LEGGE 13 giugno 2025, n. 91

Type Legge
Publication 2025-06-13
Ultimo aggiornamento 2025-06-25
State In force
Source Normattiva
articles 29
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Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623, nonche' delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorita' europee di vigilanza; b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h); c) prevedere che: 1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneita' degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1-bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneita' degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91-bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619; 2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623; d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorita' competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorita' designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623; f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti; g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti; h) prevedere che le penalita' di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penalita' di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile: 1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000; 2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero e' disponibile e determinabile ed e' superiore a euro 50.000; i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalita' di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello; l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalita' complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorita' competenti e autorita' giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali; m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo; n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalita' e delle attivita' svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16: - La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e' pubblicata nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L. - Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, e' pubblicato nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6. - La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005. - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e' pubblicata nella GUUE 27 giugno 2013, n. L 176. - Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella GUUE 27 giugno 2013, n. L 176. - Si riporta il Titolo VIII e il testo degli articoli 53, 53-ter, 106, 145 e il titolo del del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Titolo VIII - Sanzioni» «Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d). 2. 2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. 3. 4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio. 4-bis. 4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. 4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. 4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.». «Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013. 2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita' macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.». «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.». «Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. 1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 2. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile. 3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute meno. 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. 6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. 7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. 7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. 8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3. 9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato. 10. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 17

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita' 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) introduzione della disciplina volta a individuare le autorita' competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita'; c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva (UE) 2024/2841, individui il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni quali autorita' competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorita'; d) prevedere che le autorita' competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', anche nella versione digitale, con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841; e) fissazione in dieci anni del termine di validita' della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita'; f) previsione delle modalita' tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adottera', nell'ambito del portafoglio dell'identita' digitale a livello dell'Unione; g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/2841, la parita' di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', quando si trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari della carta europea della disabilita' residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilita' includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilita', le stesse siano garantite anche a queste ultime; h) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilita' gia' esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029; i) disciplinare la responsabilita' del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nonche' le modalita' con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini; l) disciplinare le modalita' con cui le autorita' di cui alla lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilita', nonche' le informazioni generali sull'uso della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita'; m) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' le modalita' di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita'; n) individuare il sistema di tutela anche ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva (UE) 2024/2841 e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio della Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f). In caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 17: - La direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', e' pubblicata nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo del comma 563 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e alle associazioni di tutela delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559 recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»: «Art.1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa' derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato 3. 2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni, l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' disciplinato dalla presente legge.». - Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 8. - Per i riferimenti all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Omissis 12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.». - Si riporta il testo del comma 210 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»: «210. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.».

Capo III Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei

Art. 18

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

3.Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 18: - Il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, e' pubblicato nella GUUE 29 luglio 2024, Serie L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 8.

Art. 19

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini indicati al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

3.Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorita' competenti indicate alle lettere a), e), i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), e' autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5.Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 19: - Per i riferimenti alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, e' pubblicato nella GUUE 28 luglio 2023, n. L 191. - Si riporta il testo degli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - Omissis 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 1119 , le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Omissis.». «371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - Omissis 4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» «Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia al Procuratore nazionale antimafia 2. 2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto. 3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.». - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'articolo 5.

Art. 20

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonche' alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 nonche' a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare; b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attivita' di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata 7. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». - Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE 14 novembre 2009, n. L 300. - Il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada, e' pubblicato nella GUUE 31 luglio 2020, n. L 249. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

Art. 21

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita' 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione; b) attribuire alla CONSOB, quale autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa gia' dispone ai sensi della legislazione vigente; c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631: 1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo; 2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000; 3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti; d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalita' previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalita' procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 21: - Il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita' e' pubblicato nella GUUE 30 novembre 2023, L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Per i riferimenti all'articolo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6. - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»: «Art. 20 (Coordinamento dell'attivita' delle Autorita'). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento. 2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno. Art. 21 (Collaborazione fra le Autorita'). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorita', anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorita' che li ha prodotti o acquisiti per prima.».

Art. 22

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonche' per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare; b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorita' competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo; c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di garantire la competitivita' del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo; d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' interessate, secondo le rispettive competenze; e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 22: - Il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita' e' pubblicato nella GUUE 20 dicembre 2023, L. - Il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, e' pubblicata nella GUUE 20 dicembre 2023, L. - La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, e' pubblicata nella GUUE 20 dicembre 2023, L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6.

Art. 23

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 23: - Il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012, e' pubblicato nella GUUE 27 dicembre 2023, Serie L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - La Parte III, Titolo II-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 recano rispettivamente: «Disciplina dei mercati», «Disciplina dei depositari centrali e delle attivita' di regolamento e di gestione accentrata». - Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, e' pubblicato nella GUUE 28 agosto 2014, n. L 257. - Si riporta il testo dell'articolo 82, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione accentrata). - Omissis 2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative: a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1; b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo; d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni; e) i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies; f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies; g) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi; h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare; i) le altre modalita' operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari, dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle, comunque, dirette a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma. Omissis.».

Art. 24

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 24: - Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE 23 maggio 2023, n. L 135. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 6. - Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022. - La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e' pubblicata nella GUCE 15 gennaio 2002, n. L 11.

Art. 25

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.

3.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Note all'art. 25: - Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, e' pubblicato nella GUUE 27 ottobre 2023, L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

Art. 26

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR).

3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5.Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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