DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2023, n. 164
- Si riporta l'art. 2, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156: «Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi 2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 3-4. (omissis) 5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.». - Per il testo dell'art. 7, commi 2, lettera a), 3 e 4; del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa) - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da dieci strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato: a) - n) (omissis) o) (soppressa) 2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l), m) ed n), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. 3. - 4. (omissis) 5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo art. 113.». - Si riporta il testo dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 110 (Disposizioni comuni agli uffici centrali) - 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e 112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105. 2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'art. 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo art. 113.». - Si riporta il testo dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, dipende direttamente dal Ministro, e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e, in particolare: a) - g) (omissis) 2. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 112 (Ufficio centrale per le ispezioni amministrative). - 1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative dipende direttamente dal Ministro, e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare: a) - b) omissis. 2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.». - Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali). - 1. Omissis. 2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: a) la Direzione generale per il personale militare; b) la Direzione generale per il personale civile; c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva; c-bis) la Direzione generale dei lavori; d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali. 3. (omissis) 4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali. 4-bis. Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'art. 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e' rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.». - Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 114 (Direzione generale per il personale militare). - 1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare: a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti; c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4». - Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 115 (Direzione generale per il personale civile). - 1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare: a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunita', il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari; b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale. 2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.». - Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 116 (Direzione generale della previdenza militare e della leva). - 1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare: a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del codice; b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare; c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare; e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonche', limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare; f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale. 2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.». - Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 122 (Direzione generale di commissariato e di servizi generali). - 1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare: a) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonche' ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attivita' contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la gestione amministrativa degli asili nido; b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonche' all'acquisizione di altri servizi; c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; d) . 2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4. 3. Dalla Direzione generale dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. 4. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresi', all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilita' di Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 964 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 964 (Determinazione della dotazione organica). - 1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'art. 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'art. 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, e' rideterminata in riduzione in centodiciassette unita', comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa. 2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'art. 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in 27.813 unita' in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 3. Negli articoli 965 e 966 e', rispettivamente, stabilita la ripartizione: a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1; b) delle unita' organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.». - Si riporta il testo dell'art. 965 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti). - 1. La dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero della difesa di cui all'art. 964, comma 1 e' cosi' ripartita: a) dirigenti di prima fascia: 11 unita'; b) dirigenti di seconda fascia: 106 unita'. 2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), tiene conto della riduzione di una unita' dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di due unita' in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unita' in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dell'incremento di due unita' in attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, 3. Il totale di 106 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'art. 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell'art. 966 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale). - 1. La dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui all'art. 964, comma 2 e' cosi' ripartita: a) Aree: 1) area 3^: 2.681 unita'; 2) area 2^: 23.246 unita'; 3) area 1^: 1.824 unita'; b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori: 30 unita'; 1) professori ordinari e straordinari: 24 unita'; 2) professori associati: 31 unita'; 3) ricercatori: 6 unita'; c) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unita'.».
Art. 2
Divieto di nuovi o maggiori oneri
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro della difesa Crosetto Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 3789
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