DECRETO 17 settembre 2024, n. 133
Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW): «Art. 5 (Ufficiale di coperta). - 1. L'ufficiale di coperta assume la responsabilita' di una guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave. 2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attivita' di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento e' annotato sul libretto di addestramento di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, e puo' essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato; e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute; f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso delle competenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo. 3. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e' addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW. 4. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta non e' in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il certificato e' rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 5. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e' assegnato dal ruolo d'appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» «Art. 8 (Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT). - 1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT. 2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita' di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione e' ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione; e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e' svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente un percorso formativo relativo all'acquisizione delle competenze specifiche di coperta; f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non e' in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS e dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.» «Art. 9 (Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT). - 1. Il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT. 2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT; b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita' di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione e' ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione; e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e' svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche; f) essere in possesso dell'attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non e' in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS e dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.». - Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto): «Art. 5 (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto). - 1. L'ufficiale di navigazione del diporto puo' imbarcare: a) in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di stazza fino a 3000 GT; b) in qualita' di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di stazza inferiore a 500 GT; c) in qualita' di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio. 2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni di eta'; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti durate: 1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonche' il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute; e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalita' di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» «Art. 6 (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto). - 1. Il capitano del diporto puo' imbarcare: a) in qualita' di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, senza alcun limite di stazza; b) in qualita' di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT. 2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto; b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualita' almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacita' di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalita' di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto e' rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.» «Art. 7 (Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto). - 1. Il comandante del diporto puo' imbarcare in qualita' di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, senza alcun limite di stazza. 2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto; b) aver completato un periodo di navigazione della durata di 24 mesi in qualita' almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione; c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato "Medical Care" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute. 3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto e' rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.». - Si riporta il testo degli articoli 36-bis, comma 1, e 41, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 36-bis (Titoli professionali del diporto). - 1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. Omissis.» «Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - Omissis 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.». - La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, S.O. - Per i riferimenti normativi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, si vedano le note alle premesse.
Art. 31
Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1
1.Dopo l'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1). - 1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonche' del superamento di una prova a quiz di idoneita' finale. 2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneita' finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonche' dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice. 3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del superamento della prova di idoneita' finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2. 4. Alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma 11. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati: a) le materie e le modalita' di svolgimento del corso formativo; b) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni pratiche; c) i quiz e le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale; d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche; e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneita' finale; f) le modalita' di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.».
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. 2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita'. 5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che: a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato; b) hanno compiuto gli anni ventuno; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice. 6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5. 7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali. 8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. 9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti. 10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica. 11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 15. 13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica. 14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto; b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale; d) requisiti di idoneita'; e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti; f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; h) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.».
Art. 32
Modifiche all'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Estensione dell'abilitazione). - 1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela. 2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta. 2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di eta', possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.».
Art. 33
Esercitazioni pratiche
1.L'articolo 31 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Esercitazioni pratiche). - 1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonche' per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purche' durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. 2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identita' o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unita' da diporto per un termine di validita' temporale pari a quello della domanda.».
Art. 34
Rilascio delle patenti nautiche senza esami
1.L'articolo 32 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Rilascio delle patenti nautiche senza esami). - 1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono: a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare; b) brevetto di abilitazione per la condotta di unita' navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare; c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura rilasciato dalla Marina militare; d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare; e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall'unita' madre; f) brevetto di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa; g) brevetto di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; h) brevetto di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; i) patentino di abilitazione al comando di unita' navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; l) patentino di abilitazione al comando di unita' navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; m) abilitazione al comando di unita' navali d'altura dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare; n) abilitazione al comando di unita' navali in navigazione costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare; o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; p) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; q) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare; r) brevetto di abilitazione al comando di unita' navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare. 2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono i seguenti: a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare; b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare; c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa M.M." rilasciato dalla Marina militare; d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre; e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza.».
Art. 35
Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane
1.L'articolo 34 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane). - 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonche' natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto e' tenuto a bordo in originale. 2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'. 3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonche' per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione. 4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unita' da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica e' regolato dall'articolo 39 del codice. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero e' dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.».
Art. 36
Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale
1.L'articolo 35 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale). - 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneita' finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda: a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis, comma 5; b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10; c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'eta' e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio. 2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unita' a motore.».
Art. 37
Giudizio di idoneita'
1.L'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Giudizio di idoneita'). - 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida. 2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C. 3. I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste. 4. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore. 5. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purche' in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneita' fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico e' allestito oltre al codice identificativo del medico. 7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di idoneita' psichica e fisica puo' essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. 8. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' effettuato dalla commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti casi: a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3; b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga opportuno. 9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla convalida della patente nautica all'autorita' marittima o all'UMC competente, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. 10. In caso di disabilita' o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento ne' di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato. 11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che non ha scadenza di validita'. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato. 12. Avverso il giudizio di idoneita' psicofisica e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici. 13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validita' per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e puo' essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se e' ancora in corso di validita' ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il certificato medico e' conforme al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1, ed e' soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I, annesso 2, e' consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni. 14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.».
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico): «Art. 3 (Diagnosi). - 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.». - Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)): «Art. 41 (Validita' dei certificati). - 1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.».
Art. 38
Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche
1.L'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche). - 1. Non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, ne' la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonche' di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita' marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Note all'art. 38: - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Per i riferimenti normativi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)): «Art. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). - Omissis 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)): «Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.».
Art. 39
Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Termine di validita' delle patenti). - 1. La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'. 1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 2. La validita' delle patenti di categoria C o di categoria D, tipo D2, e' limitata ad un periodo piu' breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale. 3. La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita' decorre dalla data di convalida. 4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».
Art. 40
Modifiche all'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 39 (Revisione delle patenti nautiche). - 1. L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi o su disposizione dell'autorita' giudiziaria.».
Art. 41
Modifiche all'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 40 (Sospensione delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica. 2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica e' sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita' marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre gravi danni. 3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi. 4. La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione. 5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e' stato commesso ovvero all'UMC se il fatto e' avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita' dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita', la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza. 6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente. 7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.».
Art. 42
Revoca delle patenti nautiche
1.L'articolo 41 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Revoca delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non e' piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'articolo 36. 2. Se a seguito della visita medica di idoneita' viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B e' affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, puo' essere chiesto all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, puo' essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2. 3. Se il titolare non e' piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37, la patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio. L'interessato puo' conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione. 4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.».
Art. 43
Unificazione di patenti nautiche
1.L'articolo 45 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 45 (Unificazione di patenti nautiche). - 1. Coloro che sono in possesso di piu' patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l'unificazione all'autorita' marittima o all'UMC che ha rilasciato la patente nautica piu' recente.».
Art. 44
Registro delle patenti nautiche
1.L'articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 46 (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 39-bis (Anagrafe nazionale delle patenti nautiche). - 1. Per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice. 2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica: a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica; b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca; b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis; c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive; d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe. 3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62. 4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' consentito: a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate; b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge; c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le liberta' degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».
Art. 45
Distruzione delle patenti nautiche
1.Dopo l'articolo 47 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Distruzione delle patenti nautiche). - 1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorita' marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonche' degli stampati ritirati e sostituiti perche' non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, e' fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti. 2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 e' redatto verbale di distruzione, che e' conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 2963 del codice civile: «Art. 2963 (Computo dei termini di prescrizione). - I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.».
Art. 46
Modifiche all'articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 48 (Finalita' e campo di applicazione). - 1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis. 2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate: a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE; b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE. 3. Per i natanti da diporto e le moto d'acqua, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo di cui all'articolo 49 e per la sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche.».
Art. 47
Modifiche all'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 50 (Certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione. 2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON: a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice; b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria. 3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nell'ATCN ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale. 4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON. 5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte di un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento. 6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».
Art. 48
Modifiche all'articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Validita' del certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validita': a) otto anni dalla registrazione nell'ATCN per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice; b) dieci anni dalla registrazione nell'ATCN per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice. 2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'. 3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. 3-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilita' o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, e' rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. 4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo tecnico. 5. L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unita' venga eseguita un'ispezione a secco della carena.».
Art. 49
Modifiche all'articolo 52 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 49: - Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».
Art. 50
Modifiche all'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Note all'art. 50: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza). - 1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali. 1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice.».
Art. 51
Modifiche all'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
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