DECRETO 17 ottobre 2025, n. 188
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». - Si riporta l'articolo 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34: «Art. 2 (Ordinamento generale). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza e' ordinato su: a) comando generale; b) comandi e organi di esecuzione del servizio; c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento; d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo. 2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in: a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali; b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree. 3. La linea gerarchica territoriale e' formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo. 4. Al fine di assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilita' dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2. 5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economico-finanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi. 6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti e' stabilita nell'allegata tabella A.». «Art. 3 (Comando generale). - 1. Il comando generale e' l'organo mediante il quale il comandante generale: a) esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge 23 aprile 1959, n. 189; b) tiene i rapporti con gli organi centrali della pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro delle finanze.».
Art. 4
Comando generale
2.Le funzioni di cui al comma 1 sono demandate alle articolazioni tecniche del Comando generale, il cui ordinamento interno, ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e' stabilito dal Comandante generale.
3.La firma e la conseguente responsabilita' degli atti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1 spetta al dirigente.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 34 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 34-quater (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali). - 1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonche' per l'espletamento delle attivita' ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti. 2. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1. 3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessita', emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.». - Si riporta il testo dell'articolo della legge 23 aprile 1959, n. 189: «Art. 5. - Il Comando generale e' costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7. Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa e' assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza. Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze. L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito dal Comandante generale.».
Art. 5
Organizzazione periferica
1.Il Comandante generale individua con propria determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, i reparti amministrativi ai quali sono conferiti compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziate sulle singole unita' elementari di bilancio, per l'espletamento delle attivita' a essi demandate, con resa del conto ai competenti uffici di ragioneria.
Note all'art. 5: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, si vedano le note alle premesse.
Art. 6
Competenze dei soggetti e delle strutture preposti ai provvedimenti di gestione
Capo III Programmazione finanziaria e controllo interno amministrativo-contabile
Art. 7
Programmazione finanziaria
1.Le previsioni di bilancio in termini di competenza e cassa sono formulate dal Comando generale sulla scorta di una programmazione pluriennale aggiornata per l'anno e per il triennio successivo, sulla base delle direttive operative della Ragioneria generale dello Stato e in funzione del piano finanziario dei pagamenti concernenti i fabbisogni finanziari, centralizzati e periferici, per gli esercizi di prevista esigibilita' della spesa.
2.Le articolazioni del Comando generale deputate alla gestione delle unita' elementari di bilancio programmano le esigenze finanziarie pluriennali e indirizzano l'impiego delle risorse per i processi di spesa: a. centralizzati, mediante coordinamento con le altre articolazioni del Comando generale aventi funzione di stazione appaltante e di esecuzione contrattuale; b. periferici, recependo e razionalizzando le previsioni elaborate dai comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse con il supporto dei competenti reparti amministrativi.
3.Il riparto e la finalizzazione delle risorse derivanti dagli stanziamenti di bilancio e da ulteriori fondi trovano rappresentazione in appositi documenti di programmazione finanziaria: a. il D.P.F. approvato dal Comandante generale prevede le manovre volte al soddisfacimento del quadro esigenziale del Corpo, stabilendo anche le dotazioni iniziali destinate ai processi di approvvigionamento e spesa periferici demandati ai reparti amministrativi; b. il D.P.F. del Comando Responsabile della politica d'impiego delle risorse approvato dal dirigente delegato costituisce autorizzazione all'avvio dei processi periferici da parte del reparto amministrativo di riferimento, a valere sulle dotazioni inziali e su quelle suppletive accordate dal Comando generale.
4.L'assunzione e la rimodulazione dei pertinenti impegni di spesa accentrata e delegata avvengono sulla scorta della predisposizione e del costante aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, a cura del Comando generale, dei Comandi Responsabili della politica d'impiego delle risorse e dei reparti amministrativi in funzione della programmazione della spesa, dell'esecuzione contrattuale, della liquidazione delle fatture e del monitoraggio contabile.
5.La programmazione finanziaria e' integrata dal sistema unico di contabilita' economica analitica per centri di costo. Il Comando generale e i dirigenti delegati si avvalgono del sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo per la comunicazione delle previsioni e delle risultanze economiche al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 8
Controllo interno amministrativo-contabile
1.Il controllo interno amministrativo e contabile e' esercitato dalla competente articolazione del Comando generale nei confronti dei reparti amministrativi attraverso: a. interventi di revisione della contabilita', mediante interrogazioni a campionamento, sul sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo, dei registri contabili, dei titoli di spesa, dei documenti amministrativi e dei fascicoli elettronici; b. visite amministrative, presso le sedi dei reparti del Corpo, individuati secondo un cronoprogramma annuale, per verificare e valutare l'attivita' di gestione amministrativo-contabile; c. la formulazione di osservazioni e raccomandazioni mirate all'individuazione di adeguate azioni correttive.
Capo IV Gestione delle entrate e delle spese. Resa del conto e controllo di regolarita' amministrativo-contabile
Art. 9
Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
1.I reparti amministrativi accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute e chiedono ai debitori di provvedere ai relativi versamenti presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato ovvero sul proprio conto corrente.
2.Le somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 sono integralmente riversate, entro il giorno 10 del mese successivo, presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposite unita' elementari di entrata del bilancio dello Stato.
3.Per la determinazione e la riscossione di somme a garanzia dei diritti connessi all'attivita' del reparto amministrativo si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10
Spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni o impiegando somme derivanti da interventi finanziati dall'Unione europea
1.Le somme dovute al Corpo per spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati, sono da questi anticipate o rimborsate tramite versamento presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione a unita' elementari dello stato di previsione del Corpo.
2.Oltre alle modalita' previste dal comma 1, le somme necessarie all'effettuazione di spese per conto di altre pubbliche amministrazioni possono essere dalle medesime messe direttamente a disposizione del competente funzionario delegato mediante ordine di accreditamento emesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Analogamente, in caso di spese effettuate da altre pubbliche amministrazioni per conto del Corpo, l'ordinatore primario di spesa del medesimo Corpo puo' emettere ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato delle suddette amministrazioni.
3.Al fine di accelerare e semplificare le procedure dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementare alla programmazione dell'Unione europea, il Comando generale puo' attivare presso la tesoreria statale una contabilita' speciale per la gestione delle risorse comunitarie destinate al medesimo Corpo.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: «Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento). - 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attivita' comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi. 2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione e' effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato. 3. L'accreditamento e' disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori. 4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilita' mensile che la sezione stessa e' tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilita' del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma e' rilasciato sotto la responsabilita' del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera. 5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza e' determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo. 6. L'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente: "E' in facolta' dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, piu' aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma gia' utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la meta' dell'importo accreditato». 7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, gia' elevato a lire due milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire venti milioni. 8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente Sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita' amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto. 9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo' determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati e' esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso. 10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento.».
Art. 11
Impegno delle spese
1.L'impegno di spesa per adempiere al pagamento delle somme derivanti dalle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dal Comando generale in base alla legge, a un contratto o ad altro titolo valido, e' assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con vincolo di imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili.
2.Per la spesa da demandarsi a funzionari delegati, il Comando generale, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, assume impegni di spesa delegata, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del programma di spesa definito da ciascun funzionario delegato a seguito della programmazione finanziaria, predisposta tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo, approvata dal dirigente delegato.
3.I reparti amministrativi assegnatari, ai sensi dell'articolo 34-quater della citata legge n. 196 del 2009, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), provvedono all'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 196 del 2009 e all'ordinazione delle spese. Gli stessi reparti, ove necessario, emettono ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati del Corpo.
Note all'art. 11: - Per la legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 34-quater, si vedano le note all'articolo 4. - Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. 2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicita' mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. 2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in funzione dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilita' dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita' di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento. 3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto. 4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. 5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data. 6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno; c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio interessate, e' disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione. 6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche' i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo. 7. Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unita' elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase di gestione. 7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. 8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza l'obbligazione. 8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse. 9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato. 10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi. 11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli. 12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche' delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.».
Art. 12
Liquidazione delle spese
1.Sulla base dei documenti e dei titoli idonei a comprovare il diritto acquisito dal creditore, e' determinata, nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto dal Corpo, la somma dovuta.
2.La liquidazione e' disposta a seguito del riscontro sulla regolarita' dei lavori, delle forniture e dei servizi nonche' sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3.Gli atti di liquidazione concernenti l'acquisizione di materiale di facile consumo e beni soggetti ad inventariazione riportano, rispettivamente, gli estremi della registrazione di carico e il buono di carico.
Art. 13
Ordinazione delle spese
1.Il dirigente responsabile o il funzionario delegato emette nei confronti della competente tesoreria, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'ordine di spesa relativo al pagamento delle somme liquidate a favore del creditore.
2.L'ordine di spesa di cui al comma 1 e' sottoscritto con firma digitale dal dirigente, ordinatore primario di spesa, o dal funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa e destinatario dell'ordine di accreditamento.
3.Ogni ordine di spesa e' corredato dei pertinenti documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi acquisiti nonche' di ogni altro documento che giustifichi la spesa.
Art. 14
Pagamento delle spese
1.In esecuzione dell'ordine di spesa di cui all'articolo 13, la competente tesoreria provinciale dello Stato procede al pagamento del creditore.
2.Il funzionario delegato, mediante ordinativi secondari di spesa o a valere sulle risorse prelevate mediante il buono di prelevamento in contanti, puo' procedere al pagamento del creditore direttamente. I pagamenti effettuati sono riportati nei conti particolari di cui all'articolo 42.
3.I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari e dei termini temporali previsti dalla normativa vigente nonche' degli obblighi di controllo nei confronti del creditore ricadenti in capo alle pubbliche amministrazioni.
Art. 15
Resa del conto
1.Il funzionario delegato presenta il rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio finanziario, entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento.
2.Il rendiconto annuale e' presentato per unita' elementare di bilancio firmato e inviato telematicamente agli uffici di ragioneria preposti al controllo.
3.Nel caso in cui e' effettuata una gestione di cassa di cui all'articolo 14 nell'esercizio suppletivo, viene presentato anche il relativo rendiconto entro il 31 marzo del medesimo esercizio.
4.Copia informatica del rendiconto telematico, dei titoli estinti e dei registri contabili, in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.
Note all'art. 15: - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
Art. 16
Controllo di regolarita' amministrativo-contabile
1.Gli atti e i titoli di spesa adottati dal Comando generale e dai reparti amministrativi sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile esercitato dai competenti uffici del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Note all'art. 16: - Per il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si vedano le note alle premesse.
Art. 17
Spese riservate
1.Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per l'attivita' informativa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza e' riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.
2.Con disposizioni interne, aventi classifica di segretezza, il Comandante generale approva il piano di impiego degli stanziamenti relativi alle spese riservate per l'attivita' informativa e disciplina le modalita' di rendicontazione degli oneri sostenuti, di asseverazione della loro attinenza all'attivita' informativa del Corpo, nonche' quelle di gestione dei fondi.
Capo V Gestione dei materiali
Art. 18
Gestione patrimoniale
1.I reparti del Corpo preposti alla gestione dei beni mobili assicurano il razionale impiego delle risorse materiali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa.
2.La rilevazione contabile degli atti di gestione, effettuata con immediatezza, avviene attraverso modalita' informatiche in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nella nota alle premesse.
Art. 19
Classificazione dei beni mobili
1.I beni mobili dello Stato impiegati nell'espletamento delle attivita' istituzionali demandate al Corpo sono descritti nell'inventario generale in conformita' alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati secondo le modalita' stabilite dalle norme di contabilita' generale dello Stato.
Art. 20
Inventario dei beni mobili
1.I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai consegnatari per debito di custodia e dai consegnatari per debito di vigilanza, che provvedono, secondo la rispettiva competenza, alla immediata iscrizione nell'inventario.
3.Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.
4.La ricognizione dei beni mobili e l'attualizzazione del loro valore sono effettuati almeno ogni cinque anni.
5.Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, le lavorazioni effettuate sono iscritte a cura di ciascun consegnatario dell'immobile nel relativo stato descrittivo.
Art. 21
Consegnatari dei materiali
1.I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili appositamente designati che rendono il conto giudiziale, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, munito dell'attestazione di benestare del comandante del reparto amministrativo, al Comando generale della Guardia di finanza che ne cura l'invio alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per l'acquisizione del visto di regolarita' amministrativo-contabile e successivamente all'organo di controllo contabile, tramite il responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti, previa verifica della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute dall'Amministrazione.
2.I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo per i materiali impiegati presso i reparti del Corpo. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benestare del comandante del reparto amministrativo, e' inoltrato al Comando generale, che cura l'invio all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei dati relativi alle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nell'esercizio.
3.I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.
4.Ai sensi del vigente codice di giustizia contabile, l'amministrazione effettua la comunicazione dei dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili. Le periodiche comunicazioni di variazione, aventi a oggetto nomine e cessazioni, sono effettuate dal responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili, sulla base delle informazioni pervenute al Comando generale dai reparti amministrativi.
Art. 22
Responsabilita' dei consegnatari
1.I consegnatari di beni mobili dello Stato sono responsabili degli oggetti ricevuti con documento di consegna.
2.I consegnatari non possono estrarre ne' introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun bene mobile se l'operazione non e' assistita da regolare documentazione amministrativa.
3.I consegnatari sono esenti da responsabilita' conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata.
4.I consegnatari esercitano personalmente la gestione dei beni, ne sono responsabili limitatamente al periodo in cui sono stati in carica e devono rendere il conto della propria gestione alla fine dell'esercizio o al termine del periodo in cui hanno svolto l'incarico di consegnatario.
Art. 23
Carico e scarico dei beni mobili
1.I beni mobili dello Stato sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.
2.Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente consegnatario, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonche' pronta disponibilita' dei materiali stessi.
3.La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati fuori uso per vetusta' ed usura, per perdita, avarie, cali, cessione o altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 49, e' disposta con determinazione del dirigente, anche su richiesta del consegnatario contenente l'elencazione del materiale, sentito l'organo tecnico di accertamento nominato dal comandante del reparto amministrativo.
4.L'attivita' dell'organo tecnico e' documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente.
5.Il provvedimento di cui al comma 3 costituisce documento giustificativo dei movimenti contabili per l'emissione del buono di scarico dei materiali e del buono di carico di quelli eventualmente recuperati.
6.Il materiale che risulta di valore commerciale nullo o irrilevante e' considerato rifiuto da smaltire secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.
7.Il dirigente vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali tenute e alimentate dagli agenti contabili designati come previsto dall'articolo 21.
Art. 24
Materiali fuori uso per cause tecniche
2.La proposta e' inoltrata al Comando generale, con il parere motivato dell'organo tecnico, nominato dal comandante del reparto amministrativo.
3.La dismissione dei materiali puo' essere disposta anche direttamente dal Comando generale.
Art. 25
Vendita di materiali fuori uso
1.I beni dichiarati fuori uso, quando non sono destinati alla permuta, possono essere venduti applicando il codice dei contratti pubblici e le norme di contabilita' generale dello Stato. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento degli stessi a carico di terzi, o in ragione di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, puo' essere svolto un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni puo' essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.
2.Se le procedure di vendita non si concludono con esito favorevole, i beni dichiarati fuori uso sono ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, o smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale, con contestuale discarico dagli inventari.
3.Con determinazione del Comandante generale e' individuata l'autorita' competente ad autorizzare la vendita dei beni e sono definite le relative procedure attuative.
4.A seguito della comunicazione del visto e della registrazione del decreto di approvazione del contratto attivo da parte della Sezione di controllo competente della Corte dei conti, l'acquirente e' tenuto a versare al Corpo l'importo dovuto, prima del ritiro dei materiali alienati, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 1. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254: «Art. 14 (Cessione di beni). - 1. La cessione gratuita dei beni mobili dello Stato e' vietata, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche - previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilita' - sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche. 3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 2, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 4. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle scritture inventariali.».
Art. 26
Cessione e prestito di materiali
2.Nei casi di cui al comma 1, lettera b), fatta eccezione per le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, puo' essere autorizzata la cessione gratuita dei beni del Corpo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3.Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, autorita' estere o privati e' stabilito con determinazione del Comandante generale che fissa le modalita', la durata e l'importo.
4.Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni e del prestito costituiscono proventi riassegnabili.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 2132 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita' attuative.».
Art. 27
Amministrazione dei cani
2.In apposito ruolo sono tenute in evidenza la dotazione organica dei cani amministrati e le relative variazioni.
3.Per l'acquisto dei cani, effettuato con le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, e' nominata una commissione composta da tre ufficiali, dei quali almeno uno appartenente al comparto sanitario, specialita' veterinaria di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
4.Gli adempimenti contabili conseguenti alla morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio dei cani sono disciplinati con le modalita' stabilite dal presente capo. Ai reparti amministrativi compete la gestione dei fondi da erogare, ai sensi dell'articolo 45, comma 31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69: «Art. 44 (Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. Il ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e' articolato nei seguenti comparti e specialita': a) comparto logistico-amministrativo, specialita' amministrazione, specialita' commissariato, b) comparto tecnico specialita' telematica, specialita' infrastrutture e specialita' ((motorizzazione terrestre, aerea e navale)), c) comparto sanitario specialita' sanita', specialita' veterinaria e specialita' psicologia. 2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.». - Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017: «Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie). - Omissis. 31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non piu' idonei al servizio puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.».
Capo VI Amministrazione del personale
Art. 28
Spettanze
1.Il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale del Corpo e' disposto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tramite il sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, sulla base dei dati e delle informazioni comunicate dal punto ordinante di spesa al sistema informativo delle retribuzioni, mediante accreditamento sul conto corrente indicato da ciascun militare.
2.Il reparto amministrativo designato dal Comando generale quale punto ordinante di spesa, provvede alla liquidazione delle competenze spettanti a ciascun beneficiario amministrato dal Corpo, riportate nel cedolino mensile.
3.Le competenze accessorie non ricomprese nel sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato sono liquidate e corrisposte dal reparto amministrativo mediante gli strumenti a disposizione del funzionario delegato, sul conto corrente indicato da ciascun militare, anche diverso da quello di cui al comma 1.
4.Le competenze accessorie e gli altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono a carico di queste ultime, ove non diversamente stabilito da disposizioni normative o da accordi appositi.
5.I militari del Corpo ricevono, secondo modalita' definite con determinazione del Comandante generale, il vestiario e l'equipaggiamento individuale dai reparti amministrativi di cui all'articolo 5 presso i quali sono in forza, che provvedono anche ai compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziate sulle unita' elementari di bilancio per il vitto e l'alloggio.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo del comma 402, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: «402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.».
Art. 29
Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare
1.In caso di morte o di scomparsa di un militare, il reparto amministrativo accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprieta' del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'amministrazione. Il reparto amministrativo procede al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennita' maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
2.Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualita', il reparto amministrativo richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprieta' del defunto o scomparso, con le modalita' e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata e' versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079, recante: «Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971: «Art. 14. - In caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del dipendente statale gia' cessato dal servizio. L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Fondo di previdenza, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e' modificato come segue: "Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennita' di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta', gli atti occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e cioe' il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale e' tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione della indennita' immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi. Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al comma precedente nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione della predetta indennita' nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. Eventuali modifiche relative a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni all'importo dell'indennita' di buonuscita gia' erogata, saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di supplementi dell'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. Non si fa piu' luogo alla corresponsione di acconti. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente articolo".». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 423, recante: «Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attivita' e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome», e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 16 agosto 1972: «Art. 4 (Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio). - In caso di decesso di dipendente statale in attivita' di servizio e' corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilita' del trattamento economico spettante alla data di morte. Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.».
Art. 30
Pendenze
1.I debiti lasciati nei confronti del Corpo dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio. Per l'eventuale parte residua, il competente Reparto amministrativo informa i pertinenti enti previdenziali e assistenziali per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennita' spettanti.
Capo VII Attivita' negoziale
Art. 31
Norme generali e di rinvio
1.Nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, il Corpo opera nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la materia.
2.Alle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo, nel rispetto del grado di qualificazione conseguito.
3.Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il valore dei materiali e' portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facolta' di cui all'articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».
Art. 32
Capitolati d'oneri
1.Il Corpo predispone propri capitolati d'oneri, generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, ovvero puo' avvalersi dei capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze armate.
2.I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purche' di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.
3.Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.
4.Le specifiche tecniche per ogni singolo bene o servizio sono indicate nel contratto o nella documentazione tecnica ad esso allegata. Tali specificazioni possono pero' essere omesse, in tutto o in parte, quando nel contratto stesso e' stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base al campione approvato dal Corpo.
5.Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I, del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non risolte in via amministrativa.
Art. 33
Programmazione dell'attivita' contrattuale
1.La programmazione pluriennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi del Corpo e' redatta annualmente dai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, i quali, provvedono alla relativa pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
Art. 34
Approvazione
2.Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi logistici connessi alle attivita' operative e addestrative, puo' delegare al comandante del reparto amministrativo, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse proprio e di altri reparti amministrati.
3.I contratti di cui al comma 1, lettera a), sono eseguibili dopo la registrazione del decreto di approvazione e di impegno di spesa da parte dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti.
4.I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono eseguibili ad avvenuta approvazione e, nei casi previsti, dopo il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, svolto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
5.Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, l'autorita' che ha approvato il contratto puo', previa adeguata motivazione, autorizzarne l'esecuzione anticipata nei termini previsti dal codice dei contratti pubblici. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti, come da disposizioni vigenti.
6.Il contratto attivo e' eseguibile ove previsto dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto e' eseguibile dopo l'approvazione.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».
Art. 35
Competenze delle stazioni appaltanti
Art. 36
Responsabile unico del progetto
2.In caso di mancata nomina, il responsabile unico del progetto si identifica con il dirigente dell'unita' organizzativa, competente per l'intervento.
Capo VIII Servizio di cassa
Art. 37
Operazioni di cassa
1.La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del reparto amministrativo.
2.Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per accertata regolarita' contabile, devono contenere l'esatta indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto di imputazione nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa.
3.Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale, sul giornale di cassa.
Art. 38
Utilizzo dei conti correnti
1.I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per la gestione delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, il proprio conto corrente all'uopo autorizzato.
2.Il conto corrente di cui al comma 1 e' utilizzato anche quando, nel caso di cui all'articolo 14, comma 2, non sia possibile effettuare le ordinarie procedure di pagamento tramite il sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e per le operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore del Corpo non vengano eseguiti direttamente in tesoreria.
3.I reparti titolari dei conti correnti provvedono alla comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, nei modi e nei termini ivi previsti.
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90: «Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. 3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili. 4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5. 5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale). - 1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. 2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale e' consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti. 3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti. 5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato. 6. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.».
Art. 39
Utilizzo di carte di credito
1.I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati a utilizzarle in base alle previsioni del decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
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