DECRETO 17 settembre 2024, n. 133

Type Decreto
Publication 2024-09-17
Ultimo aggiornamento 2024-09-21
State In force
Source Normattiva
articles 101
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Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 54 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). - 1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unita' che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio. 2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio. 2-bis. Le unita' pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio. 3. I conduttori di tavole a vela, moto d'acqua e unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. 4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.».

Art. 52

Modifiche all'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN».

Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto). - 1. I battelli di servizio rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.»

Art. 53

Modifiche all'articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 57 (Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza). - 1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto. 2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il certificato di sicurezza e' stato rilasciato. 3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria puo' presentare la medesima documentazione all'autorita' consolare. 3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998. 3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneita' e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneita' e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validita'. 4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della stessa.»

Art. 54

Modifiche all'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 60, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola «tenuto» e' sostituita dalla seguente: «tenuta».

Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati). - 1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue: a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50; b) quattro persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50; c) cinque persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00; d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50; e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50; f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50. 2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', e' tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma 1. 3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.»

Art. 55

Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica

1.Dopo l'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «Art. 60-bis (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica). - 1. Le istruzioni di cui dell'articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2022, n. 11.».

Note all'art. 55: - Si riporta l'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE) «Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). - Omissis 8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. Omissis.».

Art. 56

Tipi di visite

1.L'articolo 62 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 62 (Tipi di visite). - 1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza: a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio; b) periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70; c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono disposte dall'autorita' marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l'unita' da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED. 3. Lo STED, a seguito di convalida dell'UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e sulla base dell'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall'autorita' marittima o della navigazione interna. Lo STED aggiorna l'ATCN con i dati del certificato di sicurezza e, in caso di rinnovo, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, previa presentazione della DCI aggiornata. 4. Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorita' consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 5. L'autorita' consolare trasmette all'UCON, per la convalida e l'aggiornamento dell'ATCN, copia del certificato di sicurezza, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza.».

Note all'art. 56: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto): «Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»). - Omissis 2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono: Omissis g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale; Omissis.».

Art. 57

Modifiche all'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 57: - Si riporta il testo dell'articolo 63 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 63 (Visita iniziale). - 1. La visita iniziale e' effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilita' in acqua. 1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione puo' essere dispensata dalla prova di stabilita', qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravita' della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati. 2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione. 3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita', all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104

Art. 58

Modifiche all'articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 65 (Visite occasionali). - 1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, sottopone la nave a visita occasionale. 2. La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta. 3. Nel caso in cui il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria della nave non provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna, il certificato di sicurezza perde di validita'. 3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validita' del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.».

Art. 59

Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 67, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nella cui giurisdizione si trova l'unita' da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5,».

Note all'art. 59: - Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 67 (Organi di esecuzione delle visite). - 1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo nella cui giurisdizione si trova l'unita' da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5, per le unita' che si trovino in porti esteri.»

Art. 60

Modifiche all'articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validita'.».

Note all'art. 60: - Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 68 (Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili). - 1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato, rinnovato o convalidato. 2. Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validita'. 3. Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.»

Art. 61

Modifiche all'articolo 69 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 69, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Note all'art. 61: - Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 69 (Mantenimento delle condizioni dopo le visite). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Art. 62

Modifiche all'articolo 70 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 70, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «dall'autorita' marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON».

Note all'art. 62: - Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Certificato di sicurezza per navi da diporto). - 1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.».

Art. 63

Modifiche all'articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 63: - Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 71 (Validita' del certificato di sicurezza). - 1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di: a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio; b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri. 2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.»

Art. 64

Modifiche all'articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 72 (Apparato motore, impianti ed allestimento). - 1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone. 4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104

Art. 65

Modifiche all'articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 65: - Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 73 (Protezione contro gli incendi). - 1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso. 3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. 6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104

Art. 66

Modifiche all'articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.».

Note all'art. 66: - Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 74 (Mezzi di salvataggio). - 1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unita' e' abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio. 2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata. 3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione. 4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione. 4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.».

Art. 67

Modifiche all'articolo 75 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 67: - Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 75 (Dotazioni di sicurezza). - 1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono: a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni oppure una bussola elettronica; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo; e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri; f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere; g) strumento di radioposizionamento; h) tre fuochi a mano a luce rossa; i) tre razzi a paracadute a luce rossa; l) due boette fumogene; m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto del Ministro della sanita' 25 maggio 1988, n. 279; o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento; q) un riflettore radar; r) radio telefono ad onde ettometriche conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; s) n. 1 E.P.I.R.B. funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; t) dispositivo di esaurimento della sentina; t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002. 2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.».

Art. 68

Modifiche all'articolo 76 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 76, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice».

Note all'art. 68: - Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 76 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole). - Omissis 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice.»

Art. 69

Modifiche all'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 69: - Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 77 (Trasferimento per lavori e navigazione di prova). - 1. L'autorita' marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, previa visita dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione. 2. L'autorita' marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, sentito l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizza prove di navigazione con navi da diporto non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.».

Art. 70

Modifiche al Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.Alla rubrica del Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

Note all'art. 70: - Si riporta il testo della rubrica Capo II del Titolo III del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «CAPO II - Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

Art. 71

Modifiche all'articolo 78 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 71: - Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 78 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio, nonche' alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia: a) il comandante o un membro dell'equipaggio; b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.»

Art. 72

Modifiche all'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.».

Note all'art. 72: - Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 80 (Tipi di visite). - 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita' immesse per la prima volta in servizio; b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di idoneita' al noleggio; c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.».

Art. 73

Modifiche all'articolo 81 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 73: - Si riporta il testo dell'articolo 81 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 81 (Dichiarazione di idoneita'). - 1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, rilasciano una dichiarazione di idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI. 2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico autorizzato.».

Art. 74

Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 74: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Certificato di idoneita'). - 1. Il certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto, e' rilasciato: a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON; b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice. 3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nell'ATCN. 4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice. 5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneita' da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneita'. 6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneita' al noleggio e' rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato di idoneita' rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN ovvero, per i natanti da diporto, all'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 8. Le unita' da diporto battenti bandiera straniera, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.».

Art. 75

Modifiche all'articolo 84 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 84, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Note all'art. 75: - Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneita'). - 1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Art. 76

Modifiche all'articolo 85 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 85, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «La visita iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale».

Note all'art. 76: - Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 85 (Visita iniziale). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita. 2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita. 3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.».

Art. 77

Modifiche all'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 77: - Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 87 (Visite occasionali). - 1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis. 1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato. 2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'. L'autorita' marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita', i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.».

Art. 78

Modifiche all'articolo 88 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 78: - Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 88 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. E' responsabilita' del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis. 2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, e' annotata sul certificato di idoneita' a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorita' marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneita', per i natanti. 3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione. 4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.».

Art. 79

Modifiche all'articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1.All'articolo 89, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «otto».

Note all'art. 79: - Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 89 (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di otto passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone. 2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone.»

Art. 80

Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1.Dopo l'articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti: «Art. 89-bis (Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2. Art. 89-ter (Italian Passenger Yacht Code). - 1. l'Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento per le navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali, non trasportano cargo e sono denominate "passenger yacht". 2. L'Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera aa), numero 1) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, nonche' agli standard delle stesse per garantirne l'applicabilita' in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle unita' di cui al comma 1. 3. I requisiti previsti dall'Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard. 4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall'Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata e' incorporato nel suddetto codice. 5. Le proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall'Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l'equivalenza: a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata; b) incorpori requisiti piu' elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente; c) soddisfi le finalita' essenziali dei requisiti interessati dalla deroga; d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall'amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13; e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un'analisi ingegneristica. 6. Gli standard alternativi gia' approvati dall'amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di sostanziale equivalenza tra le unita'. 7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La concessione delle esenzioni e' limitata nella misura consentita dalle convenzioni internazionali ed e' considerata eccezionale. 8. L'approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave. 9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformita' con l'Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse. 10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa e' considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica. 11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' approvato l'Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell'inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonche' le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7.»

Note all'art. 80: - Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), si vedano le note all'articolo 15. - Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si vedano le note all'articolo 15. - Per il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167), si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.

Art. 81

Modifiche all'articolo 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 81: - Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; c) un'unita' per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018; d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.».

Art. 82

Modifiche all'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Note all'art. 82: - Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Art. 91 (Segnalazione). - 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. 2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. 3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2. 5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del subacqueo.».

Art. 83

Limitazioni particolari

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