DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 14 (Obblighi del mediatore). - 1. (omissis) 2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) - d) (omissis) 3. (omissis)». - Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16. - Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). - 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale.». - Per l'articolo 8 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 21. - Si riporta il testo dell'articolo 137 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».
Capo IV I percorsi di formazione
Art. 23
Formazione iniziale dei mediatori
1.Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
2.Il corso di cui al comma 1, e' composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.
5.Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o piu' organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.
6.Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o piu' elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.
7.Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, e' tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attivita' di mediatore.
8.Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.
Art. 24
Formazione continua dei mediatori
1.L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona, comprendenti attivita' laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2.L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Art. 25
Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti
1.Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu' di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per non piu' di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso e' prevista una prova finale di valutazione.
3.Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona.
Art. 26
Formazione iniziale del formatore
2.Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).
3.Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o piu' organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata.
Art. 27
Formazione continua dei formatori
1.Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona comprendenti attivita' laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2.L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Capo V Indennita', spese e tabelle
Art. 28
Indennita' e spese per il primo incontro
1.Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita', oltre alle spese vive.
2.L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3.Sono altresi' dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte e' priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
4.Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5.Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6.Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7.Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresi' dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30, comma 1.
8.Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, l'indennita' di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Note all'art. 28: - Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16.
Art. 29
Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione
1.La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformita' ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e' possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2.L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3.Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4.Il valore della lite puo' essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5.Il valore dell'accordo di conciliazione e' determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile: «Art. 10 (Determinazione del valore). - Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.» «Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti). - Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.» «Art. 12 (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni). - Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.» «Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite). - Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.» «Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili). - Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.» «Art. 15 (Cause relative a beni immobili). - Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.».
Art. 30
Determinazione delle spese di mediazione
1.In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformita' alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
2.In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3.Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformita' all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.
4.Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Note all'art. 30: - Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16.
Art. 31
Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici
1.Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
2.Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
5.Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6.Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.
Art. 32
Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati
1.Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.
4.Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformita' al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.
5.Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6.Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.
Art. 33
Indennita' per le mediazioni avanti agli organismi ADR
1.Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennita' dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.
Note all'art. 33: - Per l'articolo 141-octies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse.
Art. 34
Soggetti obbligati e modalita' di pagamento
1.Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2.Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
3.Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
4.Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando piu' soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.
Capo VI Sospensione e cancellazione degli iscritti
Art. 35
Cause di sospensione
Art. 36
Cause di cancellazione
2.Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9.
Art. 37
Invito alla regolarizzazione
1.Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu' dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o e' rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36, lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne da' comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2.Se alla scadenza permane la difformita' segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.
Art. 38
Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR
1.Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro ne da' comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2.Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformita' segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro.
3.Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 39
Procedura di contestazione
1.Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne da' comunicazione all'organismo o all'ente di formazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.
2.Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3.Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento e' comunicato all'interessato ed e' pubblicato, limitatamente alla denominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, al tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione. La pubblicazione del provvedimento di sospensione e' mantenuta per l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di cancellazione e' mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione e' altresi' annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.
4.I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha facolta' di esprimere il proprio parere.
5.In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di formazione puo' dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.
6.Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione.
Art. 40
Effetti della sospensione e della cancellazione
1.L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
2.Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto.
3.La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.
4.La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.
Note all'art. 40: - Per l'articolo 8-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6.
Art. 41
Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione
1.La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato puo' proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformita' al presente articolo.
2.Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione puo' individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta puo' contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non e' depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni puo' provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
3.L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non puo' rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
4.L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.
Capo VII Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali
Art. 42
Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro
1.Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformita' all'articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformita' all'articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all'allegato A. ((1))
3.Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
5.Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11.
7.Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto.
8.Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali e' confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformita' al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.
Art. 43
Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico
3.Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformita' all'articolo 23.
4.Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3, parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.
Art. 44
Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione
1.Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneita' e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali e' confermato l'inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2.Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3.L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformita' agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.".
Art. 45
Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione
1.Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.
2.Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180: «Art. 10 (Sospensione e cancellazione dal registro). - 1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro. Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresi' la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno. 4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.».
Art. 46
Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione
1.Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
2.Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.
3.Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennita' previste dall'articolo 33.
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 16 e della Tabella A del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180: «Art. 16 (Criteri di determinazione dell'indennita'). - 1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo e' dovuto anche in caso di mancato accordo. 3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (20) 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.» Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 47
Trattamento dati
1.Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita' di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, e dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.
2.Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l), dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
3.Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 e' effettuato per le sole finalita' di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4.E' vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39, comma 4, nonche' la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformita' all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
5.I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.
6.Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attivita' previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformita' al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresi' la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo degli articoli 2-sexies, comma 2, lettere l) e q), e 2-septies, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE): «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. - 1-bis. (omissis) 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) - i) (omissis) l) attivita' di controllo e ispettive; m) - p) (omissis) q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) - dd) (omissis) 3. (omissis)» «Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. - 7. (omissis) 8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.».
Art. 48
Disposizioni finanziarie
1.Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 49
Abrogazioni
1.Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180 e' abrogato.
Il Ministro della giustizia Nordio Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834
Tabella A
TABELLA A (articolo 31, comma 1) TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
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| VALORE | SPESE in euro |
| DELLA LITE +----------------------------------------------+
| | Minimi | Massimi |
+====================+==============================================+
| Fino a euro | 80,00 | 160,00 | | 1.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 1.001,00 | 160,00 | 290,00 | | a euro 5.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 5.001,00 | 290,00 | 440,00 | | a euro 10.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 440,00 | 720,00 | | 10.001,00 a euro | | | | 25.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 720,00 | 1.200,00 | | 25.001,00 a euro | | | | 50.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 1.200,00 | 1.500,00 | | 50.001,00 a euro | | | | 150.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 1.500,00 | 2.500,00 | | 150.001,00 a | | | | euro 250.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 2.500,00 | 3.900,00 | | 250.001,00 a | | | | euro 500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 3.900,00 | 4.600,00 | | 500.001,00 | | | | a euro | | | | 1.500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 4.600,00 | 6.500,00 | | 1.500.001,00 | | | | a euro | | | | 2.500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 6.500,00 | 10.000,00 | | 2.500.001,00 | | | | a euro | | | | 5.000.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia e' indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
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