LEGGE 22 settembre 2023, n. 139
ARTICOLO 3.29 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro cinque giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio. 3. Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la nomina del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungera' da presidente, sorteggiandolo tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. 4. Qualora le parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2: a) ciascuna delle parti puo' designare un arbitro, che non puo' svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e b) qualora una parte non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla parte in applicazione dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. 5. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati per i fini di cui al paragrafo 4: a) qualora entrambe le parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro, che non puo' esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla parte che ha omesso di scegliere il proprio arbitro; oppure b) qualora soltanto una delle parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte puo' scegliere un arbitro, che non puo' esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte. 6. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito dal paragrafo 3, il presidente e' scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano soggetti ne' dell'una ne' dell'altra parte. 7. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui e' nominato l'ultimo dei tre arbitri. 8. La sostituzione degli arbitri puo' avvenire solo per le ragioni di cui alle regole da 18 a 25 dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale) e in conformita' delle procedure ivi previste.
Accordo-art. 3.30
ARTICOLO 3.30 Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
Accordo-art. 3.31
ARTICOLO 3.31 Relazione interinale del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni essenziali alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Ciascuna parte puo' presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti specifici della relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica. 3. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale entro la meta' del periodo consentito ai sensi del paragrafo 1, e le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti specifici della relazione interinale entro 15 giorni dalla sua notifica. 4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle osservazioni di entrambe le parti.
Accordo-art. 3.32
ARTICOLO 3.32 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne da' notifica per iscritto alle parti e al comitato, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
Accordo-art. 3.33
ARTICOLO 3.33 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Ciascuna parte adotta le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adopera per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
Accordo-art. 3.34
ARTICOLO 3.34 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito "periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione di tale lodo del collegio arbitrale, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata. 2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla parte convenuta, di stabilire il periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al comitato entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale e' di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le parti.
Accordo-art. 3.35
ARTICOLO 3.35 Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilita' di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo. Tale richiesta spiega inoltre i motivi dell'incompatibilita' della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale e' di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
Accordo-art. 3.36
ARTICOLO 3.36 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non e' stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte convenuta avvia negoziati con la parte attrice al fine di raggiungere un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le parti. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo del colllegio arbitrale a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non e' stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o che la misura adottata per darvi esecuzione non e' compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice puo' adottare tali misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3. 3. Se ritiene che le misure adottate dalla parte attrice non siano equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla parte attrice e al comitato prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al comitato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le misure non possono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale. 4. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale e' di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano: a) una volta che le parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata); oppure b) una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 1, permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione); oppure c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2.
Accordo-art. 3.37
ARTICOLO 3.37 Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca delle misure adottate dalla parte attrice. 2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato. Il lodo del collegio arbitrale e' notificato alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura adottata per dare esecuzione al lodo e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la misura di cui all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e' revocata.
Accordo-art. 3.38
ARTICOLO 3.38 Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale 1. Su richiesta per iscritto di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi. Il collegio arbitrale riprende i lavori alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le parti. Qualora la parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 3.45 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti. 2. Le parti possono convenire in qualsiasi momento e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.
Accordo-art. 3.39
ARTICOLO 3.39 Soluzione concordata Le parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. Esse notificano tale soluzione al comitato ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione e' sospeso. Qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento e' concluso.
Accordo-art. 3.40
ARTICOLO 3.40 Regole di procedura 1. I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinati dall'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale). 2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformita' dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).
Accordo-art. 3.41
ARTICOLO 3.41 Comunicazione di informazioni 1. Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facolta' di acquisire pareri di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate alle parti affinche' queste ultime possano formulare osservazioni. 2. Le persone fisiche e giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformita' dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).
Accordo-art. 3.42
ARTICOLO 3.42 Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "organo di conciliazione"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione).
Accordo-art. 3.43
ARTICOLO 3.43 Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle parti come riservata.
Accordo-art. 3.44
ARTICOLO 3.44 Elenchi degli arbitri 1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti compilano, un elenco di cinque persone disposte e idonee a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto previsto all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato compila un elenco di almeno 10 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte propone un elenco di almeno cinque persone idonee ad esercitare la funzione di arbitro. 3. Il comitato provvede a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Gli arbitri possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale o di investimenti o nella risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi sono indipendenti ed esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non sono collegati al governo di alcuna parte e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 11 (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori).
Accordo-art. 3.45
ARTICOLO 3.45 Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie della presente sezione non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica ai sensi della presente sezione oppure dell'OMC, tale parte non puo' avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla domanda relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che cio' non sia il risultato di un comportamento negligente di una delle parti della controversia. 3. Ai fini del paragrafo 2: a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato a norma dell'articolo 3.32 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata). 4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Ne' l'accordo OMC ne' l'ALS/UE-S possono essere invocati per impedire a una parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) della presente sezione.
Accordo-art. 3.46
ARTICOLO 3.46 Termini 1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo agli atti o ai fatti cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo tra le parti.
Accordo-art. 4.1
ARTICOLO 4.1 Comitato 1. Le parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della parte UE e di Singapore ("comitato"). 2. Il comitato, di norma, si riunisce alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato e' copresieduto e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore, o dai rispettivi delegati. Il comitato concorda il calendario delle riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, e puo' adottare il proprio regolamento interno. 3. Il comitato: a) provvede al corretto funzionamento del presente accordo; b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali; c) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti; d) esamina le difficolta' che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) e valuta eventuali miglioramenti, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali; e) riesamina il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in generale, anche tenendo conto di eventuali problemi derivanti dagli sforzi diretti all'istituzione del meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie); f) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente una materia oggetto del presente accordo. 4. Il comitato puo', previo accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, decidere di: a) nominare i membri del tribunale e i membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 2 e dell'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 2, aumentare o diminuire il numero dei membri a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 3, e dell'articolo 3.10, paragrafo 3, nonche' destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.11 (Norme etiche), paragrafo 5; b) fissare l'onorario mensile dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 12, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 11, e fissare il compenso giornaliero dei membri in funzione presso una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 13 e dell'articolo 3.10, paragrafo 12; c) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e spese dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 15, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 13; d) specificare le misure transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie); e) adottare regole tariffarie supplementari a norma dell'articolo 3.21 (Spese), paragrafo 5; f) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti); e g) adottare norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie applicabile o le regole incluse negli allegati. Tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).
Accordo-art. 4.2
ARTICOLO 4.2 Processo decisionale 1. Le parti possono adottare decisioni in seno al comitato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate in sede di comitato sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. 2. Il comitato puo' formulare raccomandazioni appropriate, ove previsto dal presente accordo. 3. Il comitato adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le parti.
Accordo-art. 4.3
ARTICOLO 4.3 Modifiche 1. Le parti possono convenire di modificare il presente accordo. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica. 2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 le parti possono adottare in sede di comitato una decisione di modifica del presente accordo, ove previsto dal medesimo.
Accordo-art. 4.4
ARTICOLO 4.4 Misure prudenziali 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure c) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, ne' comportano una restrizione dissimulata degli scambi di servizi. 3. Nessuna disposizione del presente accordo e' interpretabile nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Accordo-art. 4.5
ARTICOLO 4.5 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da: a) obbligare le parti a fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attivita' economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare; ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; iii) in relazione ai materiali fissili o da fusione, o ai materiali da essi derivati; oppure iv) qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettivita') da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle; c) impedire alle parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo-art. 4.6
ARTICOLO 4.6 Fiscalita' 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo1 . __ 1 Con l'espressione "disposizioni del presente accordo", si intendono le disposizioni che accordano: a) un trattamento non discriminatorio agli investitori secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale); e b) una tutela agli investitori e a loro investimenti dall'esproprio secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2.6 (Espropriazione). 2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri, o i diritti e gli obblighi di Singapore, derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore, spetta unicamente alle autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito1 . ____ 1 Si precisa che le parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanita' pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilita' macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilita' macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilita' dell'economia nazionale. 4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno. 5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.
Accordo-art. 4.7
ARTICOLO 4.7 Eccezione specifica Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
Accordo-art.4.8
ARTICOLO 4.8 Fondi sovrani di investimento Ciascuna parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati (i cosiddetti principi di Santiago).
Accordo-art. 4.9
ARTICOLO 4.9 Divulgazione delle informazioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private. 2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
Accordo-art. 4.10
ARTICOLO 4.10 Adempimento degli obblighi Ciascuna parte adotta le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.
Accordo-art. 4.11
ARTICOLO 4.11 Mancanza di efficacia diretta Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtu' del diritto internazionale pubblico.
Accordo-art. 4.12
ARTICOLO 4.12 Relazioni con altri accordi 1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione e i suoi Stati mebri, da una parte, e Singapore, dall'altra parte, disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che da' effetto alle disposizioni commerciali dall'accordo di partenariato e cooperazione. 2. Resta inteso le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC. 3. a) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo. b) Nel caso in cui il presente accordo sia applicato a titolo provvisorio in conformita' dell'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), nonche' dei diritti e degli obblighi derivanti da tali accordi, e' sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12) riprendono a produrre effetti. c) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), puo' essere presentata una domanda a norma delle disposizioni di uno degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), relativa a un trattamento accordato durante il periodo di vigenza di tale accordo, in forza delle norme e delle procedure stabilite in tale accordo, e a condizione che non siano trascorsi piu' di tre anni dalla data di sospensione dell'accordo a norma del paragrafo 3, lettera b) oppure, qualora l'accordo non sia stato sospeso a norma del paragrafo 3, lettera b), dalla data di entrata in vigore del presente accordo. d) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), qualora cessi l'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore, puo' essere presentata una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in relazione a un trattamento accordato durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, a condizione che non siano trascorsi piu' di tre anni dalla data di cessazione dell'applicazione provvisoria. Ai fini del presente paragrafo, non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, lettera d).
Accordo-art. 4.13
ARTICOLO 4.13 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica: a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e b) per quanto riguarda Singapore, al suo territorio. Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo e' da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.
Accordo-art. 4.14
ARTICOLO 4.14 Allegati e intese Gli allegati e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.
Accordo-art. 4.15
ARTICOLO 4.15 Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti in conformita' alle rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo. 3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori. 4. a) Il presente accordo e' provvisoriamente applicato, se le parti ne convengono. In questo caso, l'accordo si applica a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui l'Unione e Singapore si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure pertinenti. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo. b) Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne da' notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, lettera a), a condizione che l'altra parte abbia espletato le procedure necessarie e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilita' di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese successivo alla notifica. c) L'Unione o Singapore possono porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati a titolo provvisorio, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Nel periodo di applicazione provvisoria del presente accordo il comitato puo' esercitare le proprie funzioni. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo nel caso in cui sia posto termine all'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore.
Accordo-art. 4.16
ARTICOLO 4.16 Durata 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. La parte UE o Singapore possono notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo. 3. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 4.17 (Denuncia). 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna parte puo' chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 3. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una parte ha presentato tale richiesta.
Accordo-art. 4.17
ARTICOLO 4.17 Denuncia In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.16 (Durata), esso continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data della denuncia per quanto concerne gli investimenti disciplinati effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo. Il presente accordo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo e di mancata entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 4.18
ARTICOLO 4.18 Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea 1. L'Unione notifica senza ritardo a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per: a) nella misura del possibile, fornire a Singapore e tutte le informazioni che richieda su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e b) tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore. 3. Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione. 4. In sede di comitato, e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione, le parti esaminano tutti ogni possibile effetto di tale adesione sul presente accordo.e le parti possono, con decisione in sede di comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le misure transitori eventualmente necessari. 5. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione e il direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o i rispettivi successori.
Accordo-art. 4.19
ARTICOLO 4.19 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Allegato 1
ALLEGATO 1 ESPROPRIAZIONE Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui: 1. L'articolo 2.6 (Espropriazione) regola due fattispecie. La prima e' l'espropriazione diretta, in cui un investimento disciplinato e' nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprieta' o una vera e propria confisca. La seconda e' l'espropriazione indiretta, in cui una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore contemplato si vede sostanzialmente privato delle facolta' essenziali connesse al diritto di proprieta' in relazione all'investimento disciplinato, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprieta'. 2. Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una parte in una determinata situazione configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali: a) l'impatto economico della misura o della serie di misure e la sua durata, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per se' a dimostrare che si e' verificata un'espropriazione indiretta; b) il grado in cui la misura o la serie di misure interferisce con la facolta' di usare, godere o disporre dell'investimento; e c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa. Si precisa che, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, una misura o una serie di misure non discriminatorie, concepite ed applicate per tutelare obiettivi legittimi di politica pubblica come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituisce un'espropriazione indiretta.
Allegato 2
ALLEGATO 2 ESPROPRIAZIONE DI TERRENI 1. Fatto salvo l'articolo 2.6 (Espropriazione), qualora Singapore sia la parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione di terreni, secondo le definizioni di cui al capo 152 del Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione dei terreni)1 e' accompagnata dal pagamento di un indennizzo pari al prezzo di mercato in conformita' della normativa sopra citata. ______ 1 Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione di terreni) (Capo 152), alla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Ai fini del presente accordo, qualunque misura di espropriazione a norma del Land Acquisition Act (Capo 152) deve perseguire un interesse pubblico o essere connessa ad un obiettivo di interesse pubblico.
Allegato 3
ALLEGATO 3 ESPROPRIAZIONE E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE Si precisa che una misura che revochi, limiti o crei diritti di proprieta' intellettuale non costituisce un'espropriazione se e in quanto compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprieta' intellettuale) dell'ALS/UE-S. Inoltre, anche qualora si determini che la misura non e' compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprieta' intellettuale) dell'ALS/UE-S, cio' non e' sufficiente a dimostrare che si e' verificata un'espropriazione.
Allegato 4
ALLEGATO 4 DEBITO PUBBLICO 1. Non puo' essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) ne', qualora tale domanda sia gia' stata presentata, quest'ultima puo' avere seguito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, e' gia' una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo il caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale)1 . ______ 1 Ai fini del presente allegato, il semplice fatto che il trattamento pertinente introduca differenze tra investitori o investimenti basate su legittimi obiettivi di politica pubblica nel quadro di una crisi del debito o di una minaccia di crisi del debito non costituisce una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale). 2. In deroga alle disposizioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non puo' presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una parte viola un obbligo di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), escluso l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.3 (Consultazioni). 3. Ai fini del presente allegato si intende per: "ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati mediante i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75% del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione; "legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione. 4. Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso dell'Unione europea, il debito del governo di uno Stato membro dell'Unione o il debito di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale, regionale o locale.
Allegato 5
ALLEGATO 5 ACCORDI RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 4.12 Gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore sono i seguenti: 1. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 15 settembre 2003; 2. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e l'Unione economica belgo lussemburghese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Bruxelles il 17 novembre 1978; 3. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica ceca sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore l'8 aprile 1995; 4. Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 3 ottobre 1973; 5. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica francese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Parigi l'8 settembre 1975; 6. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 7 luglio 1998; 7. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica di Ungheria sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 17 aprile 1997; 8. Accordo di cooperazione economica tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore, concluso a Singapore il 16 maggio 1972; 9. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Varsavia il 3 giugno 1993; 10. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 25 gennaio 1999; 11. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica slovacca sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 13 ottobre 2006; e 12. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 22 luglio 1975.
Allegato 6-art. 1
ALLEGATO 6 MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI Articolo 1 Obiettivo Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
Allegato 6-art. 2
Articolo 2 Avvio del procedimento 1. In qualunque momento, una parte della controversia puo' chiedere l'avvio di un procedimento di mediazione. Tale richiesta e' presentata per iscritto all'altra parte. 2. La parte cui e' indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento. 3. Qualora la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere da un'istituzione, un organismo o un'agenzia dell'Unione o da uno Stato membro dell'Unione e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2, la richiesta e' indirizzata all'Unione. Se l'Unione accoglie la richiesta, la risposta specifica se sara' l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualita' di parte del procedimento di mediazione1 . _ 1 Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione, l'Unione interviene in qualita' di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato e' associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualita' di parte del procedimento di mediazione, a meno che non chieda all'Unione di intervenire in qualita' di parte.
Allegato 6-art. 3
Articolo 3 Scelta del mediatore 1. Le parti della controversia si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 2 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. Tale accordo puo' includere la nomina di un mediatore scelto tra i membri del tribunale istituito in conformita' dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). 2. Qualora le parti della controversia non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore a norma del paragrafo 1, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del tribunale di selezionare il mediatore sorteggiandolo tra i nominativi dei membri del tribunale istituito a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). Il presidente del tribunale sceglie il mediatore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di una delle parti della controversia. 3. Il mediatore non puo' essere cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia. 4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonche' nella ricerca di una soluzione concordata.
Allegato 6-art. 4
Articolo 4 Regole del procedimento di mediazione 1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione scritta dettagliata del problema, che descrive in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte della controversia puo' trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia puo' inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti. 2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, puo' consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, puo' chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e puo' fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia. 3. Il mediatore puo' offrire consulenza e puo' sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilita' della misura contestata con il capo 2 (Protezione degli investimenti). 4. Il procedimento di medizione si svolge nel territorio della parte della controversia cui e' indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalita'. 5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 6. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non puo' tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte della controversia. 7. Il procedimento di mediazione si conclude: a) con l'adozione ad opera delle parti della controversia di una soluzione concordata, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale adozione; b) con un accordo delle parti della controversia in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale accordo; c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione; d) con una dichiarazione scritta di una delle parti della controversia al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione.
Allegato 6-art. 5
Articolo 5 Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti della controversia sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. Le misure o le iniziative adotttate per dare attuazione alla soluzione concordata sono comunicate per iscritto dalla parte della controversia che le adotta all'altra parte della controversia. 3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata oggetto del procedimento; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine di tale procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore da' alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti della controversia, entro 15 giorni lavorativi il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione scritta finale dei fatti. Detta relazione scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
Allegato 6-art. 6
Articolo 6 Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie 1. Il procedimento di mediazione non e' destinato a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo o di altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, ne' un organo, tribunale o collegio decisorio prende in considerazione: a) le posizioni assunte dall'altra parte della controversia nel corso del procedimento di mediazione; b) la volonta' manifestata dall'altra parte della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicate le posizioni giuridiche delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) o sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti). 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, e a meno che le parti della controversia non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione che possono essere proposti, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.
Allegato 6-art. 7
Articolo 7 Termini I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
Allegato 6-art. 8
Articolo 8 Spese 1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Gli onorari e le spese dei mediatori sono conformi a quelli determinati a norma della regola 14, paragrafo 1, dei regolamenti amministrativi e finanziari della convenzione ICSID e in vigore alla data di avvio del procedimento di mediazione.
Allegato 7
ALLEGATO 7 CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE E DEL TRIBUNALE D'APPELLO E DEI MEDIATORI Definizioni 1. Nel presente codice di condotta si intende per: "membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); "mediatore", una persona che svolge l'attivita' di mediazione in conformita' del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti); "candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro; "assistente", una persona che, su mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e "personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti. Responsabilita' nel procedimento 2. I candidati e i membri evitano qualsiasi irregolarita' e parvenza di irregolarita', sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrita' e l'imparzialita' del meccanismo di risoluzione delle controversie. I membri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al vaglio del tribunale o del tribunale d'appello. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui ai paragrafi da 15 a 21 del presente codice di condotta. Obblighi di dichiarazione 3. Prima di essere nominato al ruolo di membro, ogni candidato dichiara alle parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, tali da poter influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialita' o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita'. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. 4. Ciascun membro comunica alle parti della controversia e alla parte non coinvolta nella controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta. 5. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiarano. L'obbligo di dichiarazione e' permanente e impone a ogni membro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Ciascun membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti dandone comunicazione per iscritto alle parti della controversia e alla parte non coinvolta nella controversia affinche' siano da esse esaminati. Doveri dei membri 6. Ciascun membro svolge interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equita' e diligenza. 7. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione e non delegano ad altri tale dovere. 8. Ciascun membro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 19, 20 e 21 del presente codice di condotta e le rispettino. 9. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. Indipendenza e imparzialita' dei membri 10. I membri devono essere indipendenti e imparziali e astenersi da ogni atto che possa dare adito a una parvenza di parzialita' o irregolarita', e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dal timore di critiche o dalla lealta' verso una parte della controversia o una parte non coinvolta nella controversia. 11. I membri non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni. 12. I membri non possono sfruttare la loro posizione nel tribunale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare. 13. I membri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilita' di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. 14. I membri devono evitare di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialita' o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarita' o di parzialita'. Obblighi degli ex membri 15. Tutti gli ex membri devono astenersi da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che abbiano esercitato le loro funzioni con parzialita' o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello. 16. Fatto salvo l'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e l'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 4, i membri si impegnano a non intervenire in alcun modo, dopo la fine del loro mandato: a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato; b) in controversie in materia di investimenti collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche gia' risolte, di cui si sono occupati in qualita' di membri del tribunale o del tribunale d'appello. 17. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualita' di rappresentanti di una delle parti della controversia. 18. Il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, qualora sia informato o venga comunque a conoscenza della presunta violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 15, 16 e 17 da parte di un ex membro del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione e da' all'ex membro la possibilita' di essere sentito. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora dall'esame della questione risulti confermata la presunta violazione degli obblighi, ne informa: a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro e' iscritto; b) le parti; e c) il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti. Il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello rende pubbliche le risultanze dell'esame effettuato a norma del presente paragrafo. Riservatezza 19. Nessun membro o ex membro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso e, in particolare, i membri o gli ex membri si astengono dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 20. I membri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione conformemente all'allegato 8. 21. I membri e gli ex membri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello o il parere di qualunque membro riguardo a tali deliberazioni. Spese 22. Ciascun membro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo. Mediatori 23. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori. Comitato consultivo 24. Per garantire la corretta applicazione dell'articolo 3.11 (Norme etiche), del presente codice di condotta e, laddove cio' sia previsto, per il corretto svolgimento di qualunque altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo composto dal vicepresidente e dal membro con maggiore anzianita' rispettivamente del tribunale e del tribunale d'appello.
Allegato 8-art. 1
ALLEGATO 8 REGOLE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI, SULLE UDIENZE E SULLA POSSIBILITA' PER I TERZI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI Articolo 1 1. Fatti salvi gli articoli 2 e 4 del presente allegato il convenuto, una volta ricevuti i documenti seguenti, li trasmette senza ritardo alla parte non coinvolta nella controversia e al depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato, che provvede a renderli disponibili al pubblico: a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 1; b) l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1; c) la determinazione del convenuto di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2; d) la presentazione della domanda di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale); e) le memorie, le relazioni e gli atti processuali presentati al tribunale da una parte della controversia, le relazioni di esperti e qualsiasi comunicazione scritta presentata a norma dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia), e dell'articolo 3 del presente allegato; f) i verbali o i resoconti delle udienze del tribunale, qualora siano disponibili; e g) le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale o, se del caso, del presidente o del vicepresidente del tribunale. 2. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4 del presente allegato, il tribunale puo' decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento non rientrante fra i documenti di cui al paragrafo 1 presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo. Cio' puo' comprendere, ad esempio, la messa a disposizione di tali documenti in un apposito sito o tramite il depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato.
Allegato 8-art. 2
Articolo 2 Le udienze del tribunale sono pubbliche; il tribunale stabilisce, dopo aver sentito le parti della controversia, le disposizioni logistiche appropriate. Tuttavia la parte della controversia che intenda utilizzare in un'udienza informazioni indicate come protette ne informa il tribunale di conseguenza. Il tribunale adotta i provvedimenti necessari per impedire la divulgazione di tali informazioni.
Allegato 8-art. 3
Articolo 3 1. Previa consultazione con le parti della controversia, il tribunale puo' permettere a un soggetto diverso sia dalle parti della controversia, sia dalla parte dell'accordo non coinvolta nella controversia (di seguito denominato "terzo"), di presentare al tribunale osservazioni scritte su materie rientranti nell'ambito della controversia. 2. Il terzo che desideri presentare osservazioni ne fa richiesta al tribunale e fornisce per iscritto le informazioni seguenti in una delle lingue procedurali, in modo conciso e nel rispetto del limite di pagine eventualmente fissato dal tribunale: a) descrizione del terzo, compresa, ove necessario, una descrizione dei suoi membri e del suo statuto giuridico (ad esempio associazione professionale oppure organizzazione non governativa), dei suoi obiettivi generali, della natura delle sue attivita', e di eventuali organizzazioni madre, compresa qualsiasi organizzazione che controlli il terzo direttamente o indirettamente; b) informazioni su eventuali legami, diretti o indiretti, tra il terzo e le parti della controversia; c) informazioni relative ad amministrazioni pubbliche, organizzazioni o persone che abbiano fornito assistenza, finanziaria o di altra natura, nella preparazione della comunicazione, oppure che abbiano prestato al terzo assistenza considerevole durante i due anni precedenti la presentazione della domanda da parte del terzo a norma del presente articolo (ad esempio il finanziamento delle sue attivita' complessive per circa il 20% del loro valore annuale); d) descrizione della natura dell'interesse vantato dal terzo nel procedimento; e e) descrizione delle specifiche questioni di fatto o di diritto oggetto del procedimento che il terzo intende trattare mediante la propria comunicazione scritta. 3. Nel decidere se ammettere o no tale comunicazione, il tribunale valuta, tra l'altro: a) se il terzo vanta un interesse rilevante nel procedimento; e b) in quale misura la comunicazione possa aiutare il tribunale a determinare le questioni di diritto o di fatto attinenti al procedimento offrendo prospettive, conoscenze specifiche o elementi di comprensione diversi da quelli delle parti della controversia. 4. La comunicazione presentata dal terzo: a) reca la data e la firma della persona che presenta la comunicazione per conto del terzo; b) e' concisa e si mantiene in ogni caso entro i limiti fissati dal tribunale; c) contiene una descrizione precisa della posizione del terzo riguardo alle questioni dibattute; e d) tratta unicamente questioni rientranti nell'ambito della controversia. 5. Il tribunale provvede affinche' la presentazione di tali comunicazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento ne' arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. Il tribunale puo' adottare le procedure appropriate che risultino necessarie per gestire molteplici comunicazioni. 6. Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilita' di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata da terzi.
Allegato 8-art. 4
Articolo 4 1. Le informazioni riservate o protette, quali definite al paragrafo 2, che sono state identificate in conformita' del presente articolo non sono rese disponibili al pubblico. 2. Le informazioni riservate o protette sono costituite da: a) informazioni commerciali riservate; b) informazioni protette contro la messa a disposizione del pubblico a norma del presente accordo; c) qualora si tratti di informazioni del convenuto, le informazioni che la legislazione del convenuto protegge contro la messa a disposizione del pubblico; qualora si tratti di altre informazioni, le informazioni protette da qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che il tribunale ritenga applicabile alla divulgazione di tali informazioni. 3. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere reso disponibile al pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, al momento della presentazione di tale documento la parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o il terzo che presenta il documento provvede a: a) indicare se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione; b) identificare chiaramente tali informazioni al momento della loro presentazione al tribunale; e c) presentare senza ritardo, o entro il termine fissato dal tribunale, una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse. 4. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere messo a disposizione del pubblico in virtu' di una decisione del tribunale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente allegato, la parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o il terzo che ha presentato il documento, entro 30 giorni dalla data della decisione con cui il tribunale ha statuito che il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, indica se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla divulgazione e presenta una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse. 5. Qualora sia proposta un'espunzione del documento a norma del paragrafo 4, le parti della controversia diverse dalla persona che ha presentato il documento in questione possono opporsi all'espunzione proposta e/o proporre che il documento sia espunto diversamente. Tali obiezioni e controproposte sono presentate entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del documento espunto. 6. Qualora un'ordinanza, una decisione o una sentenza del tribunale debba essere messa a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, il tribunale fornisce a tutte le parti della controversia la possibilita' di presentare osservazioni sulla presenza nel documento di informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione e di proporre un'espunzione del documento con l'obiettivo di prevenire la divulgazione di tali informazioni. 7. Il tribunale decide su tutte le questioni relative alla proposta di espunzione dei documenti a norma dei paragrafi da 3 a 6 e determina, nell'esercizio della sua discrezionalita', in quale misura debbano essere espunte informazioni contenute nei documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico. 8. Qualora il tribunale decida che non deve essere espunta alcuna informazione da un documento a norma dei paragrafi da 3 a 6 o che non deve essere impedita la divulgazione al pubblico di un documento, entro 30 giorni dalla decisione del tribunale ciascuna parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o un terzo che abbia volontariamente presentato il documento agli atti puo': a) ritirare, in tutto o in parte, dagli atti del procedimento il documento contenente tali informazioni; oppure b) ripresentare il documento in una forma che rispetti la decisione del tribunale. 9. Le parti della controversia che in un'udienza intendano utilizzare informazioni che considerano riservate o protette ne informano il tribunale di conseguenza. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, decide se tali informazioni debbano essere protette e adotta le misure necessarie per impedire la divulgazione al pubblico delle informazioni protette in conformita' dell'articolo 2 del presente allegato. 10. Non sono messe a disposizione del pubblico le informazioni la cui divulgazione al pubblico metterebbe in pericolo l'integrita' del procedimento di risoluzione delle controversie quale definita al paragrafo 11. 11. Il tribunale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti della controversia, previa consultazione con le parti della controversia ove possibile, adotta le misure appropriate per impedire o ritardare la pubblicazione di informazioni nei casi in cui tale pubblicazione comprometta l'integrita' del procedimento di risoluzione delle controversie: a) perche' potrebbe ostacolare la raccolta o la produzione di elementi di prova; oppure b) perche' potrebbe portare all'intimidazione dei testimoni, degli avvocati che rappresentano le parti della controversia o dei membri del tribunale; oppure c) in circostanze eccezionali comparabili.
Allegato 8-art. 5
Articolo 5 Il Segretario generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretariato UNCITRAL, funge da depositario e mette a disposizione del pubblico le informazioni a norma del presente allegato.
Allegato 8-art. 6
Articolo 6 In tutti i casi in cui il presente allegato prevede la discrezionalita' del tribunale, quest'ultimo la esercita prendendo in considerazione: a) il pubblico interesse alla trasparenza della risoluzione delle controversie in materia di investimenti basata sui trattati e del procedimento specifico; e b) l'interesse delle parti della controversia ad una risoluzione equa ed efficiente della controversia.
Allegato 9
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