DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113

Type Decreto-legge
Publication 2024-08-09
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 45
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2.All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".

3.Al fine di garantire l'integrita' e la continuita' delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, e' riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attivita' nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonche' agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne da' idonea pubblicita' mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta piu' vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione e' esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenuti nell'offerta risultata piu' vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno e' inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale e' trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabiliti nell'avviso di vendita, e' efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

4.La regione Lazio puo' costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.

4-bis.((Per le finalita' di cui al comma 3, l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualita' di componente del Servizio sanitario nazionale, puo' partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalita' perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)).

Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita'

1.Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ((...)) ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le universita' statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.

Art. 13

Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito

1.E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui ((all'articolo 17)) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2.Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di ((accreditamento)) di cui all'articolo 6, comma 1, del ((decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016)), ((il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al)) primo periodo per l'accesso al contributo.

3.Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Art. 14

Misure urgenti in materia di finanziamento di attivita' culturali

1.Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della citta' di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonche' alla formazione dell'identita' italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., e' istituito il Comitato nazionale "Neapolis 2500", di seguito denominato «Comitato». Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresi', i compiti le modalita' di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato e' attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresi' essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalita' di ogni altro tipo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della citta' di Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identita' europea.

2.Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 e' stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024.

3.Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici gia' esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro intestate entro il ((31 dicembre 2026)).

4.All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse.

4-bis.Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "aree archeologiche e parchi naturali" sono inserite le seguenti: "e l'acquisto di strumenti musicali". All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo," sono inserite le seguenti: "per l'acquisto di strumenti musicali".

5.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5-bis.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 15

Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri

1.Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120)), nonche' le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano ((,)) presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalita' di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.

2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((la societa' SIMEST S.p.A.)) versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16

((Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni))

1.Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalita' di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 16-bis

(( (Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo). ))

((

1.Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attivita' di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive di allevamenti da svezzamento e magronaggio, e' concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entita' del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.

2.La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste))

Capo IV Misure economiche in favore degli enti territoriali

Art. 17

Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali

1.Gli enti locali che non hanno aperto ((propri conti)) correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.

2.((Dopo l'apertura)) del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ((ivi indicata)), se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.

((2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024"))

Art. 17-bis

(( (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle citta' metropolitane). ))

((

1.Per le finalita' di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 e' inserito il seguente: "419-bis. Per le province e le citta' metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

))

Art. 17-ter

(( (Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo). ))

((1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: "2026" e' sostituita dalla seguente: "2027"))

Art. 18

Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali

1.L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ((, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti)).

Art. 18-bis

(( (Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). ))

((

1.Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessita' di pagare spese in attuazione del PNRR.

))

Art. 18-ter

(( (Disposizioni per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche). ))

((

1.Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

))

Art. 18-quater

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1.Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, puo' essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.

2.A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco puo' procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario gia' titolare della medesima sede, il sindaco puo' richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3.Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.

4.Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, e' collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilita' con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.

5.I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianita' di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.

7.All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) e' abrogata.

8.Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026. ((10))

Art. 18-quinquies

(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)

1.Al fine di assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2.In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

2-bis.Compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura e' autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

2-ter.Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

2-quater.Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)). Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)) non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilita' del medesimo Fondo.

3.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19

Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni

Art. 20

Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica

1.Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsita' di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, e' riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attivita' di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonche' di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attivita' nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

3.Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al ((30 per cento)) rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4.Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5.Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

Art. 21

Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia

1.Il Comune di Napoli puo' assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti ((dall'unita' operativa)) tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel ((decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024)), detentori delle unita' immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilita' adottati dalle competenti autorita' in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo e' riconosciuto rispettivamente ((...)) fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da ((cinque o piu' persone)). Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.

2.I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3.Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4.Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso ((...)) dei contributi erogati ai sensi del comma 1.

5.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo V Disposizioni finali

Art. 21-bis

(( (Clausola di salvaguardia). ))

((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))

Art. 22

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Nordio, Ministro della giustizia

Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca

Fitto, Ministro per gli affari

europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Sangiuliano, Ministro della cultura

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Garnero Santanche', Ministro del turismo

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 6, comma 1) Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974. REGIONE LOMBARDIA Provincia di Bergamo: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve; Provincia di Brescia: Ponte di Legno; Provincia di Lecco: Bulciago, Molteno; Provincia di Monza e della Brianza: Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano; Provincia di Sondrio: Andalo Valtellino, Bema; Brebbia, Gerenzano, Saronno, Provincia di Varese: Vergiate. REGIONE PIEMONTE Provincia Verbano-Cusio-Ossola: Stresa; Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE Provincia di Bolzano: Martello; Provincia di Trento: Peio, Rabbi. REGIONE VALLE D'AOSTA Provincia d'Aosta: Antey-Saint-Andre', Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarese, Fenis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pre-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.

Allegato 2

Allegato 2 (articolo 6, comma 5) Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. Provincia di Brescia: Berzo Demo Corteno Golgi Edolo Incudine Malonno Monno Paisco Loveno Ponte di Legno Sonico Vezza d'Oglio Vione Provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Allegato 3

Allegato 3 (articolo 8, comma 1)

DL 59/2021, art. 1 , comma Programma Capitolo/PG 2024 (importi in euro)

2, lettera A n.1 Servizi digitali e cittadinanza digitale 7484/1 MEF 12.500.000

2, lettera A n.2 Servizi digitali e competenze digitali 7485/1 MEF 34.172.500

2, lettera A n.3 Tecnologie spaziali ed economia satellitare 7486/1 MEF 50.515.000

2, lettera A n.4 Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati 7487/1 MEF 8.687.500

2, lettera C n.1 Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus 7248/12 MIT 1.149.836

2-ter, lettera C Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi - Aumentare la disponibilita' di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine) 7603/1 MIT 912.651

2, lettera C n.3 Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali 7150/5 MIT 2.873.500

2, lettera C n.4 Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari 7506/1 MIT 55.000.000

2, lettera C n.5 Strade sicure - Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) 7701/4 MIT 117.000.000

2, lettera C n.6 Strade sicure - sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari 7405/1 MIT 11.215.167

2, lettera C n.7 Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali 7258/6 MIT 50.411.551

2, lettera C n.9 Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale 7258/8 MIT 598.000

2, lettera C n.11 Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) 7258/10 MIT 1.149.297

2, lettera D n.1 Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali 8130/1 MIC 132.227.833

2, lettera E n.1 Salute, ambiente, biodiversita' e clima 7122/1 SALUTE 53.458.254

2, lettera E n.3 Ecosistema innovativo della salute 7213/1 SALUTE 14.280.000

2, lettera F n.1 "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale 7521/1 MIMIT 134.532

2, lettera F n.3 Accordi per l'Innovazione 7483/12 MIMIT 44.000.000

2, lettera G n.1 Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori 7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA 17.600.000

2, lettera H n.1 Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura 7373/1 MASAF 58.810.000

2, lettera I n.1 Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario 7450/1 MUR 70.000.000

2, lettera L n.1 Piani urbani integrati 7279/1 INTERNO 20.000.000

Totale 756.695.621

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