DECRETO 17 settembre 2024, n. 133
Allegato III "ALLEGATO III (articolo 33) COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI COMPETENZA, DI ABILITAZIONE O DI TITOLO PROFESSIONALE A. EQUIVALENZE 1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta, sia per il traffico che per la pesca, o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita', possono comandare, purche' a titolo gratuito, le unita' da diporto nei limiti di seguito indicati: a) navi da diporto: . primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06/08/2016; . primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 9 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121; . capitano del diporto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121; . comandante del diporto di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121; . ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice; . titolo professionale di marinaio autorizzato al traffico e superiori. b) imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa: . tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati alla lettera a); . ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06/08/2016; . ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 23 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 24 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . capo barca per il traffico nello Stato. c) natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia di distanza dalla costa: . tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati ai punti a) e b); . capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera; . capitano della navigazione interna; . capo timoniere della navigazione interna; . capo barca della navigazione interna; . conduttore di motoscafi per le acque interne; . timoniere della navigazione interna; . pilota motorista della navigazione interna. d) natanti ed imbarcazioni da diporto a vela: . ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe con specializzazione "vela"; . ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela"; . capitano del diporto con specializzazione "vela"; . comandante del diporto con specializzazione "vela". 2. I soggetti di cui al comma 1, che assumono il comando di un'unita' da diporto, conservano a bordo il libretto di navigazione. B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE 1. Possono conseguire, senza esami, le patenti nautiche di categoria A e B, previste rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del regolamento, nei limiti indicati dalla medesima lettera A e con le modalita' stabilite dalla lettera C del presente allegato: a) coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati alla lettera A, comma 1, muniti di libretto di navigazione in corso di validita'; b) coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione (piloti provvisti di licenza rilasciata dal capo del compartimento marittimo). C. PROCEDURA DI RILASCIO 1. I soggetti di cui alle lettere A e B, articolo 1, lettera b), richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica. 2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni di nascita, residenza e cittadinanza di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) certificato medico, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento; c) due foto formato ICAO, di cui una autenticata; d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata; e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto; f) una marca da bollo secondo il valore vigente."
Allegato IV
Allegato IV "Allegato IV (articolo 50) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
Allegato V "ALLEGATO V (articolo 54) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita'). Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
Allegato VI "ALLEGATO V-BIS (articolo 48, comma 1) DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DIPORTO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VII
Allegato VII "ALLEGATO VII (articolo 82) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VIII
Allegato VIII "ALLEGATO VII-BIS (articolo 82) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IX
Allegato IX "ALLEGATO VIII (articolo 88) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita'). Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato X
Allegato X "ALLEGATO VIII-BIS (articolo 88, comma 1) DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DA DIPORTO ADIBITI A NOLEGGIO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XI
Allegato XI "ALLEGATO XI (articolo 88) ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XII
Allegato XII "Allegato XI-BIS (articolo 91-septies) Parte di provvedimento in formato grafico
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