DECRETO 17 settembre 2024, n. 133
1.Al Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il Capo III sono inseriti i seguenti: «Capo III-bis Limitazioni particolari Art. 91-bis (Limiti di velocita' e di emissioni sonore). - 1. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore e' consentita alla velocita' massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite e' ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorita' della navigazione interna competente. 2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonche' nelle rade e nelle baie ove si trovano unita' all'ancora e' fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocita', comunque, non superiore a 3 nodi. 3. Nelle acque marittime, e' fatto divieto alle unita' da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite e' determinato dall'autorita' della navigazione interna competente. Art. 91-ter (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa). - 1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorita' della navigazione interna competente mira a garantire: a) l'incolumita' dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza; b) l'ancoraggio delle unita' da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumita' delle persone a bordo, con riguardo alle localita' che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsita' di ripari o fondali superiori a 10 metri. Art. 91-quater (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita' in mare e nelle acque interne). - 1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocita' sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocita' dell'unita' da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. 3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione. 4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilita' per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione. Capo III-ter Disciplina del servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare Art. 91-quinquies (Regime amministrativo). - 1. La comunicazione di inizio attivita' prevista dall'articolo 49-duodecies, comma 2, del codice, e' presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalita' telematiche, dalle ditte individuali o dalle societa' che: a) hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneita' di cui all'articolo 91-septies e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare; b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilita' civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino. 2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attivita'. 3. Nella comunicazione di inizio attivita' sono contenuti: a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative; b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o le societa' in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa' e per le cooperative; c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare"; e) i contatti di reperibilita'; f) gli estremi di individuazione delle unita' da diporto adibite al servizio. 4. La comunicazione e' inoltre presentata in caso di: a) trasferimento della sede legale; b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto; c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attivita'; d) variazioni della proprieta' o dell'assetto societario o cooperativo; e) variazione delle unita' da diporto adibite al servizio; f) variazione dei contatti di reperibilita'. 5. La comunicazione di inizio attivita' puo' essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che: a) hanno compiuto gli anni diciotto; b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). 6. La comunicazione di inizio attivita' non puo' essere presentata da coloro che: a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 37; b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento. 7. Il servizio e' esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non puo' essere affidato ad altre imprese. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o piu' requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attivita', adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio. 9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8. 10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unita' utilizzate per il servizio. Nel registro e' annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unita' utilizzate. Art. 91-sexies (Requisiti dell'equipaggio). - 1. Possono condurre le unita' adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unita' a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell'articolo 33 e dell'allegato III. 2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unita' adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Art. 91-septies (Requisiti dell'unita' da diporto). - 1. L'unita' da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere: a) iscrizione nell'ATCN; b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare"; c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54; d) certificato di idoneita' al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; e) copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino. 2. Il certificato di idoneita' di cui al comma 1, lettera d) e' rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, volta a verificare l'idoneita' al servizio dell'unita' da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalita' delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonche' i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneita'. 3. Il certificato di idoneita' e' conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed e' rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. Art. 91-octies (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91-undecies, l'equipaggio delle unita' adibite al servizio di assistenza e traino e' composto almeno dal comandante e da altra persona in qualita' di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-sexies. Art. 91-nonies (Limiti di operativita' del servizio). - 1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-quinquies, comma 10. Capo III-quater Unita' da diporto a controllo remoto Art. 91-decies (Navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto). - 1. Le unita' da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN. 2. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonche' per la verifica di parti o attrezzature di unita' da diporto in fase di costruzione o riparazione. 3. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' suddivisa nelle seguenti categorie: a) "libera": navigazione con unita' condotta a vista per la quale non e' prevista comunicazione o autorizzazione; b) "controllata": navigazione con unita' condotta non a vista, distinta in: 1) tipo A: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione; 2) tipo B: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione; c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unita' da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto. 4. L'autorita' competente di cui al comma 3 puo' esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 5. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata e' limitata al mare territoriale. La navigazione certificata e' consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo e' sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-bis, comma 2, del codice. Art. 91-undecies (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali). - 1. Per la navigazione di unita' da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali e' richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente. Art. 91-duodecies (Disciplina delle unita' da diporto a controllo remoto). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unita' da diporto a controllo remoto, nonche' le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalita' di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresi' disciplinate ulteriori attivita' consentite con unita' da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-decies. Capo III-quinquies Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto Art. 91-terdecies (Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto). - 1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice, e' gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto. 2. Le autorita' marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalita' telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all'articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalita' di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio. 3. L'archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio.».
Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'articolo 49-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 49-duodecies (Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare). - Omissis 2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24. Omissis.». - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), si vedano le note all'articolo 25. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto). - Omissis 2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 60, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). - Omissis 3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto. Omissis.». - Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2019, n. L 169/1. - Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), si vedano le note alle premesse.
Art. 84
1.Dopo il titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: «TITOLO III-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 91-quaterdecies (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalita' e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 36, degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018. 2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). 3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalita' perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceita', correttezza, trasparenza e limitazione delle finalita'. Art. 91-quindecies (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalita' di accesso). - 1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalita' definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED. 2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e' consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, con le modalita' previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1. 3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonche' agli altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 91-sedecies (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali. 2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.».
Note all'art. 84: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto), si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto): «Art. 3 (Archivio telematico centrale delle unita' da diporto «ATCN»). - Omissis 2. L'ATCN e' completamente informatizzato e si articola in due sezioni: a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli UMC attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) «Sezione dati SISTE», popolata e aggiornata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unita' da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unita' da diporto gia' immatricolate, con le informazioni trasmesse dal Corpo delle Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministero da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Omissis.» «Art. 6 (Abilitazione dei raccomandatari e degli studi di consulenza). - 1. I raccomandatari e gli studi di consulenza che intendono attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per territorio. 2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1. L'UCON, verificata la condizione di cui all'articolo 10, comma 4, autorizza il collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente. 2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. 3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente. 4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. 5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. 6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' attivi. 8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Art. 85
Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative
1.L'articolo 92 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: «Art. 92 (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformita' al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE. 2. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto gia' immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 3. Per il rilascio della certificazione di conformita' delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.».
Note all'art. 85: - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 19-bis (Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi). - 1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4. 2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo. 3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo. 4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina: a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale; b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto; c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2; d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali; e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualita' dell'impresa installatrice; f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia; g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di propulsione gia' immessi sul mercato; h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli; i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici; l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
Art. 86
Modifiche all'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.L'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato I del presente decreto.
Art. 87
Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.All'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le lettere A e B sono sostituite dalle lettere A e B di cui all'allegato II del presente decreto.
Note all'art. 87: - Si riporta il testo dell'allegato II del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente decreto: «Allegato II. Procedure di rilascio e convalida delle patenti nautiche A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, presentano la domanda di ammissione agli esami all'autorita' marittima o agli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del regolamento, la domanda e' inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta. 2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una provincia diversa da quella di residenza allegano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza. B. CALENDARIO DEGLI ESAMI 1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso di validita' dichiarano la propria disponibilita' a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda di ammissione, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di patenti nautiche di categoria D, tipo D1. 2. Gli uffici competenti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilita' ricevute, dispongono un calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno o piu' esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione di disponibilita'. Alla dichiarazione di disponibilita', che puo' essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame. 3. La domanda di ammissione agli esami e' archiviata nei seguenti casi: a) quando il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilita' a svolgere l'esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione; b) quando il candidato, regolarmente convocato, non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti; c) quando il candidato non abbia superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica; d) quando l'ufficio competente abbia avuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneita' psicofisica o dei requisiti morali del candidato. 4. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione della precedente, puo' sostenere nuovamente per due volte la sola prova pratica. 5. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonche' i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno facolta' di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame. 6. Le misure compensative comprendono: a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalita' dei candidati; b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica; c) il supporto di assistenti o mediatori linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica. 7. Compatibilmente con la tipologia e la finalita' della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento delle prove teoriche in modalita' alternative, tenendo conto anche del profilo individuale di abilita'. Nel caso della scelta della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che e' allegata al verbale d'esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato. 8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione alla tipologia e alla finalita' della prova di esame, sono comunque adottate modalita' di svolgimento che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame. 9. L'ammissione del candidato alle misure personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego e' comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego o la concessione dal candidato ritenuta parziale e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso sospende i termini del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica. C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE 1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonche' dal candidato, e' rilasciata al termine della prova pratica. 2. Per i soggetti gia' in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente e' subordinato al ritiro della precedente che e' annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente e' data comunicazione all'autorita' che ha provveduto al rilascio. 3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto. D. CONVALIDA DELLE PATENTI 1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonche' l'eventuale possesso di altra patente nautica. 2. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida. 3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n..........validita' confermata fino al......................" seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti. 4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n............ validita' confermata fino al ..................... prescrizioni mediche ......................" seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti. E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI 1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita e' ritirata ed annullata. 2. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione. 3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n...........rilasciata in data........................", seguita dalla firma del funzionario incaricato. F. CAMBIO DI RESIDENZA 1. il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n...................... residente a .......................................... in via ...................", seguita dalla firma del funzionario incaricato. G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione. 2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonche' due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' esente dal bollo. 3. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione. 4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n........... rilasciata in data ..............", seguita dalla firma del funzionario incaricato. 5. Il duplicato della patente nautica ha la validita' del documento sostituito.».
Art. 88
Modifiche all'allegato III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.L'allegato III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato III del presente decreto.
Art. 89
Modifiche all'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.L'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato IV del presente decreto.
Art. 90
Modifiche all'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.L'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato V del presente decreto.
2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura il monitoraggio dell'efficacia dei mezzi e delle dotazioni di cui all'allegato V al fine di verificare, sulla base dell'evoluzione tecnologica, la necessita' del loro aggiornamento.
Art. 91
Allegato V-BIS
1.Dopo l'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito l'Allegato V-BIS di cui all'allegato VI del presente decreto.
Art. 92
Modifiche all'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.L'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato VII del presente decreto.
Art. 93
Allegato VII-BIS
1.Dopo l'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito l'Allegato VII-BIS di cui all'allegato VIII del presente decreto.
Art. 94
Modifiche all'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.L'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato IX del presente decreto.
Art. 95
Allegato VIII-BIS
1.Dopo l'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito l'Allegato VIII-BIS di cui all'allegato X del presente decreto.
Art. 96
Modifiche all'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1.L'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato XI del presente decreto.
Art. 97
Allegato XI-BIS
1.Dopo l'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito l'Allegato XI-BIS di cui all'allegato XII del presente decreto.
Art. 98
Disposizioni abrogative
Art. 99
Disposizioni transitorie
1.Le dimensioni e il posizionamento delle sigle di individuazione delle unita' da diporto, gia' iscritte nei registri cartacei ma non ancora transitate nell'ATCN, sono adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 19 in occasione del loro popolamento nel predetto archivio telematico.
Art. 100
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 101
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Il Ministro della giustizia Nordio Il Ministro della difesa Crosetto Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Il Ministro della cultura Giuli Il Ministro del turismo Garnero Santanche' Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 3374
Allegato I
Allegato I "Allegato I (articolo 36) REQUISITI DI IDONEITA' PARAGRAFO I MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A, B, D TIPO D1 1. Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A, B e D, tipo D1, e la loro convalida coloro che sono affetti dalle seguenti patologie e minorazioni, purche' le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. A. Affezioni cardiovascolari La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. Si puo' procedere al rilascio dell'idoneita' in sede monocratica per quelle affezioni ritenute stabilizzate dal medico specialista di struttura pubblica che ha in cura il paziente, con certificazione conforme al modello in annesso 3 limitatamente a: . ipertensione arteriosa: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica, se i valori pressori sono nei limiti di normalita' e stabili a 6 (sei) mesi dall'inizio del trattamento comportamentale o farmacologico; . patologia ischemica del miocardio: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di infarto miocardico o di cardiopatia ischemica cronica non infartuale, passato almeno un anno da efficace trattamento di rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) o chirurgica (BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche: a) assenza di sintomatologia aritmica maggiore o sintomatologia anginosa residua sia a riposo che sotto sforzo (classe CCS 1), dimostrata con test ergometrico; b) normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come FE≥52% nel sesso maschile e ≥54% nel sesso femminile, dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad es. risonanza magnetica) ed assenza di sintomi compatibili con insufficienza cardiaca (classe NYHA I) . pregresso intervento cardiochirurgico: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di: a) riparazione chirurgica della valvola mitralica con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); la sostituzione valvolare con protesi NON rientra in questa categoria; b) riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto interventricolare (DIV) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); c) riparazione chirurgica o percutanea di forame ovale pervio (PFO) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); d) efficace asportazione di mixoma atriale con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento). . aritmie: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di: a) aritmia sopraventricolare (ad es. extrasistolia sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW, ecc.) in assenza di sincope e di cardiopatia strutturale confermata da metodica di imaging (ecocardiogramma o risonanza magnetica cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad almeno sei mesi dall'inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva con efficace procedura ablativa (ad almeno sei mesi dall'intervento; obbligatoria in caso di WPW); b) pacemaker ("loop recorder" e defibrillatori impiantabili o ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria) con le seguenti caratteristiche: 1. almeno 3 (tre) mesi dall'impianto; 2. eta' del paziente maggiore di 50 anni; 3. corretto funzionamento del dispositivo; 4. adesione ai controlli periodici del dispositivo; 5. stima della durata residua della batteria superiore alla validita' prevista da legge della nuova idoneita'; 6. elettrocateteri in sede da meno di 10 anni (cut-off per possibili malfunzionamenti degli elettrocateteri). B. Malattie respiratorie La patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ossia quando sussistono patologie dell'apparato respiratorio quali asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva - BPCO, il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. Nel caso di soggetto affetto da OSAS, per i soggetti con un profilo di basso livello di rischio, l'accertamento puo' essere effettuato da un medico monocratico; nei casi di rischio medio ed alto il giudizio e' demandato alla commissione medica locale. La modulistica da utilizzare e' conforme al modello in annesso 4. C. Diabete In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, in quanto il rischio e' da considerarsi elevato, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non adeguato e/o una frequenza e una capacita' di gestione delle ipoglicemia accettabile o scarsa, con un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello medio, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validita' della patente non puo' superare quanto proposto dall'attestazione dello specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 5, che e' conservata agli atti. Per i soggetti diabetici con adeguato controllo glicemico della malattia, con un giudizio complessivo circa la frequenza e la capacita' di gestione delle ipoglicemie buono e un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello basso, la validita' della patente nautica puo' essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che e' conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneita' compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio e' demandato alla commissione medica locale. D. Malattie endocrine In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entita' tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate o convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale. E. Epilessia La patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa e' rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione e' verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta da uno specialista appartenente a strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 6. La validita' della patente nautica non puo' superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute. F. Malattie psichiche Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione, avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. G. Sostanze psicoattive La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, ne' a persone che comunque consumino abitualmente, ancorche' in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' al comando e alla conduzione di unita' da diporto. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non piu' attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente nautica. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio o la convalida di patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a 2 anni. H. Malattie del sangue In caso di gravi malattie del sangue di entita' tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale puo' avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. Si demanda al giudizio della commissione medica locale qualunque tipo di affezione quale: . malattie linfoproliferative acute e croniche: quali leucemie acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin), gammopatie monoclonali (mieloma multiplo, plasmocitoma, macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi, malattia delle catene pesanti), istiocitosi. Solo nel caso di gammopatia monoclonale benigna (MGUS), la validita' della patente puo' essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti. . sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide acuta e cronica, sindromi mielodisplastiche, mielofibrosi primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. Solo nei casi di policitemia vera e trombocitemia essenziale, la validita' della patente puo' essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti. . coagulopatie ereditarie e acquisite: incluse le assunzioni di anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico. I. Malattie dell'apparato urogenitale La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata, quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa e' rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Il rilascio della patente nautica a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima convalida della patente nautica successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneita' psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conduttore trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente nautica puo' essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 38 del regolamento e le successive convalide sono subordinate ad accertamento delle condizioni di idoneita' psicofisica svolta da uno dei medici di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale, qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneita' alla conduzione. PARAGRAFO II REQUISITI VISIVI ED UDITIVI A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato possiede un campo visivo normale, una sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu) e un'acuita' visiva crepuscolare di almeno 1/10. Inoltre possiede una sensibilita' tale da raggiungere una soglia di contrasto spaziale del 3%. Tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Per i soggetti diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro- otticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, e' accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%. B. In caso di visione binoculare, l'interessato possiede un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 7/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 2/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto e' di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Sono assenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali utilizzati sono dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo periodo. D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, e' considerato in sede di visita come visus naturale. La validita' della patente nautica non puo' eccedere i cinque anni. E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Il candidato al rilascio o alla convalida della patente nautica monocolo, organico o funzionale, possiede un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva, se ben tollerata. Il medico monocratico certifica che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consente una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Sono assenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. Il campo visivo e' allegato al certificato medico su modello in annesso 7, rilasciato da oculista di struttura pubblica, privata convenzionato o dal privato che ha in cura il paziente. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia. F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non eccede i cinque anni. G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni. H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno. Le caratteristiche tecniche delle protesi e la loro efficienza devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica. PARAGRAFO III IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA C (DIREZIONE NAUTICA) 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto. A. coloro che presentano, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla conduzione di quelle tipologie di unita' (vela o motore), alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione e' vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato puo' conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A, B o D, tipo D1. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento. B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale, eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da: . encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; . malattie del sistema nervoso periferico; . postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. 2. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A, B, o D, tipo D1 con validita' non superiore a due anni. PARAGRAFO IV IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA D, TIPO D2 1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, D, tipo D1, possono conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2, o riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria D, tipo D2, qualora, le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. 2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono condizionare l'idoneita' al conseguimento, alla convalida o alla riclassificazione della patente nautica ad una o piu' delle seguenti limitazioni o prescrizioni: . avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente nautica; . navigazione in orario esclusivamente diurno; . navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente favorevoli; . limitazione a una determinata tipologia di unita' da diporto; . navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa; . limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo; . utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a bordo; . durata inferiore della validita' della patente nautica; . altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi sanitari. PARAGRAFO V DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, i soggetti con DSA possono conseguire tutte le categorie di patenti nautiche. 2. La diagnosi di DSA, in particolare quella rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, da struttura pubblica o privata convenzionata oppure da specialisti in servizio presso le strutture accreditate al rilascio ai sensi del medesimo articolo 3, non ha scadenza di validita'. 3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Allegato II "ALLEGATO II (articoli 29 e 47) A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, presentano la domanda di ammissione agli esami all'autorita' marittima o agli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del regolamento, la domanda e' inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta. 2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una provincia diversa da quella di residenza allegano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza. B. CALENDARIO DEGLI ESAMI 1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso di validita' dichiarano la propria disponibilita' a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda di ammissione, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di patenti nautiche di categoria D, tipo D1. 2. Gli uffici competenti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilita' ricevute, dispongono un calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno o piu' esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione di disponibilita'. Alla dichiarazione di disponibilita', che puo' essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame. 3. La domanda di ammissione agli esami e' archiviata nei seguenti casi: a) quando il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilita' a svolgere l'esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione; b) quando il candidato, regolarmente convocato, non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti; c) quando il candidato non abbia superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica; d) quando l'ufficio competente abbia avuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneita' psicofisica o dei requisiti morali del candidato. 4. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione della precedente, puo' sostenere nuovamente per due volte la sola prova pratica. 5. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonche' i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno facolta' di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame. 6. Le misure compensative comprendono: a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalita' dei candidati; b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica; c) il supporto di assistenti o mediatori linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica. 7. Compatibilmente con la tipologia e la finalita' della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento delle prove teoriche in modalita' alternative, tenendo conto anche del profilo individuale di abilita'. Nel caso della scelta della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che e' allegata al verbale d'esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato. 8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione alla tipologia e alla finalita' della prova di esame, sono comunque adottate modalita' di svolgimento che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame. 9. L'ammissione del candidato alle misure personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego e' comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego o la concessione dal candidato ritenuta parziale e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso sospende i termini del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica."
Allegato III
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