LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
131.Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
132.I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.
133.Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
134.All'articolo 1, comma 309, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « Per il periodo 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno 2023 ».
137.Il beneficio di cui al comma 136 non e' cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
140.All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « al comma 283 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ».
141.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo.
142.Dal 1° gennaio 2024 e' riconosciuta l'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente articolo. L'ISCRO e' erogata dall'INPS.
143.L'ISCRO e' riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
145.La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalita' e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
146.I requisiti di cui al comma 144, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.
147.L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e' erogata per sei mensilita' e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
148.L'importo di cui al comma 147 non puo' in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non puo' essere inferiore a 250 euro mensili.
149.I limiti di importo di cui al comma 148 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
150.L'ISCRO non puo' essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
151.La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilita' eventualmente erogate dopo la data in cui e' cessata l'attivita'.
152.L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
153.L'ISCRO e' riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO.
154.Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 153, e' disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo e' applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
155.L'erogazione dell'ISCRO e' accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO. Per le finalita' di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonche' del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13.
157.Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianita' inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianita' superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
158.Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 157 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali e' prevista l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
159.Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianita' inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge. Per le anzianita' superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
160.Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 159 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali e' prevista l'applicazione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
161.L'applicazione dei commi da 157 a 160 non puo' comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi e' applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rispettivamente modificati dai commi 162 e 163. Le disposizioni di cui ai commi da 157 a 160 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonche' per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla CPS nonche' per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo e' a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
162.Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: « 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».
163.All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».
164.Tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'.
164-bis.Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2026. Il Ministero della salute puo' applicare le disposizioni di cui al primo periodo ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.
165.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'INPS e dell'INAIL, i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'.
166.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.
167.Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), programma 4, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5), sono ridotte, in termini di competenza e di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.
168.A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
169.A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennita' onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
170.Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
171.Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, e' prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
172.E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
173.L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
174.All'articolo 1, comma 129, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
175.Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
176.I trattamenti di cui al comma 175 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
178.Per effetto di quanto disposto dal comma 177, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
179.All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita', di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.
180.Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o piu' figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di eta' del figlio piu' piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
181.L'esonero di cui al comma 180 e' riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di eta' del figlio piu' piccolo.
182.Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
183.Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
184.All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
185.Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
186.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
187.Al fine di incrementare la misura del reddito di liberta' introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
188.Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalita' previste dal citato articolo 26-bis.
189.Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
190.Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
191.Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
192.Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
193.I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
194.All'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ».
196.Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
197.All'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » e dopo le parole: « 1 milione di euro » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dall'anno 2023, ».
198.Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), e comma 170, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unita' di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le regioni rilevano altresi' annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalita' sono assicurati le attivita' di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla legge 21 maggio 1998, n. 162.
199.L'erogazione delle risorse destinate alle finalita' di cui al comma 198 e relative a ciascuna annualita' e' condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalita' previste dall'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonche' al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
200.Alle attivita' di monitoraggio di cui ai commi 198 e 199 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
202.Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2024, di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
203.All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « Per l'anno 2023 » sono soppresse e dopo le parole: « 20 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».
204.Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2023 puo' essere aggiornato al fine di dare attuazione al comma 203, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 203, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
205.L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, e' esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
206.Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in euro 887.100 per l'anno 2024, euro 181.400 per l'anno 2025, euro 423.700 per l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno 2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro 404.800 per l'anno 2030, euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032 ed euro 433.400 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
207.Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonche' nell'acquisto di farmaci veterinari.
208.Al fondo di cui al comma 207, per il quale e' disposto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025 e 250.000 euro per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro e un'eta' superiore a sessantacinque anni.
209.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse e i requisiti e le modalita' di accesso al fondo di cui al comma 207.
210.Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. (10)
211.Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o piu' delle finalita' di cui al comma 213, lettere da a ) a h). A valere sulle risorse di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attivita', anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' nonche' per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorita' politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo e' autorizzata, altresi', la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.
212.A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogati i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
214.L'utilizzo del Fondo e' disposto dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fondo e' ripartito dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalita' di cui alla lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
215.A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.
216.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024 ed e' incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
217.Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalita' di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
218.Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonche' di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed e' estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
219.Per le medesime finalita' di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attivita' la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
220.Per le finalita' di cui ai commi 218 e 219 e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanita'. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalita' di cui ai commi da 218 a 222.
221.Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 220, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dal comma 217.
222.In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attivita' intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attivita' libero-professionali e attivita' istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attivita' intramoenia al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
223.In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata e' rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
224.Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimita', entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla determinazione dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
225-bis.Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.
226.La quota di cui al comma 225, lettera e), e' rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
229.Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilita' economica delle previsioni di cui ai commi da 224 a 231, con decreto del Ministero della salute e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
230.A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogati i commi 532, 533 e 534 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
231.Al fine di garantire l'uniformita' dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalita' di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'AIFA, predispone linee guida dirette a definire modalita' e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189.
232.Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 del presente articolo e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 del presente articolo. Per l'attuazione delle finalita' di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.
233.Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (23) (35)
234.All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2023 e per l'anno 2024 » e dopo il settimo periodo e' aggiunto il seguente: « Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,50 per cento ».
235.Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dal comma 217 del presente articolo.
236.All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
238.La regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressivita' del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalita' ai sensi del comma 239.
239.Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalita' di assegnazione delle somme e di versamento del contributo nonche' la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 238.
241.I versamenti degli importi di cui al comma 240 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.
242.L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: « Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione e' effettuata o la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 3. L'autorita' competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione e' il comune nella cui anagrafe e' iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. 4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».
243.All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti: « 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza ».
244.Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
245.All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo e' incrementato di 10 milioni di euro annui ».
246.Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e' destinata all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
247.All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' incrementata di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».
249.All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo ».
250.Al fine di assicurare la continuita' aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e' autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.
251.I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.
252.Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA e' autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA e' autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
253.Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. (7)
254.Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalita' di sviluppo.
255.Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 253, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
256.Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
257.La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.
258.Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative storiche concessionarie di cui alla parte II del medesimo testo integrato fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalita' previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
259.Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosita' anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la societa' SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilita' sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilita' e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
260-bis.Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale e' determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalita', la cui sussistenza e' valutata dalla medesima societa' sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attivita' e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261.
261.Gli impegni derivanti dall'attivita' di cui ai commi da 259 a 271 sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarieta'. I predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attivita', che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework-RAF), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attivita', nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' di cui ai commi da 259 a 271 sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di bilancio. Non e' ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.
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