DECRETO 14 maggio 2024, n. 94

Type Decreto
Publication 2024-05-14
Ultimo aggiornamento 2024-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2024

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;

Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, recante «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'articolo 6, comma 4-bis che prevede che con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi specifiche caratteristiche;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'articolo 2, commi 170, 171, 172, 173, 175;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante il «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183» e, in particolare, l'articolo 24 relativo ai compiti del Servizio nazionale dighe;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, n. 72, «Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, n. 225, «Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile, 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);

Viste la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, recante «Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe» e la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 «Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio Nazionale Dighe. Precisazioni»;

Vista la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 28 agosto 1986, n. 1125, «Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9 febbraio 1985, n. 1959 e 29 novembre 1985, n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363»;

Vista la direttiva del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti all'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021 recante, gli «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 6 luglio 2021;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del 6 dicembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 14548 del 10 aprile 2024;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Ambito di applicazione e soggetti

Art. 1

Definizioni

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta l'articolo 2, comma 1, decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584: «Art. 2. - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) modalita' e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonche' per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; b) modalita', termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere; e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza; f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'in-vaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; h) modalita' e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) termini e modalita' di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (Omissis).» - La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e' pubblicata nella G.U.U.E. del 22 dicembre 2000, n. L 327. - Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1904, n. 234. - Il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1920, n. 245. - Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1934, n. 5. - Si riportano gli articoli 89, 90 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1; c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37; g) alla polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo; 71 l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste ultime. 2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato. 3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici. 4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.». «Art. 90 (Attivita' private sostitutive di funzioni amministrative). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica puo' essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.». «Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. 3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi74, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.». - Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25. - Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88. - Si riporta l'articolo 2, commi 170, 171, 172, 173, 175, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): «Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - (Omissis) 170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso. 171. Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. 172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe. 173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1º agosto 2002, n. 16688. (Omissis) 175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.». - Si riporta l'articolo 43, commi da 7 a 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure). - (Omissis) 7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012 417, in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. 8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessita' e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi. 9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione. 10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012 417, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga. 11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31 dicembre 2012 417, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere. 12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe. 13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero. 14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata».». - Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2018, n. 17. - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: «Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS; d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; e) aeroporti; f) dighe e acquedotti; g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; h) porti e infrastrutture portuali; i) edilizia pubblica. 2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica: a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere; c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza; d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento; e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea; f) i finanziamenti; g) lo stato dei lavori; h) la documentazione fotografica aggiornata; i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare; l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale. 3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi. 4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. 5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e' completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e' aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati. 6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato open data, con le modalita' definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilita' di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera. 7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019». 8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorita' dei medesimi. 9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati lavori di istruttoria. 10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 45.». - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3. - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, n. 72 (Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2011, n. 118. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011, n. 225 (Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2012, n. 16. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, S.O. n. 8. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 novembre 2019, e' consultabile al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numer o-430-del-08102019 - La circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 (Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1996, n. 56. - La circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 (Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio Nazionale Dighe. Precisazioni.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87. - La circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 28 agosto 1986, n. 1125 (Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9 febbraio1985, n. 1959 e 29 novembre 1985, n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363), pubblicata nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e' consultabile al seguente link: https://dgdighe.mit.gov.it:5001/$DatiCmsUtente/normativa/di rettive_circolari/1986_Circ_Min_LLPP_28-08_n_1125.pdf Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie): «Art. 94. - Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.». - Per l'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici): «Art. 1 (Ambito di applicazione). - Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; 3 c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.». - Si riporta il comma 7 dell'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584: «7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere e' tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.». - Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). - 1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e' volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; b) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualita' architettonica e tecnico-funzionale, nonche' il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilita' economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43; h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; i) la compatibilita' geologica e geomorfologica dell'opera. 2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessita' e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 3. L'allegato I.7 stabilisce altresi' le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo. 4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalita' procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato. 5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica: a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma; d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa; f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo. 8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilita' tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita' e il prezzo di elenco; b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione; c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto; d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilita' tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attivita' progettuale svolta in precedenza. 9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e' condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1. 10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonche' della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilita' finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento. 11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attivita' di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio. 12. La progettazione di servizi e forniture e' articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. 13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e' determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e' determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita' per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu' efficiente organizzazione aziendale. 15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalita' di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' relative alla progettazione di fattibilita' tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.».

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

3.Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.

Note all'art. 2: - Si riporta il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584: «1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.». - Si riporta l'articolo 6, commi 4-bis e 4-quater, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti): «Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - (Omissis) 4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti caratteristiche: a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali; b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata. (Omissis) 4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584: «Art. 2. - (Omissis) 2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento. (Omissis).».

Art. 3

Compiti della Direzione generale

2.La Direzione generale acquisisce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui PFTE relativi alla costruzione di nuovi impianti di ritenuta, nonche' per gli interventi di adeguamento su opere esistenti, ai sensi delle NTD. E' fatta salva la facolta' della Direzione generale di richiedere al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'espressione del relativo parere su differenti livelli progettuali o in relazione a interventi di particolare complessita' su impianti di ritenuta esistenti e su opere di derivazione.

3.L'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale sostituisce gli adempimenti tecnici ed amministrativi per il controllo delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Note all'art. 3: - Si riporta il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584: «7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684, alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.». - Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto. 2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse. 3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose. 4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati. 5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine. 6. Con l'approvazione del progetto il gestore e' autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni. 7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita' ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico. 8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione. 9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per specifica destinazione.».

Art. 4

Classi di attenzione delle dighe e delle opere di derivazione

1.Al fine di individuare e disciplinare le attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore della Direzione generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e, per le opere di derivazione, anche previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2.Gli impianti di ritenuta sono suddivisi in funzione della tipologia e delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento, quali altezza e volume di invaso, del comportamento in esercizio, della sismicita' e delle altre caratteristiche del sito, nonche' del territorio di valle.

3.Le opere di derivazione sono suddivise, anche per singoli elementi, in funzione delle conseguenze di potenziale perdita di tenuta idrica o collasso, delle caratteristiche tecniche e del carico idraulico, nonche' della sismicita' e delle altre caratteristiche del sito.

4.La Direzione generale, sulla base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza del gestore, puo' modificare la classe di attenzione dell'impianto di ritenuta e dell'opera di derivazione.

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