Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
Art. 3
Rilascio di licenze globali di progetto
1.Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
2.Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvedera' con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Nordio
Convention
CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF THE "GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME - GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANISATION" Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato-art. 1
CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA "ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP (GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION)" INDICE PREAMBOLO CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO II IL COMITATO DIRETTIVO CAPITOLO III STATUS, FUNZIONI E ATTIVITA' DELL'AGENZIA GCAP CAPITOLO IV STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP CAPITOLO V AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO VI RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT) CAPITOLO VII PRIVILEGI E IMMUNITA' CAPITOLO VIII ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI CAPITOLO IX SICUREZZA CAPITOLO X RESPONSABILITA' E RICHIESTE DI RISARCIMENTO CAPITOLO XI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI La Repubblica Italiana, il Giappone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito denominati "le Parti"), auspicando di migliorare le rispettive capacita' di difesa attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti; desiderando potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo con gli stessi obiettivi strategici di produrre capacita' militari e di difesa vitali, supportare la sovranita' nazionale e la liberta' di azione, rafforzare e sostenere le proprie capacita' industriali nel settore del combattimento aereo, favorire la prosperita' delle Parti e contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale; riconoscendo che il Global Combat Air Programme (di seguito abbreviato in "GCAP" e definito nell'Articolo 1) e' il programma piu' rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi e restera' tale per anni; riconoscendo i benefici della cooperazione al fine di ottenere il miglior rapporto costi/efficienza per lo sviluppo della suddetta capacita'; considerando che, per ottenere una coordinazione piu' efficiente possibile tra le Parti, e' necessario creare un'organizzazione internazionale con personalita' giuridica che possa funzionare efficacemente come organismo indipendente, e che abbia la capacita' giuridica di stipulare contratti con enti industriali coinvolti nel GCAP (di seguito denominati "l'Industria"); riconoscendo l'importanza delle possibilita' di esportazione per il successo economico e politico della loro cooperazione industriale e internazionale; dichiarando altresi' la propria disponibilita' ad assicurare il successo dei loro programmi congiunti e a facilitare partnership industriali tra le Parti; e riconoscendo l'importanza di consentire il movimento e la condivisione di dati e risorse fisiche tra le Parti e l'Industria per perseguire efficacemente gli obiettivi del GCAP, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 (1) Al fine di perseguire la guida, la direzione, il controllo, la supervisione e la gestione del GCAP per conto delle Parti, le Parti istituiscono una organizzazione internazionale chiamata Organizzazione Governativa Internazionale GCAP (di seguito denominata "GIGO": GCAP International Government Organisation). (2) Ai fini della presente Convenzione, per GCAP si intende il programma di lavoro da realizzare mediante la GIGO per conto delle Parti.
Allegato-art. 2
ARTICOLO 2 Il GCAP sara' realizzato attraverso fasi. Il meccanismo dettagliato di approvazione ed esecuzione di ogni singola fase sara' descritto in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.
Allegato-art. 3
ARTICOLO 3 (1) La GIGO sara' composta da: (a) il Comitato Direttivo (di seguito denominato "SC": Steering Committee) costituito dalle Parti; e (b) l'Agenzia GCAP (di seguito denominata "l'Agenzia"), che operera' in base alla guida, direzione, controllo e supervisione del SC a beneficio del GCAP. (2) La GIGO avra' personalita' giuridica internazionale e piena personalita' giuridica, che include la capacita' di stipulare contratti, acquistare e smaltire proprieta' mobili e immobili, e avviare procedimenti legali nella giurisdizione delle Parti. (3) La gestione del GCAP e i dettagli sulle sue specifiche aree di attivita' saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.
Allegato-art. 4
ARTICOLO 4 La lingua ufficiale della GIGO sara' l'inglese.
Allegato-art. 5
ARTICOLO 5 Le Parti supporteranno il piu' possibile, in conformita' ai regolamenti e obblighi giuridici e tenendo giusto conto degli interessi diretti legati alla sicurezza nazionale, l'importazione, esportazione o trasferimento di tutti i materiali e le informazioni generati tra le Parti in ambito GCAP durante tutte le fasi.
Allegato-art. 6
ARTICOLO 6 (1) I membri del SC saranno rappresentanti di ciascuna delle Parti. Ogni Parte nominera' lo stesso numero di rappresentanti, tra cui un Capo Delegazione (di seguito denominato "HoD": Head of Delegation). (2) Il SC sara' presieduto dal HoD di una delle Parti, a rotazione, secondo un meccanismo che sara' definito in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.
Allegato-art. 7
ARTICOLO 7 (1) Il SC avra' la responsabilita' generale per la guida, la direzione, il controllo e la supervisione della GIGO, rappresentando il piu' alto forum di governance e mantenendo vigilanza sulla GIGO. (2) Le responsabilita' e i processi decisionali del SC saranno descritti dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (3) Le Parti si assicureranno, mediante il SC, che la GIGO operi in conformita' alla presente Convenzione.
Allegato-art. 8
ARTICOLO 8 (1) Ai sensi degli Articoli 52 e 58, il SC puo' decidere all'unanimita' di istituire comitati subordinati, ove necessario, per supportare l'adempimento delle sue responsabilita'. (2) I membri di tali comitati subordinati saranno rappresentanti di ogni Parte.
Allegato-art. 9
ARTICOLO 9 L'Agenzia si occupera' della gestione, coordinazione ed esecuzione di tutte le fasi del GCAP, fino allo sua cessione, sotto la supervisione e direzione strategica delle Parti mediante il SC.
Allegato-art. 10
ARTICOLO 10 (1) La sede centrale della GIGO sara' ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In aggiunta alla sede centrale, la GIGO potra' anche avere branches nel territorio delle Parti per supportare e facilitare le attivita' dell'Agenzia all'interno di tale territorio, compreso le relazioni con le autorita' nazionali ove necessario. (2) Le ubicazioni specifiche della sede centrale e delle branches, nonche' di ogni altra struttura della GIGO utilizzata per i suoi scopi ufficiali all'interno dei Paesi ospitanti, saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e la GIGO, oppure tramite notifica preliminare della GIGO al Paese ospitante, in conformita' alle consuetudini del Paese ospitante, specificando gli edifici che saranno utilizzati. (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Paese ospitante" si intende in ciascun caso la rispettiva Parte nel cui territorio saranno ubicate la sede centrale, le branches e ogni altra struttura di cui al paragrafo (2).
Allegato-art. 11
ARTICOLO 11 Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia avra' la capacita' necessaria per attuare il GCAP, rispondendo alle esigenze delle Parti in termini di sviluppo delle capacita' e mantenendo al tempo stesso la conformita' a tutti i rilevanti requisiti normativi di ciascuna Parte.
Allegato-art. 12
ARTICOLO 12 (1) Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia svolgera' i seguenti incarichi, oltre ad altri eventuali incarichi che le autorita' competenti delle Parti potrebbero decidere all'unanimita' di assegnarle mediante il SC: (a) gestione complessiva del GCAP sotto la guida, la direzione, il controllo e la supervisione del SC; (b) coordinamento, definizione e armonizzazione dei requisiti tecnici e programmatici delle Parti riguardo al GCAP, anche attraverso la fornitura di supporto amministrativo e di segretariato al SC e a ogni comitato subordinato; (c) stipula dei contratti relativi GCAP per tutte le fasi del GCAP, in modo da ottemperare a tutti i requisiti congiunti e, laddove richiesto, ai requisiti di una o due nazioni; (d) definizione, assegnazione di priorita', scomposizione e organizzazione dei requisiti tecnici in pacchetti contrattuali in base ai requisiti stabiliti dal SC; (e) analisi e soluzione dei problemi riguardanti il soddisfacimento dei requisiti tecnici e programmatici sul GCAP, sottoponendo al SC proposte di soluzione per i requisiti programmatici che non possono essere soddisfatti; (f) coordinamento e gestione degli aspetti di aeronavigabilita' e certificazione in supporto dei requisiti e dei regolamenti nazionali; (g) presentazione al SC di un budget annuale, sia amministrativo che operativo, e di piani finanziari piu' a lungo termine; e (h) gestione e supporto delle esportazioni GCAP, da effettuare in conformita' alle leggi, regolamenti e obblighi relativi al regime di controllo delle Parti, in base agli accordi internazionali applicabili. (2) Una descrizione completa degli incarichi dell'Agenzia potra' essere contenuta in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.
Allegato-art. 13
ARTICOLO 13 (1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia per conto della GIGO in conformita' ai regolamenti e alle procedure per il procurement che saranno indicati dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti, in conformita' alle pertinenti disposizioni del presente Convenzione, incluse le disposizioni di sicurezza indicate nel Capitolo IX. (2) L'Agenzia avra' la responsabilita' di supervisionare e monitorare le attivita' dell'Industria in conformita' agli accordi contrattuali. (3) Fatta salva la generale capacita' delle autorita' competenti delle Parti di stipulare ulteriori accordi in relazione ai processi decisionali in ambito GIGO, le autorita' competenti delle Parti potranno definire in una ulteriore intesa le circostanze in cui il SC dovra' approvare un contratto prima che sia stipulato dall'Agenzia.
Allegato-art. 14
ARTICOLO 14 (1) L'Agenzia sara' diretta da un Chief Executive (di seguito denominato "CE") eletto dal SC. (2) Il CE sara' affiancato nelle sue funzioni da Direttori che dirigeranno le principali divisioni dell'Agenzia. (3) Il CE rispondera' direttamente al SC sul funzionamento dell'Agenzia. (4) La struttura dell'Agenzia sara' definita in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.
Allegato-art. 15
ARTICOLO 15 (1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse, secondo un meccanismo che mantenga un equilibrio tra le Parti. Tale meccanismo, le procedure per la nomina, nonche' l'arruolamento del personale dell'Agenzia e la durata del mandato, saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) Ai fini della presente Convenzione, per "personale dell'Agenzia" si intende tutto il personale che lavora direttamente per l'Agenzia in base a un accordo scritto con l'Agenzia stessa. Ciascuna Parte dovra' rispettare la natura internazionale delle responsabilita' del personale dell'Agenzia, e non cerchera' di influenzarlo nell'adempimento dei suoi doveri.
Allegato-art. 16
ARTICOLO 16 (1) Il personale dell'Agenzia sara' composto primariamente da funzionari governativi provenienti dalle Parti. Tuttavia, l'Agenzia avra' la capacita' di ingaggiare (anche impiegando, assumendo, nominando o mettendo sotto contratto) i cittadini delle Parti e, nei casi in cui siano richieste competenze specialistiche per il tempo considerato necessario, personale qualificato che potrebbe non essere cittadino delle Parti. (2) Le posizioni chiave, come definite dal SC, saranno occupate da funzionari governativi provenienti dalle Parti.
Allegato-art. 17
ARTICOLO 17 Le posizioni all'interno dell'Agenzia saranno ricoperte da personale in possesso delle competenze necessarie per svolgere la sua missione nel modo piu' efficiente possibile, tenendo in giusto conto i rispettivi contributi delle Parti.
Allegato-art. 18
ARTICOLO 18 Le Parti contribuiranno al finanziamento della GIGO.
Allegato-art. 19
ARTICOLO 19 (1) Il SC adottera' un dettagliato regolamento finanziario in conformita' alle seguenti disposizioni: (a) Il costo delle attivita' della GIGO, che coprira' sia le funzioni amministrative che quelle operative, sara' sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo (2); (b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia; (c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. e (d) La GIGO si conformera' agli standard di contabilita' accettati a livello internazionale. (2) Le procedure relative alle modalita' con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.
Allegato-art. 20
ARTICOLO 20 (1) I finanziamenti richiesti per le attivita' della GIGO saranno indicati nel budget annuale, che comprendera': (a) un budget amministrativo, comprensivo di tutte le spese richieste per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia durante l'anno finanziario e piani finanziari piu' a lungo termine; e (b) un budget operativo, contenente i piani finanziari riguardanti operazioni svolte dall'Agenzia per perseguire gli obiettivi del GCAP durante l'anno finanziario e piani finanziari piu' a lungo termine. (2) L'Agenzia e' responsabile di creare il budget annuale e di sottoporlo al SC, in conformita' al regolamento finanziario di cui all'Articolo 19. (3) L'Agenzia gestira' l'aspetto finanziario delle attivita' della GIGO all'interno del budget stabilito in conformita' all'Articolo 19(1)(b).
Allegato-art. 21
ARTICOLO 21 La contabilita' annuale sara' presentata alle autorita' di controllo nominate dal SC in base a procedure definite in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. Il resoconto di verifica, accompagnato dai bilanci annuali, sara' sottoposto all'approvazione del SC dopo la fine dell'anno finanziario, secondo le procedure descritte nel regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.
Allegato-art. 22
ARTICOLO 22 (1) Ogni anno, l'Agenzia presentera' al SC un resoconto sulle attivita' svolte nell'anno precedente e una previsione delle attivita' per l'anno successivo. L'Agenzia riferira', tra l'altro, sul rendimento rispetto agli obiettivi programmatici stabiliti dal SC e sull'attuazione dei budget approvati. (2) Il meccanismo dettagliato sara' descritto in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.
Allegato-art. 23
ARTICOLO 23 Al fine di consentire agli auditor nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali e di riferire ai loro Parlamenti come stabilito nei rispettivi statuti, l'Agenzia permettera' agli auditor nazionali di esaminare tutte le informazioni e tutti i documenti in suo possesso riguardanti le attivita' cui le rispettive Parti stanno participando.
Allegato-art. 24
ARTICOLO 24 Gli auditor nazionali eserciteranno il loro diritto di accedere all'Agenzia nella misura in cui sia possibile evitare qualunque interruzione non necessaria delle attivita' dell'Agenzia e mantenere protette le informazioni relative ad altre Parti. Gli auditor nazionali si consulteranno tra loro e con l'Agenzia, ove possibile, prima di qualunque accesso alla sede centrale dell'Agenzia o alle sue branches.
Allegato-art. 25
ARTICOLO 25 Le Parti, insieme all'Agenzia, coordineranno le loro azioni allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della GIGO dalle frodi.
Allegato-art. 26
ARTICOLO 26 Il SC potra' ordinare qualunque verifica consideri necessaria da parte dell'Agenzia per migliorare il funzionamento della GIGO e la conduzione del GCAP.
Allegato-art. 27
ARTICOLO 27 (1) Il SC adottera' un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformita' con le pertinenti leggi e regolamenti delle Parti. (2) Al fine di assicurare il flusso dei dati personali necessari e mirati tra la GIGO e le Parti, il SC prendera' misure adeguate per garantire che i trasferimenti internazionali siano condotti in conformita' con il suddetto regolamento e con le pertinenti leggi nazionali delle Parti.
Allegato-art. 28
ARTICOLO 28 (1) Le Sedi della GIGO saranno inviolabili. La GIGO, le sue proprieta' e i suoi possedimenti, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunita' da ogni forma di processo legale, fatta eccezione per eventuali casi particolari in cui il CE abbia esplicitamente rinunciato all'immunita'. Resta inteso tuttavia che nessuna rinuncia all'immunita' potra' comportare una rinuncia all'immunita' rispetto all'esecuzione del giudizio, per la quale sara' necessaria una rinuncia separata da parte del SC. (2) Le proprieta' e i possedimenti della GIGO, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunita' da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri e ogni altra forma di interferenza, che sia tramite azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. (3) Gli archivi della GIGO, ovunque siano ubicati, saranno inviolabili. Il termine "archivi" comprende tutti i registri, la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, filmati e registrazioni appartenenti alla GIGO o da essa custoditi. (4) La GIGO non godra' di immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici: (a) in relazione a controversie derivanti da contratti che non prevedano il ricorso all'arbitrato o a meccanismi vincolanti alternativi di risoluzione delle controversie; (b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a una richiesta direttamente collegata a procedimenti giudiziari avviati dalla GIGO; e (c) rispetto a un'azione civile di una terza parte per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, o altro mezzo di trasporto, appartenente alla GIGO o adoperato per conto della GIGO, oppure rispetto a una violazione del codice della strada in cui sia coinvolto tale veicolo o altro mezzo di trasporto. (5) Ai fini della presente Convenzione, il termine "Sedi" indica qualunque territorio, edificio o parte di edificio occupato in via permanente o temporanea, come specificato in qualunque accordo o notifica di cui all'Articolo 10 (2).
Allegato-art. 29
ARTICOLO 29 (1) Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, ne' alcun individuo che eserciti autorita' pubblica all'interno del Paese ospitante, accedera' alle Sedi per svolgere al loro interno qualunque incarico ufficiale, se non con il consenso del CE o dietro sua richiesta, e in base alle condizioni approvate dal CE. (2) Il consenso a ogni necessario accesso all'interno delle Sedi sara' presunto in caso di incendio o altra emergenza che richieda un immediato intervento di protezione, o nel caso in cui le autorita' del Paese ospitante abbiano motivi ragionevoli per ritenere che una simile emergenza si sia verificata o stia per verificarsi all'interno delle Sedi.
Allegato-art. 30
ARTICOLO 30 Le Sedi potranno essere usate per incontri, seminari, mostre e altri eventi correlati organizzati dalla GIGO. Le Sedi non dovranno essere utilizzate in alcuna maniera che risulti incompatibile con lo scopo e l'ambito di azione della GIGO, cosi' come indicato nella presente Convenzione.
Allegato-art. 31
ARTICOLO 31 Le autorita' competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la sicurezza e la protezione delle Sedi, ed eserciteranno la dovuta diligenza nell'assicurare che la quiete delle Sedi non sia disturbata dall'ingresso non autorizzato di individui o gruppi di individui provenienti dall'esterno, ne' da disordini nelle immediate vicinanze.
Allegato-art. 32
ARTICOLO 32 Al fine di consentire alla GIGO di svolgere agevolmente le sue funzioni, il Governo del Paese ospitante si adoperera' al massimo, in consultazione con la GIGO, per prendere ogni misura praticabile allo scopo di assicurare che le Sedi siano fornite dei necessari servizi pubblici tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze, energia elettrica e servizi di comunicazione.
Allegato-art. 33
ARTICOLO 33 (1) Il Governo del Paese ospitante assicurera' l'inviolabilita' delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applichera' alcun tipo di censura a tali comunicazioni. (2) La GIGO avra' il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere correspondenza.
Allegato-art. 34
ARTICOLO 34 (1) Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere ai suoi obblighi, ma fatte salve le sanzioni applicate da una o piu' Parti, l'Agenzia: (a) potra' custodire e utilizzare fondi o valute di qualsiasi tipo, mantenere e gestire conti correnti in qualsiasi valuta, e convertire le valute in suo possesso in qualsiasi altra valuta; e (b) sara' libera di trasferire i propri fondi o valute dal Paese ospitante a un altro paese, oppure all'interno dello stesso Paese ospitante. (2) Qualora il Paese ospitante preveda o incontri gravi difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, la GIGO si consultera' urgentemente con il Paese ospitante per prendere in considerazione possibili richieste di limitare i trasferimenti di fondi o valute.
Allegato-art. 35
ARTICOLO 35 (1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, la GIGO e i suoi possedimenti, proprieta' e profitti saranno esenti da ogni tassazione diretta. (2) Gli articoli importati, esportati o trasferiti dalla GIGO per le sue funzioni ufficiali saranno esenti da dazi doganali, tasse e altre imposte, nonche' da proibizioni o restrizioni riguardanti importazioni, esportazioni o trasferimenti. Resta inteso tuttavia che gli articoli importati sotto tale esenzione non saranno venduti nel Paese ospitante se non in base alle condizioni concordate con il suo Governo. Resta inteso altresi' che tale esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo delle armi o alle relative leggi e regolamenti. (3) Riguardo alle tasse su beni e servizi acquistati dalla GIGO e strettamente necessari per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, la GIGO godra' di esenzione o agevolazione sul pagamento di tali tasse su acquisti importanti, in conformita' alle consuetudini del Paese ospitante. Ai fini della presente Convenzione, per acquisti importanti si intendono acquisti di beni o forniture di servizi di un valore superiore alla soglia, laddove applicabile, stabilita dalla legislazione del Paese ospitante rispetto alle organizzazioni internazionali. Tali requisiti tuttavia non influiscono sui principi generali stabiliti in questo paragrafo.
Allegato-art. 36
ARTICOLO 36 La GIGO non rivendichera' esenzioni ai sensi dell'Articolo 35 da tasse che in realta' non siano altro che tariffe per servizi di pubblica utilita'.
Allegato-art. 37
ARTICOLO 37 (1) I membri del SC e di ogni comitato subordinato istituito dal SC, nonche' gli ispettori nazionali designati da ogni Parte, denominati nel loro insieme "rappresentanti delle Parti", nell'esercizio delle loro funzioni e durante gli spostamenti da e verso il luogo delle riunioni, godranno dei seguenti privilegi e immunita' all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante: (a) immunita' da arresto e detenzione; (b) immunita' giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, riguardo ad atti, comprese parole scritte o pronunciate, commessi nell'esercizio delle loro funzioni; tuttavia, tale immunita' non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa dal rappresentante di una Parte, ne' in caso di danni causati da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da tale rappresentante; (c) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; (d) diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere speciale or busta sigillata; (e) esenzione da misure restrittive di ingresso e da formalita' di registrazione per stranieri; (f) le stesse facilitazioni in materia di controlli di cambi e valute che sono accordate ai rappresentanti di governi stranieri durante le missioni ufficiali temporanee. (2) I privilegi e le immunita' non sono accordati ai rappresentanti delle Parti per loro vantaggio personale, bensi' al fine di assicurare loro completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni relativamente al GCAP. Di conseguenza, la Parte inviante rinuncera' all'immunita' di un proprio rappresentante ogni qual volta conservarla impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. (3) Il presente Articolo non si applica rispettivamente alla Parte di cui un rappresentante e' cittadino o residente permanente.
Allegato-art. 38
ARTICOLO 38 (1) Il personale dell'Agenzia godra' dei seguenti privilegi e immunita': (a) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, immunita' da processi legali rispetto a parole scritte o pronunciate e ogni atto commesso nelle sue funzioni ufficiali. Tale immunita' continuera' ad applicarsi anche qualora gli individui interessati abbiano cessato di appartenere al personale dell'Agenzia, ma solo per quanto riguarda le questioni relative al ruolo che hanno ricoperto in precedenza presso l'Agenzia. Tale immunita' non sara' concessa, tuttavia, nel caso di violazioni del codice della strada commesse da personale dell'Agenzia, ne' in caso di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da o per conto di qualunque membro del personale dell'Agenzia; (b) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, inviolabilita' di tutte le sue carte e documenti ufficiali; e (c) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, ai membri del personale dell'Agenzia e ai loro familiari conviventi al seguito sono accordati gli stessi servizi di rimpatrio concessi ai diplomatici stranieri nei periodi di crisi internazionale. (2) Il paragrafo (1)(a) non si applica a cittadini o residenti permanenti del rispettivo Paese ospitante per quanto riguarda le violazioni di leggi nazionali sulla protezione delle informazioni classificate come da Capitolo IX. (3) Il paragrafo (1)(c) non si applica a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.
Allegato-art. 39
ARTICOLO 39 I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, all'interno e nei confronti del Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, godranno dei seguenti privilegi e immunita': (a) esenzione da tasse su salari ed emolumenti corrisposti dalla GIGO; (b) esenzione, per i membri del personale dell'Agenzia e i loro familiari conviventi al seguito, da restrizioni relative all'immigrazione o procedure di registrazione per stranieri, cosi' come normalmente accordato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; (c) diritto di importare i propri mobili ed effetti personali senza dazi doganali, al momento della prima assunzione dell'incarico, in una o piu' spedizioni separate, che dovranno essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ospitante.
Allegato-art. 40
ARTICOLO 40 Il Governo del Paese ospitante emettera' una carta d'identita' per i membri del personale dell'Agenzia la cui consueta sede di lavoro sia ubicata nel suo territorio e che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, nonche' per i loro familiari conviventi al seguito, riportante l'indicazione del loro status, in conformita' alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.
Allegato-art. 41
ARTICOLO 41 (1) I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante potranno svolgere lavori autonomi o salariati nel territorio del Paese ospitante in cui e' ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia, in conformita' alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante. (2) Ai sensi di quanto sopra, le autorita' competenti del Paese ospitante emetteranno un permesso di lavoro per i familiari al seguito che svolgono attivita' lavorativa.
Allegato-art. 42
ARTICOLO 42 Fatti salvi i privilegi e le immunita' concessi dalla presente Convenzione, tutti gli individui che godono di tali privilegi e immunita' hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti di qualsiasi Paese ospitante e di non interferire nei suoi affari interni.
Allegato-art. 43
ARTICOLO 43 (1) La GIGO e il suo personale coopereranno in ogni momento con le autorita' competenti di qualsiasi Paese ospitante per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza di leggi e regolamenti riguardanti polizia, prevenzione degli incendi, salute pubblica, ispezioni del lavoro e altre legislazioni simili, e prevenire qualunque abuso relativo alle facilitazioni, ai privilegi e alle immunita' stabilite nella presente Convenzione. (2) I privilegi e le immunita' sono concessi al personale nell'interesse della GIGO, e non per il beneficio personale dei singoli individui. (3) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), rispetto al personale dell'Agenzia e alle Sedi, proprieta' e possedimenti della GIGO, solamente il CE avra' il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunita'. Il CE rinuncera' a ogni immunita' rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunita' impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. Il CE consultera' il SC riguardo a ogni potenziale rinuncia all'immunita'. Il SC ne discutera' entro una settimana dopo aver ricevuto la prima notifica dell'esigenza di tale consultazione, e presentera' al CE la propria opinione non vincolante riguardo alla rinuncia entro una tempistica appropriata alla luce delle circostanze. (4) Rispetto al CE e ai Direttori di cui all'Articolo 14(2), solamente il SC avra' il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunita'. Il SC rinuncera' a ogni immunita' rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunita' impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. (5) Rispetto ai membri del SC, inclusi i membri di ogni comitato subordinato al SC, e agli ispettori nazionali designati da ogni Parte, la Parte di cui l'individuo sia un rappresentante, o da cui sia stato designato, a seconda dei casi, avra' il diritto e il dovere di rinunciare all'immunita'. Tale Parte rinuncera' a ogni immunita' rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunita' impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. (6) Fatta eccezione per le immunita' di cui all'Articolo 38, la presente Convenzione non pone limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti. (7) Qualora il Paese ospitante ritenga che abbia avuto luogo un abuso di qualunque tra i suddetti privilegi o immunita', il CE, su richiesta, si consultera' con il Paese ospitante per determinare se tale abuso ha avuto luogo. Nel caso in cui tale consultazione non raggiunga un esito soddisfacente per il CE e per il Paese ospitante, la questione sara' determinata in conformita' alla procedura di cui all'Articolo 57.
Allegato-art. 44
ARTICOLO 44 (1) Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prendera' tutte le misure appropriate e necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal Paese ospitante dei seguenti individui, di qualunque nazionalita': (a) i membri del personale dell'Agenzia; e (b) i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia. (2) Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 43, il Governo del Paese ospitante non impedira' il transito degli individui di cui al paragrafo (1) da e verso le Sedi. La GIGO si consultera' urgentemente con il Paese ospitante qualora il Paese ospitante ponga restrizioni sul movimento dell'intera popolazione, ad esempio per motivi di salute pubblica. (3) Qualsiasi richiesta di visto/permesso da parte degli individui di cui al presente Articolo sara' evasa con la massima rapidita' possibile. (4) La GIGO comunichera' al Governo del Paese ospitante i nominativi degli individui di cui al presente Articolo.
Allegato-art. 45
ARTICOLO 45 La GIGO si assicurera' che il personale dell'Agenzia sia coperto da adeguate misure in materia di salute e sicurezza sociale. Le misure sanitarie dovranno coprire anche i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante in cui e' ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia.
Allegato-art. 46
ARTICOLO 46 (1) Il personale dell'Agenzia sara' esente da ogni contributo obbligatorio agli organismi di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui e' ubicata la sua consueta sede di lavoro. Ciononostante, il personale dell'Agenzia ha la possibilita' di contribuire su base volontaria al sistema di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui e' ubicata la sua consueta sede di lavoro e beneficiarne di conseguenza, ammesso che tale contributo sia consentito dal Paese ospitante. Laddove appropriato, potranno essere formulati accordi complementari al fine di consentire al personale dell'Agenzia di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario del Paese ospitante. (2) Il paragrafo (1) si applica ai familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia, a meno che essi non svolgano attivita' lavorativa autonoma o dipendente nel Paese ospitante o non abbiano diritto per altri motivi a ricevere benefici di sicurezza sociale da tale Paese ospitante. (3) In caso di eventuali incongruenze tra la presente Convenzione e qualunque accordo bilaterale in essere tra le Parti in materia di sicurezza sociale, prevale la presente Convenzione. (4) I paragrafi (1) e (2) non si applicano a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.
Allegato-art. 47
ARTICOLO 47 Ai fini della presente Convenzione, il termine "familiari conviventi al seguito" sara' definito in conformita' alle politiche e alla legislazione del Paese ospitante.
Allegato-art. 48
ARTICOLO 48 (1) In caso di coinvolgimento da parte di non-Parti interessate ad acquisire informazioni sul GCAP, l'Agenzia informera' il SC per ottenere indicazioni. (2) Tale coinvolgimento potra' assumere la forma di discussioni esplorative con le non-Parti interessate ad aderire alla presente Convenzione e al GCAP.
Allegato-art. 49
ARTICOLO 49 (1) Per permettere all'Agenzia di condurre negoziazioni con le potenziali Parti aggiuntive sara' necessario il consenso all'unanimita' del SC. (2) Per prendere una decisione finale sull'eventuale accesso di non-Parti alla presente Convenzione sara' necessario il consenso all'unanimita' delle Parti.
Allegato-art. 50
ARTICOLO 50 (1) In conformita' ai regolamenti e agli obblighi legali e prendendo in dovuta considerazione gli interessi diretti in materia di sicurezza nazionale, ogni Parte supportera' il piu' possibile l'intenzione di una delle Parti di esportare o trasferire verso non-Parti materiali e informazioni generati all'interno o per mezzo del GCAP. (2) Nel caso in cui una delle Parti avesse preoccupazioni riguardo alla possibilita' di esportare verso una non-Parte, le Parti avvieranno senza indebiti ritardi consultazioni di alto livello al fine di scambiarsi valutazioni e trovare soluzioni appropriate.
Allegato-art. 51
ARTICOLO 51 (1) Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni dei sistemi, sottosistemi e tecnologie GCAP verso non-Parti. Tale meccanismo sara' descritto in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) L'Agenzia, sotto la supervisione e il controllo del SC, amministrera' il suddetto meccanismo nella misura consentita dalle leggi nazionali delle Parti. (3) Il meccanismo riflettera' la presente Convenzione, gli accordi internazionali applicabili e ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo delle armi.
Allegato-art. 52
ARTICOLO 52 (1) Il SC istituira' un comitato subordinato per la governance della sicurezza, composto da esperti in materia di sicurezza che rappresenteranno ciascuna delle Parti. Il comitato subordinato per la governance della sicurezza fornira' consulenza al SC sulle politiche di sicurezza. I meccanismi dettagliati per il funzionamento del comitato subordinato per la governance della sicurezza saranno descritti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) Il SC manterra' una politica di sicurezza, da definire nell'ulteriore intesa di cui all'Articolo 53, che assicuri un grado comune di protezione per le Informazioni Classificate in tutti i domini di sicurezza, inclusa la resilienza cibernetica. (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Informazione Classificata" si intende qualsiasi informazione, documento o materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi delle Parti o della GIGO, sia che tale informazione sia stata originata all'interno della GIGO, sia che sia stata ricevuta dalle Parti o scambiata tra le Parti, e che sia stata designata come tale mediante classifica di sicurezza.
Allegato-art. 53
ARTICOLO 53 Le Parti e la GIGO proteggeranno e salvaguarderanno le Informazioni Classificate, in conformita' alle disposizioni che saranno indicate dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. Tali disposizioni non avranno influenza sugli accordi bilaterali di sicurezza in essere tra le Parti riguardanti la protezione delle Informazioni Classificate in vigore tra le Parti.
Allegato-art. 54
ARTICOLO 54 Le responsabilita' internazionali derivanti dalle attivita' della GIGO, incluse quelle risultanti da qualunque atto o omissione da parte del personale dell'Agenzia, dei membri del SC e di ogni comitato subordinato nello svolgimento dei propri doveri, ricadranno interamente sulla GIGO e non saranno sostenute da nessuna delle Parti.
Allegato-art. 55
ARTICOLO 55 La GIGO risarcira' le Parti di: (a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprieta', in possesso o sotto la custodia di una Parte, provocato da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; (b) qualsiasi perdita sostenuta da una Parte per aver dovuto compensare una terza parte in seguito a una perdita o danneggiamento di sue proprieta' o a lesioni personali, provocate da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; e (c) qualsiasi perdita sostenuta in caso di qualunque responsabilita' internazionale di cui all'Articolo 54.
Allegato-art. 56
ARTICOLO 56 Nei casi di cui all'Articolo 55, la GIGO e la Parte o le Parti interessate dialogheranno in buona fede per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile che permetta di compensare il danno.
Allegato-art. 57
ARTICOLO 57 Qualsiasi controversia tra le Parti, o tra la GIGO e le Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sara' risolta mediante consultazione.
Allegato-art. 58
ARTICOLO 58 (1) Qualsiasi controversia derivante da contratti stipulati dalla GIGO per l'attuazione del GCAP, e che non possa essere risolta mediante le clausole sulla risoluzione delle controversie specificate in ciascun contratto, sara' sottoposta a un comitato subordinato per la conciliazione istituito dal SC. Le struttura e le procedure appropriate del comitato subordinato per la conciliazione saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) Ogni contratto che la GIGO stipulera' con l'Industria prevedera', ove possibile, una conciliazione in conformita' al paragrafo (1) e conterra' una clausola di arbitrato.
Allegato-art. 59
ARTICOLO 59 Qualsiasi controversia tra l'Agenzia e il suo personale riguardo a un contratto di lavoro o alle condizioni di lavoro sara' risolta in conformita' alle norme relative al personale e ai regolamenti interni dell'Agenzia, come stabilito dall'Agenzia. A tale riguardo, il contratto di lavoro garantira' la protezione dei diritti dei lavoratori riflettendo le best practice delle Parti.
Allegato-art. 60
ARTICOLO 60 Nel caso in cui una terza parte affermi l'esistenza di danni o lesioni provocati dalla GIGO, dal personale dell'Agenzia o dai membri del SC o di un comitato subordinato, e non abbia luogo una rinuncia all'immunita', il SC prendera' tutte le misure appropriate per occuparsi della richiesta di risarcimento e, qualora essa sia fondata, saldarla.
Allegato-art. 61
ARTICOLO 61 La presente Convenzione sara' attuata in conformita' alla legislazione internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza delle Parti a rilevanti organizzazioni regionali e subregionali.
Allegato-art. 62
ARTICOLO 62 (1) Ogni Parte potra' richiedere, per iscritto e con preavviso, di effettuare una revisione della presente Convenzione nonche' di emendarlo in qualsiasi momento. Tutte le Parti, mediante il SC, si consulteranno sull'emendamento proposto, che sara' adottato solo in caso di consenso all'unanimita'. (2) Ogni emendamento sara' soggetto a ratifica o accettazione delle Parti. Salvo diversa pattuizione tra le Parti, ogni emendamento acquisira' efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi da quando il depositario avra' ricevuto notifica di ratifica o accettazione da tutte le Parti. Il depositario comunichera' a tutte le Parti la data di acquisizione di efficacia dell'emendamento. (3) La presente Convenzione non sara' soggetta a riserve. (4) La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica o accettazione delle Parti. La presente Convenzione acquisira' efficacia il giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o accettazione delle Parti.
Allegato-art. 63
ARTICOLO 63 (1) Una volta che la presente Convenzione avra' acquisito efficacia, le Parti potranno invitare una non-Parte che desidera diventare Parte ad aderire alla Convenzione, in conformita' alle disposizioni contenute nel Capitolo VIII. (2) La presente Convenzione, cosi' come emendata ai sensi dell'Articolo 62(2), acquisira' efficacia per tale nuova Parte il giorno successivo al deposito del suo strumento di accesso.
Allegato-art. 64
ARTICOLO 64 (1) Le Parti potranno decidere all'unanimita' di sciogliere la GIGO e definiranno metodi per gestire le conseguenze di tale scioglimento, con particolare riferimento a terze parti e partner contrattuali della GIGO, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. Inoltre le Parti definiranno, ove appropriato, le condizioni in base alle quali i diritti e le responsabilita' della GIGO saranno trasferiti alle Parti in seguito allo scioglimento. (2) L'Agenzia sara' tenuta informata sulla procedura di scioglimento e partecipera' attivamente alle negoziazioni. (3) Lo scioglimento della GIGO acquisira' efficacia in seguito al consenso scritto delle Parti. (4) Fatto salvo l'Articolo 66, la presente Convenzione rimarra' efficace finche' le Parti non riterranno che il GCAP ed eventuali questioni accessorie da esso derivanti siano conclusi.
Allegato-art. 65
ARTICOLO 65 (1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avra' luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notifichera' per iscritto al depositario, il quale informera' le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell'accordo di cui al paragrafo (2), il ritiro acquisira' efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avra' ricevuto la notifica. (2) La Parte che si ritira assolvera' tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L'assolvimento di tali impegni sara' definito in un accordo tra le autorita' competenti delle Parti e valutato dalle Parti.
Allegato-art. 66
ARTICOLO 66 In caso di terminazione, o di ritiro di una delle Parti, in conformita' agli Articoli 64(1), 64(4) e 65(2), qualunque obbligo in sospeso relativo a costi, diritti legali, protezione di Informazioni Classificate o altre informazioni sensibili, restera' vincolante, salvo diversa diversa decisione unanime delle Parti.
Allegato-art. 67
ARTICOLO 67 La presente Convenzione sara' depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che inoltrera' copie certificate ai Governi delle Parti. In fede di cio', i sottoscritti, essendone stati debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Tokyo il quattordici dicembre 2023, in una sola copia originale in lingua inglese. Per la Repubblica Italiana Per il Giappone Per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord