LEGGE 22 settembre 2023, n. 139
ALLEGATO 9 REGOLE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Disposizioni generali 1. Nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) e nel presente allegato si intende per: "esperto", una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale; "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale); "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale); "parte convenuta", la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione); "collegio arbitrale", un collegio costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale); "rappresentante di una parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo. 2. Il presente allegato si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), salvo diverso accordo tra le parti. 3. Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare delle udienze. Le spese organizzative, comprese le spese degli arbitri, sono equamente ripartite tra le parti. Notifiche 4. Le parti e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno in cui e' stato inviato. 5. Ciascuna parte fornisce una copia elettronica di tutte le proprie comunicazioni scritte e contestazioni a ciascuno degli arbitri e contemporaneamente all'altra parte. ? altresi' fornita una copia cartacea dei documenti. 6. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al direttore generale della direzione generale del Commercio della Commissione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore. 7. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche, salvo obiezione dell'altra parte. 8. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale di Singapore o dell'Unione, il documento e' trasmesso il giorno lavorativo successivo. Avvio del procedimento arbitrale 9. a) Se, a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale) o delle regole 21, 23 o 50 del presente allegato, gli arbitri sono designati mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di assistere al sorteggio. b) Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza. 10. a) Salvo diverso accordo tra le parti, entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale quest'ultimo e' investito del mandato seguente: "esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata a norma dell'articolo 3.28; pronunciarsi sulla compatibilita' della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 mediante constatazioni giuridiche e/o di fatto debitamente motivate; ed emettere il proprio lodo in conformita' degli articoli 3.31 e 3.32.". b) Una volta raggiunto un accordo in merito al mandato del collegio arbitrale, le parti comunicano immediatamente tale accordo al collegio arbitrale. Comunicazioni iniziali 11. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale. Funzionamento dei collegi arbitrali 12. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale puo' delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. 13. Salvo altrimenti disposto al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), il collegio arbitrale puo' svolgere la propria attivita' mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici. 14. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo puo' autorizzare i suoi assistenti ad assistere alle discussioni. 15. La stesura dei lodi e' di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non e' delegata. 16. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), Sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) e dei relativi allegati, il collegio arbitrale puo', previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 17. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Sostituzione 18. In caso di impedimento, rinuncia o necessita' di sostituzione di un arbitro, e' designato un sostituto in conformita' dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 19. Se una parte ritiene che un arbitro debba essere sostituito perche' non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 11 (di seguito "codice di condotta"), detta parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui e' venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro. 20. Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 21. Qualora le parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, ciascuna parte puo' chiedere che la questione siasottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva. Se, in seguito a tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, e' designato un nuovo arbitro. La parte che aveva designato l'arbitro da sostituire sceglie un arbitro tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un arbitro sorteggiandolo tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 10 giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia stato istituito entro il termine previsto dall'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale la parte che aveva selezionato l'arbitro da sostituire o, in mancanza di scelta ad opera di detta parte, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un arbitro se: a) la parte non ha proposto alcun arbitro, tra le persone rimanenti proposte dall'altra parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2; b) le parti non hanno raggiunto un accordo su un elenco di nominativi a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, tra le persone proposte dalla parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. 22. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 23. Qualora le parti non concordino sulla necessita' di sostituire il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte puo' chiedere che la questione sia sottoposta a un terzo neutrale. Se le parti non raggiungono un accordo sul terzo neutrale, la questione esottoposta a uno dei membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Il nominativo di tale persona e' selezionato mediante estrazione a sorte dal presidente del comitato o dal suo delegato. La decisione da parte di persona relativa alla necessita' di sostituire il presidente del collegio arbitrale e' definitiva. Se tale persona decide che il presidente del collegio arbitrale originale non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si accordano in merito alla sostituzione. Se le parti non raggiungono un accordo sul nuovo presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un nuovo presidente estraendolo a sorte tra i membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Dai membri rimanenti che figurano sull'elenco e' esclusa, se del caso, la persona che ha deciso che il presidente non si e' conformata alle prescrizioni del codice di condotta. Il nuovo presidente e' selezionato entro cinque giorni dalla data in cui e' stata constatata la necessita' di sostituire il presidente. 24. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo durante il quale sono esperite le procedure di cui alle regole 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente allegato. Udienze 25. Consultate le parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'udienza e ne da' notifica per iscritto alle parti. Quando l'udienza e' pubblica, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico dalla parte incaricata della gestione logistica del procedimento. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale puo' decidere di non convocare un'udienza. 26. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice e' Singapore e a Singapore se la parte attrice e' l'Unione. 27. Il collegio arbitrale puo' organizzare altre udienze con l'accordo delle parti. 28. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze. 29. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le persone seguenti possono assistere all'udienza: a) i rappresentanti delle parti; b) i consulenti delle parti; c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e d) gli assistenti degli arbitri. Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale. 30. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza. 31. Le udienze dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le parti non decidano che le udienze abbiano luogo parzialmente o totalmente a porte chiuse. Salvo diverso accordo tra le parti, se le udienze sono aperte al pubblico, si applica quanto segue: a) la trasmissione pubblica avviene per telediffusione simultanea a circuito chiuso in una sala di trasmissione separata presso la sede dell'arbitrato; b) e' necessario iscriversi per assistere alla trasmissione pubblica dell'udienza; c) non e' consentito effettuare registrazioni audio o video ne' scattare fotografie nella sala di trasmissione; d) il collegio arbitrale puo' chiedere lo svolgimento a porte chiuse di qualunque udienza al fine di affrontare questioni relative ad informazioni riservate. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. In via eccezionale, il collegio arbitrale puo' condurre l'udienza a porte chiuse in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti. 32. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta: Comunicazioni a) comunicazione della parte attrice; b) replica della parte convenuta. Contestazioni a) contestazione della parte attrice; b) controreplica della parte convenuta. 33. Il collegio arbitrale puo' rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza. 34. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che e' redatto e trasmesso quanto prima alle parti. 35. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte puo' trasmettere al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza. Domande scritte 36. Il collegio arbitrale puo' rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. 37. Ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle parti e' data la possibilita' di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento. Riservatezza 38. Qualora le udienze del collegio arbitrale si svolgano a porte chiuse conformemente alla regola 31 del presente allegato, le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle deliberazioni, della relazione interinale del collegio arbitrale, di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e delle comunicazioni con lo stesso. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se le osservazioni che una parte trasmette al collegio arbitrale contengono informazioni riservate, tale parte fornisce anche, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni, una versione non riservata delle osservazioni che puo' essere divulgata al pubblico. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilita' di rendere pubblica la propria posizione, purche' nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima. Contatti unilaterali 39. Il collegio arbitrale non si incontra, non sente ne' entra in alcun modo in contatto con una parte in assenza dell'altra parte. 40. Nessun arbitro puo' discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri. Comunicazioni degli amicus curiae 41. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo puo' prendere in considerazione comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle parti, purche' tali comunicazioni siano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale. 42. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attivita' e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione e' presentata nelle lingue scelte dalle parti in conformita' della regola 45 del presente allegato. 43. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute che risultano conformi alle regole 41 e 42 del presente allegato. Il collegio arbitrale non e' tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente allegato vengono sottoposte alle parti perche' possano formulare le loro osservazioni. Casi urgenti 44. Nei casi urgenti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente allegato e notifica tali adeguamenti alle parti. Traduzione e interpretazione 45. Durante le consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui alla regola 9, lettera b), del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale. 46. Le parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato. 47. In caso di divergenze sull'interpretazione del presente accordo, il collegio arbitrale tiene conto del fatto che l'accordo e' stato negoziato in inglese. Computo dei termini 48. Qualora, in applicazione della regola 7 del presente allegato, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento e' pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento di tale documento. Altre procedure 49. Il presente allegato si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo da parte del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure. 50. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originale ai fini delle procedure di cui all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, o all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica del lodo e' prorogato di 15 giorni.
Allegato 10-art. 1
ALLEGATO 10 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE TRA LE PARTI Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore. 2. Il presente allegato si applica a qualsiasi misura rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo, e che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le parti, salvo disposizioni contrarie.
Allegato 10-art. 2
Articolo 2 Richiesta di informazioni 1. In qualsiasi momento prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte puo' chiedere per iscritto all'altra parte di fornire informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui tale richiesta e' rivolta fornisce una risposta scritta entro 20 giorni. 2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi dell'impossibilita' di rispondere entro tale termine, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.
Allegato 10-art. 3
Articolo 3 Avvio del procedimento 1. Una parte puo' chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta e' presentata all'altra parte per iscritto, ed e' sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e tale richiesta: a) indica la specifica misura contestata; b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avra' sugli investimenti tra le parti; e c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La parte cui e' indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.
Allegato 10-art. 4
Articolo 4 Scelta del mediatore 1. Le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di selezionare il mediatore estraendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. I rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio. 3. Il presidente del comitato o il suo delegato seleziona il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il mediatore non puo' essere cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti. 5. Il mediatore assiste le parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonche' nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 11 si applica ai mediatori, mutatis mutandis. Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 8 e da 45 a 48 dell'allegato 9.
Allegato 10-art. 5
Articolo 5 Regole del procedimento di mediazione 1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta al mediatore e all'altra parte una descrizione scritta dettagliata del problema, che descrive in particolare il funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte puo' trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna parte puo' inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni tutte le informazioni ritenute pertinenti. 2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti. 3. Il mediatore puo' offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo. 4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte cui e' indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalita'. 5. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 6. La soluzione puo' essere adottata mediante una decisione del comitato. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non puo' tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte. 7. Il procedimento di mediazione si conclude: a) con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale adozione; b) con un accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale accordo; c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel cui caso la procedura di mediazione si cocnlude nel giorno di tale dichiarazione; oppure d) con una dichiarazione scritta delle altre parti dopo aver ricercato soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione.
Allegato 10-art. 6
Articolo 6 Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata. 3. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata nel procedimento in questione; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine del procedimento in questione, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore da' alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti, entro 15 giorni il mediatore presenta alle parti una relazione finale dei fatti scritta. Detta relazione finale dei fatti scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
Allegato 10-art. 7
Articolo 7 Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie 1. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti). 2. La procedura di mediazione non e' destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti non adducono o presentano come prove, ne' un collegio arbitrale prende in considerazione: a) le posizioni assunte da una parte nel corso del procedimento di mediazione; b) la volonta' manifestata da una parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri che possano essere rilasciati o la soluzione che possa essere proposta, sono riservate. Le parti possono comunque rivelare al pubblico che e' in corso una mediazione.
Allegato 10-art. 8
Articolo 8 Termini I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.
Allegato 10-art. 9
Articolo 9 Spese 1. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto alla regola 9, lettera b), dell'allegato 9.
Allegato 10-art. 10
Articolo 10 Riesame Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano sulla necessita' di modificare la procedura di mediazione alla luce dell'esperienza nell'utilizzo della procedura di mediazione e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede di OMC.
Allegato 11
ALLEGATO 11 CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI Definizioni 1. Nel presente codice di condotta si intende per: "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale); "candidato", una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri) proposta per la nomina al ruolo di arbitro a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale); "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; "procedimento", salvo altrimenti disposto, un procedimento del collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti); "personale", in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti. Responsabilita' nel procedimento 2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarita' e parvenza di irregolarita', sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti ed osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrita' e l'imparzialita' del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli arbitri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al collegio arbitrale. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi previsti ai paragrafi 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta. Obblighi di dichiarazione 3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialita' o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita' nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. 4. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato unicamente le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinche' siano esaminate dalle parti. 5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione e' permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato affinche' siano esaminati dalle parti. Doveri degli arbitri 6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equita' e diligenza. 7. Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delega ad altri tale dovere. 8. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino. 9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. Indipendenza e imparzialita' degli arbitri 10. Gli arbitri devono essere indipendenti e imparziali ed evitare di dare adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita'; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealta' verso una parte o dal timore di critiche. 11. Gli arbitri non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto esercizio delle loro funzioni. 12. Gli arbitri non possono sfruttare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare. 13. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilita' di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. 14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita'. Obblighi degli ex arbitri 15. Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale. Riservatezza 16. Nessun arbitro o ex arbitro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso; gli arbitri ed ex arbitri si astengono in particolare dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 17. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti). 18. Gli arbitri e gli ex arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro riguardo a tali deliberazioni. Spese 19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, cosi' come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e presenta un resoconto finale al riguardo. Mediatori 20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, ai mediatori.
Intesa 1
INTESA 1 IN RELAZIONE ALLE LIMITAZIONI SPECIFICHE DI SINGAPORE PER QUANTO RIGUARDO LO SPAZIO O L'ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 1. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle misure riguardanti: a) la fornitura di acqua potabile a Singapore; b) la proprieta', l'acquisto, lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altra cessione di immobili residenziali1 o i programmi relativi all'edilizia sociale a Singapore. ______ 1 Per "immobili residenziali" si intendono i beni immobili quali definiti nel capo 274 del Residential Property Act alla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, qualora sia ancora in vigore l'imposta di bollo Additional Buyer's Stamp Duty (ABSD), il comitato valutera' se il mantenimento dell'ABSD sia necessario per garantire la stabilita' del mercato degli immobili residenziali. Nel corso di tali consultazioni, Singapore fornira' statistiche e informazioni pertinenti in merito alla situazione di tale mercato.
Intesa 2
INTESA 2 IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DEGLI ARBITRI Per quanto riguarda la regola 9 di cui all'allegato 9, le parti confermano l'intesa seguente: 1. La retribuzione e il rimborso delle spese degli arbitri sono basati sulle norme di meccanismi comparabili di risoluzione delle controversie internazionali nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali. 2. L'importo esatto della retribuzione e delle spese e' definito dalle parti prima della riunione delle stesse con il collegio arbitrale conformemente alla regola 9 di cui all'allegato 9. 3. Le parti applicano la presente intesa in buona fede al fine di agevolare il funzionamento del collegio arbitrale.
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