DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123
Art. 127. Disposizioni testamentarie condizionali ([articolo 44 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art44)) 1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell'erede subentrante. 2. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione sospensiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'articolo 89, che e' soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredita' viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione. 3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato e' sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede. 4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
Allegato-art. 128
Art. 128. Sostituzione fedecommissaria ([articolo 45 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art45)) 1. L'imposta, nel caso previsto dall'[articolo 692 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art692), si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria. 2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta gia' applicata a norma del comma 1. 3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprieta' dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.
Allegato-art. 129
Art. 129. Presunzione di legato ([articolo 46 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art46)) 1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono a un terzo e' considerato legato a favore di questo, se non e' dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni gia' gli appartenevano. 2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento e' considerato legato, se l'esistenza del debito non e' dimostrata nei modi indicati nell'articolo 108. 3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, e' considerato legato a favore del beneficiario.
Allegato-art. 130
Art. 130. Divieti e obblighi a carico di terzi ([articolo 48 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art48)) 1. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 112, comma 5, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo. 2. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 112, comma 5, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'articolo 97, comma 1, lettere d) ed e). 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari, le societa' e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati e altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 112, comma 5, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attivita' cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di eta' anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. 5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 1, 2 e 3, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente. 6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facolta' di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.
Allegato-art. 131
Art. 131. Notificazioni ([articolo 49 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art49)) 1. Gli avvisi previsti nella presente parte III sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.
Allegato-art. 132
Art. 132. Registrazione degli atti di donazione ([articolo 55 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art55)) 1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del presente testo unico, concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 2. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonche' gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. 3. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'articolo 89 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.
Allegato-art. 133
Art. 133. Determinazione dell'imposta ([articolo 56 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art56)) 1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 135, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3), l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. 3. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 99 a 104 e dell'articolo 34 commi 3, 4 e 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346). 4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 110, salvo quanto stabilito nell'articolo 98, commi 3, 4 e 5 del presente testo unico e nell'articolo 48, comma 2 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). E', inoltre, detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione. 5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalita' e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
Allegato-art. 134
Art. 134. Donazioni anteriori ([articolo 57 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art57)) 1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 133, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 87, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 87, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 132 e 136. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data. 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'articolo 30, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
Allegato-art. 135
Art. 135. Disposizioni varie ([articolo 58 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art58)) 1. Gli oneri da cui e' gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. 2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 3. Se nell'atto di donazione e' prevista la sostituzione di cui all'[articolo 692 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art692) si applicano le disposizioni dell'articolo 128. 4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'articolo 125, comma 1, lettera b). 5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalita' tra vivi diversi dalla donazione.
Allegato-art. 136
Art. 136. Applicazione dell'imposta in misura fissa ([articolo 59 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art59)) 1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione prevista dall'articolo 98, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, a eccezione dei titoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettere h) e i). 2. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'articolo 134.
Allegato-art. 137
Art. 137 . Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico ([articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art59bis)) 1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 136, comma 2, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettera l).
Allegato-art. 138
Art. 138. Agevolazioni ([articolo 62 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art62)) 1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.
Allegato-art. 139
Art. 139. Oggetto dell'imposta ([articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art1)) 1. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
Allegato-art. 140
Art. 140 . Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso ([articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art2)) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, l'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte II. 2. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la registrazione. 3. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.
Allegato-art. 141
Art. 141. Modi di pagamento ([articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art3)) 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico: a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 2. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del presente testo unico, l'imposta di bollo e' assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalita' di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo puo' essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a). 3. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05. 4. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.
Allegato-art. 142
Art. 142. Caratteristiche e modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari ([articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art4)) 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
Allegato-art. 143
Art. 143. Definizione di foglio, di pagina e di copia ([articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art5)) 1. Agli effetti del presente titolo e della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, nonche' della tabella di cui al medesimo allegato 3: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. 2. Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. 3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale.
Allegato-art. 144
Art. 144. Misura del tributo in caso d'uso ([articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art6)) 1. Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
Allegato-art. 145
Art. 145. Onere del tributo nei rapporti con lo Stato ([articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art8)) 1. Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.
Allegato-art. 146
Art. 146. Contrassegno ([articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art9)) 1. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul contrassegno telematico.
Allegato-art. 147
Art. 147. Bollo virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario ([articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art10)) 1. Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti di cento linee per ciascun foglio. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai tabulati, repertori e ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
Allegato-art. 148
Art. 148. Atti soggetti a bollo fin dall'origine - Contrassegno ([articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art11)) 1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione del contrassegno telematico deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
Allegato-art. 149
Art. 149. Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio ([articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art13)) 1. Un atto puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto a imposta a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. 2. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga. 3. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: a) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute; b) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce; c) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; d) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale; e) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo; f) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita; g) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione e annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita'; h) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona; i) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita; l) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano; m) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa; n) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze e agli atti rilasciati in forma esecutiva; o) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare; p) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande; q) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Allegato-art. 150
Art. 150. Pagamento in modo virtuale ([articoli 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art15) e [25, comma 3-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art25-com3bis)) 1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito il contribuente ha il domicilio fiscale puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario avvenga in modo virtuale. 2. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. 3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. 4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. 5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 6. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva. 7. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. 8. L'autorizzazione di cui ai commi da 1 a 7 si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. 9. L'interessato che intenda rinunziare all'autorizzazione deve darne comunicazione scritta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al comma 5 per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. 10. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione. 11. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), la dichiarazione dell'imposta di bollo puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'[articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art37-com1).
Allegato-art. 151
Art. 151. Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti ([articolo 15-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art15bis)) 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 150. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. 2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui al citato articolo 150, comma 5, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale e' posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al richiamato articolo 150, comma 6, e' eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti: a) la societa' Poste italiane S.p.a.; b) le banche; c) le societa' di gestione del risparmio; d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385); e) le societa' di intermediazione mobiliare; f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico, di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;385), nonche' le societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico; g) le imprese di assicurazioni.
Allegato-art. 152
Art. 152. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche ([articolo 12-novies decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art12novies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58~art17-com1bis), [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157)) 1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-26&numeroGazzetta=146), in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'[articolo 1, commi 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com211) e [212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com212), l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al dodicesimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al primo periodo, restano applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), ridotta a un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato [articolo 1, commi 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com211) e [212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com212). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.
Allegato-art. 153
Art. 153. Riscossione coattiva ([articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art16)) 1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). 2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'articolo 16 della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
Allegato-art. 154
Art. 154. Atti dei procedimenti giurisdizionali ([articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art17)) 1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
Allegato-art. 155
Art. 155. Atti di persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ([articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art18)) 1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.
Allegato-art. 156
Art. 156. Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali ([articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art19)) 1. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 157 e 158, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente titolo. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'articolo 162, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
Allegato-art. 157
Art. 157. Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo ([articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art20)) 1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. 2. Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. 3. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Allegato-art. 158
Art. 158. Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario ([articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art21)) 1. I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli.
Allegato-art. 159
Art. 159. Solidarieta' ([articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art22); [articolo 1, comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1108)) 1. Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: a) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente titolo ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; b) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'articolo 140 di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. 2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente titolo, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso, la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore. 3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'[articolo 1, commi 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com211) e [212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com212), e' obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Allegato-art. 160
Art. 160. Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni ([articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art23)) 1. I patti contrari alle disposizioni del presente titolo, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.
Allegato-art. 161
Art. 161. Responsabilita' dei funzionari dell'amministrazione finanziaria ([articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art30)) 1. Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.
Allegato-art. 162
Art. 162. Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente testo unico ([articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art31)) 1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. 2. La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli uffici dell'Agenzia delle entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa versata. 3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 156 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Allegato-art. 163
Art. 163. Irreperibilita' dei contrassegni ([articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art32)) 1. E' ammesso corrispondere l'imposta mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi i contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. 2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante apposizione dei contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate. 3. E' altresi' consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purche' gli stessi siano presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al comma 1 e della quale dovra' essere fatta menzione nel contesto dell'atto. 4. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi da 1 a 3 non comporta applicazione di sanzione amministrativa.
Allegato-art. 164
Art. 164. Ripartizione delle sanzioni amministrative ([articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art38)) 1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono ripartite a norma della [legge 7 febbraio 1951, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168).
Allegato-art. 165
Art. 165. Distribuzione, vendita al pubblico e aggio ([articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art39)) 1. Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete l'aggio calcolato: a) sull'ammontare complessivo delle somme riscosse, dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), nella seguente misura: 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento; b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal comma 1 del presente articolo. 3. I soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori e assistenti e devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «emissione e vendita di contrassegni per l'imposta di bollo» avente le caratteristiche stabilite dall'Agenzia delle entrate.
Allegato-art. 166
Art. 166. Disposizioni transitorie ([articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art40)) 1. Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella di cui all'allegato 3 al presente testo unico, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'[articolo 9, primo comma, numero 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art9-com1-num6), o dell'[articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art15-com6).
Allegato-art. 167
Art. 167. Attivita' finanziarie oggetto di emersione ([articolo 19, commi da 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com6) [a 12, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com12), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214)) 1. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'[articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art13bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102~art12) e [15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102~art15) del [decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-25;350), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 409](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-23;409), sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. 2. L'imposta di cui al comma 1 e' determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. 3. Gli intermediari di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;350~art11-com1-letb), provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 1 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute nella parte I, titolo I, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). 4. Gli intermediari di cui al comma 3 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 3. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo n. 33 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;33). 5. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 1 si applica una sanzione pari all'importo non versato. 6. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 1 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi.
Allegato-art. 168
Art. 168. Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio ([articolo 19, commi da 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com18) [a 23, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com23), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214)) 1. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 9, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita' detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art4-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227). 3. L'imposta di cui al comma 1 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 4. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita, a decorrere dal 2014, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 5. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1999-05-10&numeroGazzetta=107). 6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. 7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. 8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo 167 e del presente articolo.
Allegato-art. 169
Art. 169. Fondi istituiti con apporto di beni immobili ([articolo 14-bis, comma 11, legge 25 gennaio 1994, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art14bis-com11)) 1. Per l'insieme degli apporti di beni immobili di cui all'[articolo 14-bis, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art14bis-com1), e delle eventuali successive retrocessioni di cui al richiamato [articolo 14-bis, comma 9, della legge n. 86 del 1994](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994;86~art14bis-com9) e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, un'imposta sostitutiva di euro 516,46 che e' liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
Allegato-art. 170
Art. 170. Trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali ([articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art22)) 1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 170 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917). 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette a imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).
Allegato-art. 171
Art. 171. Imprenditoria giovanile ([articolo 14, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art14-com1) e [2, legge 15 dicembre 1998, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art14-com2)) 1. Al fine di favorire la continuita' dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di societa' di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attivita' aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.
Allegato-art. 172
Art. 172. Ampliamento delle superfici coltivate ([articolo 7 legge 15 marzo 2024, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-03-15;36~art7)) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-03-15;36~art2), aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Allegato-art. 173
Art. 173. Piccola proprieta' contadina ([articolo 2, commi 4-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194~art2-com4bis) e [4-ter, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194~art2-com4ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 25; articolo 1, comma 907](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25~art1-com907), [legge 28 dicembre 2015, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208)) 1. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonche' le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 11, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art11-com2) e [3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art11-com3), nonche' all'[articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99~art2). All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'[articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art12), che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di eta' inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia' proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo comma 1.
Allegato-art. 174
Art. 174. Controversie in materia di masi chiusi ([articolo 35, comma 3, legge 24 novembre 2000, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art35-com3)) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonche' quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
Allegato-art. 175
Art. 175. Disposizioni per il personale imbarcato ([articolo 2-undecies, comma 2, decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-30;564~art2undecies-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1994, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-30;656)) 1. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, che risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-10-02;1639), sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.
Allegato-art. 176
Art. 176. Atti e provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario ([articolo 1, comma 57, legge 28 dicembre 2015, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com57)) 1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Allegato-art. 177
Art. 177. Societa' cooperative edilizie di abitazione ([articolo 66, comma 6-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art66-com6bis) e [6-ter, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art66-com6ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Alle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualita', in conformita' all'[articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1577~art26), e iscritti nell'albo delle societa' cooperative, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro: a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto; b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita; c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.
Allegato-art. 178
Art. 178. Esenzioni per le controversie in materia di locazioni ([articolo 57, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art57-com1)) 1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede euro 309,87 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.
Allegato-art. 179
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