LEGGE 13 giugno 2025, n. 91
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le societa' e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle societa' che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalita', la qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale; b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in coerenza con quanto gia' previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, tenendo conto delle circostanze, dei limiti e dei criteri di alternativita' previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento (UE) 2024/2809; c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la CONSOB stessa adotti tale disciplina entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1; d) non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 3, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi; e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-quinquies, del regolamento (UE) 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte; f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129; g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in via regolamentare le modalita' e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809; h) attribuire alla CONSOB la facolta' di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorita' abbia una dimensione transfrontaliera significativa. 3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri; b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2810; c) prevedere misure di trasparenza in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810; d) prevedere la possibilita' di estendere le disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle societa' emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la CONSOB adotti tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3. 5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri; b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalita' ivi previste; c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5, attribuendo alla medesima potere di: 1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinche' le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE; 2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51-bis, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2024/2811. 7. La CONSOB emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea. 8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024. 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal medesimo regolamento; b) attribuire: 1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto gia' previsto dal riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio: 2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto gia' previsto dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987; 3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio: 3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto gia' previsto dal riparto di competenze recato dagli articoli 79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze; c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni: 1) per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987; 2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni; d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea. 10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024. 11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonche' dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative dell'Unione europea; b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze gia' previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette autorita'; c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10; d) non avvalersi della facolta', di cui all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39-bis, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro. 12. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024. 13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonche' dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale; b) integrare, ove opportuno, le attivita' esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attivita' previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato dall'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, apportando le opportune modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera e) del presente comma; c) non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 21, paragrafo 5-bis, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un Fondo di investimento alternativo (FIA) di prevedere che le proprie autorita' competenti autorizzino il Gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2024/927; d) non avvalersi delle facolta' previste dall'articolo 15, paragrafo 4-octies, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera b), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e di vietare ai FIA di esercitare attivita' di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio; e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera a) del presente comma; f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze gia' previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonche' dei pertinenti atti delegati; g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la facolta' di introdurre strumenti di gestione della liquidita' ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2024/927; h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del medesimo testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni. 14. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024. 15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria in conformita' con l'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria in conformita' con l'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione; b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria in conformita' a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2; c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilita' possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2; d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilita' nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2; e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonche' dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri; f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2. 16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea. 17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13: - Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le societa' e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e' pubblicato nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L. - Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6. - Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, e' pubblicato nella GUUE 12 giugno 2014, n. L 173. - Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e' pubblicato nella GUUE 30 giugno 2017, n. L 168. - La direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle societa' che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, e' pubblicata nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L. - Si riporta il testo dell'articolo 127-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»: «Art. 127-sexies (Azioni a voto plurimo). - 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. 2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa' possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle gia' emesse limitatamente ai casi di: a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione; b) fusione o scissione. 3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies. 4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, e' esclusa in ogni caso la necessita' di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo.». - La direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, e' pubblicata nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L. - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione), e' pubblicata nella GUUE 12 giugno 2014, n. L 173. - La direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e' pubblicata nella GUUE 4 dicembre 2024, Serie L. - Il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive 27 nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione, e' pubblicato nella GUUE 4 dicembre 2024, Serie L. - Si riporta la Parte V, Titolo II e il testo degli articoli 4-quater, 79-quinquies, 79-sexies, 79-octies e il, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Parte V - Sanzioni Titolo II - Sanzioni amministrative». «Art. 4-quater (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015). - 1. 2. 2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. 3. La Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 4. 5.». «Art. 79-quinquies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti sulle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies. 2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1. 3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1. 4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Art. 79-sexies (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies. 2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione. 3. La vigilanza sulle controparti centrali e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti: a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale; c) eseguire ispezioni; d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformita' al regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo. 4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1. 5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. 6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob individuano e rendono pubbliche le informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo. 9. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. 10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. 11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con la Consob, le disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4. 12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23, nonche' le modalita' del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite.». «Art. 79-octies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012). - 1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.». - Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, e' pubblicato nella GUUE 27 luglio 2012, n. L 201. - La direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e' pubblicata nella GUUE 8 marzo 2024, L. - Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, e' pubblicato nella GUUE 8 marzo 2024, L. - Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella GUUE 12 giugno 2014, n. 173. - La direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, e' pubblicata nella GUUE 26 marzo 2024, Serie L. - La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, e' pubblicata nella GUUE 1° luglio 2011, n. L 174. - La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), e' pubblicata nella GUUE 17 novembre 2009, n. L 302. - La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella GUUE 22 maggio 2008, n. L 133. - La direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalita', la qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE, e' pubblicata nella GUUE 8 gennaio 2025, n. L. - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione), e' pubblicata nella GUUE 17 dicembre 2009, n. L 335.
Art. 14
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorita' per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 1. Il Governo e' delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorita' di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi: a) per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni: 1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; 2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorita' europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valutera' tra l'altro: 1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalita' e di approccio in base al rischio nonche', ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi piu' elevati; 2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento; 3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette; b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorita' competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al titolo I, capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186: 1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria; 2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresi' l'opportunita' di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640; 3) confermare l'attribuzione alle Autorita' di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresi' tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso alla disciplina secondaria emanata dalle stesse; 4) confermare l'attribuzione all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione di unita' di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, attribuendole altresi' tutti i poteri e le competenze necessari a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620; 5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186; 6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a piu' autorita', garantire la coerenza e l'efficacia dell'attivita' nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorita' capofila, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640; c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare: 1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita', l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilita' di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi i soggetti gia' destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva; 2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita' delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente; 3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi; 4) l'esercizio della discrezionalita' prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU; 5) l'attribuzione alle autorita' competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati; d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarita' effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica; e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonche' nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva; f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la piu' ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorita' competenti nonche' la cooperazione tra queste e le omologhe autorita' europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorita' per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 14: - La direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e' pubblicata nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L. - Il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso deSi l sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e' pubblicato nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L. - Il regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorita' per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, e' pubblicato nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il Titolo I, capo II, e il testo degli articoli 1, comma 2, lettere a-c) e 21, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»: «Titolo I - Disposizioni di carattere generale Capo II - Autorita', vigilanza e Pubbliche amministrazioni». «Art. 1 (Definizioni). - Omissis 2. Nel presente decreto s'intendono per: a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita' di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle societa' di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB; b) attivita' criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo; c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; Omissis.». «Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust). - 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. 2. L'accesso alla sezione e' consentito: a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5. Omissis.». - Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007. - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021.
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonche' delle pertinenti norme tecniche di attuazione; b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione; c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogare le sanzioni; d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 15: - La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili, e' pubblicata nella GUUE 22 aprile 2024, Serie L. - Il Titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» reca: «Sanzioni amministrative».
Art. 16
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