LEGGE 6 novembre 2024, n. 163
ARTICOLO IV - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Sezione 4.01. Cooperazione e Informazioni (a) La Banca, la Mutuataria, ciascun Soggetto del Progetto e il Garante coopereranno pienamente per assicurare la realizzazione degli scopi per i quali il Finanziamento e' stato concesso. A tal fine, la Banca, la Mutuataria, ciascun Soggetto del Progetto e il Garante dovranno: (i) di volta in volta, su richiesta di una di esse, scambiarsi opinioni in merito all'avanzamento del Progetto, alle finalita' del Finanziamento e all'adempimento dei rispettivi obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia, nonche' all'adempimento di un Soggetto del Progetto ai sensi di qualsiasi Accordo di Progetto di cui sia parte, e di qualsiasi accordo correlato, e fornire alle altre parti tutte le informazioni ad esse relative che siano state ragionevolmente richieste; e (ii) informarsi reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi condizione che interferisca o minacci di interferire con le questioni di cui al precedente paragrafo (i). (b) La Mutuataria informera' tempestivamente la Banca di qualsiasi proposta di modifica della natura o dell'ambito del Progetto o dell'attivita' o delle operazioni di un Soggetto del Progetto e di qualsiasi evento o condizione che possa influire in modo sostanziale sulla realizzazione del Progetto o sullo svolgimento dell'attivita' o delle operazioni di un Soggetto del Progetto. (c) Il Garante non intraprendera' alcuna azione, ne' consentira' ad alcuno dei suoi agenti o controllate di intraprendere alcuna azione, che possa impedire o interferire con la realizzazione del Progetto o con l'efficiente funzionamento delle strutture del Progetto o con l'adempimento degli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento o degli obblighi di un Soggetto del Progetto ai sensi di un Accordo di Progetto. Il Garante dovra' altresi' garantire che nessuna azione di questo tipo sia intrapresa o permessa da alcuna delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da alcuna entita' posseduta e controllata da, o operante per conto o a beneficio del, Garante o di tali suddivisioni. Sezione 4.02. Responsabilita' Relative alla Realizzazione del Progetto (a) La Mutuataria realizzera' il Progetto o fara' in modo che il Progetto sia realizzato con la dovuta diligenza ed efficienza in conformita' con le leggi, gli standard e le prassi ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro indicati nel Contratto di Finanziamento e con gli altri relativi standard e prassi e fornira' tempestivamente, ove necessario, i fondi, i terreni, le strutture, i servizi e le altre risorse necessarie a tali scopi. (b) Ove vi sia un Accordo di Progetto che attribuisce la responsabilita' parziale o totale della realizzazione del Progetto a un Soggetto del Progetto, la Mutuataria dovra': (i) far si' che tale Soggetto del Progetto coinvolto esegua, in conformita' alle disposizioni di tale Accordo di Progetto, tutti gli obblighi dello stesso ivi previsti; e (ii) non intraprendere o permettere che venga intrapresa alcuna azione che possa impedire o interferire con tale esecuzione. (c) Fermo restando quanto previsto alle precedenti sottosezioni (a) o (b), la Mutuataria intraprendera' o fara' si' che siano intraprendese tutte le azioni necessarie per acquisire, ove e quando necessario, tutti i terreni e i diritti sugli stessi necessari per la realizzazione del Progetto e fornira' alla Banca, tempestivamente su richiesta di quest'ultima, evidenze soddisfacenti che tali terreni e diritti sui terreni siano disponibili per tali scopi. (d) La Mutuataria dovra' assicurare o fare in modo che venga assicurato, o adottare provvedimenti adeguati e soddisfacenti per la Banca per provvedere all'assicurazione di: (i) le merci importate da finanziare con i proventi del Finanziamento per il Progetto, contro i rischi connessi all'acquisto, al trasporto e alla consegna delle stesse nel luogo di utilizzo o di installazione ( e, se del caso, contro i rischi durante il periodo di costruzione), con indennizzi nella Valuta necessaria per sostituire o riparare tali merci; e (ii) tutti gli altri beni che siano funzionali alla fattibilita' finanziaria o tecnologica del Progetto e che sono di proprieta' o sotto il controllo della Mutuataria. (e) La Mutuataria dovra' in ogni momento gestire e mantenere, o far si' che vengano gestite e mantenute, in buone condizioni di funzionamento tutte le strutture rilevanti per il Progetto e, in modo adeguatamente tempestivo, effettuare o far effettuare tutte le riparazioni e i rinnovi necessari. (f) La Mutuataria fara' in modo che tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento siano utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto. (g) La Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto non intraprenderanno, e non autorizzeranno o permetteranno ad alcuno dei propri funzionari, direttori, dipendenti autorizzati, Collegate, agenti o rappresentanti di intraprendere, alcuna Pratica Vietata in relazione all'appalto, all'aggiudicazione o all'esecuzione di qualsiasi contratto relativo al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento). Sezione 4.03. Appalti (Procurement) (a) Salvo diverso accordo della Banca, l'approvvigionamento di beni, opere e servizi, compresi i servizi di consulenza, necessari per il Progetto e da finanziare con i proventi del Finanziamento, sara' disciplinato dal Regolamento sugli Appalti della BERS e dalle disposizioni contenute nel Contratto di Finanziamento. (b) Ove, in conformita' con le Policy e le Procedure Operative, la Banca dovesse stabilire che la Mutuataria, il Garante, qualsiasi Soggetto del Progetto, i fornitori, i subfornitori, gli appaltatori, i subappaltatori, i concessionari, i consulenti o i subconsulenti, nel concorrere per o nell'eseguire qualsiasi accordo in relazione al Progetto (compresa qualsiasi transazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), abbiano posto in essere una Pratica Vietata, la Banca potra' dichiarare che tale accordo non e' ammissibile ai fini del finanziamento e potra' intraprendere qualsiasi Azione Esecutiva, o Azione di Divulgazione di cui alle Policy e Procedure Operative. (c) Ciascuno tra la Mutuataria, il Garante e il Soggetto del Progetto dovra', in relazione alle parti del Progetto per le quali tale entita' e' direttamente responsabile, come specificato nel Contratto di Finanziamento, assicurare che nei documenti di gara e nei contratti relativi al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), siano incluse disposizioni: (i) in cui viene specificato che i fornitori, i subfornitori, gli appaltatori, i subappaltatori, i concessionari, i consulenti e i sub-consulenti non dovranno, e non dovranno autorizzare o consentire ad alcuno dei rispettivi funzionari, direttori, dipendenti autorizzati, Collegate, agenti o rappresentanti di intraprendere alcuna Pratica Vietata in relazione al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento); e (ii) relative alla comunicazione ai fornitori, ai subfornitori, agli appaltatori, ai subappaltatori, ai concessionari, ai consulenti e ai sub-consulenti che la Banca ha il diritto di attivare le proprie Policy e Procedure Operative, comprese le Azioni Esecutive e le Azioni di Divulgazione ivi previste, in relazione alle accuse di Pratiche Vietate relative al Progetto ( compresa qualsiasi transazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento). Sezione 4.04. Scritture e Relazioni sul Progetto (a) La Mutuataria, il Garante e il Soggetto del Progetto dovranno, in relazione alle parti del Progetto per le quali tale soggetto e' direttamente responsabile, come specificato nel Contratto di Finanziamento: (i) adottare procedure e scritture adeguati alla registrazione e al monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto (compresi i relativi costi e i benefici che ne deriveranno), ai fini dell'identificazione di tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento e per identificarne l'utilizzo nel Progetto, e mettere tali scritture a disposizione dei Rappresentanti della Banca su richiesta della Banca stessa; (ii) fornire tempestivamente alla Banca le informazioni che la Banca potra' di volta in volta ragionevolmente richiedere e consentire ai Rappresentanti della Banca, su richiesta di quest'ultima: (A) di visitare qualsiasi struttura e cantiere relativi al Progetto o qualsiasi altra sede in cui si svolge l'attivita' della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto; (B) di aver accesso a, ed esaminare, tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento e tutti gli impianti, le installazioni, i siti, le opere, gli edifici, le proprieta', le attrezzature, i beni, i libri, la contabilita', i registri e i documenti della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto, e consentire che tali registri e la contabilita' siano revisionati dai revisori della Banca; e (C) incontrare e discutere con i rappresentanti e i dipendenti della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto che la Banca ritenga necessari e appropriati, in ogni caso, anche al fine di (1) facilitare il monitoraggio e la valutazione del Progetto da parte della Banca e consentire alla Banca di esaminare e rispondere a qualsiasi richiesta relativa al Progetto presentata all'IP AM, e (2) valutare se si sia verificata una Pratica Vietata in relazione al Progetto (compresa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento); (iii) garantire che nei documenti di gara e in tutti i contratti relativi al Progetto (compresa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), siano incluse disposizioni ai sensi della Sezione 4.04(a)(i) e (ii) in relazione a fornitori, subfornitori, appaltatori, subappaltatori, concessionari, consulenti e sub-consulenti; (iv) fornire ai Rappresentanti della Banca tutte le relazioni e le informazioni che la Banca potra' ragionevolmente richiedere in merito al Progetto, comprese le informazioni sulle questioni ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro relative al Progetto, al suo costo e, se del caso, ai benefici che ne deriveranno, alla spesa dei proventi del Finanziamento e a tutti i beni, opere e servizi finanziati con tali proventi; (v) senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo (a)(iii), salvo diverso accordo della Banca, fornire o fare in modo che vengano fomite alla Banca relazioni periodiche sul Progetto in una forma soddisfacente per la Banca e con la frequenza indicata nel Contratto di Finanziamento, specificando tra l'altro i progressi compiuti e i problemi riscontrati durante il periodo in esame, le misure adottate o proposte al fine di rimediare a tali problemi e il programma delle attivita' proposto e i progressi previsti nel periodo successivo; e (vi) fornire o fare in modo che siano fomiti ai Rappresentanti della Banca, immediatamente dopo la loro predisposizione, tutti i piani, le specifiche, le relazioni, i documenti contrattuali e i programmi di costruzione e di approvvigionamento per il Progetto, e tutte le relative modifiche o integrazioni sostanziali, contenenti i dettagli richiesti dalla Banca. (b) Al verificarsi di un'aggiudicazione di un contratto per beni, opere o servizi da finanziare con i proventi del Finanziamento, la Banca potra' pubblicare una descrizione dello stesso, il nome e la nazionalita' della parte a cui e' stato aggiudicato il contratto e il prezzo del contratto. (c) Immediatamente dopo uno dei due seguenti eventi: (i) il completamento del Progetto; oppure (ii) l'utilizzo o la cancellazione dell'intero importo del Finanziamento, ma in ciascun caso non oltre sei mesi dall'Ultima Data di Disponibilita' o da una data successiva concordata dalla Banca; la Mutuataria preparera' e fornira' alla Banca una relazione, in una forma ritenuta soddisfacente per la Banca e di una portata e contenente i dettagli ragionevolmente richiesti dalla Banca, sulla realizzazione e sul funzionamento iniziale del Progetto, comprese informazioni su questioni ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro relative al Progetto, sul suo costo e sui benefici che ne derivano e ne deriveranno, sull'adempimento da parte della Mutuataria e della Banca dei rispettivi obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento e sulla realizzazione degli scopi del Finanziamento.
Termini e condizioni-art. V
ARTICOLO V - IMPEGNI FINANZIARI E OPERATIVI Sezione 5.01. Negative Pledge (a) Il Membro si impegna a garantire che nessun altro Indebitamento Estero del Membro avra' priorita' sul Finanziamento nell'assegnazione, realizzazione o distribuzione di valuta estera detenuta sotto il controllo o a beneficio del Membro. Qualora venga costituito un Vincolo sugli Asset Pubblici a garanzia di un Indebitamento Estero che comporti o possa comportare una priorita' a favore del creditore di tale Indebitamento Estero nell'assegnazione, nella realizzazione o nella distribuzione di valuta estera, tale Vincolo, salvo diverso accordo della Banca, garantira' ipso facto, e senza alcun costo per la Banca, in egual misura e in misura proporzionale il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento e il Membro, nel costituire o consentire la costituzione di tale Vincolo, dara' espressa disposizione in tal senso; fermo restando, tuttavia, che qualora per qualsiasi ragione costituzionale o legale tale disposizione non possa essere adottata in relazione ad un Vincolo costituito sugli Asset di una qualsiasi delle sue suddivisioni politiche o amministrative, il Membro dovra', tempestivamente e senza alcun costo per la Banca, garantire il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento con un Vincolo equivalente su altri Asset Pubblici ritenuto soddisfacente per la Banca. (b) La Mutuataria ( diversa dal Membro) si impegna a fare in modo che, salvo diverso accordo della Banca: (i) in caso di costituzione di un Vincolo da parte della Mutuataria su uno qualsiasi dei suoi Asset a garanzia di un debito, tale Vincolo garantira' in modo uguale e proporzionale il pagamento dell'importo a titolo di capitale del Finanziamento, degli interessi e degli Oneri sul Finanziamento, e nel costituire tale Vincolo sara' data espressa disposizione in tal senso, senza alcun costo per la Banca; e (ii) qualora venga costituito un Vincolo per effetto di disposizioni di legge su qualsiasi bene della Mutuataria a garanzia di un debito, la Mutuataria concedera' senza alcun costo alla Banca un Vincolo equivalente di gradimento per la Banca a garanzia del pagamento dell'importo a titolo di capitale, degli interessi e degli Oneri del Finanziamento. (c) I precedenti impegni non si applicano a: (i) qualsiasi Vincolo costituito su una proprieta', al momento dell'acquisto della stessa, esclusivamente a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto di tale proprieta' o a garanzia del pagamento del debito contratto allo scopo di finanziare l'acquisto di tale proprieta'; oppure (ii) qualsiasi Vincolo sorto nel corso di operazioni bancarie ordinarie e che garantisca un debito con scadenza non superiore a un anno dalla data in cui e' stato originariamente contratto. Sezione 5.02. Rendicontazione (a) Il Membro dovra' fornire alla Banca tutte le informazioni che la Banca potra' ragionevolmente richiedere: (i) in merito alle condizioni finanziarie ed economiche del territorio del Membro, compresi la bilancia dei pagamenti (balance of payments) e l'Indebitamento Estero del Membro, nonche' l'Indebitamento Estero delle proprie suddivisioni politiche o amministrative, e di qualsiasi entita' posseduta o controllata dal, o che operi per conto o a beneficio del, Membro o una sua suddivisione, e di qualsiasi istituzione che svolga le funzioni di banca centrale o di fondo di stabilizzazione dei cambi, o funzioni analoghe, per il Membro; e (ii) in merito alle riforme economiche e alle misure di transizione verso l'economia di mercato, comprese le ristrutturazioni e le privatizzazioni, in ogni settore economico che possa avere un impatto sul Progetto, comprese le riforme del quadro giuridico e normativo per tale settore. (b) Il Membro dovra' offrire ai Rappresentanti della Banca ogni ragionevole opportunita' di visitare qualsivoglia parte del suo territorio per scopi connessi al Finanziamento o al Progetto. (c) La Mutuataria e ciascuna Entita' del Progetto dovranno, nella misura specificata nel Contratto di Finanziamento, fornire o fare in modo che venga fornita alla Banca, fino al rimborso o alla cancellazione dell'intero importo del Finanziamento quanto segue: (i) rendiconti e rapporti finanziari e periodici relativi agli impegni finanziari di cui al Contratto di Finanziamento; (ii) rapporti periodici, in una forma di gradimento per la Banca, sul funzionamento e la manutenzione delle strutture del Progetto; e (iii) rapporti annuali su questioni ambientali, sociali, di salute, sulla sicurezza e sul lavoro relative alle attivita' della Mutuataria.
Termini e condizioni-art. VI
ARTICOLO VI - IMPOSTE; LIMITAZIONI AL PAGAMENTO Sezione 6.01. Imposte (a) Il Membro dovra' fare si' che: (i) il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano esenti da, e siano corrisposti senza deduzioni per, qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del, Membro; e (ii) il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia, qualsiasi Accordo di Progetto e qualsivoglia documento correlato a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard siano esenti da qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del Membro, con riferimento alla relativa sottoscrizione, consegna o registrazione. (b) I proventi del Finanziamento non potranno essere utilizzati per il pagamento di Imposte riscosse dal, o sul territorio del, Membro. (c) La Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria, aumentare o diminuire la percentuale delle spese da finanziare a valere su ciascuna Categoria, in base a quanto richiesto al fine di essere conforme al paragrafo (b) della presente Sezione. Sezione 6.02. Limitazioni al Pagamento Il Membro dovra' fare si' che il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano corrisposti senza limitazioni di alcun tipo imposte dal, o nel territorio del, Membro.
Termini e condizioni-art. VII
ARTICOLO VII - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE; ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA Sezione 7.01. Sospensione (a) Qualora si verifichi e sia in essere uno dei seguenti eventi, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, sospendere, in tutto o in parte, il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni ai sensi del Finanziamento: (i) la Mutuataria non abbia proceduto al pagamento (nonostante il fatto che tale pagamento potesse essere effettuato dal Garante o da una terza parte) del capitale o degli interessi o di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi di: (A) il Contratto di Finanziamento; (B) qualsiasi altro contratto di finanziamento o garanzia tra la Banca e la Mutuataria; oppure (C) qualsivoglia obbligo di rimborso o obbligo analogo della Mutuataria derivante da una garanzia concessa o da un altro impegno finanziario di qualsiasi tipo assunto dalla Banca nei confronti di terzi con il consenso della Mutuataria; (ii) il Garante non abbia proceduto al pagamento del capitale, degli interessi o di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi di: (A) l'Accordo di garanzia; (B) qualsiasi altro contratto di finanziamento o di garanzia con la Banca; o (C) qualsiasi obbligo o obbligo analogo del Garante derivante da una garanzia concessa o da un altro impegno finanziario di qualsiasi tipo assunto dalla Banca nei confronti di terzi con il consenso del Garante; (iii) la Mutuataria o il Garante (inclusa una suddivisione politica o amministrativa degli stessi) non abbia adempiuto a qualsiasi altro obbligo nei confronti della Banca ai sensi di un accordo tra la Mutuataria o il Garante, o qualsiasi relativa suddivisione politica o amministrativa, e la Banca, o ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Accordo Istitutivo della Banca; (iv) un Soggetto del Progetto non abbia adempiuto ad alcuno dei suoi obblighi ai sensi di un Accordo di Progetto; (v) la Banca abbia sospeso, in tutto o in parte, il diritto della Mutuataria o del Garante di presentare richieste di Erogazione ai sensi di qualsiasi altro contratto di finanziamento con la Banca a causa del mancato adempimento da parte della Mutuataria o del Garante di uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi di tale contratto o di qualsiasi accordo di garanzia con la Banca; (vi) si sia verificata una situazione straordinaria a seguito di eventi che abbiano avuto luogo successivamente alla data del Contratto di Finanziamento che inficino realizzabilita' del Progetto o la capacita' della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o dell'Accordo di Progetto; (vii) le Erogazioni siano vietate in virtu' di una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; (viii) il Membro sia stato sospeso dalla sua qualita' di membro della Banca, o abbia cessato di esserne membro, o abbia inviato alla Banca una comunicazione di recesso dalla qualita' di membro; (ix) la Mutuataria (diverso dal Membro) o qualsiasi Soggetto del Progetto (o qualsiasi altra entita' responsabile dell'attuazione di qualsiasi parte del Progetto) abbia cessato di esistere nella medesima forma giuridica che lo stesso abbia alla data del Contratto di Finanziamento; (x) si sia verificato uno dei seguenti eventi in relazione a qualsiasi finanziamento indicato nel Contratto di Finanziamento da erogarsi in relazione al Progetto (il "Cofinanziamento") da parte di un finanziatore (diverso dalla Banca) (il "Cofinanziatore"): (A) Ove il Contratto di Finanziamento specifichi la data entro la quale l'accordo con il Co-finanziatore avente ad oggetto il Co-finanziamento (l' "Accordo di Cofinanziamento") debba entrare in vigore, l'Accordo di Cofinanziamento non sia entrato in vigore entro tale data, o una data successiva stabilita per iscritto dalla Banca (il "Termine per il Co-finanziamento"); restando inteso, tuttavia, che le disposizioni del presente sottoparagrafo non troveranno applicazione, a seconda dei casi, qualora la Mutuataria, il relativo Soggetto del Progetto o il Garante confermino, in termini di gradimento per la Banca, di avere la disponibilita' di fondi adeguati ai fini del Progetto provenienti da altre fonti a termini e condizioni coerenti con gli obblighi della Mutuataria, del relativo Soggetto del Progetto e del Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento, del relativo Accordo di Progetto e del Accordo di garanzia; (B) Fatto salvo il successivo paragrafo (C): (X) il diritto di ricevere i proventi del Co-finanziamento sia stato sospeso, cancellato o risolto in tutto o in parte, ai sensi dei termini dell'Accordo di Co-finanziamento; o (Y) il Cofinanziamento sia scaduto prima della scadenza stabilita; o (C) Il paragrafo (B) del presente paragrafo non trovera' applicazione qualora la Mutuataria, il relativo Soggetto del Progetto o il Garante dimostrino in termini di gradimento per la Banca che: (X) tale sospensione, cancellazione, risoluzione o anticipazione della scadenza non sia stata causata dal mancato adempimento da parte del beneficiario del Co-finanziamento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo di Co-finanziamento; e (Y) siano disponibili fondi adeguati ai fini del Progetto rinvenienti da altre fonti a termini e condizioni coerenti con obblighi della Mutuataria, del relativo Soggetto del Progetto e del Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento, del relativo Accordo di Progetto e del Accordo di garanzia; (xi) ove la Mutuataria non sia un membro della Banca, il verificarsi di qualsiasi modifica sostanziale negativa della condizione della Mutuataria rispetto a quella rappresentata dalla Mutuataria alla data del Contratto di Finanziamento prima della relativa Data di Efficacia; (xii) qualsiasi dichiarazione resa dalla Mutuataria, da un Soggetto del Progetto o dal Garante in relazione al Contratto di Finanziamento, al relativo Accordo di Progetto o al Accordo di garanzia sia inesatta o fuorviante sotto qualsiasi aspetto sostanziale; (xiii) a giudizio della Banca, la natura giuridica, la proprieta' o il controllo della Mutuataria (diversa dal Membro) o del Soggetto del Progetto (o di qualsiasi altra entita' responsabile dell'attuazione di qualsiasi parte del Progetto) vengano a mutare rispetto a quelli di cui alla data del Contratto di Finanziamento o dell'Accordo di Progetto in modo tale da influenzare materialmente e negativamente la capacita' della Mutuataria o dell'Entita' del Progetto (o di altra entita') di adempiere a qualsiasi obbligo derivante o assunto ai sensi del Contratto di Finanziamento o dell'Accordo di Progetto, o di realizzare gli obiettivi del Progetto; (xiv) il verificarsi di uno degli eventi specificati nella Sezione 7.06(c), 7.06(d) o 7.06(e); (xv) la Banca abbia sospeso o altrimenti modificato l'accesso alle risorse della Banca da parte del Membro in virtu' di una decisione del Consiglio dei Governatori (Board of Governors) della Banca ai sensi dell'articolo 8.3 dell'Accordo Istitutivo della Banca; (xvi) in conformita' alle proprie Policy e Procedure Operative, la Banca abbia stabilito che la Mutuataria (diversa dal Membro), il Soggetto del Progetto o una Collegata delle medesime siano state incluse nell'elenco della Banca di soggetti o entita' non idonei ad aggiudicarsi un contratto finanziato dalla Banca o a ricevere finanziamenti dalla Banca, come riportato sul sito web della Banca; o (xvii) il verificarsi di qualsiasi altro evento indicato dal Contratto di Finanziamento come rilevante ai fini della presente Sezione. (b) Il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni continuera' ad essere sospeso in tutto o in parte, a seconda dei casi, fino a quando l'evento o gli eventi che abbiano causato la sospensione siano cessati, fatto salvo il caso in cui la Banca non abbia comunicato alla Mutuataria che il diritto di effettuare Erogazioni sia stato ripristinato; restando tuttavia inteso che il diritto di effettuare Erogazioni sara' ripristinato solo nella misura e alle condizioni specificate in tale comunicazione e che tale comunicazione non potra' intendersi come pregiudicare o limitare alcun diritto, potere o rimedio della Banca in relazione a qualsiasi altro evento successivo descritto nella presente Sezione. Sezione 7.02. Cancellazione da parte della Banca (a) Ove in qualsivoglia momento la Banca determini, previa consultazione con la Mutuataria e il Garante, che un importo del Finanziamento non sara' necessario per finanziare i costi del Progetto da finanziarsi con i proventi del Finanziamento, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tale importo del Finanziamento. All'Ultima Data di Disponibilita', l'eventuale Importo Disponibile residuo sara' cancellato automaticamente. (b) Qualora il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni di una parte del Finanziamento sia sospeso per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tale importo del Finanziamento. (c) Ove in qualsiasi momento la Banca stabilisca che: (i) l'acquisizione di un bene non sia conforme alle procedure stabilite o a cui si fa riferimento nel Contratto di Finanziamento e la Banca stabilisca l'importo delle spese relative a tale bene che sarebbero state altrimenti ammissibili al finanziamento mediante i proventi del Finanziamento; oppure (ii) i fondi utilizzati nell'ambito del Finanziamento siano stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto di Finanziamento e la Banca stabilisca l'importo cosi' utilizzato; oppure (iii) con riferimento a qualsiasi contratto da finanziare in tutto o in parte con i proventi del Finanziamento, la Mutuataria, il Soggetto del Progetto o una sua Collegata abbiano posto in essere una qualsiasi Pratica Vietata durante l'appalto o l'esecuzione dello stesso, senza che la Mutuataria o il Garante abbiano intrapreso tempestivamente azioni adeguate e soddisfacenti per la Banca al fine di porre rimedio alla situazione, e la Banca stabilisca l'ammontare delle spese relative a tale contratto che sarebbero state altrimenti finanziabili con i proventi del Finanziamento; la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare l'equivalente di tale importo del Finanziamento. Tale cancellazione entrera' in vigore al momento della comunicazione. (d) Qualora, in conformita' con le Policy e Procedure Operative, la Banca determini che la Mutuataria ( diversa dal Membro), il Soggetto del Progetto o una sua Affiliata sono stati inclusi nell'elenco della Banca di soggetti o di entita' non idonei ad aggiudicarsi un contratto finanziato dalla Banca o a ricevere finanziamenti dalla Banca, come visionabile sul sito web della Banca, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tutto o parte del Finanziamento. Tale cancellazione entrera' in vigore al momento della comunicazione. (e) Ove la Banca riceva dal Garante una comunicazione di risoluzione ai sensi della Sezione 7.05 in relazione a qualsiasi importo del Finanziamento che non sia stato utilizzato, tali importi saranno considerati cancellati dalla Banca. Sezione 7.03. Impegno di Rimborso Incondizionato non Soggetto a Sospensione o Cancellazione Nessuna cancellazione o sospensione sara' applicata agli importi soggetti a un Impegno di Rimborso incondizionato sottoscritto dalla Banca ai sensi della Sezione 3.02(c), salvo quanto espressamente previsto in tale impegno. Sezione 7.04. Obblighi della Mutuataria e del Garante Fatte salve la cancellazione o la sospensione, tutte le disposizioni del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia continueranno ad avere piena validita' ed efficacia, salvo quanto specificamente previsto nei presenti termini. Sezione 7.05. Cancellazione della Garanzia Ove la Mutuataria non abbia effettuato il pagamento del capitale o degli interessi o qualsiasi altro pagamento richiesto ai sensi del Contratto di Finanziamento (per ragioni diverse da fatti o omissioni del Garante) e tale pagamento sia stato effettuato dal Garante, quest'ultimo potra', previa consultazione con la Banca, mediante comunicazione alla Banca e alla Mutuataria, porre fine ai propri obblighi ai sensi del Accordo di garanzia in relazione a qualsiasi importo del Finanziamento che non sia stato utilizzato prima della data di ricezione di tale comunicazione da parte della Banca e che non sia soggetto ad alcun Impegno di Rimborso incondizionato emesso dalla Banca ai sensi della Sezione 3.02(b). Al ricevimento di tale comunicazione da parte della Banca, gli obblighi del Garante in relazione a tale importo cesseranno di essere efficaci. Sezione 7.06. Eventi di Accelerazione della Scadenza Al verificarsi di uno seguenti eventi ( e sintanto che lo stesso sia in essere), in qualsiasi momento durante il protrarsi dello stesso, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare il Finanziamento e dichiarare immediatamente esigibile l'importo in linea capitale del Finanziamento in essere in quel momento, unitamente ai relativi interessi e Oneri e, a seguito di tale dichiarazione, tale importo in linea capitale, unitamente agli interessi e agli Oneri, saranno immediatamente esigibili: (a) Un evento di cui alla Sezione 7.01(a)(i) o 7.01(a)(ii) si sia verificato e si sia protratto per quindici (15) giorni dalla data di tale evento. (b) Un evento di cui alla Sezione 7.01(a)(iii) o 7.01(a)(iv) si sia verificato e si sia protratto per i trenta (30) giorni successivi alla comunicazione da parte della Banca alla Mutuataria e al Garante. (c) Un Indebitamento Estero della Mutuataria o del Garante e' dichiarato scaduto ed esigibile prima della scadenza prevista. (d) La Mutuataria (diversa da un membro della Banca) o qualsiasi Soggetto del Progetto non sia in grado di adempiere ai propri debiti alla relativa scadenza o sia stata intrapresa un'azione o un procedimento da parte della Mutuataria o di qualsiasi Soggetto del Progetto o di terzi ai fini della distribuzione tra i suoi creditori degli Assets della Mutuataria o del Soggetto del Progetto. (e) Un'autorita' o ente avente giurisdizione o Controllo sulla Mutuataria o su un Soggetto del Progetto abbia avviato azioni per lo scioglimento o la liquidazione, o la sospensione delle attivita', della Mutuataria (diversa da un membro della Banca) o di un Soggetto del Progetto. (f) Si sia verificato ogni altro evento eventualmente specificato nel Contratto di Finanziamento come rilevante ai fini della presente Sezione e' verificato e si e' protratto per il periodo.
Termini e condizioni-art. VIII
ARTICOLO VIII - OPPONIBILITA'; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Sezione 8.01. Opponibilita' (a) I diritti e gli obblighi delle parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto saranno validi e opponibili in conformita' ai loro termini, nonostante eventuali disposizioni di legge locale contraria. Nessuna delle parti di tali accordi potra' in alcun caso far valere l'invalidita' o l'inopponibilita' di una qualsiasi disposizione degli stessi per qualsiasi motivo. (b) Ferma restando qualsiasi altra disposizione dei presenti Termini e Condizioni Standard, del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto, la Mutuataria, il Garante e ciascuna Soggetto del Progetto prendono atto che la Banca avra' il diritto di applicare le Policy e Procedure Operative, ivi inclusa qualsiasi Azione Esecutiva o Azione di Divulgazione ivi prevista, in relazione alle accuse di Pratiche Vietate riguardanti il Progetto ( comprese le operazioni finanziate o cui si propone di essere finanziate, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento). Sezione 8.02. Obblighi del Garante Gli obblighi del Garante ai sensi del Accordo di garanzia non saranno estinti se non a seguito di un adempimento e solo nella misura di tale adempimento. Tali obblighi non saranno soggetti ad alcuna preventiva notifica o richiesta di pagamento alla, o azione nei confronti della, Mutuataria o di qualsiasi Soggetto del Progetto, ne' ad alcuna preventiva notifica o richiesta al Garante in relazione ad inadempimento della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto, e non saranno inficiati dal verificarsi di alcuna delle seguenti circostanze: qualsiasi proroga, tolleranza o concessione effettuata in favore della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto; qualsiasi azioni o mancato avvio di azioni, o ritardo nell'esercizio delle stesse, di qualsiasi diritto, potere o rimedio nei confronti della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto o in relazione a qualsiasi garanzia inerente al Finanziamento; qualsiasi modifica o estensione delle previsioni di cui alle disposizioni del Contratto di Finanziamento o di un Accordo di Progetto secondo i termini dello stesso; o il mancato rispetto da parte della Mutuataria o di un'Entita' del Progetto di qualsiasi requisito di legge, regolamento o ordine del Garante o di una suddivisione politica o agenzia del Garante. Sezione 8.03. Mancato Esercizio dei Diritti Nessun ritardo nell'esercizio, o omissione nell'esercizio, di qualsiasi diritto, potere o rimedio spettante a una delle parti ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto in caso di inadempimento pregiudichera' tale diritto, potere o rimedio o potra' essere interpretato come una rinuncia allo stesso o un'acquiescenza a tale inadempimento; ne' l'azione di tale parte in relazione a qualsiasi inadempimento, o l'acquiescenza a qualsiasi inadempimento, pregiudichera' o compromettera' qualsiasi diritto, potere o rimedio di tale parte in relazione a qualsiasi altro o successivo inadempimento. Sezione 8.04. Risoluzione delle Controversie (a) Le parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto si adopereranno per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia tra una o piu' di esse e la Banca derivante da tali accordi o dalla loro violazione, risoluzione o invalidita' o altrimenti collegata ad essi. A tal fine, su iniziativa di una delle parti di tali accordi, l'altra o le altre parti si incontrera'/anno tempestivamente con la parte che ha avviato la procedura per discutere di tale controversia e, ove richiesto per iscritto dalla parte che ha avviato la procedura, rispondera'/anno per iscritto a qualsiasi comunicazione scritta presentata dalla parte che ha avviato la procedura in merito a tale controversia. (i) Il numero di arbitri sara' tre (3). (ii) L'autorita' che ha il potere di nomina ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL e' il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato. (iii) Nel caso in cui il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato debba nominare un arbitro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato sara' libero di individuare qualsiasi soggetto che ritenga idoneo ad agire come arbitro ai sensi degli articoli 9.2 e/o 9.3 del Regolamento arbitrale UNCITRAL. (iv) La sede dell'arbitrato sara' L'Aia. (v) La lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sara' l'inglese. (vi) Il diritto applicabile dal tribunale arbitrale sara' il diritto pubblico internazionale, le cui fonti a tal fine si intendono essere: (A) l'Accordo Istitutivo della Banca e gli obblighi derivanti dai trattati che sono reciprocamente vincolanti per le parti; (B) le disposizioni di tutte le convenzioni e i trattati internazionali ( che siano o meno direttamente vincolanti per le parti) generalmente riconosciuti come codificati o trattati alla stregua di norme vincolanti di diritto consuetudinario applicabili agli Stati e alle istituzioni finanziarie internazionali, a seconda dei casi; (C) altre forme di prassi internazionale, compresa la prassi degli Stati e delle istituzioni finanziarie internazionali, di portata, conformita' e durata tali da creare obblighi giuridici; e (D) principi generali di diritto applicabili. (vii) In deroga alle disposizioni del Regolamento arbitrale UNCITRAL, il tribunale arbitrale non sara' autorizzato ad adottare misure cautelari o preliminari anteriori al lodo nei confronti della Banca e nessuna delle parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto potra' presentare dinnanzi un'autorita' giudiziaria una richiesta di misure cautelari o preliminari anteriori al lodo nei confronti della Banca. (viii) Il tribunale arbitrale avra' l'autorita' di prendere in considerazione e includere in qualsiasi procedimento, decisione o lodo qualsiasi disputa o controversia debitamente presentata ad esso dalla Banca, dalla Mutuataria, dal Garante o da qualsiasi Soggetto del Progetto nella misura in cui tale disputa ci controversia derivi dal Contratto di Finanziamento, dal Accordo di garanzia o da qualsiasi Accordo di Progetto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra, nessun'altra parte o altra controversia potra' essere riunita o consolidata nel procedimento arbitrale. (c) Ferme restando le disposizioni della presente Sezione, nulla di quanto contenuto nei presenti Termini e Condizioni Standard o nel Contratto di Finanziamento, nel Accordo di garanzia o in qualsiasi Accordo di Progetto potra' operare o essere considerato quale rinuncia a o altra modifica di qualsivoglia immunita', privilegio o esenzione della Banca ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile. (d) In qualsiasi procedimento arbitrale derivante dal Contratto di Finanziamento, dal Accordo di garanzia o da qualsiasi Accordo di Progetto, una certificazione della Banca relativa ad un importo dovuto alla stessa ai sensi di tale contratto costituira' una evidenza prima facie del relativo importo.
Termini e condizioni-art. IX
ARTICOLO IX - EFFICACIA; RISOLUZIONE Sezione 9.01. Data di Efficacia Salvo diverso accordo tra la Banca e la Mutuataria, il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto diverranno efficaci alla data in cui la Banca inoltrera' alla Mutuataria e al Garante la notifica di accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03. Sezione 9.02. Condizioni Sospensive all'Efficacia Il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto non entreranno in vigore a meno che la Banca confermi che non si sia verificato e non sia in essere alcun evento di cui alla Sezione 7.01(a) o 7.06; e fino a quando non sara' stata fornita alla Banca evidenza, in forma e sostanza di gradimento per la stessa circa quanto segue: (a) la sottoscrizione e la consegna del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia per conto della Mutuataria e del Garante sono state debitamente autorizzate o ratificate ai sensi di tutte le azioni governative e societarie necessarie. (b) la sottoscrizione e la consegna di ciascun Accordo di Progetto, se del caso, per conto di ciascuna Entita' del Progetto sono state debitamente autorizzate o ratificate ai sensi di tutte le necessarie azioni governative, societarie e amministrative. (c) si siano verificati tutti gli altri eventi specificati nel Contratto di Finanziamento quali condizioni ulteriori alla sua efficacia. Sezione 9.03. Parere Legale Nell'ambito delle evidenze da fornirsi ai sensi della Sezione 9.02, la Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto forniranno, o faranno in modo che vengano fomiti, alla Banca uno o piu' pareri (in forma e sostanza di gradimento per la Banca) di consulenti ritenuti accettabili per la Banca, in relazione alle questioni che potranno essere specificate nel Contratto di Finanziamento o che saranno ragionevolmente richieste dalla Banca, e che dimostrano che: (a) Per conto della Mutuataria, il Contratto di Finanziamento e' stato debitamente autorizzato o ratificato dalla Mutuataria, nonche' sottoscritto e consegnato per suo conto, e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti della Mutuataria, opponibili in conformita' ai relativi termini. (b) Per conto del Garante, il Accordo di garanzia e' stato debitamente autorizzato o ratificato dal Garante, nonche' sottoscritto e consegnato per suo conto, e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti del Garante, opponibili in conformita' ai relativi termini. (c) Per conto di ciascun Soggetto del Progetto, ogni Accordo di Progetto di cui e' parte e' stato debitamente autorizzato o ratificato da, nonche' sottoscritto e consegnato per conto di, tale Soggetto del Progetto e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti di tale Soggetto del Progetto, opponibile in conformita' ai relativi termini. Sezione 9.04. Risoluzione per Mancata Entrata in Vigore Laddove il Contratto di Finanziamento non sia divenuto efficace entro la data specificata nel Contratto di Finanziamento ai fini della presente Sezione, tutti gli obblighi della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto cesseranno, a meno che la Banca, dopo aver considerato le ragioni del ritardo, non indichi una data successiva ai fini della presente Sezione. La Banca comunichera' tempestivamente alla Mutuataria e al Garante tale data successiva. Sezione 9.05. Cessazione per Adempimento Nel momento in cui l'intero importo principale del Finanziamento sara' stato rimborsato e tutti gli interessi e gli Oneri maturati o divenuti esigibili sul Finanziamento saranno stati corrisposti, il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto, e tutti gli obblighi delle parti ai sensi dello stesso, cesseranno immediatamente.
Termini e condizioni-art. X
ARTICOLO X - COMUNICAZIONI; RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI; MODIFICHE Sezione 10.01. Comunicazioni Qualsivoglia comunicazione o richiesta che debba o possa essere inoltrata o presentata ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di ciascun Accordo di Progetto, o ai sensi di qualsiasi altro accordo delle parti ivi contemplato, dovra' essere in forma scritta. Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione 9.01, tale comunicazione o richiesta si riterra' debitamente inviata o presentata una volta consegnata in forma leggibile alla parte a cui deve essere inoltrata o presentata all'indirizzo della parte indicato nel Contratto di Finanziamento, nel Accordo di garanzia o nel relativo Accordo di Progetto, o a qualsiasi altro indirizzo che la parte avra' indicato per iscritto alla parte che ha inviato la comunicazione o presentato la richiesta. Salvo quanto diversamente previsto nel Manuale per le Erogazioni della BERS (per le richieste di Erogazione e le questioni correlate), tale consegna potra' essere effettuata a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica. Sezione 10.02. Potere di Agire Qualsiasi azione richiesta o consentita e qualsiasi documentazione richiesta o consentita ai sensi del Contratto di Finanziamento da parte della Mutuataria, ai sensi del Accordo di garanzia da parte del Garante o ai sensi di qualsiasi Accordo di Progetto da parte di un Soggetto del Progetto sara' intrapresa o sottoscritta dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria, dal Rappresentante Autorizzato del Garante o dal Rappresentante Autorizzato di qualsiasi Soggetto del Progetto, a seconda dei casi, o da qualsiasi altro funzionario della Mutuataria, del Garante o di qualsiasi Soggetto del Progetto che tale Rappresentante Autorizzato designera' per iscritto. La Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto dovranno fornire alla Banca evidenze sufficienti circa i poteri di firma e dello specimen di firma autorizzato di ciascuno di tali funzionari. Sezione 10.03. Modifiche (a) Il Contratto di Finanziamento potra' essere modificato mediante atto scritto firmato dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca. Nel caso in cui, a giudizio della Banca, tale modifica determini un ampliamento degli obblighi del Garante, tale atto scritto dovra' essere sottoscritto anche dal Rappresentante Autorizzato del Garante. (b) Il Accordo di garanzia potra' essere modificato mediante strumento scritto sottoscritto dal Rappresentante autorizzato del Garante e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca. (c) Ciascun Accordo di Progetto potra' essere modificato mediante uno strumento scritto sottoscritto dal Rappresentante Autorizzato del Soggetto del Progetto che ne e' parte e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca. Sezione 10.04. Lingua Inglese Qualsivoglia documento consegnato ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto dovra' essere redatto in lingua inglese. I documenti in qualsiasi altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese certificata come traduzione approvata e tale traduzione approvata sara' conclusiva. Sezione 10.05. Sottoscrizione per Scambi (Counterparts) Il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto potranno essere sottoscritti mediante piu' scambi di copie separati (counterparts), ciascuna delle quali costituira' un originale. Sezione 10.06. Divulgazione La Banca potra' divulgare il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto e qualsiasi informazione relativa a tali accordi (compresi i documenti e le scritture riguardanti la Mutuataria, il Garante, il Soggetto del Progetto e il Progetto) in conformita' con la propria policy di accesso alle informazioni, in vigore al momento di tale divulgazione, e in relazione a qualsiasi controversia o procedimento relativa a, o che coinvolga, il Progetto o ciascuno tra il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto, al fine di difendere, tutelare o far valere qualsiasi diritto o interesse della Banca.
Termini e condizioni-Allegato 1
ALLEGATO 1 - FINANZIAMENTI DENOMINATI IN EURO Sezione I: Disposizioni sugli Interessi Qualora il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della Sezione 3.04(a), qualora la Valuta del Finanziamento sia l'Euro, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara': (i) per il primo Periodo di Interessi di ciascuna Erogazione, il tasso annuo offerto per i depositi in Euro pubblicato sulla Pagina di Riferimento (Reference Page) alle ore 11 :00 (ora di Bruxelles) della relativa Data di Determinazione degli Interessi per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interessi (o ove non sia pubblicato tale tasso sulla Pagina di Riferimento per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interessi, ma siano pubblicati tassi ("Tassi di Riferimento") sulla Pagina di Riferimento sia per un periodo inferiore che per un periodo superiore alla durata di tale Periodo di Interesse, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' il tasso (arrotondato per eccesso, se necessario, al quarto decimale) applicabile per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interesse, determinato mediante interpolazione lineare con riferimento al Tasso di Riferimento pubblicato sulla Pagina di Riferimento per il periodo immediatamente inferiore alla durata di tale Periodo di Interesse e al Tasso di Riferimento pubblicato sulla Pagina di Riferimento per il periodo immediatamente superiore alla durata di tale Periodo di Interesse); e (i) per ciascun successivo Periodo di Interesse, il tasso annuo offerto per i depositi in Euro pubblicato sulla Pagina di Riferimento alle ore 11 :00, ora di Bruxelles, alla relativa Data di Determinazione degli Interessi per il periodo piu' vicino alla durata di tale Periodo di Interesse ( o, se due periodi sono ugualmente vicini alla durata di tale Periodo di Interesse, la media dei due relativi tassi); a condizione che: (1) qualora, per qualsiasi motivo, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante non possa essere determinato in tale momento con riferimento alla Pagina di Riferimento, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' il tasso annuo che la Banca determinera' mediante la media aritmetica (arrotondata, se necessario, per eccesso, al quarto decimale) dei tassi annui offerti per depositi in Euro di importo comparabile alla porzione del Finanziamento soggetta a Tasso di Interesse Variabile che si prevede essere dovuta durante il relativo Periodo di Interesse per un periodo pari a tale Periodo di Interesse, quotati presso le principali banche del mercato interbancario della zona Euro, secondo quanto comunicato alla Banca da almeno due primarie banche attive nel mercato interbancario della zona Euro (per l'Euro) selezionate dalla Banca; e (2) qualora, ai sensi dei termini specificati nella presente Sezione 3.04(a), il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante fosse inferiore a zero, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' considerato pari a zero. Sezione II: Definizioni Qualora la Valuta del Finanziamento sia l'Euro, salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il seguente significato ovunque utilizzati nei Termini e Condizioni Standard o in un contratto a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard: "Data di Determinazione degli Interessi di Mora" indica la data che precede di due Giorni Lavorativi il primo giorno di tale Periodo di Interessi di Mora. "Data di Determinazione degli Interessi" indica la data che precede di due Giorni Lavorativi il primo giorno di tale Periodo di Interessi o un giorno altrimenti definito nel Contratto di Finanziamento. Per "Evento di Alterazione del Mercato" si intende: (a) alla Data di Determinazione degli Interessi per il relativo Periodo di Interessi o alla Data di Determinazione degli Interessi di Mora per il relativo Periodo di Interessi di Mora (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento e' soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Pagina di Riferimento non sia disponibile e nessuna o una sola delle principali banche operanti nel mercato interbancario della zona Euro fornisca un tasso alla Banca al fine di determinare il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per l'Euro per il relativo Periodo di Interessi o il tasso di interesse di mora per l'Euro per il relativo Periodo di Interessi di Mora, a seconda dei casi; oppure (b) prima della chiusura delle attivita' a Londra alla Data di Determinazione degli Interessi per il relativo Periodo di Interessi o alla Data di Determinazione degli Interessi di Mora per il relativo Periodo di Interessi di Mora (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento e' soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Banca determina che il costo per la Banca per l'ottenimento di depositi corrispondenti, a seconda dei casi, sul mercato interbancario della zona Euro, e' superiore al Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.
Termini e condizioni-Allegato 2
ALLEGATO 2 - FINANZIAMENTI DENOMINATI IN USD Sezione I: Disposizioni sugli Interessi Qualora il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della Sezione 3.04(a), laddove la Valuta del Finanziamento sia USD, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' il Tasso di Riferimento SOFR. La Banca avra' il diritto di apportare modifiche minori di natura tecnica, amministrativa o operativa alle disposizioni relative al tasso di interesse per i Finanziamenti o gli importi scaduti soggetti a un Tasso di Interesse Variabile nel caso in cui la Valuta del Finanziamento e' l'USD. Tali modifiche entreranno in vigore alle ore 17:00 (ora di Londra) del decimo (10°) Giorno Lavorativo successivo a quello in cui la Banca avra' fornito i dettagli di tali modifiche alla Mutuataria e, se del caso, al Garante, senza ulteriori azioni o consensi da parte della Mutuataria o, se del caso, del Garante. Sezione II: Definizioni Qualora la Valuta del Finanziamento sia l'USD, salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il seguente significato ovunque utilizzati nei Termini e Condizioni Standard o in un contratto a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard: "Amministratore" indica la Federai Reserve Bank of New York (o qualsiasi altro soggetto che assuma l'amministrazione o la pubblicazione del SOFR, dell'indice SOFR o del Centrai Bank Rate (come definito nell'Appendice B (Cumulative Compounded SOFR Rate)) (a seconda dei casi)). "Compounded SOFR Index Rate" indica, in relazione a un Periodo di Interessi, a un Periodo di Interessi di Mora (o ad altro periodo rilevante) per un Finanziamento, il tasso percentuale annuo determinato dalla Banca secondo la metodologia indicata all'Appendice A (Compounded SOFR Index Rate). "Cumulative Compounded SOFR Rate" indica, in relazione a un Periodo di Interessi, a un Periodo di Interessi di Mora (o ad altro periodo rilevante) per un Finanziamento, il tasso percentuale annuo determinato dalla Banca secondo la metodologia indicata nell'Appendice B (Cumulative Compounded SOFR Rate). "Index Publisher" avra' il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento. "Pagina di Riferimento dell'Indice" avra' il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento. "Orario di Pubblicazione dell'Indice" avra' il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento. Per "Periodo di Lookback" si intende: (a) fatti salvi i successivi paragrafi (b) e (c): (i) nel caso in cui l'Index Publisher pubblichi il relativo indice tutti i giorni (compresi i giorni che non siano Giorni Bancari SOFR), 14 giorni; (ii) nel caso in cui (A) l'Index Publisher pubblichi il relativo indice solo nei Giorni Bancari SOFR, (B) ai fini di qualsiasi Periodo di Interesse, Periodo di Interesse di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante, il Compounded SOFR Index Rate e' determinato utilizzando l'indice pubblicato dall'Amministratore, o (C) ai fini di qualsiasi Periodo di Interesse, Periodo di Interesse di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante, il Tasso di Riferimento SOFR e' determinato utilizzando il Cumulative Compounded SOFR Index Rate, dieci (1 O) Giorni Bancari SOFR; (b) un periodo piu' lungo a discrezione della Banca; oppure (c) un periodo piu' breve eventualmente selezionato dalla Banca con il consenso della Mutuataria, salvo che in relazione a un Periodo di Interessi di Mora. "Data di Fine del Periodo di Lookback" indica il giorno che cade nel Periodo di Lookback applicabile prima della data piu' prossima tra (a) l'ultimo giorno del Periodo di Interessi o del Periodo di Interessi di Mora applicabile e (b) il giorno in cui qualsiasi parte di un Finanziamento diventa dovuta e esigibile. "Data di Inizio del Periodo di Lookback" indica il giorno che cade nel Periodo di Lookback applicabile prima del primo giorno del Periodo di Interessi o del Periodo di Interessi di Mora applicabile. Per "Evento di Alterazione del Mercato" si intende: (a) in relazione a qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento e' soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), il Compounded SOFR Index Rate non sia disponibile e non vi sia alcun Tasso SOFR o Centrai Bank Rate applicabile ai fini del calcolo del Cumulative Compounded SOFR Rate per un Giorno Bancario SOFR durante tale Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o altro periodo rilevante; o (b) prima della chiusura delle attivita' a Londra nel Giorno Lavorativo successivo alla data in cui gli interessi diventino determinabili per qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento e' soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Banca stabilisca che il suo costo della provvista relativo alla propria partecipazione al Finanziamento e' superiore al Tasso di Alterazione del Mercato. "Tasso di Alterazione del Mercato" indica il tasso percentuale annuo pari alla somma di: (a) (i) il Compounded SOFR Index Rate per il Periodo di Interesse o il Periodo di Interesse di Mora del relativo Finanziamento; o (ii) se il Compounded SOFR Index Rate non e' disponibile, il Cumulative Compounded SOFR Rate per il Periodo di Interessi o il Periodo di Interessi di Mora del relativo Finanziamento; e (b) 0.5%. "Periodo di Osservazione" indica il periodo compreso tra la Data di Inizio del Periodo di Lookback, inclusa, e la Data di Fine del Periodo di Lookback, esclusa. "SOFR" indica il tasso di finanziamento overnight garantito (secured overnightfinancing rate) (SOFR) amministrato e pubblicato dall'Amministratore. "Giorno Bancario SOFR" indica qualsiasi giorno diverso da: (a) un sabato o una domenica; e (b) un giorno in cui la Securities Industry and Financial Markets Association ( o qualsiasi organizzazione che succeda alla stessa) raccomanda che i dipartimenti fixed incame (reddito fisso) dei suoi membri restino chiusi per l'intera giornata ai fini della negoziazione di titoli di Stato statunitensi. "Tasso di Riferimento SOFR" indica, in relazione a qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora (o altro periodo rilevante) di un Finanziamento, il tasso percentuale annuo che e' la somma di: (a) (i) il Compounded SOFR Index Rate; o (ii) ove il Compounded SOFR Index Rate non sia disponibile, il Cumulative Compounded SOFR Rate; e (b) il relativo Credit Adjustment Spread, a condizione che, ove la somma di tali tassi sia inferiore a zero, il tasso sara' considerato pari a zero.
Termini e condizioni-Appendice A
APPENDICE A COMPOUNDED SOFR INDEX RATE Il "Compounded SOFR Index Rate" per qualsiasi Periodo di Interessi o Periodo di Interessi di Mora ( o, ai fini del calcolo degli interessi maturati, per qualsiasi altro periodo rilevante nel caso in cui la totalita' o parte di un Finanziamento diventi esigibile in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi o dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora) per un Finanziamento e' il tasso percentuale annuo (arrotondato al quarto decimale) calcolato come segue: (Indice SOFRfine /Indice SOFRinizio - 1) x (360/n) dove: "n" indica il numero di giorni del Periodo di Osservazione; "Indice SOFRfine " indica il valore dell'indice pubblicato da: (a) l'Index Publisher sulla Pagina di Riferimento dell'Indice all'Ora della Pubblicazione dell'Indice, o all'incirca, alla Data di Fine del Periodo di Lookback; oppure (b) ove l'Index Publisher sia diverso dall'Amministratore e non sia possibile determinare l'Indice SOFRinizio o l'Indice SOFRfine per il relativo periodo in conformita' al paragrafo (a) della presente definizione o al paragrafo (a) della definizione di Indice SOFRinizio , anche in circostanze in cui non sia disponibile, l'Amministratore all'indirizzo https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr-avg-ind alle ore 15:00 o all'incirca (ora di New York) alla Data di Fine del Periodo di Lookback; e "Indice SOFRinizio " indica il valore dell'indice pubblicato da: (a) l'Index Publisher sulla Pagina di Riferimento dell'Indice all'Ora di Pubblicazione dell'Indice, o all'incirca, alla Data di Inizio del Periodo di Lookback; oppure (b) ove l'Index Publisher sia diverso dall'Amministratore e non sia possibile determinare l'Indice SOFRinizio o l'Indice SOFRfine per il relativo periodo in conformita' al paragrafo (a) della presente definizione o al paragrafo (a) della definizione di Indice SOFRfine , anche in circostanze in cui non sia disponibile, l'Amministratore all'indirizzo https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr-avg-ind alle ore 15:00 o all'incirca (ora di New York) della Data di Inizio del Periodo di Lookback.
Termini e condizioni-Appendice B
APPENDICE B CUMULATIVE COMPOUNDED SOFR RATE Il "Cumulative Compounded SOFR Rate" per qualsiasi Periodo di Interesse o Periodo di Interesse di Mora ( o, ai fini del calcolo degli interessi maturati, per qualsiasi altro relativo periodo nel caso in cui tutto o parte di un Finanziamento diventi esigibile in una data diversa da una Data di Pagamento di Interessi o dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora) per un Finanziamento e' il tasso percentuale annuo (arrotondato a quattro cifre decimali) calcolato come indicato di seguito: Parte di provvedimento in formato grafico dove: "d0" indica il numero di Giorni Bancari SOFR durante il Periodo di Osservazione; "i" indica una serie di numeri interi da uno a do, ciascuno dei quali rappresenta il relativo Giorno Bancario SOFR in ordine cronologico durante il Periodo di Osservazione; "ni " indica, per qualsiasi Giorno Bancario SOFR "i", il numero di giorni da, e incluso, tale Giorno Bancario SOFR "i" fino a, ma escluso, il Giorno Bancario SOFR successivo; "dcc" significa 360; "d" indica il numero di giorni durante il Periodo di Osservazione; e "DailyRate;" indica per ogni Giorno Bancario SOFR "i" durante il Periodo di Osservazione, il Tasso Giornaliero per il Giorno Bancario SOFR "i". Ai fini della definizione di "DailyRatei'', si applicano le seguenti definizioni: Per "Centrai Bank Rate" si intende: (a) il tasso di interesse target a breve termine fissato dal Federai Open Market Committee degli Stati Uniti, come pubblicato dall'Amministratore di volta in volta, o qualsiasi tasso successivo o sostitutivo di tale tasso; oppure (b) ove tale target non sia composto da cifra singola, la media aritmetica di: (i) il limite superiore del range di tassi di interesse target a breve termine fissato dal Federai Open Market Committee statunitense e pubblicato dall'Amministratore; e (ii) il limite inferiore di tale range. "Adeguamento del Centrai Bank Rate" indica la media aritmetica della differenza tra il SOFR per quel Giorno Bancario SOFR e il Centrai Bank Rate per quel Giorno Bancario SOFR per i dieci Giorni Bancari SOFR piu' immediatamente precedenti per i quali il SOFR sia disponibile. "Tasso Giornaliero" significa per ogni Giorno Bancario SOFR: (a) il SOFR per quel Giorno Bancario SOFR; o (b) ove il SOFR non sia disponibile per quel Giorno Bancario SOFR, il tasso percentuale annuo che sara' pari alla somma di: (i) il Centrai Bank Rate per quel Giorno Bancario SOFR; e (ii) il relativo Credit Adjustment Spread ; o (c) in caso di applicazione del paragrafo (b) di cui sopra, sebbene il Centrai Bank Rate per quel Giorno Bancario SOFR non sia disponibile, il tasso percentuale annuo che e' pari alla somma di: (i) il piu' recente Centrai Bank Rate per un giorno che non sia piu' di due Giorni Bancari SOFR prima di quel Giorno Bancario SOFR; e (ii) il relativo Credit Adjustment Spread, arrotondato, in entrambi i casi, a quattro cifre decimali. Ai fini del calcolo del Cumulative Compounded SOFR Rate, ove un qualsiasi giorno durante un Periodo di Interessi o un Periodo di Interessi di Mora non sia un Giorno Bancario SOFR, il tasso di interesse su quel Finanziamento per quel giorno sara' il tasso applicabile al Giorno Bancario SOFR immediatamente precedente.
Project support
Project support between European Bank and the Government of the Italian Republic Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo di supporto-art. I
(Numero di operazione 54753) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE tra BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e per presa visione CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche Data 17 febbraio 2024 INDICE ARTICLE I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE ARTICLE II - SUPPORTO AL PROGETTO ARTICLE III - CESSIONE ARTICLE IV - DIRITTI E DISCREZIONALITA' DELLE PARTI ARTICLE V - ISPEZIONI E AFFIDAMENTO ARTICLE VI - COSTI ARTICLE VII - ULTERIORI GARANZIE ARTICLE VIII - VARIE ARTICLE IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALLEGATI ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE DI CESSIONE ALLEGATO 2 CONFERMA DI CESSIONE Il presente Accordo di supporto al progetto e cessione (il presente "Contratto") e' datato 17 febbraio 2024 ed e' stipulato tra: (1) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); (2) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ("Italia"); e ai fini delle conferme secondo quanto ivi indicato (3) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A., in qualita' di (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo") e (ii) Cessionario (come infra definito); e al fine di fornire determinate dichiarazioni, come specificati per quanto concerne lo stesso nel presente Contratto. PREMESSA (A) PREMESSO che la Banca e' stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato; (B) PREMESSO che la societa' di capitali (private joint stock company) "Ukrhydroenergo" (la "Mutuataria") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni; (C) PREMESSO che l'Ucraina e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto; (D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento; (E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che l'Ucraina fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nella Garanzia Ucraina; (F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranche di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che l'Italia mettera' a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate; (G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticipera' 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (note) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo pricing supplement. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP e' stato concordato che la Banca cedera', di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto. TUTTO CIO' PREMESSO, la BERS e l'Italia convengono quanto segue, che CDP conferma: ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE Sezione 1.01 Definizioni. Ove utilizzati nel presente Accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (ivi compresi i termini incorporati per riferimento nel Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato: "Diritti di Finanziamento indica, in relazione al Ceduti" Finanziamento (o ai Finanziamenti) destinato ad essere, di volta in volta, oggetto di cessione dalla Banca a CDP ai sensi della Sezione 3.02(a), unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali con riferimento a tale Finanziamento (o Finanziamenti): (i) sezione 2.02 (Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione; (ii) sezione 2.03 (Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia) del Contratto di Finanziamento; (iii) sezione 5.02 (Accelerazione della Scadenza) del Contratto di Finanziamento; (iv) sezione 3.06 (Pagamenti da parte della Mutuataria) dei Termini e Condizioni Standard; (v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento) dei Termini e Condizioni Standard; (vi) sezione 7.06 (Eventi di Accelerazione della Scadenza) dei Termini e Condizioni Standard; e (vii) articolo VIII (Opponibilita'; Risoluzione delle controversie) dei Termini e Condizioni Standard, unitamente ad ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra. "Diritti Ceduti" indicano i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici contrattuali relativi al Finanziamento (o ai Finanziamenti) e alla Garanzia Ucraina che siano ceduti, di volta in volta, a CDP dalla Banca, ai sensi (e, in ciascun caso, nella misura ivi consentita) della Sezione 3.02(a), ad esclusione dei Diritti Esclusi. "Cessionario" indica CDP nella sua qualita' di cessionario dei Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a). "Conferma di Cessione" indica la comunicazione trasmessa dalla Banca a CDP (con copia all'Italia), nella forma indicata all'Allegato 2 (Conferma di Cessione), ai sensi della quale la Banca conferma a favore di CDP l'avvenuta cessione relativa ai Diritti Ceduti ivi specificati ai sensi della Sezione 3.02(a), indicandone i dettagli. "Data di Cessione" indica, in relazione ai Diritti Ceduti, la data indicata nella relativa Comunicazione di Cessione. "Mutuataria" indica la Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo", in qualita' di mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento. "Titolo BERS" indica il titolo a tasso variabile per un ammontare pari a 100 milioni di euro emesso dalla Banca nell'ambito del suo EUR 45.000.000.000 Global Medium Term Note Programme, sottoscritto e acquistato da CDP ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Sottoscrizione. "Diritti Esclusi" indica: (i) qualsiasi diritto, titolo, interesse e beneficio contrattuale riferibile al Finanziamento (o ai Finanziamenti) e alla Garanzia Ucraina che non siano Diritti Ceduti; e (ii) qualsiasi diritto extracontrattuale della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivante dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunita' ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualita' di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario della Garanzia Ucraina, ai sensi del presente Contratto). "Data di Pagamento degli indica ciascuna relativa data di Interessi" pagamento degli interessi con riferimento al Titolo BERS, come definita nel pricing supplement relativo al Titolo BERS medesimo. "Autorita' Italiane" indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, e/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e/o l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e/o qualsiasi altro soggetto competente del Governo della Repubblica Italiana, nominato per le finalita' del presente Contratto. "Finanziamento" indica ciascuna Erogazione effettuata dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia, e l'importo in linea capitale in essere di tale Erogazione. "Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento in data odierna o avente una data prossima alla stessa tra la Mutuataria e la Banca, ai sensi del quale la Banca ha concordato di mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento di cui al paragrafo (D) delle Premesse. "Comunicazione di Cessione" indica la comunicazione di cessione trasmessa dalla Banca alla Mutuataria e all'Ucraina, nella forma indicata nell'Allegato 1 (Comunicazione di Cessione), al fine di effettuare la cessione di determinati Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a), con indicazione dei relativi dettagli. "Parte" e "Parti" indica una parte del presente Accordo e Parti sara' interpretato di conseguenza. Qualsivoglia riferimento ad una Parte nel presente Accordo dovra' essere riferito a tale Parte nella sua qualita' (o piu' qualita') e ruolo (o ruoli) specificatamente indicati e definiti nel presente Contratto. "Contratto di Sottoscrizione" indica il contratto di sottoscrizione da stipularsi tra CDP (in qualita' di sottoscrittore) e la Banca (in qualita' di emittente), ai sensi del quale CDP sottoscrivera' e acquistera' il Titolo BERS ai termini e alle condizioni ivi previsti. "Garanzia Ucraina" indica la garanzia in data odierna o avente una data prossima alla stessa sottoscritta tra l'Ucraina, l'Italia e la Banca in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento. Sezione 1.02 Interpretazione. (a) Salvo che il contesto richieda diversamente, qualsivoglia riferimento ad Articoli, Sezioni o Allegati nel presente Accordo sara' interpretato come un riferimento agli Articoli, alle Sezioni o agli Allegati del presente Accordo e i termini espressi al singolare includeranno il loro corrispettivo plurale e viceversa, le parole riferite a soggetti includeranno le societa' di capitali, le societa' di persone e le altre persone giuridiche e i riferimenti a un soggetto includeranno i relativi successori e aventi causa autorizzati. (b) Le intestazioni degli Articoli, delle Sezioni e degli Allegati sono inseriti esclusivamente per comodita' di riferimento e non dovranno essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto. (c) Un riferimento a "scrittura" o "scritto" includera' l'e-mail. (d) Un riferimento al "presente Accordo" (o a qualsiasi disposizione di esso) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nel presente Accordo costituira' un riferimento al presente Accordo, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come modificato (in ogni caso, qualora non sia in violazione delle disposizioni del presente Contratto) di volta in volta. (e) Le parole che seguono i termini "compreso", "include", "in particolare", "a titolo esemplificativo" o qualsiasi altra espressione simile dovranno essere interpretate come elementi illustrativi e non limitano il senso delle parole, della descrizione, della definizione, della frase o del termine che precedono tali termini. (f) Il riferimento a un "modifica" includera' una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovra' essere interpretato di conseguenza). (g) A seguito di ciascuna Erogazione ai sensi della Tranche Finanziata Italia, la stessa rilevera' quale Finanziamento ai fini del, e come definito nel, presente Contratto. (h) Ogni riferimento a CDP nel presente Contratto, incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nella qualita' e nel ruolo specificatamente indicato e definito nel presente Contratto. Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. La Banca riconosce che l'Italia e' membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia e' soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Accordo di supporto-art. II
ARTICOLO II - SUPPORTO AL PROGETTO Sezione 2.01 Supporto al progetto. (a) Nei termini di cui alla Sezione 2.01 (b), l'Italia si impegna nei confronti della Banca a fornire supporto al Progetto per un importo pari a 100 milioni di euro. (b) In adempimento alla Sezione 2.01(a), l'Italia si impegna a far si' che CDP sottoscriva e acquisti il Titolo BERS corrispondendo il Prezzo di Emissione (come definito nel Contratto di Sottoscrizione) interamente e in un'unica soluzione alla Banca alla Data del Closing (come definita nel Contratto di Sottoscrizione). La Banca riconosce e concorda che CDP stipulera' il Contratto di Sottoscrizione solo nella misura in cui una somma corrispondente al Prezzo di Emissione dovuto da CDP ai sensi dello stesso sia stata messa a sua disposizione dall'Italia. (c) Si prende atto, si conferma e si conviene che, qualora CDP non sottoscriva e non acquisti il Titolo BERS, la Banca si riservera' il diritto di non anticipare alcun fondo alla Mutuataria nell'ambito della Tranche Finanziata Italia o della Tranche Finanziata BERS e di cancellare integralmente il finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento. Sezione 2.02 Utilizzo dei proventi. La Banca si impegna nei confronti dell'Italia e di CDP ad utilizzare i proventi dell'emissione del Titolo BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi nell'ambito della Tranche Finanziata Italia. Ciascuna di tali Erogazioni sara' effettuata ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Finanziamento. In pendenza dell'utilizzo integrale dei proventi dell'emissione del Titolo BERS per effettuare le Erogazioni ai sensi della Tranche Finanziata Italia, tali proventi potranno essere inclusi tra le risorse ordinarie della Banca e utilizzati nelle attivita' correnti della medesima.
Accordo di supporto-art. III
ARTICOLO III - CESSIONE Sezione 3.01 Tempi di Cessione. (a) Una volta che la Banca avra' effettuato un Finanziamento (o Finanziamenti) che sia (o complessivamente siano) pari o superiore a 1 milione di euro (l'"Importo Soglia") (e in ogni successiva occasione in cui la Banca abbia erogato un ulteriore Finanziamento (o Finanziamenti) che sia (o complessivamente siano) pari o superiore all'Importo Soglia), la Banca, entro la Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva, cedera' a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuno di tale Finanziamento (o Finanziamenti); e (ii) tutti i propri diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca in relazione alla Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ai sensi della Sezione 3.02 (Cessione). (b) Ai sensi della Sezione 3.01(d), la cessione di cui alla Sezione 3.01(a) si intende efficace alla, e a partire dalla, Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva. A riguardo di quanto precede, la Banca, entro 30 Giorni Lavorativi da ciascuna data di raggiungimento dell'Importo Soglia, trasmettera' una Comunicazione di Cessione debitamente compilata in relazione al relativo Finanziamento (o ai Finanziamenti) ai sensi della Sezione 3.02(b), recante, tra l'altro, la data della relativa Data di Pagamento degli Interessi. Qualora la Comunicazione di Cessione si trovi a dovere essere notificata meno di 15 Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva, la data da indicarsi nella Comunicazione di Cessione sara', diversamente da quanto precede, la seconda Data di Pagamento degli Interessi successiva. (c) La Banca potra' altresi' cedere di volta in volta a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti); e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ai sensi della Sezione 3.02 (Cessione), nel caso in cui il Finanziamento (o i Finanziamenti) erogato non sia pari o superiore all'Importo Soglia. (d) Ferma restando qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, la Banca potra' decidere, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di effettuare una cessione di cui alla Sezione 3.01(a) o alla Sezione 3.01(c) a, e a partire da, qualsiasi data determinata dalla Banca nella propria assoluta discrezionalita'. In tal caso, la Banca trasmettera' una Comunicazione di Cessione debitamente compilata in relazione ai relativi Diritti Ceduti in conformita' alla Sezione 3.02(b) con l'indicazione, tra l'altro, della data di efficacia prevista. (e) La Banca potra' in ogni caso scegliere di effettuare una cessione ai sensi della Sezione 3.02(a) qualora sia sorto il diritto di accelerare la scadenza, o escutere, il Finanziamento (o i Finanziamenti), o di richiedere un pagamento ai sensi della, o in ogni caso escutere, la Garanzia Ucraina in relazione a tale Finanziamento (o i Finanziamenti). (f) La Banca non potra' effettuare (e CDP non sara' tenuta ad accettare (o non potra' comunque ritenersi che CDP abbia accettato)), alcuna cessione ai sensi della Sezione 3.02(a), di qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) erogato dopo la data in cui la Banca avra' ricevuto una comunicazione scritta da parte di CDP, che informi la Banca che la continuazione del finanziamento di cui alla Tranche Finanziata Italia sia divenuta illegale per CDP o contraria a qualsiasi norma, regolamento e/o policy ad essa applicabile. In tali circostanze, la Banca rimborsera' il Titolo BERS ai sensi della Sezione 3.06(c). A titolo di chiarimento, la Banca potra' comunque decidere di effettuare una cessione ai sensi della Sezione 3.02(a), di qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) erogato prima della ricezione di tale comunicazione da parte della Banca. Sezione 3.02 Cessione. (a) Ai sensi del presente Accord (b) o, la Banca accetta di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascun Finanziamento (o Finanziamenti) specificato in una Comunicazione di Cessione notificato ai sensi della Sezione 3.02(b) e nella relativa Conferma di Cessione e (ii) tutti i propri diritti, i titoli, gli interessi e i benefici contrattuali relativi alla Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferiscano a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ma ad esclusione dei Diritti Esclusi. (c) Al fine di porre in essere la cessione di cui alla Sezione 3.02(a), la Banca inoltrera' alla Mutuataria e all'Ucraina la Comunicazione di Cessione di cui alla Sezione 3.02(a)(i) e successivamente tale cessione avra' effetto alla, e a partire dalla, Data di Cessione indicata nella Comunicazione di Cessione. (d) La Banca, nel medesimo giorno in cui sara' stata consegnata la Comunicazione di Cessione alla Mutuataria e all'Ucraina, trasmettera' a CDP una corrispondente Conferma di Cessione, con in copia l'Italia. (e) Fatti salvi i Diritti Esclusi (e qualsiasi altro diritto, titolo, interesse e beneficio che non sia stato o si intenda essere ceduto ai sensi del presente Contratto), al, e a partire dal, momento in cui una cessione di Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a) diventi efficace, qualsiasi riferimento alla Banca nel Contratto di Finanziamento e/o nella Garanzia Ucraina dovra', in relazione a tali Diritti Ceduti, essere invece inteso come riferimento a CDP in relazione a tali Diritti Ceduti (in qualita' di cessionario di, e in relazione a, tali Diritti Ceduti). Sezione 3.03 Conferme di CDP. CDP riconosce espressamente che, al ricevimento di ciascuna Conferma di Cessione, si considerera' che: (a) abbia accettato irrevocabilmente e incondizionatamente la cessione dei Diritti Ceduti specificati ai sensi della Sezione 3.02(a); (b) non abbia beneficio dei Diritti Esclusi; e (c) abbia acconsentito a impegnarsi direttamente con la Mutuataria e l'Ucraina in relazione ai Diritti Ceduti specificati. Sezione 3.04 Clausola liberatoria. Con effetto da ciascuna Data di Cessione, la Banca non avra' piu' alcun diritto in relazione ai relativi Diritti Ceduti. Sezione 3.05 Diritti inalienabili della Banca. A titolo di chiarimento, i privilegi, le immunita' e le esenzioni della Banca di cui la stessa beneficia ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, sottoscritto a Parigi in data 29 maggio 1990, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile sono inalienabili e tali privilegi, immunita' ed esenzioni non sono inclusi nelle cessioni ai sensi del presente Contratto. Sezione 3.06 Rimborso del Titolo BERS. (a) Ad ogni Data di Cessione in cui taluni Diritti Ceduti siano ceduti a CDP ai sensi del presente Contratto, l'importo in linea capitale in essere ai sensi del Titolo BERS sara' considerato rimborsato, per un importo equivalente all'importo in linea capitale in essere ai sensi del Finanziamento (o dei Finanziamenti) oggetto di cessione a tale Data di Cessione, ma ad esclusione di qualsiasi interesse maturato e non corrisposto in relazione a tale Finanziamento (o ai Finanziamenti). (b) Ove tutto o parte dell'Importo Disponibile ai sensi della Tranche Finanziata Italia venisse cancellato in conformita' alla Sezione 3.08 (Cancellazione) (come modificata dalla sezione 1.01(d) del Contratto di Finanziamento) o alla Sezione 7.02 (Cancellazione da parte della Banca) dei Termini e Condizioni Standard, la Banca rimborsera', ai termini e alle condizioni del pricing supplement relativo al Titolo BERS, un importo equivalente del capitale residuo ai sensi del Titolo BERS, unitamente a tutti gli interessi maturati e ad altre commissioni e oneri ad esso relativi. (c) Qualora la Banca ricevesse da CDP una comunicazione ai sensi della Sezione 3.01(f), la Banca rimborsera', ai termini e alle condizioni del pricing supplement relativo al Titolo di BERS, il Titolo BERS medesimo per un importo equivalente all'importo della Tranche Finanziata Italia non ancora erogata alla data di ricezione di tale comunicazione da parte della Banca. (d) I rimborsi di cui alla Sezione 3.06 (a), (b) e (c), costituiranno piena e definitiva estinzione di tale/i importo/i di capitale e/o interessi (a seconda dei casi) dovuti ai sensi del Titolo BERS e degli obblighi di pagamento passati, presenti e futuri della Banca nei confronti di CDP in relazione alla stessa. Sezione 3.07 Divieto di cessione del Titolo BERS. L'Italia fara' si' che CDP (e CDP prende atto di tale requisito) non possa cedere alcuno dei diritti o obblighi in relazione al Titolo BERS, in tutto o in parte, ad alcun altro soggetto o entita' senza il previo consenso scritto della Banca.
Accordo di supporto-art. IV
ARTICOLO IV - DIRITTI E DISCREZIONALITA' DELLE PARTI Sezione 4.01 Discrezionalita' delle Parti. (a) A seguito della cessione dei Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a), CDP avra' piena discrezionalita' nella gestione e nel recupero (anche in caso di escussione) dei Diritti Ceduti, senza la necessita' di consultarsi con la Banca o di richiedere il suo consenso in merito a qualsivoglia questione derivante da o connessa a tali Diritti Ceduti (che, a titolo di chiarimento, includera' la Garanzia Ucraina, nella misura in cui essa si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali rinunce, consensi, modifiche ed escussioni. (b) La Banca avra' piena discrezionalita' nella gestione e nel recupero (anche in caso di escussione) (i) del Contratto di Finanziamento, (ii) ciascuna delle Erogazioni effettuate dalla Banca nell'ambito della Tranche Finanziata BERS e il Finanziamento (o i Finanziamenti) erogati dalla Banca nell'ambito della Tranche Finanziata Italia (che non siano ancora Diritti Ceduti) e (iii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca ad Erogazioni nell'ambito della Tranche Finanziata BERS e/o a qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) che non siano ancora Diritti Ceduti); senza la necessita' di consultarsi con l'Italia o CDP o, ai sensi del seguente paragrafo (c) che segue, di richiedere il relativo consenso in merito a qualsivoglia questione derivante da o connessa a tali aspetti, ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali rinunce, consensi, modifiche ed escussioni. La Banca esercitera' le proprie attivita' di gestione e di recupero in buona fede, ma nella propria assoluta discrezionalita', in conformita' e applicando le proprie policy e procedure interne di volta in volta in vigore. (c) La Banca non concedera' proroghe con riferimento alla Ultima Data di Disponibilita' con riferimento alla Tranche Finanziata Italia oltre il 20 marzo 2030 senza il previo consenso scritto di CDP. Sezione 4.02 Nessuna partecipazione. Ne' l'Italia ne' CDP potranno prendere parte ad alcuna decisione della Banca in merito ai diritti, titoli, interessi e benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi decisione della Banca di effettuare le Erogazioni (anche in circostanze in cui sia verificata una violazione o sia sorto il diritto di accelerazione della scadenza o altro diritto di far valere il Contratto di Finanziamento, o di richiedere, o altrimenti far valere i rimedi ai sensi della, la Garanzia Ucraina), di volta in volta, o di sospendere, cancellare, accelerare la scadenza o altrimenti far valere la i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina. Sezione 4.03 Condivisione delle informazioni. (a) La Banca informera' l'Italia e CDP di qualsiasi decisione di cancellazione o di accelerazione della scadenza ai sensi del Contratto di Finanziamento, o nel caso in cui la Mutuataria effettui rimborsi anticipati o cancelli qualsiasi Importo Disponibile nell'ambito della Tranche Finanziata Italia ai sensi del Contratto di Finanziamento. CDP informera' la Banca di qualsiasi decisione o azione intrapresa da CDP o dall'Italia per accelerare la scadenza o altrimenti far valere i Diritti Ceduti. (b) In aggiunta alle informazioni di cui alla Sezione 4.03(a), la Banca, di volta in volta, condividera' tempestivamente con l'Italia e CDP qualsiasi informazione scritta e/o relazione ricevuta dalla Banca fornita per la Mutuataria in relazione al Progetto ai sensi delle sezioni 3.01(d), 3.06 (Frequenza della Rendicontazione e Requisiti per la Trasmissione) e 4.01 (Relazioni Finanziarie e Rapporti) del Contratto di Finanziamento e della sezione 4.04 (Relazioni sul Progetto e Rapporti) dei Termini e Condizioni Standard.
Accordo di supporto-art. V
ARTICOLO V - ISPEZIONI E AFFIDAMENTO Sezione 5.01 Ispezioni. L'Italia conferma e conviene, e CDP prende atto, che la Banca ha fornito, e le stesse hanno ricevuto, le informazioni ritenute opportune in base alle circostanze riguardanti, a titolo esemplificativo, la condizione finanziaria, l'affidabilita' creditizia, lo status o la natura della Mutuataria e dell'Ucraina, al fine di consentire all'Italia e a CDP di adottare decisioni informate in merito alla cessione e agli altri aspetti oggetto del presente Contratto. Sezione 5.02 Autorizzazioni. (a) L'Italia dichiara e garantisce alla Banca che l'Italia ha il potere, l'autorita' e il diritto legale di stipulare il presente Contratto. (b) In relazione alle conferme di cui al presente Contratto, CDP dichiara e garantisce alla Banca che CDP ha il potere, l'autorita' e il diritto a procedere in tal senso in virtu' del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana in conformita' alle disposizioni della Legge 125/2014 che disciplina le attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo dell'Italia. Sezione 5.03 Dichiarazioni e garanzie. (a) A ciascuna Data di Cessione, la Banca dichiarera' e garantira' all'Italia e a CDP di non aver costituito alcun Vincolo sui relativi Diritti Ceduti. (b) Fatto salvo quanto previsto nella Sezione 5.03(a), la Banca non rilascera' alcuna dichiarazione o garanzia (espressa o implicita) all'Italia o a CDP in merito a: (i) l'efficacia, la validita' o l'opponibilita' dei Diritti Ceduti o di altri documenti consegnati dalla Banca all'Italia e/o a CDP, o di qualsiasi termine o condizione relativi ai Diritti Ceduti; (ii) qualsiasi inadempimento da parte della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento o della Garanzia Ucraina; oppure (iii) la condizione finanziaria, l'affidabilita' creditizia, lo status o la natura della Mutuataria e dell'Ucraina, e, di conseguenza, la Banca non avra' alcuna responsabilita' nei confronti dell'Italia e di CDP con riferimento a tali questioni, circostanza che viene confermata e accettata dall'Italia e confermata da CDP.
Accordo di supporto-art. VI
ARTICOLO VI - COSTI Sezione 6.01 Ciascuna delle Parti si fara' carico di tutte le commissioni e i costi professionali, bancari, di trasferimento o di cambio sostenuti da tale Parte per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del presente Contratto.
Accordo di supporto-art. VII
ARTICOLO VII - ULTERIORI GARANZIE Sezione 7.01 Ciascuna Parte, a proprie spese, dovra', e si adoperera' in ogni modo ragionevole per far si' che eventuali terze parti che si rendano necessarie procedano a, sottoscrivere e consegnare tempestivamente i documenti, e compiere gli atti che possono essere ragionevolmente richiesti al fine di dare piena efficacia al presente Contratto.
Accordo di supporto-art. VIII
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