DECRETO 14 maggio 2024, n. 94
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 5
Ingegnere responsabile
1.L'Ingegnere responsabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa) sovraintende alle attivita' del personale addetto al controllo della sicurezza dell'impianto di ritenuta, predispone la documentazione di cui all'articolo 18 e partecipa alle visite di vigilanza della Direzione generale disposte ai sensi degli articoli 21 e 25.
2.In caso di anomalia di funzionamento dell'impianto di ritenuta, anche qualora l'evento non comporti l'attivazione delle procedure previste dal Documento di protezione civile, il gestore e l'Ingegnere responsabile adottano i provvedimenti necessari ad eliminare l'anomalia, dandone comunicazione alla Direzione generale.
3.Ferma restando la propria responsabilita', il gestore, in caso di negligenza o inadempienza dell'Ingegnere responsabile nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento, e' obbligato alla sua sostituzione.
Art. 6
Responsabile tecnico
1.Per ciascuna opera di derivazione, il gestore nomina il Responsabile tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn) e un suo sostituto, di comprovata esperienza e qualificazione professionale, dandone comunicazione alla Direzione generale. Durante la costruzione delle opere di derivazione o di lavori per il loro rifacimento eccedenti l'ordinaria manutenzione, le funzioni del Responsabile tecnico possono essere assunte dal Direttore dei lavori.
2.Il Responsabile tecnico sovraintende alle attivita' del personale addetto al controllo della sicurezza delle opere di derivazione e partecipa alle ispezioni della Direzione generale disposte ai sensi dell'articolo 37.
3.In caso di anomalia di funzionamento delle opere di derivazione, il gestore e il Responsabile tecnico adottano i provvedimenti urgenti e indifferibili necessari ad eliminare l'anomalia, dandone immediata comunicazione alla Direzione generale e all'amministrazione concedente.
4.Ferma restando la sua responsabilita', il gestore, in caso di negligenza o inadempienza del Responsabile tecnico nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento, e' obbligato alla sua sostituzione.
Titolo II IMPIANTI DI RITENUTA Capo I Progettazione
Art. 7
Progetto di fattibilita' tecnico-economica
1.Il PFTE dell'impianto di ritenuta e' oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale nell'ambito del procedimento concessorio di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero del procedimento unico autorizzativo o della conferenza di servizi preliminare o decisoria per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di ritenuta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Direzione generale, in sede di parere tecnico vincolante, attribuisce la classe di attenzione cui l'opera e' associata.
3.La relazione geologica comprende lo studio geomorfologico dei versanti del serbatoio e gli studi di reperibilita' dei materiali da costruzione e d'individuazione delle cave di prestito. La relazione geotecnica e la relazione di calcolo di stabilita' comprendono lo studio delle caratteristiche dei materiali da costruzione, comprensivo del programma delle prove preliminari sui materiali e delle modalita' di posa in opera e di controllo durante la costruzione.
4.La relazione idrologica, la relazione geologica e le verifiche di sicurezza della diga del PFTE sono elaborate con il livello di dettaglio necessario al rispetto delle NTD.
5.Nell'ambito del procedimento concessorio di derivazione d'acqua il gestore presenta il PFTE all'amministrazione concedente; la Direzione generale partecipa al procedimento concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), previo parere sullo studio idrologico della competente struttura di cui all'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6.Nel caso in cui il progetto abbia per oggetto impianti di ritenuta non asserviti a derivazioni d'acqua pubblica, il PFTE e' presentato nell'ambito del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'opera; la Direzione generale partecipa al procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), previo parere della competente struttura regionale in merito allo studio idrologico.
7.E' facolta' del gestore richiedere alla Direzione generale le proprie valutazioni tecniche sul DOCFAP.
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici): «Art. 7. - Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. 1-bis. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle istanze prima della loro istruttoria. Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima, se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima; per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.». - Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.): «Art. 92 (Riordino di strutture). - (Omissis) 4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.».
Art. 8
Progetto esecutivo
1.Il progetto esecutivo (PE) dell'impianto di ritenuta e' sottoposto alla Direzione generale per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2.Il PE e' redatto ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comprende i documenti tecnici ivi previsti.
3.Il PE e' corredato dalle autorizzazioni, nulla osta o pareri necessari alla realizzazione delle opere, ivi comprese le autorizzazioni per la coltivazione delle cave di prestito dei materiali.
4.Trascorsi dieci anni dalla verifica d'ottemperanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) senza che siano state avviate le procedure di affidamento dei lavori, l'approvazione tecnica decade, fatta salva la concessione, su istanza del gestore, di specifiche proroghe da parte della Direzione generale.
5.In caso di sopravvenute modifiche della normativa tecnica (NTD e/o NTC) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ove non diversamente specificato, il gestore procede all'adeguamento del progetto.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda nelle note alle premesse.
Art. 9
Studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti
3.La Direzione generale, in caso di modificazioni dello sbarramento tali da alterare le caratteristiche delle onde di piena precedentemente considerate, chiede al gestore l'aggiornamento degli studi di cui al comma 1, lettere a) e c).
Art. 10
Disposizioni per la costruzione e le prove di qualificazione sui materiali
Art. 11
Piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il piano di manutenzione prevede una dettagliata descrizione delle modalita' esecutive e della frequenza degli interventi di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche ed oleodinamiche di comando degli organi di chiusura e/o di regolazione degli scarichi di superficie e profondi, nonche' delle strutture, dei dispositivi di tenuta e delle parti mobili di detti organi. I documenti del piano di manutenzione degli organi di scarico devono essere conservati anche presso la casa di guardia.
2.Fermo restando quanto previsto dal progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di manutenzione contiene specifiche indicazioni relative al manuale d'uso e manutenzione ed al programma di manutenzione per gli organi di scarico e relativi impianti, nonche' per la strumentazione di controllo dell'impianto di ritenuta. Il progetto di gestione dell'invaso di cui al citato articolo 114 assume anche le funzioni del piano di manutenzione relativamente alla gestione dell'interrimento del serbatoio.
3.Il piano di cui al presente articolo e' aggiornato prima dell'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta e successivamente almeno con la periodicita' decennale.
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 27 dell'allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 27 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti). - 1. Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e' il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l'attivita' di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate. 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione. 3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche' tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica; c) la descrizione; d) le modalita' di uso corretto. 5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica; c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; d) il livello minimo delle prestazioni; e) le anomalie riscontrabili; f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 8. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti: a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto; b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l'implementazione di quanto indicato alla lettera c); c) l'attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalita' di controllo sul permanere del rischio di disponibilita' in capo all'operatore economico; d) la tracciabilita' degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione). 9. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita' di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2022.». - Per l'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si veda nelle note all'articolo 3.
Art. 12
Varianti in corso d'opera
1.Il gestore trasmette alla Direzione generale il progetto di variante in corso d'opera, corredato dagli elaborati tecnici idonei a rappresentare la necessita' di apportare le modifiche al progetto approvato e l'idoneita' delle soluzioni individuate a superare le criticita' emerse in fase di costruzione.
2.Le varianti che incidono sulle caratteristiche di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di ritenuta sono soggette alla preventiva approvazione tecnica della Direzione generale, secondo le disposizioni relative all'approvazione del PE e sono soggette ad autorizzazione dell'amministrazione concedente o notifica secondo la normativa regionale.
Art. 13
Progetto di intervento su opere esistenti
3.Per quanto concerne gli impianti tecnologici e i dispositivi di regolazione e chiusura degli scarichi, la relativa manutenzione, integrazione o sostituzione deve aver luogo in conformita' alla normativa vigente al momento degli interventi. Ai fini di preservare la funzionalita' e durabilita' delle opere di scarico, e' facolta' della Direzione generale prescrivere la realizzazione di uno specifico organo dedicato al rilascio a valle del deflusso ecologico o del deflusso minimo vitale.
4.Gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee) sono soggetti al parere tecnico vincolante sul PFTE e all'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale, secondo le modalita' previste per i progetti di nuova costruzione. Gli interventi di ristrutturazione, di riparazione o gli interventi locali sono soggetti al rilascio di nulla osta tecnico da parte della Direzione generale.
5.Gli interventi di cui ai commi 2, lettere b) e c), 3 e 4 sono preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente ai sensi della normativa regionale vigente.
6.Nel procedimento tecnico-amministrativo di declassamento, il gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la Direzione generale per il rilascio del parere tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). L'approvazione in linea tecnica del progetto di declassamento spetta all'amministrazione competente per l'opera nella sua configurazione di progetto. Previo accordo con l'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza della diga nella configurazione di progetto, la sorveglianza sui lavori di declassamento puo' essere svolta dalla Direzione generale. Il procedimento di declassamento, con conseguente espunzione dell'opera dagli elenchi della Direzione generale e passaggio della stessa nelle competenze della Regione o della Provincia autonoma, si completa con la conclusione dei lavori.
7.Nel procedimento tecnico-amministrativo di dismissione, il gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la Direzione generale per il rilascio di parere tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s) e l'Autorita' idraulica per l'autorizzazione idraulica. Previo accordo con l'amministrazione concedente e con l'Autorita' idraulica, la sorveglianza sui lavori di dismissione puo' essere svolta dalla Direzione generale. Il procedimento di dismissione, con conseguente espunzione dell'opera dagli elenchi della Direzione generale, si completa con la conclusione dei lavori.
8.La condizione temporanea di serbatoio con scarichi permanentemente aperti non costituisce dismissione dell'opera, comporta l'applicazione del titolo II capo IV del presente regolamento ed e' disciplinata da specifico FCEM di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), cui resta obbligato il gestore.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda nelle note alle premesse.
Capo II Costruzione
Art. 14
Direzione dei lavori
1.Il Direttore dei lavori svolge le attivita', i compiti e le funzioni di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e puo' assumere le funzioni di Ingegnere responsabile nel caso di lavori di realizzazione di nuovi impianti di ritenuta per tutta la durata dei lavori.
2.Il gestore trasmette alla Direzione generale le relazioni tecniche mensili sull'andamento dei lavori redatte dal Direttore dei lavori, nonche' sui risultati delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in corso d'opera.
3.Il gestore, al completamento dei lavori di costruzione dell'opera, trasmette alla Direzione generale e all'amministrazione concedente la documentazione di consistenza delle opere, allegando i disegni di consistenza e le valutazioni sull'accettabilita' di prodotti, materiali e lavorazioni, sottoscritti dal Direttore dei lavori.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda nelle note alle premesse.
Art. 15
Autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento
1.Prima dell'avvio dei lavori di costruzione dello sbarramento, i materiali da impiegare nella costruzione dell'impianto sono assoggettati a prove di qualificazione preliminari, secondo il programma di cui all'articolo 7, comma 3, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei materiali a quelle indicate nel progetto approvato.
2.La richiesta del gestore di autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento e' corredata da una relazione tecnica del Direttore dei lavori che riporti i risultati delle prove eseguite e che dia evidenza della loro rispondenza al progetto approvato, nonche' da un rilievo dei piani di fondazione e delle loro caratteristiche geomeccaniche.
3.La Direzione generale effettua sopralluoghi per accertamenti sugli scavi di fondazione al fine di verificarne l'adeguatezza e la congruenza con i dati di progetto.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi su dighe esistenti.
5.Fermo restando gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, la Direzione generale, a seguito della positiva verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo rilascia, anche per fasi parziali, l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento.
6.Prima dell'inizio dei lavori di costruzione di un nuovo impianto di ritenuta o di interventi su un impianto esistente, laddove necessario, la Direzione generale predispone o aggiorna il DPC ai sensi della normativa vigente.
7.L'autorizzazione tecnica di cui al comma 5 e' trasmessa all'amministrazione concedente.
Art. 16
Controlli e vigilanza sulla costruzione
1.La Direzione generale, durante le fasi della costruzione, vigila sull'esecuzione dei lavori disponendo eventuali sopralluoghi, accertamenti, verifiche e prove tecniche al fine di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali.
2.La Direzione generale, per gli interventi di maggiore complessita', puo' nominare un assistente della Direzione generale, incaricato della sorveglianza dei lavori, con il compito di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali, del controllo dei materiali impiegati e dell'osservanza delle buone norme costruttive. Detto assistente della Direzione generale effettua periodici sopralluoghi ai lavori, redigendo rapporti tecnici.
3.Presso la Direzione generale e' istituito l'elenco degli assistenti della Direzione generale al quale possono iscriversi i professionisti in possesso di specifici requisiti. Con provvedimento della medesima Direzione generale sono stabiliti le modalita' e i requisiti per l'iscrizione all'elenco, la disciplina di affidamento degli incarichi, le modalita' di espletamento dell'incarico, l'entita' del compenso, in conformita' alle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4.Presso il cantiere deve essere installato a cura del gestore, qualora previsto dal capitolato speciale d'appalto, un laboratorio sperimentale per le prove sui materiali e sui terreni, la cui attrezzatura e' definita nel capitolato stesso. E' facolta' della Direzione generale disporre che campioni di materiali o terreni siano conservati presso il laboratorio di cantiere per eventuali controlli aggiuntivi fino al collaudo tecnico speciale, di cui all'articolo 22. Nel laboratorio di cantiere sono eseguite le prove previste dal capitolato, i cui risultati devono essere convalidati da periodici controlli svolti presso laboratori autorizzati.
5.La Direzione generale, qualora accerti che le modalita' esecutive degli interventi non siano rispondenti al progetto e alle relative prescrizioni e sono tali da non garantire il rispetto delle NTD, dispone la sospensione dei lavori e, qualora le parti gia' realizzate possano ammalorarsi o subire danneggiamenti ovvero arrecare pericolo ai territori a valle, prescrive al gestore la progettazione e l'esecuzione delle necessarie opere di presidio, ivi compresa l'eventuale demolizione dell'opera o di parti di essa.
6.L'eventuale inottemperanza alla sospensione dei lavori, ovvero alla progettazione ed esecuzione delle necessarie opere di presidio e' segnalata all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e alle autorita' di protezione civile territorialmente competenti, nonche' all'amministrazione concedente.
7.Per gli interventi su opere esistenti la Direzione generale in sede di approvazione del progetto stabilisce quali delle disposizioni fra quelle del presente articolo trovano applicazione in funzione della rilevanza dei lavori.
8.Le spese e i compensi per le specifiche attivita' dell'assistente di cui al comma 2 sono a valere sui contributi di legge a carico degli utenti dei servizi secondo le modalita' previste da apposito provvedimento della Direzione generale.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda nelle note alle premesse.
Art. 17
Azioni del gestore nella fase di allerta
1.Le azioni del gestore nelle fasi di allerta sono specificate nel «Documento di protezione civile» (DPC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb). Tale documento, per i nuovi impianti di ritenuta, e' redatto ed approvato prima dell'avvio di lavori che possono comportare la formazione di invasi, anche a carattere transitorio, ed e' aggiornato in relazione all'avanzamento dei lavori.
Art. 18
Osservazioni e misure
1.Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni secondo le modalita' e frequenze previste rispettivamente nel CSA, nel FCS e nel FCEM.
2.Nei documenti di cui al comma 1 puo' essere prevista l'automazione di misure strumentali e l'eventuale trasmissione a distanza dei dati alla sede del gestore. Controlli manuali periodici, devono verificare il corretto funzionamento della strumentazione automatica. Per le opere ricadenti nelle classi di attenzione piu' alte, ubicate in territori a piu' elevato grado di sismicita', la Direzione generale puo' richiedere il monitoraggio accelerometrico. Fermo restando quanto disposto dai DPC in merito alla messa a disposizione delle Autorita' di protezione civile dei dati di monitoraggio idrologico-idraulici da parte dei gestori, la Direzione generale promuove, altresi', il monitoraggio idro-meteo-grafico utile alla ricostruzione degli eventi di piena alla sezione di sbarramento.
3.Il gestore, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa tempistica stabilita nei documenti di cui al comma 1, trasmette alla Direzione generale una relazione asseverata dell'Ingegnere responsabile, sottoscritta anche dal gestore, che descrive il comportamento e lo stato di sicurezza delle opere. La relazione e' corredata dalle descrizioni delle principali osservazioni svolte e dai diagrammi delle misure alla strumentazione automatica e dei controlli manuali, secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.
6.Il Registro delle osservazioni e il Registro delle manovre degli organi di scarico sono redatti e conservati, anche in forma digitale, con modalita' tali da preservarne l'integrita' e il valore probatorio.
7.In caso di incidente, nonche' a seguito di eventi di piena o sismici, l'Ingegnere responsabile redige, secondo quanto previsto dal Documento di protezione civile, un rapporto di evento. Il rapporto di evento e' trasmesso alla Direzione generale ed e' allegato al Registro delle osservazioni.
8.Il gestore e' tenuto alla verifica periodica del corretto funzionamento degli organi di scarico e dei relativi impianti in conformita' a quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.
Capo III Esercizio sperimentale dell'impianto di ritenuta
Art. 19
Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale
3.Il FCS e le successive revisioni delle relative sezioni, redatti sulla base delle informazioni fornite dal gestore, sono approvati dalla Direzione generale, comunicati e notificati al gestore e sono trasmessi all'amministrazione concedente prima dell'inizio degli invasi sperimentali.
Note all'art. 19: - Per l'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si veda nelle note all'articolo 3.
Art. 20
Autorizzazione all'esercizio sperimentale
1.Al termine dei lavori di costruzione, ovvero qualora i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento tale da consentire, in condizioni di sicurezza, invasi parziali, puo' avere inizio l'esercizio sperimentale. Ai fini dell'autorizzazione, il gestore trasmette alla Direzione generale il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il piano degli invasi dell'esercizio sperimentale facente parte del PFTE, corredato da una relazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall'Ingegnere responsabile, sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del serbatoio e sull'esito dei controlli effettuati nel corso della costruzione.
2.Per gli interventi di ristrutturazione di dighe esistenti la Direzione generale puo' disporre l'esercizio sperimentale secondo le procedure di cui al presente articolo.
3.La Direzione generale, verificata la documentazione tecnica di cui al comma 1 ed acquisito il parere della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22, previa notifica al gestore del FCS e del DPC, autorizza l'inizio dell'esercizio sperimentale indicando eventuali raccomandazioni e prescrizioni ed informandone le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti e l'amministrazione concedente.
4.I successivi incrementi di quota di invaso previsti nel programma di cui al comma 1 sono oggetto di distinte autorizzazioni, da rilasciare sulla base del comportamento dell'opera sperimentato, previa acquisizione di parere della commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22. Il raggiungimento della quota massima di regolazione puo' essere autorizzato per la prima volta solo ai fini del completamento della sperimentazione e del collaudo tecnico speciale. Detta quota massima deve essere mantenuta per un periodo coerente con quello indicato nel programma degli invasi sperimentali. Il collaudo deve essere conseguito nei sei mesi successivi al completamento degli invasi sperimentali, salvo concessione di proroga da parte della Direzione generale su motivata richiesta della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22.
5.La Direzione generale, in caso di manifestazioni anomale rispetto alle previsioni progettuali relative all'impianto di ritenuta, o per gravi inadempienze del gestore alle disposizioni del presente regolamento, puo' revocare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale o modificare la quota autorizzata, sentita la Commissione di collaudo tecnico speciale ed informando le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, nonche' l'amministrazione concedente.
6.Per le dighe a prevalente utilizzo per fini di laminazione il programma degli invasi sperimentali deve tenere conto del regime idrologico del bacino sotteso e delle portate degli scarichi.
Art. 21
Visite di vigilanza periodiche
1.A seguito dell'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS, nonche' di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Le visite sono svolte con le modalita' definite all'articolo 25.
Art. 22
Collaudo tecnico speciale
1.Il collaudo tecnico speciale delle dighe ha la finalita' di accertare la sussistenza delle condizioni per la entrata in «esercizio ordinario» dell'impianto di ritenuta attraverso la verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalita' di un collaudo tecnico-funzionale per l'impianto nel suo complesso.
2.La Direzione generale dispone il collaudo tecnico speciale delle opere per gli impianti di ritenuta di nuova costruzione nonche' per interventi di demolizione e ricostruzione e per gli interventi su opere esistenti da cui derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella originaria o per interventi di rilievo per la sicurezza dello sbarramento.
3.Il collaudo tecnico speciale e' effettuato sulla base dei dati, degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso della costruzione, delle verifiche e dei controlli eseguiti durante l'esercizio sperimentale almeno fino al raggiungimento della quota massima di regolazione e comprende altresi' la valutazione sul comportamento e sulle prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzioni rilevanti ai fini della sicurezza.
4.Le opere complementari ed accessorie dello sbarramento, ove strutturalmente indipendenti da esso, sono oggetto di autonomo collaudo statico secondo quanto previsto dalle NTC. Per esse la Commissione di collaudo tecnico speciale ha il compito di verificare, sentito ove possibile il collaudatore statico, il persistere delle condizioni di sicurezza e, in particolare, la regolarita' del comportamento o del funzionamento sotto carico idraulico delle opere sottoposte durante l'esercizio sperimentale al carico stesso.
5.La Commissione di collaudo tecnico speciale e' composta da non piu' di tre componenti, di comprovata qualificazione tecnica in relazione alle caratteristiche delle opere, nominati dalla Direzione generale tra i dipendenti tecnici di amministrazioni pubbliche con comprovata esperienza in materia di dighe, di cui almeno uno in servizio presso la Direzione generale.
6.La Commissione e' nominata prima dell'inizio dei lavori e informa con cadenza annuale la Direzione generale sulle operazioni e sulle osservazioni eseguite.
7.La Direzione generale trasmette alla Commissione copia del progetto e delle eventuali varianti approvate, copia delle relazioni tecniche di cui all'articolo 14 comma 2 e la relazione conclusiva dell'assistente della Direzione generale, ove nominato, nonche' la documentazione di consistenza di cui all'articolo 14, comma 3. La Commissione ha facolta' di chiedere al gestore i documenti o le prove necessarie per l'espletamento dell'incarico.
8.Prima dell'avvio degli invasi sperimentali la Commissione di collaudo tecnico speciale esprime parere sullo schema di FCS.
10.La Commissione di collaudo trasmette il certificato e gli atti di collaudo alla Direzione generale per l'approvazione. La Direzione generale approva gli atti di collaudo previa verifica della regolarita' formale dell'operato della Commissione, della completezza degli accertamenti effettuati e della coerenza dei giudizi espressi. Copia degli atti di collaudo e' trasmessa dalla Direzione generale al gestore e all'amministrazione concedente.
12.Decorsi i termini di validita' del certificato di collaudo senza che sia stato possibile superare gli impedimenti, l'impianto di ritenuta e' posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione generale, trasmesso all'amministrazione concedente per i seguiti di competenza. La Direzione generale rinnova il procedimento di collaudo per l'esercizio alle quote di progetto sulla base di un nuovo programma di invasi sperimentali.
13.Le spese per il collaudo e per i compensi spettanti ai componenti della Commissione gravano sul quadro economico di progetto e sono a carico del gestore.
Capo IV Esercizio ordinario
Art. 23
Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
1.Il gestore e' obbligato alla completa manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi.
2.Il FCEM definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario, nonche' gli obblighi disposti in sede di collaudo tecnico speciale per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM riporta i contenuti del FCS ed e' aggiornato dalla Direzione generale tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di esercizio.
3.Il FCEM e' approvato dalla Direzione generale e notificato al gestore dopo l'approvazione degli atti di collaudo.
4.La Direzione generale autorizza l'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico speciale e della notifica al gestore del FCEM.
5.Il FCEM approvato dalla Direzione generale unitamente all'autorizzazione di cui al comma 4 sono trasmessi all'amministrazione concedente.
Art. 24
Accessibilita', guardiania e sorveglianza
1.Al fine di garantire la sicurezza, la manutenzione e la ispezionabilita', l'opera deve essere accessibile con strada carrabile e, in ogni caso, raggiungibile con mezzi adeguati ad intervenire tempestivamente.
2.Lo sbarramento e' sorvegliato con continuita' dal gestore, mediante personale tecnico e custodito da personale di guardiania presente in casa di guardia ubicata nelle vicinanze dello sbarramento stesso, dotata di sistemi di comunicazione idonei anche in caso di emergenza.
4.La Direzione generale, tenuto conto degli elementi di cui al comma 3, puo' autorizzare differenti modalita' di sorveglianza e guardiania rispetto a quanto previsto al comma 2, dandone indicazione anche nel FCEM. Per i casi in cui il personale di guardiania e' autorizzato a non risiedere permanentemente nella casa di guardia, questa deve comunque essere sempre manutenuta dal gestore e devono essere installati idonei sistemi antintrusione a protezione dell'impianto. Devono inoltre essere garantiti l'accesso e la permanenza presso lo sbarramento in ogni condizione e nel rispetto dei tempi massimi di intervento stabiliti nel FCEM.
5.Durante le fasi di allerta o nei casi stabiliti dal FCEM, deve comunque essere assicurata la presenza continua del personale presso la casa di guardia.
6.Gli accessi alle cabine di manovra degli organi di scarico e di presa ed ai cunicoli di ispezione devono essere manutenuti agevolmente praticabili e muniti di impianto di illuminazione e, se necessario, di aerazione forzata.
7.Per particolari condizioni previste nel progetto approvato l'impianto di ritenuta puo' essere privo di casa di guardia, ferma restando la necessita' di garantire comunque la presenza di locali funzionali alle attivita' di sorveglianza.
Art. 25
Vigilanza sulle opere e sulle sponde e verifiche periodiche
2.La Direzione generale stabilisce un calendario annuale delle visite ispettive agli impianti di ritenuta in funzione della classe di attenzione, delle condizioni di manutenzione delle opere, delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza o in conseguenza di eventi meteorologici o sismici eccezionali o di dissesti idrogeologici interessanti l'impianto di ritenuta. E' comunque assicurata almeno una ispezione annuale per ciascun impianto. In funzione dei medesimi criteri e tenuto anche conto dei risultati delle ispezioni di cui al comma 5, la Direzione generale puo' altresi' stabilire un calendario pluriennale di accertamenti straordinari sulle condizioni di sicurezza dell'impianto di ritenuta a carico del gestore.
3.La Direzione generale redige il verbale di ispezione che descrive gli accertamenti condotti. Il verbale sottoscritto dal funzionario incaricato della vista e dall'Ingegnere responsabile e' trasmesso dalla Direzione generale al gestore con le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni.
4.Qualora a seguito delle visite siano accertate anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumita', la Direzione generale comunica al gestore i provvedimenti atti a limitare il pericolo o incrementare la sicurezza. L'eventuale inottemperanza e' segnalata all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura.
5.Il gestore con mezzi a proprio carico procede all'ispezione diretta delle parti normalmente sommerse almeno ogni dieci anni, dandone congruo preavviso alla Direzione generale, la quale partecipa svolgendo attivita' ispettiva. Quando particolari esigenze gestionali, collegate alla prioritaria necessita' di garantire la disponibilita' continua della risorsa idrica, attestate dall'amministrazione competente in materia di pianificazione della risorsa idrica, non consentano il vuotamento dell'invaso, l'ispezione delle parti sommerse e' svolta con altri mezzi.
Art. 26
Provvedimenti di urgenza
1.Qualora nel corso dell'esercizio dell'impianto emergano situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il gestore avvia le procedure previste nel DPC e adotta i provvedimenti indifferibili e urgenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumita'.
2.La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumita', ordina al gestore l'attuazione dei provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i tempi di attuazione, informando l'amministrazione concedente e le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, ovvero dispone le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).
Capo V Disposizioni generali
Art. 27
Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione
1.In caso di inadempimento alle disposizioni del presente regolamento ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale, l'impianto puo' essere posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione generale trasmesso al gestore. In tale ipotesi la Direzione generale trasmette il provvedimento all'amministrazione concedente, all'Autorita' idraulica competente, alla Protezione civile della regione o Provincia autonoma ed al Prefetto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Art. 28
Altre disposizioni relative alla sicurezza
1.La Direzione generale, in base a quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di protezione civile per le grandi dighe, concorre, nell'ambito del Sistema nazionale della protezione civile, all'individuazione dei serbatoi che potrebbero essere utili alla laminazione delle piene e collabora con le regioni e le Province autonome alla predisposizione dei Piani di laminazione.
2.Il gestore, in caso di variazione nella classificazione sismica del sito o sulla base delle mutate conoscenze sismo-tettoniche nell'intorno del sito in cui ricade la diga, invia alla Direzione generale, entro diciotto mesi dalla variazione, i calcoli di verifica volti ad accertare le condizioni di sicurezza delle opere, valutate sulla base della nuova classificazione e della normativa tecnica vigente (NTD e NTC) e del comportamento dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio.
3.Il gestore, qualora si verifichi un evento di piena caratterizzato da una portata in ingresso superiore a quella con tempo di ritorno di duecento anni, come individuata in progetto o nell'ultima rivalutazione idrologica disponibile, o quando siano stati impegnati almeno i due terzi della capacita' degli organi di scarico di superficie, trasmette alla Direzione generale e all'Autorita' idraulica ovvero alle strutture regionali competenti entro sei mesi dall'evento, una relazione di aggiornamento delle previsioni idrologiche e di verifica dell'adeguatezza degli organi di scarico e del franco.
Art. 29
Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni
1.Per i serbatoi destinati ad esclusive finalita' di laminazione delle piene, la cui progettazione e gestione sono demandate all'Autorita' idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque o ad altre amministrazioni pubbliche, puo' essere stipulato un accordo di programma tra la Direzione generale e le amministrazioni interessate, per la definizione delle procedure per l'espletamento dell'attivita' di controllo e la relativa vigilanza anche al fine di prevedere l'applicazione parziale delle disposizioni di cui ai capi II, III e IV e anche tenuto conto delle classi di attenzione delle opere. Per tali serbatoi il FCS e il FCEM sono approvati dalla Direzione generale di intesa con l'Autorita' idraulica e definiscono le attivita' che l'amministrazione che gestisce l'opera e' tenuta a svolgere anche nell'ambito del servizio di polizia idraulica, le modalita' con cui la Direzione generale vigila sulle attivita' del gestore nonche' i particolari controlli da effettuarsi nel corso degli eventi di piena in relazione alle particolari funzioni previste.
3.Le attivita' e i progetti di cui al comma 2 sono notificati dal proponente delle attivita' alla Direzione generale, all'amministrazione concedente e al gestore. La notifica di cui al precedente periodo non si effettua per le attivita' da svolgersi nei laghi naturali regolati e nei corsi d'acqua sbarrati da traverse fluviali, al di fuori delle aree che potrebbero interferire con la sicurezza dell'impianto di ritenuta o pregiudicare la sicurezza dell'attivita' stessa.
Titolo III OPERE DI DERIVAZIONE Capo I Progettazione, costruzione ed esercizio
Art. 30
Progettazione delle opere e categorie di intervento
1.Il PFTE degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che modificano in modo sostanziale le opere di derivazione esistenti e' oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale che attribuisce la classe di attenzione cui le opere sono associate.
4.Il parere sul PFTE puo' essere condizionato all'osservanza di prescrizioni da ottemperare in sede di PE. La verifica di ottemperanza e l'approvazione tecnica del PE autorizzano l'esecuzione delle opere per quanto di competenza della Direzione generale.
5.L'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione avviene nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione condotto dall'amministrazione concedente.
6.Per interventi non previsti nel piano di manutenzione di cui all'articolo 31 e che non modificano in modo sostanziale le opere ai fini della sicurezza, il gestore, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, ne da' comunicazione, corredata dal progetto degli interventi, alla Direzione generale e all'amministrazione concedente per quanto di competenza. Per gli interventi di somma urgenza, il gestore trasmette tempestivamente ai medesimi soggetti una comunicazione e una relazione descrittiva corredata da elaborati grafici.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda nelle note alle premesse.
Art. 31
Piano di manutenzione delle opere di derivazione
1.Il piano di manutenzione di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, predisposto con le finalita' di conservare nel tempo la sicurezza, la funzionalita' e l'efficienza delle opere di derivazione, e' redatto in funzione delle diverse classi di attenzione a cui gli elementi sono associati e comprende un programma operativo che, per ogni anno di vigenza, indica gli interventi da eseguire e le finestre temporali di esecuzione. Il programma operativo, con valore di vincolo ed obbligo per il gestore, e' definito su base pluriennale e revisionato o aggiornato secondo necessita'.
Note all'art. 31: - Per l'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 32
Norme generali per l'esecuzione dei lavori
1.Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, l'inizio dei lavori e' comunicato dal gestore alla Direzione generale, fatta salva la necessita' di acquisire, sugli stessi lavori, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente. Ogni tre mesi il gestore trasmette alla Direzione generale una relazione tecnica riepilogativa, redatta dal Direttore dei lavori sulla base del giornale dei lavori o documento equivalente, da cui risulta lo sviluppo dei lavori e le fasi significative, nonche' i risultati delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in corso d'opera.
2.Eventuali varianti in corso d'opera al progetto approvato, qualora incidano sulle caratteristiche di sicurezza e funzionalita' delle opere, sono sottoposte dal gestore alla preventiva approvazione della Direzione generale e sono trasmesse all'amministrazione concedente per la relativa, eventuale, autorizzazione.
3.A conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori redige la «Relazione ad opere ultimate» e, acquisito il collaudo statico ove previsto, puo' disporre, in accordo con il Responsabile tecnico, l'esercizio provvisorio delle opere di derivazione. La relazione di cui al primo periodo e' corredata dallo stato di consistenza delle opere realizzate ed e' integrata, per quanto necessario, da specifici aggiornamenti degli elaborati che compongono il piano di manutenzione di cui all'articolo 31.
4.Per gli interventi non soggetti ad approvazione tecnica, il gestore trasmette alla Direzione generale ed all'amministrazione concedente l'esito degli accertamenti eseguiti al termine dei lavori e il certificato di collaudo statico ove previsto.
Art. 33
Accertamento tecnico e autorizzazione all'esercizio definitivo
2.In caso di esito positivo dell'accertamento tecnico, la Direzione generale, previa approvazione del FCEMD di cui all'articolo 35, autorizza l'esercizio definitivo ai fini della salvaguardia della pubblica incolumita'.
3.Copia dell'accertamento tecnico e' trasmessa dalla Direzione generale al gestore e all'amministrazione concedente.
Note all'art. 33: - Si riporta l'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche): «Art. 24. - Ultimati i lavori, il concessionario ne da' avviso all'ufficio del Genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte, trasmette il certificato di collaudo al ministero dei lavori pubblici. Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo, il Genio civile ne rilascia copia al concessionario.».
Art. 34
Relazione asseverata delle opere di derivazione
1.Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette, entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa tempistica stabilita nei FCEMD, apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore, attestante l'idoneita' delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di funzionamento che costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumita', ovvero a seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico rilascia una relazione asseverata straordinaria.
2.La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 37, qualora accerti anomalie che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumita', prescrive al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.
3.L'inottemperanza da parte del gestore alle disposizioni di cui al comma 2 e' segnalata dalla Direzione generale all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.
Art. 35
Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione
1.Il Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD), articolato in sezioni, redatto sulla base delle informazioni fornite dal gestore, definisce gli obblighi a carico del gestore per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione in corso di esercizio per la tutela della pubblica incolumita'. A seguito dell'accertamento tecnico di cui all'articolo 33, il FCEMD e' approvato dalla Direzione generale, trasmesso all'amministrazione concedente e notificato al gestore ai fini dell'entrata in esercizio definitivo delle opere.
3.Il FCEMD stabilisce inoltre gli adempimenti che il gestore e il Responsabile tecnico sono tenuti a rispettare nel caso di intervento degli organi di intercettazione di emergenza, di malfunzionamento della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonche' in caso di eventi sismici.
Art. 36
Registro eventi e misure delle opere di derivazione
1.Il gestore, nell'apposito locale individuato nel FCEMD, e' tenuto a conservare e mantenere aggiornato il «Registro eventi e misure» in cui sono annotati, per ciascun elemento tecnico, i controlli e gli interventi manutentivi effettuati e le relative verifiche e quanto altro riferibile al riscontro di sicurezza, affidabilita' ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e misure e' reso disponibile alla Direzione generale.
2.Il Registro di cui al comma 1 puo' essere redatto in forma digitale, prevedendo una archiviazione con modalita' tali da garantire valore probatorio allo stesso.
3.Copia del Registro di cui al comma 1 e' trasmessa dal gestore alla Direzione generale con la tempistica prevista dal FCEMD.
Art. 37
Ispezioni delle opere di derivazione
1.La Direzione generale effettua visite ispettive sulle opere di derivazione con la cadenza stabilita dal FCEMD in funzione della classe di attenzione attribuita. Per le opere di derivazione con classe di attenzione piu' elevata la cadenza non potra' essere superiore a cinque anni; per le opere con classe di attenzione piu' bassa potra' essere sufficiente l'acquisizione della relazione asseverata di cui all'articolo 34. La Direzione generale puo', altresi', stabilire un calendario pluriennale di accertamenti straordinari sulle opere di derivazione in classi di attenzione piu' elevate. Le visite ispettive accertano lo stato manutentivo e la funzionalita' delle opere, nonche' l'osservanza da parte del gestore del FCEMD e delle eventuali prescrizioni.
2.Al fine di ridurre le possibili interferenze tra attivita' ispettiva della Direzione generale e l'esercizio ordinario delle opere di derivazione, il gestore comunica i periodi programmati di fuori esercizio delle opere, con preavviso non inferiore a trenta giorni.
3.A seguito del verificarsi di anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza delle opere di derivazione, la Direzione generale procede ad ispezione straordinaria d'ufficio, previa comunicazione al gestore.
4.Alla visita ispettiva, che puo' avere ad oggetto anche piu' elementi tecnici, e' tenuto a partecipare il Responsabile tecnico che sottoscrive il relativo verbale.
5.La Direzione generale, sulla base dei risultati della visita ispettiva, puo' prescrivere specifici adempimenti, ovvero l'esecuzione di misure, interventi e prove tecniche, stabilendo la relativa tempistica per l'esecuzione.
6.Le opere di derivazione possono essere poste fuori esercizio, con provvedimento della Direzione generale comunicato al gestore, in caso di inadempimento delle disposizioni di cui al presente regolamento, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale a seguito dell'attivita' ispettiva. In tale ipotesi la Direzione generale ne da' tempestiva comunicazione all'amministrazione concedente e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura.
Titolo IV NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I Disposizioni per le dighe e le opere di derivazione
Art. 38
Disposizioni per le dighe
1.Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale, sentite le amministrazioni concedenti competenti per territorio, attribuisce la relativa classe di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. A tal fine, la Direzione generale, con proprio provvedimento, definisce il programma degli adempimenti tecnici da attuarsi a cura del gestore, dandone comunicazione allo stesso. Detto programma riguarda, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 25, secondo un criterio di priorita' che tenga conto della classe di attenzione di cui all'articolo 4 e dell'effettiva durata di vita di servizio.
2.Per gli sbarramenti in costruzione o in manutenzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano ferme le disposizioni del vigente Foglio di condizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, ove redatto, nonche' gli incarichi e le funzioni degli assistenti governativi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e delle Commissioni di collaudo istituite ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto, ove nominati.
3.Per gli sbarramenti in esercizio sperimentale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il FCEM vigente costituisce il FCS. Il gestore presenta, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un aggiornato programma di invasi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), di durata complessiva non superiore a cinque anni.
4.Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Commissioni di collaudo nominate ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, sono tenute a concludere le loro attivita', ricorrendone le condizioni, entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine del programma di invasi di cui al comma 3, sulla base delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione delle opere.
5.In caso di motivati impedimenti al completamento degli invasi sperimentali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 12.
6.Per le dighe esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi gli accessi e restano confermate le modalita' di guardiania e sorveglianza definiti nel FCEM vigente o, in mancanza, nell'atto del collaudo tecnico speciale delle opere stesse.
Note all'art. 38: - Si riportano gli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta): «Art. 6 (Foglio di condizioni). - Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme: a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio; b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione; c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione; d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sharramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa; e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio; f) per le prestazioni relative al collaudo; g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la piu' prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio; h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera. Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.». «Art. 11 (Assistenza governativa). - Non appena iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio civile da' immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuera' periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sara' trasmessa copia al Servizio dighe. Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio del Genio civile, provvedera' al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive. L'assistente raggiungera' il cantiere prima dell'inizio dei lavori e restera' poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonche' sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sara' inviata copia al Servizio dighe. Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario.».
Art. 39
Disposizioni per le opere di derivazione
2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le medesime opere di cui al comma 1, il gestore presenta alla Direzione generale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli stati di consistenza delle opere di derivazione di sua competenza, qualora non abbia gia' provveduto ai sensi dell'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3.La Direzione generale, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, attribuisce, entro i successivi dodici mesi, la classe di attenzione per ciascun elemento costituente l'opera di derivazione, e dispone la presentazione, entro i successivi sei mesi, del Piano di manutenzione, del Programma operativo e l'attivazione del Registro eventi e misure di cui all'articolo 36. La Direzione generale redige ed approva il FCEMD.
4.In caso di inadempienza da parte del gestore a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la Direzione generale informa l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e puo' disporre la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione, dandone comunicazione all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.
Note all'art. 39: - Per l'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 24 del regio decreto 4 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), si veda nelle note all'articolo 33.
Art. 40
Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria
1.Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il Ministro: Salvini
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 2241
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