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DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113

Current text a fecha 2024-10-09

Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 (in G.U. 08/10/2024, n. 236)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, della giustizia, dell'universita' e della ricerca, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'istruzione e del merito, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, per la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge:

Capo I Disposizioni fiscali

Art. 1

Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

1.A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al ((primo periodo possono)) essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e gia' realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalita' di cui al presente comma e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.

3.I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

3-bis.Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 ((del presente articolo)) , risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1 , del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e' determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1 ((del presente articolo)) . Detta percentuale e' determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1 ((, del decreto-legge n. 124 del 2023)) , rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura ((prevista dal comma 2 del presente articolo)) all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo.

5.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilita' di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarita', ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalita' di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 e dal citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

6.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».

Art. 2

Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

1.All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000».

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)

2.L'indennita' di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, e' rapportata al periodo di lavoro.

((

2-bis.L'indennita' di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennita'.

))

3.Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4.I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennita' di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilita' su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto ((indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto e dei figli)), e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennita' si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennita'.

5.L'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata ((dal lavoratore beneficiario)) ed e' riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennita' risultante dalla dichiarazione dei redditi e' computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennita' erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo e' restituito in sede di dichiarazione.

Art. 2-ter

(( (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono). ))

((

1.Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando e' irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).

))

Art. 2-quater

(Imposta sostitutiva per annualita' ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1.I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

3.3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

5.Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6.In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

6-quater.Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 6-ter sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)";

7.In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.

8.Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. ((E' considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purche' il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9)). Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

9.Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

11.Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.

12.Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.

13.Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14.In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

15.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

16.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))

Art. 4

Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche

1.Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di ((7 milioni)) di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2.L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. ((Le societa' sportive professionistiche e le societa')) ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attivita' sportiva giovanile.

3.Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. ((Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni)) di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

4.Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al ((Dipartimento per lo sport)) della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilita', ((il regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196 concernente "Regolamento recante modalita' per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche". Sul sito ((internet)) del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ((e' pubblicato)) con efficacia di pubblicita' notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto gia' previsto dall'articolo 3, comma 1, ((del citato regolamento di cui al decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.

5.Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) ((2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023)), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6.Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attivita' della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7.Il ((Dipartimento per lo sport)) della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.

Art. 5

Modifiche alla disciplina in materia di IVA

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

5.Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6

Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

2.A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

3.L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4.L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 e' convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5.L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 ((al presente decreto)) per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 ((...)) svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attivita' di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

6.In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

7.In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 ((del presente articolo)) detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023.

8.Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Art. 6-bis

(( (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente). ))

((

))

Art. 6-ter

(( (Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633). ))

((1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies e' aggiunto il seguente: "Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorita' il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. 3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"))

Capo II Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi

Art. 7

Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione

1.Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine e' differito anch'esso al 30 settembre 2024.

2.Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 213 del 2023, puo' essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

3.All'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024».

4.All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5.Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 ((...)) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7-bis

(( (Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero). ))

((

1.Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla societa' Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalita' previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.

))

Art. 7-ter

(( (Proroga di termini per l'affidamento dei lavori). ))

((

1.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 e' sostituito dal seguente: "857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo".

))

Art. 7-quater

(( (Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale). ))

((1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "un ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "due ulteriori anni"))

Capo III Misure di carattere economico

Art. 7-quinquies

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

2.A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti e' aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

3.Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il ((15 dicembre 2026)), atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonche' atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

4.L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attivita' di monitoraggio.

6.Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il ((15 dicembre 2026)), le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

7.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7-sexies

(( (Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica). ))

((

1.All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: "Resta fermo" fino a: "ai fini dell'IVA" sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si fa luogo a rimborsi d'imposta".

2.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307))

Art. 8

Misure in materia di ((Piano nazionale per gli investimenti complementari))

1.Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e ((rese indisponibili nei rispettivi)) stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze ((e di quelli ad essi collegati)), le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo e' destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.

2.Per le risorse del ((Piano nazionale per gli investimenti complementari)) diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, ((comma 3, del citato decreto-legge n. 19)) del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, puo' essere adottato entro il 15 novembre 2024.

Art. 8-bis

(( (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali). ))

((

))

Art. 8-ter

(( (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana). ))

((

1.All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalita' di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresi' alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

2.

All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56"))

Art. 9

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico ((2024/2025)) e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico ((2024/2025)) 1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'((anno accademico 2024/2025)).». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro ((per l'anno 2024)) e in 29,98 milioni di euro ((per l'anno 2025)), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del ((citato decreto-legge n. 48)) del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa. 3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.». 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 e' sostituito dal seguente: «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al ((piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)) di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ((n. 240 del)) 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'((articolo 11 del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme ((tecnologiche e all'innovazione digitale)) nonche' al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».

Art. 10

Disposizioni in materia di societa' a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR

1.All'articolo 26 del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Alle societa' emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e ((al comma 5 del presente articolo)), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtu' della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuita'.».

((1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli"))

4.Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le societa', nonche' gli enti ((di cui al comma 3)), lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unita' e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilita' finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilita' economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresi', esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonche' le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresi' esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

5.Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo e' pubblicato nella sezione del sito ((internet)) della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.

6.Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalita' indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

7.Nelle more dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalita' di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

8.Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.

9.Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.

10.Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle societa', sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione e' erogato esclusivamente in modalita' telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito ((internet)) della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.

11.Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e ((tecnico-contabile)) in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonche' alle modalita' di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalita' di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.

12.All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((

12-bis.Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico e per le finalita' di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalita' per avviare processi di interoperabilita' con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "con risorse europee" sono inserite le seguenti: "e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea"))

((

13-bis.All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "concessionari di pubblici servizi" sono inserite le seguenti: "o fornitori di servizi pubblici essenziali", dopo le parole: "controllate, che" sono inserite le seguenti: ", da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,", le parole: "anche nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente nell'ambito", le parole: "su tutto il territorio nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la meta' delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati" e le parole: "ricezione, digitalizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione".

13-ter. Al fine di assicurare celerita' agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonche' in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)";

b)

al comma 4, le parole da: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse))

Art. 10-bis

(( (Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). ))

((

1.Per i contributi riferiti alle annualita' dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

2.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 31-bis, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

b)

al comma 32, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2024";

c)

al comma 34, al primo periodo, la parola: "2023" e' sostituita dalla seguente: "2024" e le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo e' soppresso))

Art. 11

Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura

1.Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalita' generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 ((del medesimo codice)).

2.La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

3.La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4.E' assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.

5.Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ((,)) si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.

((

5-bis.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024))

Art. 11-bis

(( (Finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa»). ))

((

1.Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata al finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinate alle medesime finalita' risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa".

2.Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

))

Art. 11-ter

(Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale)

2.All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".

3.Al fine di garantire l'integrita' e la continuita' delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, e' riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attivita' nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonche' agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne da' idonea pubblicita' mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta piu' vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione e' esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenuti nell'offerta risultata piu' vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno e' inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale e' trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabiliti nell'avviso di vendita, e' efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

4.La regione Lazio puo' costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.

4-bis.((Per le finalita' di cui al comma 3, l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualita' di componente del Servizio sanitario nazionale, puo' partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalita' perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)).

Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita'

1.Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ((...)) ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le universita' statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.

Art. 13

Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito

1.E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui ((all'articolo 17)) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2.Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di ((accreditamento)) di cui all'articolo 6, comma 1, del ((decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016)), ((il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al)) primo periodo per l'accesso al contributo.

3.Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Art. 14

Misure urgenti in materia di finanziamento di attivita' culturali

1.Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della citta' di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonche' alla formazione dell'identita' italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., e' istituito il Comitato nazionale "Neapolis 2500", di seguito denominato «Comitato». Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresi', i compiti le modalita' di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato e' attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresi' essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalita' di ogni altro tipo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della citta' di Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identita' europea.

2.Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 e' stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024.

3.Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici gia' esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie loro intestate entro il ((31 dicembre 2026)).

4.All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse.

4-bis.Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "aree archeologiche e parchi naturali" sono inserite le seguenti: "e l'acquisto di strumenti musicali". All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo," sono inserite le seguenti: "per l'acquisto di strumenti musicali".

5.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5-bis.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 15

Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri

1.Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120)), nonche' le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano ((,)) presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalita' di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.

2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((la societa' SIMEST S.p.A.)) versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16

((Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni))

1.Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalita' di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 16-bis

(( (Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo). ))

((

1.Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attivita' di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive di allevamenti da svezzamento e magronaggio, e' concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entita' del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.

2.La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste))

Capo IV Misure economiche in favore degli enti territoriali

Art. 17

Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali

1.Gli enti locali che non hanno aperto ((propri conti)) correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.

2.((Dopo l'apertura)) del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ((ivi indicata)), se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.

((2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024"))

Art. 17-bis

(( (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle citta' metropolitane). ))

((

1.Per le finalita' di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 e' inserito il seguente: "419-bis. Per le province e le citta' metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

))

Art. 17-ter

(( (Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo). ))

((1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: "2026" e' sostituita dalla seguente: "2027"))

Art. 18

Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali

1.L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ((, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti)).

Art. 18-bis

(( (Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). ))

((

1.Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessita' di pagare spese in attuazione del PNRR.

))

Art. 18-ter

(( (Disposizioni per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche). ))

((

1.Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

))

Art. 18-quater

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1.Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, puo' essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.

2.A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco puo' procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario gia' titolare della medesima sede, il sindaco puo' richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3.Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.

4.Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, e' collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilita' con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.

5.I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianita' di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.

7.All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) e' abrogata.

8.Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026. ((10))

Art. 18-quinquies

(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)

1.Al fine di assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2.In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

2-bis.Compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura e' autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

2-ter.Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

2-quater.Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)). Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)) non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilita' del medesimo Fondo.

3.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19

Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni

Art. 20

Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica

1.Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsita' di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, e' riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attivita' di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonche' di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attivita' nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

3.Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al ((30 per cento)) rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4.Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5.Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

Art. 21

Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia

1.Il Comune di Napoli puo' assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti ((dall'unita' operativa)) tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel ((decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024)), detentori delle unita' immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilita' adottati dalle competenti autorita' in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo e' riconosciuto rispettivamente ((...)) fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da ((cinque o piu' persone)). Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.

2.I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3.Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4.Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso ((...)) dei contributi erogati ai sensi del comma 1.

5.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo V Disposizioni finali

Art. 21-bis

(( (Clausola di salvaguardia). ))

((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))

Art. 22

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Nordio, Ministro della giustizia

Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca

Fitto, Ministro per gli affari

europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Sangiuliano, Ministro della cultura

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Garnero Santanche', Ministro del turismo

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 6, comma 1) Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974. REGIONE LOMBARDIA Provincia di Bergamo: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve; Provincia di Brescia: Ponte di Legno; Provincia di Lecco: Bulciago, Molteno; Provincia di Monza e della Brianza: Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano; Provincia di Sondrio: Andalo Valtellino, Bema; Brebbia, Gerenzano, Saronno, Provincia di Varese: Vergiate. REGIONE PIEMONTE Provincia Verbano-Cusio-Ossola: Stresa; Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE Provincia di Bolzano: Martello; Provincia di Trento: Peio, Rabbi. REGIONE VALLE D'AOSTA Provincia d'Aosta: Antey-Saint-Andre', Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarese, Fenis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pre-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.

Allegato 2

Allegato 2 (articolo 6, comma 5) Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. Provincia di Brescia: Berzo Demo Corteno Golgi Edolo Incudine Malonno Monno Paisco Loveno Ponte di Legno Sonico Vezza d'Oglio Vione Provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Allegato 3

Allegato 3 (articolo 8, comma 1)

DL 59/2021, art. 1 , comma Programma Capitolo/PG 2024 (importi in euro)

2, lettera A n.1 Servizi digitali e cittadinanza digitale 7484/1 MEF 12.500.000

2, lettera A n.2 Servizi digitali e competenze digitali 7485/1 MEF 34.172.500

2, lettera A n.3 Tecnologie spaziali ed economia satellitare 7486/1 MEF 50.515.000

2, lettera A n.4 Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati 7487/1 MEF 8.687.500

2, lettera C n.1 Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus 7248/12 MIT 1.149.836

2-ter, lettera C Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi - Aumentare la disponibilita' di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine) 7603/1 MIT 912.651

2, lettera C n.3 Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali 7150/5 MIT 2.873.500

2, lettera C n.4 Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari 7506/1 MIT 55.000.000

2, lettera C n.5 Strade sicure - Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) 7701/4 MIT 117.000.000

2, lettera C n.6 Strade sicure - sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari 7405/1 MIT 11.215.167

2, lettera C n.7 Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali 7258/6 MIT 50.411.551

2, lettera C n.9 Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale 7258/8 MIT 598.000

2, lettera C n.11 Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) 7258/10 MIT 1.149.297

2, lettera D n.1 Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali 8130/1 MIC 132.227.833

2, lettera E n.1 Salute, ambiente, biodiversita' e clima 7122/1 SALUTE 53.458.254

2, lettera E n.3 Ecosistema innovativo della salute 7213/1 SALUTE 14.280.000

2, lettera F n.1 "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale 7521/1 MIMIT 134.532

2, lettera F n.3 Accordi per l'Innovazione 7483/12 MIMIT 44.000.000

2, lettera G n.1 Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori 7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA 17.600.000

2, lettera H n.1 Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura 7373/1 MASAF 58.810.000

2, lettera I n.1 Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario 7450/1 MUR 70.000.000

2, lettera L n.1 Piani urbani integrati 7279/1 INTERNO 20.000.000

Totale 756.695.621