica scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. 7. Qualora il presente accordo o talune sue disposizioni siano applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Il comitato e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.

Accordo-art. 4.14

ARTICOLO 4.14 Durata 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. L'Unione o il Vietnam possono notificare per iscritto all'altra parte la loro intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla notifica.

Accordo-art. 4.15

ARTICOLO 4.15 Denuncia In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.14 (Durata), le disposizioni del capo 1 (Obiettivi e definizioni generali), degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), le pertinenti disposizioni del capo 4 nonche' le disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) continuano a produrre effetti per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data della denuncia per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data delle denuncia del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti. Il presente articolo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.

Accordo-art. 4.16

ARTICOLO 4.16 Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e di cooperazione, tale parte puo' adottare misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.

Accordo-art. 4.17

ARTICOLO 4.17 Persone esercenti poteri pubblici delegati Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinche' qualunque persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una parte, a qualunque livello della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto nella propria legislazione interna, eserciti i propri poteri conformemente agli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

Accordo-art. 4.18

ARTICOLO 4.18 Mancanza di efficacia diretta Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtu' del diritto internazionale pubblico. Il Vietnam puo' disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno.

Accordo-art. 4.19

ARTICOLO 4.19 Allegati Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante

Accordo-art. 4.20

ARTICOLO 4.20 Relazioni con altri accordi 1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce ne' estingue gli accordi precedenti tra l'Unione o i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra. 2. Il presente accordo e' parte delle relazioni complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra, come previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione, e rientra nel quadro istituzionale comune. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di imporre a una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi a essa derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994. 4. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e il Vietnam elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo1 . _ 1 Le parti convengono che anche le clausole di temporaneita' contenute negli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) cessano di produrre effetti. 5. In caso di applicazione provvisoria a norma dell'articolo 4.13 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), nonche' dei diritti e degli obblighi da essi derivanti, e' sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo2 . In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) riprendono a produrre effetti3 . ___ 2 Le parti convengono che anche le clausole di temporaneita' contenute negli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) sono sospese. 3 Si precisa che questa frase non rende efficaci gli accordi che non sono ancora entrati in vigore o sono stati denunciati conformemente alle loro disposizioni. 6. In deroga ai paragrafi 4 e 5 puo' essere presentata una domanda a norma di un accordo elencato all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) conformemente alle regole e secondo le procedure di cui tale accordo, purche': a) la domanda derivi da una presunta violazione dell'accordo avvenuta prima della data di sospensione dell'applicazione dello stesso a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dell'accordo non e' sospesa a norma del paragrafo 5, prima della data di entrata in vigore del presente accordo; e b) non siano trascorsi piu' di tre anni dalla data di sospensione dell'applicazione dell'accordo a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dello stesso non e' sospesa a norma del paragrafo 5, tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la data di presentazione della domanda. 7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, una domanda puo' essere presentata a norma del presente accordo conformemente alle regole e secondo le procedure ivi stabilite, purche': a) la domanda derivi da una presunta violazione del presente accordo avvenuta durante il periodo di applicazione provvisoria dello stesso; e b) non siano trascorsi piu' di tre anni tra la data di cessazione dell'applicazione provvisoria e la data di presentazione della domanda. 8. Si precisa che non possono essere presentate domande a norma del presente accordo e nel rispetto delle regole e delle procedure in esso stabilite se la domanda deriva da una presunta violazione del presente accordo avvenuta prima della data di entrata in vigore dello stesso o, qualora il presente accordo sia applicato provvisoriamente, prima della data di applicazione provvisoria. 9. Ai fini del presente articolo non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.13 (Entrata in vigore), paragrafo 7.

Accordo-art. 4.21

ARTICOLO 4.21 Future adesioni all'Unione 1. L'Unione notifica al Vietnam qualunque domanda di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'Unione si adopera per: a) fornire, su richiesta del Vietnam e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e b) tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Vietnam. 3. L'Unione notifica al Vietnam l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione. 4. Il comitato esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione. 5. Qualunque nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo a decorrere dalla data di adesione all'Unione per mezzo di una clausola inserita a tale scopo nell'atto di adesione all'Unione. Qualora l'atto di adesione all'Unione non preveda l'adesione automatica dello Stato membro dell'Unione al presente accordo, lo Stato membro dell'Unione interessato aderisce al presente accordo depositando il proprio atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il ministero degli Affari esteri del Vietnam, o i loro rispettivi successori. Le parti possono, con decisione del comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le disposizioni transitorie necessarie.

Accordo-art. 4.22

ARTICOLO 4.22 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica: a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e b) per quanto riguarda il Vietnam, al suo territorio. Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo e' da intendersi conformemente alle lettere a) et b), salvo espressa disposizione contraria.

Accordo-art. 4.23

ARTICOLO 4.23 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma inn calce al presente accordo.

Indice Allegati

ALLEGATI DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA Allegato 1: Autorita' competenti Allegato 2: Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale Allegato 3: Intesa sul trattamento degli investimenti Allegato 4: Intesa sull'espropriazione Allegato 5: Debito pubblico Allegato 6: Elenco degli accordi in materia di investimenti Allegato 7: Regolamento di procedura Allegato 8: Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori Allegato 9: Meccanismo di mediazione Allegato 10: Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti Allegato 11: Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori Allegato 12: Procedimenti paralleli Allegato 13: Procedure di lavoro del tribunale d'appello

Allegato 1

Allegato 1 AUTORITA' COMPETENTI Nel caso della parte UE, le autorita' competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione), paragrafo 4, sono la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea o un'amministrazione, un'autorita' o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi il diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato. Nel caso del Vietnam, le autorita' competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione), paragrafo 4, sono il governo del Vietnam o il primo ministro del Vietnam, nonche' un'amministrazione, un'autorita' o un organo giurisdizionale.

Allegato 2

Allegato 2 ESENZIONE PER IL VIETNAM IN MATERIA DI TRATTAMENTO NAZIONALE 1. Nei seguenti settori o sottosettori o nelle seguenti attivita' il Vietnam puo' adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato non conforme all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), purche' tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio: a) quotidiani e agenzie di stampa, servizi di stampa, editoria e teleradiodiffusione, in qualsiasi forma; b) produzione e distribuzione di prodotti culturali, comprese le videoregistrazioni; c) produzione, distribuzione e proiezione di programmi televisivi e opere cinematografiche; d) servizi di investigazione e vigilanza; e) geodesia e cartografia; f) servizi di istruzione secondaria e primaria; g) ricerca, prospezione e sfruttamento di petrolio e gas nonche' di risorse minerali e naturali; h) energia idroelettrica e nucleare; trasmissione o distribuzione di energia; i) servizi di trasporto di cabotaggio; j) pesca e acquacoltura; k) silvicoltura e caccia; l) lotterie, gioco d'azzardo e scommesse; m) servizi di amministrazione giudiziaria, tra cui i servizi connessi alla nazionalita'; n) applicazione in ambito civile; o) produzione di materiali o attrezzature militari; p) esercizio e gestione di porti fluviali, porti marittimi e aeroporti; e q) sovvenzioni. 2. Qualora adotti o mantenga in vigore tali misure dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam non puo' imporre a un investitore della parte UE, a motivo della sua nazionalita', di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un investimento esistente nel momento in cui tale misura entra in vigore.

Allegato 3

Allegato 3 INTESA SUL TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI Le parti confermano la loro intesa comune sull'applicazione dell'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6: 1. In deroga alla condizione di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettera a), un investitore di una parte che ha in corso una controversia rientrante nell'ambito di applicazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), con la parte con cui ha concluso un accordo scritto che e' stato perfezionato e ha preso effetto prima della data di entrata in vigore del presente accordo puo' beneficiare dei vantaggi di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, secondo le procedure e conformemente alle condizioni di cui al presente allegato. 2. Gli accordi scritti che sono stati conclusi e hanno preso effetto prima della data di entrata in vigore del presente accordo e che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo possono essere notificati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tali accordi scritti: a) soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettere da b) a d); e b) sono stati conclusi: i) dal Vietnam con gli investitori degli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 8 del presente allegato, o con i loro investimenti disciplinati; o ii) da uno degli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 8 del presente allegato con investitori del Vietnam o con i loro investimenti disciplinati. 3. La procedura di notifica degli accordi scritti di cui al paragrafo 1 e' la seguente: a) la notifica comprende: i) il nominativo, la nazionalita' e l'indirizzo dell'investitore che e' parte dell'accordo scritto oggetto di notifica, la natura dell'investimento disciplinato di tale investitore e, se il contratto scritto e' concluso dall'investimento disciplinato di tale investitore, il nominativo, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'investimento; e ii) una copia dell'accordo scritto, compresi tutti i suoi strumenti; e b) gli accordi scritti sono notificati per iscritto alla seguente autorita' competente: i) nel caso del Vietnam, il ministero della Pianificazione e degli investimenti; e ii) nel caso della parte UE, la Commissione europea. 4. La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 non crea diritti sostanziali per l'investitore che e' parte di tale accordo scritto notificato ne' per il suo investimento. 5. Le autorita' competenti di cui al paragrafo 3, lettera b), stilano un elenco degli accordi scritti notificati conformemente ai paragrafi 2 e 3. 6. Qualora insorga una controversia in relazione a uno degli accordi scritti notificati, la pertinente autorita' competente verifica se l'accordo soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettere da b) a d), e le procedure di cui al presente allegato. 7. Un investitore non puo' affermare che l'articolo 2.5 (Trattamento degli Investimenti), paragrafo 6, si applica all'accordo scritto qualora la verifica in conformita' del paragrafo 6 del presente allegato permetta di concludere che le prescrizioni di cui a detto paragrafo non sono soddisfatte. 8. Gli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente allegato sono la Germania, la Spagna, i Paesi Bassi, l'Austria, la Romania e il Regno Unito.

Allegato 4

Allegato 4 INTESA SULL'ESPROPRIAZIONE Le parti confermano la loro intesa comune sull'espropriazione: 1. l'espropriazione di cui all'articolo 2.7 (Espropriazione), paragrafo 1, puo' essere diretta o indiretta, in base ai seguenti criteri: a) l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento e' nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprieta' o una vera e propria confisca; e b) l'espropriazione indiretta si verifica quando una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facolta' essenziali connesse al diritto di proprieta' in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprieta'. 2. Per stabilire se una misura o una serie di misure che una parte ha adottato in una determinata situazione di fatto configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali: a) l'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure che una parte ha adottato incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per se' a dimostrare che si e' verificato tale tipo di espropriazione; b) la durata della misura o della serie di misure o dei relativi effetti; e c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa. 3. Una misura o una serie di misure non discriminatorie di una parte concepite per tutelare legittimi obiettivi di politica pubblica non costituisce un'espropriazione indiretta, a eccezione dei rari casi in cui l'impatto di tale misura o di tale serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Allegato 5

Allegato 5 DEBITO PUBBLICO 1. Non puo' essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) ne', qualora tale domanda sia gia' stata presentata, quest'ultima puo' essere portata avanti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, e' gia' una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo nel caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita). 2. In deroga al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non puo' presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una parte viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita)1 o qualsiasi obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni). ______ 1 Si precisa che il solo fatto che una parte preveda, nei confronti di determinate categorie di investitori o di investimenti, un trattamento differenziato per motivi legati a differenze di impatto macroeconomico, per esempio onde evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, o per motivi legati all'ammissibilita' alla ristrutturazione del debito, non configura una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita). 3. Ai fini del presente allegato si intende per: a) "ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati tramite: i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile; o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 66 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione, escluso il debito detenuto da tale parte o da soggetti di proprieta' di tale parte o da essa controllati; e b) "legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare di un paese applicabile a tale strumento di debito. 4. Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso della parte UE, il debito del governo di uno Stato membro dell'Unione o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale, regionale o locale.

Allegato 6

Allegato 6 ELENCO DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Accordi Clausole di temporaneita'

1 Accordo tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Repubblica d'Austria sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 27 marzo 1995. Articolo 11, paragrafo 3

2 Accordo tra l'Unione economica Belgio-Lussemburgo e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato il 24 gennaio 1991. Articolo 14, paragrafo 2

3 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione reciproche degli investimenti, firmato il 19 settembre 1996. Articolo 13, paragrafo 2

4 Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 25 novembre 1997, quale modificato il 21 marzo 2008. Articolo 10, paragrafo 3

5 Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 25 agosto 1993. Articolo 16, paragrafo 2

6 Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 24 settembre 2009 e modificato il 3 gennaio 2011. Articolo 16, paragrafo 3

7 Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 21 febbraio 2008. Articolo 16, paragrafo 4

8 Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 26 maggio 1992. Articolo 12

9 Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 3 aprile 1993. Articolo 13, paragrafo 3

10 Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 13 ottobre 2008. Articolo 13, paragrafo 3

11 Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 26 agosto 1994. Articolo 12, paragrafo 3

12 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990. Articolo 14, paragrafo 2

13 Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 6 novembre 1995. Articolo 13, paragrafo 4

14 Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 27 settembre 1995. Articolo 13, paragrafo 4

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