DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150
Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2023;
Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo degli articoli 141-octies, 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di contatto unico). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti: a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime; b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; (330) c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza; d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza; e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze; g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorita' indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a). 2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato punto di contatto unico con la Commissione europea. 3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso e' composto da un rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza delle autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di trasparenza e imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.» «Art. 141-novies (Informazioni da trasmettere alle autorita' competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie). - 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorita' competente, indicando: a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web; b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro c) le proprie norme procedurali; d) le loro tariffe, se del caso; e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie; f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie; g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie; h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2; i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualita' di cui al presente titolo. 2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorita' competente in merito a tali modifiche. 3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresi' trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita' ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-ter. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorita' competente informazioni concernenti: a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono; b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato; c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute; d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR; e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro; f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a); h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.» «Art. 141-decies (Ruolo delle autorita' competenti). - 1. Presso ciascuna autorita' competente e' istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorita' competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilita', efficienza, imparzialita', nonche' il rispetto del principio di tendenziale non onerosita', per il consumatore, del servizio. 2. Ogni autorita' competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonche' sui singoli organismi ADR. 3. Ciascuna autorita' competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita' di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende: a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1; b) le loro tariffe, se del caso; c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui e' svolta la procedura ADR; d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR; e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR; f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilita' di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta; g) i motivi per cui un organismo ADR puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2. 4. Se un organismo ADR non soddisfa piu' i requisiti di cui al comma 1, l'autorita' competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformita', invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorita' competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea. 5. Ogni autorita' competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea. 6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico. 7. Ogni autorita' competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorita' competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole 8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorita' competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, tale relazione: a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR; b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso; c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.». - Si riporta il testo degli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali): «Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti; c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite. 1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la qualita' del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» «Art. 16-bis (Enti di formazione). - 1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e' altresi' tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualita' della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2. 3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.» «Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). - 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennita' comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. 4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 6. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. 8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.». - L'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O., concerne le modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse. - Il Titolo II-bis del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Risoluzione extragiudiziale delle controversie». - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione). - 1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Oggetto
Note all'art. 2: - Per l'articolo 141-octies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse.
Capo II Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la mediazione e requisiti di iscrizione
Art. 3
Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR
1.Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.
2.La parte prima del registro e' riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR.
4.La parte seconda del registro e' articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.
5.La sezione speciale per gli organismi ADR e' articolata nella parte prima e nella parte seconda.
6.La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l'elenco dei mediatori.
7.La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.
Art. 4
Requisiti di onorabilita'
2.Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del codice penale: «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semiliberta' sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.». - Si riporta il testo degli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673 del codice di procedura penale: «Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito.» «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. - 1.ter. (Omissis). 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. - 3-bis. (Omissis).» «Art. 673 (Revoca della sentenza per abolizione del reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.».
Art. 5
Requisiti di serieta'
Art. 6
Requisiti di efficienza
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 8-bis e 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). - 1. Quando la mediazione si svolge in modalita' telematica, ciascun atto del procedimento e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo' essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, il documento elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalita'. 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.» «Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se e' raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore. 4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. 6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. 7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.».
Art. 7
Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1.Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2.L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, e' subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio). - 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 2. (omissis)».
Art. 8
Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori
1.L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.
3.L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo 3, comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.
Art. 9
Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 141-bis e 141-quater del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141-bis (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR). - 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di: a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica; b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l); c) consentire al consumatore la possibilita', ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalita' diverse da quella telematica; d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR; f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorita' di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi: a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista; b) la controversia e' futile o temeraria; c) la controversia e' in corso di esame o e' gia' stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale; d) il valore della controversia e' inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami; e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista; f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR. 3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non e' in grado di prendere in considerazione una controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere. 4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano: a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione; b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attivita' da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa; c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti; d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura. 5. E' fatto altresi' obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve: a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni. 6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-quater, comma 5, lettera a). 7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma. 8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o piu' associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137. 9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti. 10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorita' competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorita' competenti, di cui all'articolo 141-octies. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.» «Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equita' e liberta'). - 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita' di trasparenza, efficacia, equita' e liberta', informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti: a) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica; b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo comma; c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonche' per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico; d) la competenza, l'imparzialita' e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista; e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza; g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR e' stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo' rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2; h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR; i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equita', codici di condotta o altri tipi di regole; l) eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista; m) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura; n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura; o) la durata media della procedura ADR; p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR; q) l'esecutivita' della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti. 2. E' fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita' di trasparenza, le relazioni annuali d'attivita'. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni: a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono; b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi; c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2; d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole; e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione; f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie; g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR; h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere. 3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione; b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori; d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda da' alle parti comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda; e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR puo', a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura. 4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresi' che: a) le parti abbiano la possibilita', entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito; b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali e' fondato. 5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che: a) le parti abbiano la possibilita' di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facolta' di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore; b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che: 1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno; 2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilita' di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario; 3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche; c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da cio' consegue; d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.». - Per l'articolo 141-octies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse.
Art. 10
Elenco degli enti di formazione
1.E' istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attivita' di formazione per mediatori e formatori in conformita' al presente decreto.
2.La parte prima dell'elenco e' riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati.
4.La parte seconda e' articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
Art. 11
Requisiti di onorabilita', serieta' ed efficienza degli enti di formazione
1.Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4.
2.Quanto ai requisiti di serieta' il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti;
Note all'art. 11: - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.
Capo III Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza
Art. 12
Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza
1.I registri e gli elenchi istituiti in conformita' al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne e' responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
2.Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3.La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalita' informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e il rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
4.La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
5.Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di tale elenco.
6.Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della Commissione europea nel quale e' pubblicato l'elenco consolidato degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Note all'art. 12: - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
Art. 13
Procedimento di iscrizione
1.La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformita' al Capo II e' presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
2.Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il suo mantenimento e' attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3.A pena di inammissibilita', la domanda di iscrizione degli organismi e' corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.
4.Il regolamento di procedura degli organismi privati e' corredato dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformita' all'articolo 32. In alternativa il regolamento puo' contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A.
5.Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
6.Se il provvedimento di iscrizione non e' comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.
7.Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro puo' chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Art. 14
Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione
1.Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione.
2.Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne da' comunicazione al richiedente.
3.Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o piu' requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4.Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 15
Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
1.Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, e' assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.
2.Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1, conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.
3.Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4.Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non e' stato approvato l'aggiornamento periodico.
Art. 16
Obblighi degli iscritti
1.Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicita'.
2.Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3.L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
4.L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformita' all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.
5.L'ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell'anno precedente con i relativi programmi, completi dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.
7.L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali.
8.L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2, del Codice del consumo, non puo', se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Note all'art. 16: - Per l'articolo 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'articolo 2961 del codice civile: «Art. 2961 (Restituzione di documenti). - I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. - 6. (omissis)». - Per l'articolo 141-bis del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 9.
Art. 17
Obblighi di trasparenza degli organismi
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 5-quinquies del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. 2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualita' degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacita' e laboriosita' del magistrato. 3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica. 4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.».
Art. 18
Obblighi di trasparenza degli organismi ADR
2.Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalita' idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.
Note all'art. 18: - Per l'articolo 141-decies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 141-quater del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 9. - Si riporta il testo dell'articolo 141-sexies, comma 6, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1. - 5. (omissis) 6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. 7. - 9. (omissis)».
Art. 19
Obblighi di trasparenza degli enti di formazione
Note all'art. 19: - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.
Art. 20
Obblighi di comunicazione del giudice
1.Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Note all'art. 20: - Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 21
Obblighi dei mediatori, incompatibilita' e conflitti di interesse
1.Ciascun mediatore puo' dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.
2.Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.
3.Non puo' svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4.Il mediatore non puo' essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale e' socio o del quale e' legale rappresentante o responsabile.
5.Chi ha svolto la funzione di mediatore non puo' intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
6.La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che e' pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, puo' costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro e' tenuto a informarne gli organi competenti.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 815 del codice di procedura civile: «Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - Un arbitro puo' essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori; 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 5) se e' legato ad una delle parti, a una societa' da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone; 6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialita' dell'arbitro. Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina. La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni. Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e' accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso e' inefficace.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. 3. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale. 5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. 6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. 7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilita' in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.».
Art. 22
Regolamento di procedura
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Normattiva
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