DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123
Art. 179. Accordi di riduzione dei canoni di locazione ([articolo 19, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art19-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164)) 1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.
Allegato-art. 180
Art. 180. Cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248)) 1. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633), anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art14bis) della [legge 25 gennaio 1994, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86), le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico, sono ridotte della meta'. 2. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Allegato-art. 181
Art. 181. Estensione del regime dei titoli di Stato alle obbligazioni e altri titoli di debito emessi ai sensi dell'[articolo 195 del codice dei contratti pubblici](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art195), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (articolo 1, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art1-com1), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art1-com3) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art1-com5), [decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134)) 1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle societa' di cui all'[articolo 194 del codice dei contratti pubblici](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art194), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36), sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico. 2. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui al richiamato [articolo 194 del decreto legislativo n. 36 del 2023](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;36~art194), nonche' le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonche' i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui al presente testo unico. 3. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 195 del citato [decreto legislativo n. 36 del 2023](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;36), anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.
Allegato-art. 182
Art. 182. Facilitazioni dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio ([articolo 5, comma 4, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;145~art5-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;9)) 1. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.
Allegato-art. 183
Art. 183. Start-up turismo ([articolo 11-bis, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83~art11bis-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106)) 1. Le societa' di cui all'[articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83~art11bis-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106), qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' all'atto della costituzione della medesima societa', sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
Allegato-art. 184
Art. 184. Trasferimenti di beni immobili strumentali in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attivita' (articolo 1, comma 237, legge 30 decembre 2021, n. 234) 1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
Allegato-art. 185
Art. 185. Atti aventi a oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari ([articolo 25, comma 10, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144~art25-com10), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-11-17;175)) 1. Gli atti aventi a oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui all'[articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144~art25), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-11-17;175), sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dall'[articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 144 del 2022](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;144~art25-com6), qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente articolo.
Allegato-art. 186
Art. 186. Gratuita' del giudizio ([articolo 1 legge 2 aprile 1958, n. 319](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-04-02;319~art1)) 1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi ai centri per l'impiego o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 9, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art9-com1bis), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115). 2. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli [articoli 618-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art618bis), [825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art825) e [826 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art826).
Allegato-art. 187
Art. 187. Operazioni tra fondi pensioni ([articolo 17, comma 9-bis, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art17-com9bis)) 1. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.
Allegato-art. 188
Art. 188. Disciplina delle cambiali finanziarie ([articolo 1-bis, comma 5, legge 13 gennaio 1994, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-13;43~art1bis-com5)) 1. Le cambiali emesse ai sensi dell'[articolo 1-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-13;43~art1bis), sono esenti dall'imposta di bollo, ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo.
Allegato-art. 189
Art. 189. Valorizzazione del patrimonio immobiliare e operazioni di cartolarizzazione ([articolo 1, comma 275, legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com275)) 1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprieta' dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui al [decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-25;351), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-23;410), in favore di fondazioni o societa' di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
Allegato-art. 190
Art. 190. Dismissione di immobili ([articolo 11-quinquies, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art11quinquies-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248)) 1. Agli atti di alienazione e di permuta di cui all'[articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art11quinquies-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248), o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189.
Allegato-art. 191
Art. 191. Misure per incentivare il procedimento di mediazione ([articolo 17, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art17-com1) e [2, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art17-com2)) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
Allegato-art. 192
Art. 192. Atti di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale ([articolo 1, comma 737, legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com737)) 1. Agli atti aventi a oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
Allegato-art. 193
Art. 193. Trasferimenti di beni per successione o donazione alle cooperative sociali ([articolo 7, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381~art7-com1) e [2, legge 8 novembre 1991, n. 381](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381~art7-com2)) 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 89. 2. Le cooperative sociali godono della riduzione a un quarto delle imposte catastali e ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi a immobili destinati all'esercizio dell'attivita' sociale.
Allegato-art. 194
Art. 194. Esenzione imposta di registro ([articolo 2, comma 26, legge 23 dicembre 2009, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2-com26)) 1. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 58 e di ogni altra imposta.
Allegato-art. 195
Art. 195. Atti relativi allo scioglimento del matrimonio ([articolo 19 legge 6 marzo 1987, n. 74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art19)) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al procedimento di separazione personale dei coniugi, nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art5) e [6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art6), sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Allegato-art. 196
Art. 196. Donazioni di beni immobili in favore di aziende ospedaliere ([articolo 5, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art5-com4)) 1. Gli atti di donazione a favore delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
Allegato-art. 197
Art. 197. Rinvio alle agevolazioni per il settore del cinema e dell'audiovisivo ([articolo 22, comma 1, legge 14 novembre 2016, n. 220](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art22-com1)) 1. Restano ferme le agevolazioni previste dall'[articolo 22, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art22-com1), per gli atti ivi contemplati.
Allegato-art. 198
Art. 198. Esenzione da imposte e tasse per interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 ([articolo 73 legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art73)) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174). 2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Allegato-art. 199
Art. 199. Interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 ([articolo 70 decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art70)) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 di cui al [decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76) e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A, dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174). 2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. 3. La disposizione di cui al comma 1 deve intendersi riferita anche: a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 34, comma 3, del richiamato testo unico, di cui al [decreto legislativo n. 76 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;76), e a tutti gli atti di acquisto di cui agli articoli 10, comma 8, e 13, comma 3, dello stesso testo unico; b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento dei suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39 del citato testo unico, di cui al [decreto legislativo n. 76 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;76), e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione dello stesso testo unico, anche se in esso non espressamente previsti. 4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 del richiamato testo unico, di cui al [decreto legislativo n. 76 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;76), sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonche' da ogni altra tassa o diritto. Sono altresi' esenti dalla imposta provinciale di trascrizione, dall'imposta di bollo nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalita' da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa e' deceduto per effetto degli stessi eventi sismici. 5. In deroga al disposto dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del citato testo unico, di cui al [decreto legislativo n. 76 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;76), non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.
Allegato-art. 200
Art. 200. Emergenza nel comune di Senise del luglio 1986 ([articolo 4, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-01-26;8~art4-com1) e [2, decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-01-26;8~art4-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 marzo 1987, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-27;120)) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili e al ripristino delle attivita' economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico, e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174). E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. 2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.
Allegato-art. 201
Art. 201. Esenzioni applicabili con riferimento agli eventi sismici del 2016 ([articolo 48, commi 7-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7bis), [7-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7ter), [7-quater](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7quater) e [7-quinquies, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7quinquies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229)) 1. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 2. Le esenzioni previste dal comma 1 sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni: a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229); b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del [decreto-legge n. 189 del 2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189); c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del [decreto-legge n. 189 del 2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189), qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Le esenzioni previste dal comma 1 non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore del [decreto-legge n. 189 del 2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;189). Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
Allegato-art. 202
Art. 202. Esenzioni applicabili agli eventi sismici del 2009 che hanno colpito i territori dell'Abruzzo e all'emergenza verificatasi nell'agosto 2018 nella citta' di Genova 1. Resta ferma l'applicazione delle agevolazioni previste: a) dall'[articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28;39~art3-com1-leta), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-24;77); b) dall'[articolo 3, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art3-com3) e [4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art3-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130).
Allegato-art. 203
Art. 203. Norme di interpretazione autentica ([articolo 9, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-25;351~art9-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-23;410)) 1. Ai fini del presente testo unico l'articolo 7 della tabella, di cui all'allegato 1, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art14bis) della [legge 25 gennaio 1994, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86).
Allegato-art. 204
Art. 204. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 205 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) [articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-04-02;319~art1); b) [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;637); c) articoli da 1 a 6, da 8 a 23, da 30 a 33, da 38 a 42, la tariffa di cui all'allegato A e la tabella di cui all'allegato B del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642); d) [articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art57); e) [articolo 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art73); f) articoli da 1 a 50, da 54 a 68, 77, e da 79 a 81, la tariffa, la tabella e il prospetto dei coefficienti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131); g) [articolo 4 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-01-26;8~art4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 marzo 1987, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-27;120); h) [articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art19); i) [articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art70); l) articoli da 1 a 3, da 4-bis a 9 e da 11 a 33, da 36 a 46, 48, 49, 55, 56, da 57 a 59-bis, 62 e il prospetto dei coefficienti di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346); m) articoli da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 16, da 18 a 21, la tariffa e la tabella di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347); n) [articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240~art12-com3); o) [articolo 7, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381~art7-com1) e [2, della legge 8 novembre 1991, n. 381](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381~art7-com2); p) [articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art5-com4); q) articolo 66, commi 5, terzo periodo, 6-bis e 6-ter, del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427); r) [articolo 1-bis, comma 5, della legge 13 gennaio 1994, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-13;43~art1bis-com5); s) [articolo 14-bis, comma 11, della legge 25 gennaio 1994, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art14bis-com11); t) [articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art22); u) [articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-30;564~art2undecies-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1994, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-30;656); v) [articoli 3-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3bis), [3-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3ter) e [3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3sexies); z) [articolo 14, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art14-com1) e [2, della legge 15 dicembre 1998, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art14-com2); aa) [articolo 7, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art7-com1) e [2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art7-com2); bb) [articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488~art9-com9); cc) [articolo 66, comma 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art66-com1), e [articolo 69, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art69-com3) e [4, della legge 21 novembre 2000, n. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art69-com4); dd) [articolo 35, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art35-com3) e [3-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art35-com3bis); ee) [articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-25;351~art9-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-23;410); ff) articolo 14, comma 2, primo periodo, della [legge 18 ottobre 2001, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383); gg) [articolo 73, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art73-com2bis); hh) [articolo 13, comma 51, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art13-com51), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326); ii) [articolo 1, commi 275](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com275) e [280, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com280); ll) [articolo 11-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art11quinquies-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248); mm) [articolo 17, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art17-com9bis); nn) articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, del [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248); oo) [articolo 16, commi 10-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16-com10bis) e [10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16-com10ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2); pp) [articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2-com26); qq) [articolo 2, commi 4-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194~art2-com4bis) e [4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194~art2-com4ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25); rr) [articolo 17, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art17-com1) e [2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art17-com2); ss) [articolo 10, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art10-com2) e [3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art10-com3); tt) articolo 19, commi da 6 a 12, e da 18 a 23, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214); uu) [articolo 1, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art1-com1), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art1-com3) e [5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art1-com5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134); vv) [articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art3-com16), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135); zz) [articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;145~art5-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;9); aaa) [articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com737); bbb) [articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83~art11bis-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106); ccc) [articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art19-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164); ddd) [articolo 1, comma 640, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com640-letd); eee) [articolo 1, commi 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com57) e [907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com907); fff) [articolo 48, commi 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7), [7-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7bis), [7-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7ter), [7-quater](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7quater), [7-quinquies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art48-com7quinquies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229); ggg) [articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com158); hhh) [articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art12novies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58); iii) [articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art17-com1bis), convertito, con modificazioni dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157); lll) articolo 1, comma 813, primo periodo, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160); mmm) [articolo 1, comma 1108, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com1108); nnn) [articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com237); ooo) [articolo 25, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144~art25-com10), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-11-17;175); ppp) [articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art2-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103); qqq) [articolo 7 della legge 15 marzo 2024, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-03-15;36~art7); rrr) [articolo 1, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art1-com2) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art1-com3), [articolo 2, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art2-com2) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art2-com3), [articolo 8, comma 2-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art8-com2bis), e [articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art9-com4). 2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Allegato-art. 205
Art. 205. Decorrenza 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2027)).
Allegato 1
Allegato 1 - Imposta di registro Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso Tariffa - Parte I - Articolo 1
```
Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi
9 per cento ```
se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota I 2 per cento
se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale
15 per cento
Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
```
Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50.
```
Note: I) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se l'acquirente si e' trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attivita' in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attivita' prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decretolegge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una, per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 56, comma 4, del testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 5. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui al comma 1, lettera c), e per i quali i requisiti di cui al medesimo comma, lettere a) e b), si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. 6. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4. 7. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si e' fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non puo' essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. 8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 puo' essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in compensazione ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . Il credito d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi. 9. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro e all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unita' abitative a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile non e' richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unita' abitativa, prevista dal comma 1, lettera a). Tariffa - Parte I - Articolo 2
```
Atti di cui all'articolo 1, comma 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo articolo 7
3 per cento ```
se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunita' montane euro 200,00
```
Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7
euro 200,00 ```
Trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati
euro 10,00
Tariffa - Parte I - Articolo 3
Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo articolo 7
1 per cento
Tariffa - Parte I - Articolo 4
Atti propri delle societa' di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, artistiche, professionali o agricole:
```
costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
```
1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'articolo 1
2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate a essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche
4 per cento
3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ovvero su complessi unitari di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzati per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale euro 200,00
4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su unita' da diporto
le stesse imposte di cui al successivo articolo 7
5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 12 della tabella, di cui al presente allegato, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 200,00
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria
euro 200,00
fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa'; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
euro 200,00
altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe
euro 200,00
```
assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
```
1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 200,00
2) in ogni altro caso
le stesse aliquote di cui alla lettera a)
regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione
euro 200,00
```
operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'articolo 4 del testo unico
euro 200,00 ```
atti propri dei gruppi europei di interesse economico
euro 200,00
```
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'
articolo 13 della legge 30 settembre 2003, n. 269 ```
euro 200,00
Note: I) La proprieta' e i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 26 del testo unico. III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella, di cui al presente allegato. IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 200,00 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea. V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati al comma 1, lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. VI) Gli atti di trasferimento di proprieta' di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui al comma 1, lettera g), scontano l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale in misura fissa. Tariffa - Parte I - Articolo 5
Locazione e affitti di beni immobili:
```
quando hanno per oggetto fondi rustici
0,50 per cento ```
quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'
articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
1 per cento
in ogni altro caso
2 per cento
```
Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative
2 per cento ```
Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative
0,50 per cento
```
Contratti di comodato di beni immobili
euro 200,00 ```
Note: I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00. II) In ogni caso, l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00. III) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 21, comma 4, del testo unico, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso, l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00. Tariffa - Parte I - Articolo 6
```
Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge
0,50 per cento ```
Nota: I) Le garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali. Tariffa - Parte I - Articolo 7
```
Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
```
unita' da diporto:
1) natanti:
fino a sei metri di lunghezza fuori tutto
euro 71,00
```
oltre sei metri di lunghezza fuori tutto
euro 142,00 ```
2) imbarcazioni:
```
fino a otto metri di lunghezza fuori tutto
euro 404,00 ```
fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto
euro 607,00
fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto
euro 809,00
oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto
euro 1.011,00
3) navi euro 5.055,00
Tariffa - Parte I - Articolo 8
Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti
le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti
recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura
3 per cento
di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
1 per cento
non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
euro 200,00
che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
euro 200,00
di omologazione
euro 200,00
Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali
3 per cento
Note: I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'articolo 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 44 del testo unico. III) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni di cui alla presente tariffa, parte I, articolo 1. IV) I processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.646 sono esenti dall'imposta di registro. V) I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. VI) I provvedimenti emessi in attuazione dell'articolo 148 del codice civile nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli sono esenti dall'imposta di registro. Agli stessi non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera b). VII) Le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. Alle stesse non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera c). Tariffa - Parte I - Articolo 9
Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 : 4 per cento
Nota: I) Per le cessioni di cui al comma 1, l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Tariffa - Parte I - Articolo 10
Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati
3 per cento
Tariffa - Parte I - Articolo 11
Contratti preliminari di ogni specie
euro 200,00
Nota: I) Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 44 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata e' imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo Tariffa - Parte I - Articolo 12
Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui alla presente tariffa, parte II, articolo 6, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente articolo 4 o di titoli di cui all'articolo 8 della tabella, di cui al presente allegato, o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 13 e 14; atti di ogni specie per i quali e' prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa
euro 200,00
Tariffa - Parte I - Articolo 13
Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
euro 200,00
Tariffa - Parte I - Articolo 14
Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private
euro 200,00
Tariffa Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso Tariffa - Parte II - Articolo 1
Atti indicati:
nella presente tariffa, parte I, articoli 2, comma 1, 3, 6, 10 e 11 formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)