LEGGE 7 dicembre 2023, n. 199
Articolo 38. Entrata in vigore e applicazione transitoria 1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma che tutte le necessarie procedure per l'entrata in vigore del presente accordo sono state completate. Ai fini del suddetto scambio, l'Ucraina trasmette al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la propria nota diplomatica all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea trasmette all'Ucraina la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo, in conformita' delle loro procedure interne o della loro legislazione nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'applicazione provvisoria o a seconda dei casi per la conclusione del presente accordo. 4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.
Accordo-art. 39
Articolo 39. Registrazione presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente accordo e tutte le relative modifiche vengono registrati presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 40
Articolo 40. Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Accordo-Allegato I
Allegato I ELENCO DEI REQUISITI E DELLE NORME APPLICABILI ADOTTATI DALL'UNIONE EUROPEA NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE DA INCORPORARE NELLA NORMATIVA DELL'UCRAINA I requisiti e le norme applicabili dei seguenti atti dell'Unione europea cui e' fatto riferimento di seguito sono incorporati nella legislazione ucraina e considerati parte integrante del presente accordo e sono applicabili in conformita' del presente accordo e dell'allegato III del presente accordo, salvo che sia altrimenti disposto. Laddove necessario sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti del presente allegato. I requisiti e le norme applicabili di atti cui e' fatto riferimento nel presente allegato sono vincolanti per le parti contraenti e fanno, o faranno, parte del rispettivo ordinamento giuridico interno secondo le seguenti modalita': a) i regolamenti e le direttive dell'Unione europea sono vincolanti per l'Unione europea e i suoi Stati membri in conformita' dei trattati dell'UE; b) un atto nazionale dell'Ucraina adottato allo scopo di attuare disposizioni di corrispondenti regolamenti e direttive dell'Unione europea e' giuridicamente vincolante per l'Ucraina, mentre spetta all'Ucraina deciderne la forma e il metodo di attuazione. A. ACCESSO AL MERCATO E QUESTIONI CONNESSE N. 1008/2008 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', Norme e requisiti applicabili: Capo IV N. 95/93 Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita' modificato da: regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita', regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita', regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 12, 14 e 14-bis, paragrafo 2. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il comitato misto». N. 96/67 Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 25 e allegato. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine «Stati membri» deve essere inteso come «Stati membri dell'UE». Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il comitato misto». N. 785/2004 Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da: regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione, del 6 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 8 e articolo 10, paragrafo 2. N. 2009/12 Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali. Norme e requisiti applicabili: tutti a eccezione degli articoli 12, paragrafo 1, 13 e 14. B. GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO N. 549/2004 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), modificato da: regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4, 6 e da 9 a 14. N. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da: regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati I e II. N. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da: regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11. N. 552/2004 Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilita'»), modificato da: regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilita' del sistema aeronautico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a V. Disposizioni legislative di attuazione N. 691/2010 Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da: regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010, regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2011 della Commissione, del 24 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 25 e allegati da I a IV. N. 1794/2006 Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, modificato da: regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, regolamento (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 17 e allegati da I a VI. N. 482/2008 Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005, modificato da: regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati I e II. N. 1034/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 19. N. 1035/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010, modificato da: regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 14, allegati da I a V. N. 409/2013 Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15. N. 2150/2005 Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 9 e allegato. N. 730/2006 Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4. N. 255/2010 Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15. N. 176/2011 Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo. N. 923/2012 Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato. N. 1032/2006 Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da: regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a V. N. 1033/2006 Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da: regolamento (UE) n. 428/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e che abroga il regolamento (UE) n. 929/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 5 e allegato. N. 633/2007 Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da: regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 7, la seconda e la terza frase dell'articolo 8 e allegati da I a IV. N. 29/2009 Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a VII. N. 262/2009 Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a VI. N. 73/2010 Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualita' dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati da I a X. N. 1206/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a VII. N. 1207/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilita' per la sorveglianza del cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a IX. N. 1079/2012 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati da I a V. Regolamento SESAR N. 219/2007 Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da: regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR). Norme e requisiti applicabili: articolo 1, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1 e allegato. Licenze dei controllori del traffico aereo N. 805/2011 Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 32 e allegati da I a IV. Decisioni della Commissione N. 2011/121 Decisione 2011/121/UE della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4. N. 2011/2611 final Decisione C(2011) 2611 final della Commissione, del 20 maggio 2011, sulle esenzioni ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati I e II. N. 2011/9074 final Decisione C(2011) 9074 final della Commissione, del 9 dicembre 2011, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati I e II. N. 2012/9604 final Decisione di esecuzione e C (2012) 9604 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all'approvazione del piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2012-2019. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 3. C. SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO N. 216/2008 (Regolamento di base) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da: regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE, regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell'8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11, da 13 a 16, da 20 a 25, 54, 55, 68 e allegati da I a VI. Il regolamento (CE) n. 216/2008 e le sue modalita' di attuazione devono essere applicati all'Ucraina a norma delle seguenti disposizioni: 1. l'Ucraina non delega all'AESA una qualsiasi delle sue funzioni relative alla sicurezza come previsto ai sensi della Convenzione e dei suoi allegati; 2. l'Ucraina e' soggetta a ispezioni in materia di standardizzazione svolte dall'AESA a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 216/2008; 3. l'applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/2008 ai certificati rilasciati dall'Ucraina sara' deciso dal comitato misto, in conformita' delle disposizioni dell'allegato III del presente accordo; 4. l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 non si applica ai certificati dell'Ucraina rilasciati nelle aree delle operazioni di volo e dell'aeronavigabilita' iniziale e continua (regolamenti di esecuzione (UE) n. 965/2012, (UE) n. 748/2012 e (CE) n. 2042/2003); 5. la Commissione europea esercita in Ucraina i poteri che le sono stati conferiti per le decisioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 nelle aree in cui l'articolo 11, paragrafo 1, e' dichiarato applicabile dal comitato misto; 6. nel settore dell'aeronavigabilita', dove non vi sono missioni svolte dall'AESA, l'Ucraina puo' rilasciare certificati, licenze o approvazioni in applicazione di un accordo o intesa concluso dall'Ucraina con un paese terzo. N. 748/2012 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da: regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, dell'8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione. Norme e requisiti applicabili: articoli 1, 2, 8, 9 e 10 e allegato. N. 2042/2003 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da: regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III, regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione, del 26 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV. N. 996/2010 Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 26, a eccezione dell'articolo 7, paragrafo 4 e dell'articolo 24. N. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II. N. 1321/2007 Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalita' per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformita' della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4. N. 1330/2007 Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalita' per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II. N. 104/2004 Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato. N. 628/2013 Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 27. N. 2111/2005 Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identita' del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE. Disposizioni, norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 13 e allegato. N. 473/2006 Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio. Disposizioni, norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C N. 474/2006 Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita' ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da: Regolamento di esecuzione (UE) n. 659/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita'. Norme e requisiti applicabili: Articoli da 1 a 3 e allegati A e B. N. 1178/2011 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da: regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a VII. N. 965/2012 Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da: regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a VII. N. 1332/2011 Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato. D. AMBIENTE N. 2003/96 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'. Norme e requisiti applicabili: articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2. N. 2006/93 Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988). Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 5. N. 2002/49 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati da I a VI. N. 2002/30 Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita', Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e II. E. ASPETTI SOCIALI N. 1989/391 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, modificato da: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 16 e articoli 18 e 19 N. 2003/88 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, da 21 a 24 e da 26 a 29. N. 2000/79 Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). Norme e requisiti applicabili: articoli da 2 a 3 e allegato. F. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI N. 90/314 Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso». Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10. N. 93/13 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, anziche' «la Commissione» si legga «tutte le altri parti contraenti dell'ECAA». N. 95/46 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 34. N. 2027/97 Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti, modificato da: regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 8. N. 261/2004 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 17. N. 1107/2006 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e II. G. SISTEMI TELEMATICI DI PRENOTAZIONE N. 80/2009 Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati. H. NORMATIVA IN ALTRI SETTORI N. 437/2003 Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta, modificato da: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta e che modifica gli allegati I e II, regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione dei codici dei paesi dichiaranti e che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti comunitari. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II. N. 1358/2003 Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonche' modifica degli allegati I e II dello stesso, modificato da: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 per quanto riguarda l'elenco degli aeroporti comunitari. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 4 e allegati da I a III.
Accordo-Allegato II
Allegato II SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE 1. Ciascuna parte accorda ai vettori aerei dell'altra parte i diritti per fornire servizi aerei sulle rotte specificate di seguito: a) per le compagnie aeree dell'Unione europea: qualsiasi punto nell'Unione europea - qualsiasi punto intermedio nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato (2) , paesi ECAA (3) o paesi indicati nell'allegato V del presente accordo - qualsiasi punto in Ucraina - qualsiasi punto situato oltre; b) per i vettori aerei dell'Ucraina: qualsiasi punto in Ucraina - qualsiasi punto intermedio nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato, paesi ECAA o paesi indicati nell'allegato V del presente accordo - qualsiasi punto nell'Unione europea. I diritti esistenti e nuovi, compresi i diritti di servire punti situati oltre nel quadro di accordi bilaterali o di altre intese tra l'Ucraina e gli Stati membri dell'UE, che non sono coperti dal presente accordo, possono essere esercitati e concordati, a condizione che non vi sia discriminazione tra vettori aerei sulla base della nazionalita'; c) i vettori dell'Unione europea devono inoltre essere abilitati a effettuare servizi di trasporto aereo tra punti situati in Ucraina, indipendentemente dalla circostanza che anche tali servizi di trasporto aereo abbiano origine o destinazione all'interno dell'UE. 2. I servizi operati in conformita' del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo devono avere come punto di partenza o di destinazione il territorio dell'Ucraina, per i vettori ucraini, e il territorio dell'Unione europea per i vettori dell'Unione europea. 3. I vettori aerei di entrambe le parti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro discrezione: a) operare voli in una sola o in entrambe le direzioni; b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile; c) servire punti intermedi e punti situati oltre, come precisato al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo, nonche' punti nei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine; d) omettere scali in qualsiasi punto; e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili a un qualsiasi altro loro aeromobile in qualsiasi punto; f) effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti; g) trasportare traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte; e h) combinare il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine. 4. Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute o in applicazione dell'articolo 26 del presente accordo. 5. I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purche' non esercitino i diritti di quinta liberta'. 6. Il presente allegato e' soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo e all'estensione dei diritti in esso previsti. (2) Per «Paesi partner della politica europea di vicinato» si intende Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e la Repubblica di Moldova, non e' inclusa cioe' l'Ucraina (3) I «paesi ECAA» sono le parti dell'Accordo multilaterale che istituisce uno spazio aereo comune europeo, che sono: gli Stati membri dell'Unione europea, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed e' conforme alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo)
Accordo-Allegato III
Allegato III DISPOSIZIONI TRANSITORIE Sezione 1 Periodi transitori 1. La transizione dell'Ucraina verso l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni e condizioni derivanti dal presente accordo avviene attraverso due periodi transitori. 2. Tale transizione e' soggetta a valutazioni e ispezioni di standardizzazione, che devono essere effettuate, rispettivamente, dalla Commissione europea e dall'AESA, nonche' a una decisione del comitato misto, come previsto all'articolo 33 del presente accordo. Sezione 2 Specifiche applicabili durante il primo periodo transitorio 1. Durante il primo periodo transitorio: a) i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Ucraina sono autorizzati a esercitare diritti di traffico illimitati tra un punto qualsiasi nell'Unione europea e un punto qualsiasi in Ucraina; b) fatta salva una valutazione per quanto riguarda l'applicazione da parte dell'Ucraina dei pertinenti requisiti e norme dell'Unione europea e a seguito delle informazioni del comitato misto, l'Ucraina partecipa come osservatore ai lavori del comitato istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'; e c) non si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), del presente accordo. 2. Le condizioni per la transizione verso il secondo periodo transitorio deve comportare per l'Ucraina quanto segue: a) incorporazione nella normativa nazionale e attuazione delle norme e dei requisiti applicabili del: - regolamento (CE) n. 216/2008 (recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea della sicurezza aerea); - regolamento (UE) n. 748/2012 (che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione); - regolamento (CE) n. 2042/2003 (sul mantenimento della navigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni) modificato; - regolamento (UE) n. 965/2012 (che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle operazioni di volo); - regolamento (UE) n. 1178/2011 (che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle operazioni di volo); - regolamento (UE) n. 996/2010 (in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti); - direttiva 2009/12/CE (sulle tasse aeroportuali); - direttiva 96/67/CE del Consiglio (sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'); - regolamento (CEE) n. 95/93 (relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'); - direttiva 2000/79/CE (relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile); - capo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008 (sulla prestazione di servizi aerei); - regolamento (CE) n. 785/2004 (sui requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili); - regolamento (CEE) n. 80/2009 (in materia di sistemi telematici di prenotazione); - regolamento (CE) n. 2027/97 (sulla responsabilita' del vettore aereo in caso di incidenti); - regolamento (CE) n. 261/2004 (che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato); - regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»); - regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»); - regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»); - regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilita'»); - regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea; - regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea; - regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010; - regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo; e - regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo; come sono stipulati, comprese le rispettive modifiche all'allegato I del presente accordo; b) applicazione delle norme sul rilascio delle licenze di esercizio sostanzialmente equivalenti a quelle di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'Unione europea; e c) per quanto attiene alla sicurezza del trasporto aereo, l'attuazione del documento 30 della CEAC, parte II nel suo ultimo emendamento applicabile. Sezione 3 Specifiche applicabili durante il secondo periodo transitorio 1. A seguito della decisione del comitato misto, come previsto all'articolo 33 del presente accordo, che conferma che l'Ucraina soddisfa tutte le condizioni stabilite nella sezione 2, paragrafo 2, del presente accordo: a) i pertinenti certificati rilasciati dall'Ucraina, come indicato nell'elenco di cui all'allegato IV, sezione 1, del presente accordo sono riconosciuti dagli Stati membri dell'UE, in conformita' delle condizioni stabilite nella decisione del Comitato misto e a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/2008; b) non si applica l'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), del presente accordo; e c) fatta salva una valutazione relativa all'applicazione da parte dell'Ucraina dei pertinenti requisiti e norme dell'Unione europea e a seguito delle informazioni del comitato misto, l'Ucraina partecipa come osservatore ai lavori del comitato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunita'. 2. Le condizioni per la transizione verso la piena applicazione del presente accordo comportano per l'Ucraina quanto segue: a) incorporazione nella normativa nazionale e attuazione di tutti i requisiti e le norme applicabili degli atti dell'Unione europea, elencati all'allegato I del presente accordo; e b) organizzazione dello spazio aereo sotto la sua responsabilita' in conformita' dei requisiti dell'UE applicabili per l'istituzione dei FAB. Sezione 4 Piena attuazione del presente accordo A seguito della decisione del comitato misto, come prevede l'articolo 33 del presente accordo, che conferma che l'Ucraina soddisfa tutte le condizioni stabilite nella sezione 3, paragrafo 2, del presente allegato, si applica quanto segue: 1. oltre ai diritti di traffico di cui alla sezione 2, paragrafo 1, del presente allegato: a) i vettori aerei dell'Unione europea sono autorizzati a esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Ucraina, punti intermedi nel quadro della politica europea di vicinato e paesi ECAA, nonche' punti nei paesi elencati in allegato V del presente accordo e punti situati oltre, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro. I vettori aerei dell'Unione europea sono inoltre abilitati a effettuare servizi di trasporto aereo tra punti situati in Ucraina, indipendentemente dalla circostanza che anche tali servizi di trasporto aereo abbiano origine o destinazione all'interno dell'UE; e b) i vettori aerei dell'Ucraina sono autorizzati a esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nell'Unione europea, punti intermedi nel quadro della politica europea di vicinato e paesi ECAA, nonche' punti nei paesi elencati nell'allegato V del presente accordo, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Ucraina. 2. Tutti i pertinenti certificati compresi nell'allegato IV, sezione 2, del presente accordo rilasciati dall'Ucraina sono riconosciuti dagli Stati membri dell'UE in conformita' delle condizioni previste dalle suddette disposizioni.
Accordo-Allegato IV
Allegato IV ELENCO DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL PRESENTE ALLEGATO 1. Personale di volo Licenze di pilotaggio (rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle licenze) (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Certificazione di persone responsabili dell'addestramento in volo o dell'addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacita' dei piloti (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Attestati del personale di cabina (rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca degli attestati) (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Certificati medici per piloti (rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca) (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Certificazione di esaminatori aeromedici, nonche' le condizioni alle quali medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Esame periodico aeromedico dei membri del personale di cabina - qualifica delle persone responsabili del suddetto esame (regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica (UE) n. 1178/2011). Condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di organizzazioni di addestramento dei piloti (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di centri aeromedici che partecipato all'esame aeromedico e della qualificazione degli equipaggi dell'aviazione civile (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e requisiti delle organizzazioni che operano e utilizzano tali dispositivi (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). 2. Gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea Certificati di fornitori di servizi di traffico aereo (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato II Requisiti specifici per la fornitura di servizi di traffico aereo). Certificati di fornitori di servizi meteorologici (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato III Requisiti specifici per la fornitura di servizi di traffico aereo). Certificati di fornitori di servizi di informazione aeronautica (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato IV Requisiti specifici per la fornitura di servizi di informazione aeronautica). Certificati di fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato V Requisiti specifici per la fornitura di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza). Licenze di controllori del traffico aereo (ATCO) e studenti controllori del traffico aereo (rilascio, sospensione e revoca) e connesse abilitazioni e specializzazioni (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 805/2011). Certificati medici dei controllori del traffico aereo (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 805/2011). Certificati di organizzazioni di formazione dei controllori del traffico aereo (ATCO) (validita', ripristino, rinnovo e uso) (regolamenti (UE) n. 216/2008, (UE) n. 805/2011).
Accordo-Allegato V
Allegato V ELENCO DI PAESI TERZI MENZIONATI AGLI ARTICOLI 17, 19 E 22 E AGLI ALLEGATI II E III DEL PRESENTE ACCORDO 1. Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); 2. Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); 3. Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); e 4. Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera).
Accordo-Allegato VI
Allegato VI NORME PROCEDURALI Il presente accordo e' applicabile secondo le regole procedurali indicate di seguito: 1. Partecipazione dell'Ucraina ai comitati Quando, in base al presente accordo, l'Ucraina partecipa a un comitato istituito da pertinenti atti dell'Unione europea, acquisisce lo status di osservatore, prende parte a tutte le discussioni pertinenti ed e' incoraggiata a partecipare al dibattito, in conformita' dei rispettivi regolamenti interni, mentre viene esclusa dalle sessioni che comportano una votazione. Per quanto riguarda il settore della gestione del traffico aereo, per applicare la legislazione sul cielo unico europeo, l'Ucraina partecipa anche a tutti gli organismi istituiti dalla Commissione europea, come l'organo consultivo di settore (OIPB) e il gestore della rete (NM). 2. Acquisizione dello status di osservatore presso l'AESA Lo status di osservatore presso l'AESA abilita l'Ucraina a partecipare a gruppi e organi tecnici dell'AESA aperti agli Stati membri dell'UE e ad altri paesi partner della politica europea di vicinato, fatte salve le condizioni stabilite per tale partecipazione. Lo status di osservatore non deve comportare il diritto di voto. Tale status non deve essere acquisito per quanto riguarda il consiglio di amministrazione dell'AESA. 3. Cooperazione e scambio di informazioni Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri propri delle autorita' competenti delle Parti, tali autorita' si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento del presente Accordo. 4. Riferimenti alle lingue Le parti sono autorizzate a utilizzare, nelle procedure istituite nel quadro del presente Accordo, qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o la lingua ucraina. Le Parti sono consapevoli, tuttavia, che l'utilizzo dell'inglese facilita tali procedure. Se in un documento ufficiale viene utilizzata una lingua che non e' una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, viene contemporaneamente presentata una traduzione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, tenendo conto di quanto disposto nella frase precedente. Se una parte intende utilizzare, in un procedimento orale, una lingua che non e' una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, tale parte assicura l'interpretazione simultanea in inglese.
Accordo-Allegato VII
Allegato VII CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4, DEL PRESENTE ALLEGATO 1. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che cio' avvenga senza discriminazioni determinate dall'origine dei servizi in questione; e b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali o da altri eventi eccezionali. 2. Sono compatibili inoltre con il corretto funzionamento del presente accordo: a) gli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche quando tali aiuti non incidono negativamente sulle attivita' commerciali di vettori aerei nell'interesse delle parti; e c) gli aiuti al fine di conseguire determinati obiettivi, autorizzati nell'ambito dei regolamenti dell'UE orizzontali di esenzione per categoria e delle norme in materia di aiuti di Stato orizzontali e settoriali concessi nel rispetto delle condizioni stabilite nelle suddette disposizioni. Parte di provvedimento in formato grafico
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