DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2023, n. 210
Note all'art. 7: - Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si rimanda alle note alle premesse.
Art. 8
Organismo indipendente di valutazione
1.L'Organismo indipendente di valutazione ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera, gratuitamente, in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all' Avvocato generale dello Stato.
2.Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' dell'Avvocatura di interesse e puo' richiedere ai titolari degli Uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' normativamente previste.
3.L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico.
Art. 9
Segretario generale
2.Fermo restando il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all'ufficio di segreteria generale, nominati dall'Avvocato generale su proposta del Segretario generale.
4.Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai fini contabili.
Note all'art. 9: - L'articolo 6 del citato regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 recita cosi': «Art. 6. - Presso l'Avvocatura generale dello Stato e' costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti, oltre il Segretario generale, funzionari ed impiegati scelti dall'Avvocato generale dello Stato.».
Art. 10
Segreteria generale e degli organi collegiali
1.Alle dirette dipendenze del Segretario generale opera la Segreteria generale, cui sono addette unita' di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle competenze istituzionali del Segretariato.
2.Il personale della Segreteria generale opera anche quale Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unita' di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.
Art. 11
Ufficio di Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari
2.Nell'ambito dell'Ufficio di cui al comma 1, il Segretario generale puo' conferire, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, incarichi di natura organizzativa o professionale.
Art. 12
Uffici di livello dirigenziale
2.Nell'ambito delle direzioni di cui al comma 1, sono individuati i restanti Uffici di livello dirigenziale non generale.
3.L'Avvocatura e' altresi' articolata in n. 25 Avvocature distrettuali di cui all'articolo 15 e nei corrispondenti uffici amministrativi unici distrettuali di livello dirigenziale non generale.
Art. 13
Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali
3.L'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze e' disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
Note all'art. 13: - Gli articoli 11 e 21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recitano cosi': «Art. 11 (Ufficio relazioni con il pubblico (Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995).). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.». «Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. (Abrogato); 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Art. 14
Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi
2.Il Dirigente di prima fascia preposto alla direzione generale di cui al presente articolo e' individuato quale datore di lavoro secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale veste vengono riconosciuti al medesimo tutti i poteri autonomi, decisionali e di spesa necessari per l'espletamento della funzione attribuita.
4.L'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze e' disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
Note all'art. 14: - L'articolo 4 del gia' citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recita cosi': «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.».
Art. 15
Avvocature distrettuali
2.Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3.Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato opera l'Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata di tutti i servizi e le attivita' di competenza dell'Avvocatura, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. A detti Uffici sono assegnate le funzioni di cui al comma 4, da esercitarsi, nell'ambito di ciascun distretto, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, lettera a), e alle direttive di secondo livello, impartite dal Segretario generale, sentite le Direzioni generali competenti per materia.
Art. 16
Uffici di livello dirigenziale non generale
1.Alla individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, su proposta del Segretario Generale, sentiti i Direttori generali interessati e sentite le Organizzazioni sindacali, con decreto dell'Avvocato generale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 16: - Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si rimanda alle note in premessa.
Art. 17
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1.Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale dell'Avvocatura, come determinate per legge, sono riportate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, l'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Avvocatura.
3.Il decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
1.Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione, ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.
2.Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3335
Note all'art. 18: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214 si rimanda alle note in premesse.
Tabella A
Tabella A Avvocatura dello Stato - Dotazione organica
Dirigenti di livello generale
2
Dirigenti di livello non generale 33
Totali dirigenti 35
Area Elevate Professionalita'
Area Funzionari 346
Area Assistenti 777
Area Operatori 131
Totale Aree 1.254
Totale complessivo 1.289
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