DECRETO 17 ottobre 2025, n. 188
Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995: «Art. 1. Omissis. 47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi' ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero. Omissis.». - Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.
Art. 40
Imputazione delle spese a fondo scorta
1.Al fine di assicurare la continuita' nella gestione amministrativa e contabile, i reparti amministrativi del Corpo possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3, al fondo scorta iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.
2.Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la dotazione del fondo scorta e' ripartita tra i reparti amministrativi con determinazione del Comandante generale e accreditata, mediante ordinativi primari di spesa emessi dal dirigente competente, direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo.
4.L'anticipazione di risorse finanziarie a carico del fondo scorta, autorizzata dal comandante del reparto amministrativo, puo' avvenire solo previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che sara' effettuato, esclusivamente, con le disponibilita' di bilancio dello stesso esercizio di pagamento.
5.Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sul fondo scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e al pagamento di rate di mutuo o di fitti passivi.
6.I reparti amministrativi del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono utilizzare la dotazione del fondo scorta per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per esigenze di cassa urgenti e indilazionabili, con l'obbligo da parte del reparto beneficiario di immediata restituzione alla prima somministrazione utile di nuove disponibilita' finanziarie.
7.Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento, permangono nella disponibilita' dei reparti amministrativi, che non procedono al versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' dei reparti amministrativi e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dall'unita' elementare di bilancio relativa al fondo scorta.
8.La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. Se l'anticipazione riguarda risorse di provenienza comunitaria, e' consentito il reintegro delle disponibilita' del fondo scorta mediante versamento diretto sul conto corrente delle predette somme.
Note all'art. 40: - Per il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, si vedano le note alle premesse.
Art. 41
Fondi permanenti
1.Al fine di sopperire alle piccole spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dei reparti del Corpo, in base alle assegnazioni ricevute dal Comando generale sui vari capitoli di bilancio, il comandante del reparto amministrativo puo' disporre la concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del fondo scorta, a favore di un proprio amministrato.
2.Il comandante del reparto amministrativo provvede, con determina, a fissare le modalita', i limiti di utilizzo e l'importo da corrispondere, prevedendo che il prelevamento o la messa a disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza non inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici.
3.Il funzionario delegato individua, con determina di liquidazione, la documentazione giustificativa da inserire nel fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a ripianamento del fondo scorta.
4.Il titolare del fondo permanente e' personalmente responsabile della regolarita' della documentazione delle spese effettuate. La rendicontazione e' fornita dai funzionari delegati con la modalita' del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai titolari del fondo permanente.
Art. 42
Utilizzo dei conti particolari
2.I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari.
4.I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 43
Proventi
1.I reparti amministrativi non possono avvalersi di entrate di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di bilancio.
2.Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti sono versate presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di spese anticipate dal Corpo.
4.Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento.
5.I proventi riassegnabili sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Corpo.
6.La rendicontazione dei proventi avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.
Capo IX Servizio vettovagliamento
Art. 44
Servizio di vettovagliamento
2.Il valore economico del pasto, erogato dalle mense obbligatorie di servizio ovvero con operatore convenzionato, non puo' essere corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto.
3.Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1, lettera b), ha la finalita' di consentire al personale del Corpo, anche al di fuori dell'attivita' lavorativa, di fruire del servizio di ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo.
4.Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo nonche' il controvalore in denaro delle voci costituenti il relativo trattamento alimentare e la composizione dei generi di conforto sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5.Al servizio di mensa del Corpo della Guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in tema di rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del titolo I del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000: «Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali". 6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero.».
Art. 45
Apporti dell'amministrazione
2.Nelle mense affidate a privati, nella forma del catering completo, i locali, le attrezzature e i materiali in dotazione alla mensa sono temporaneamente affidati in gestione alla impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.
Capo X Immobili
Art. 46
Gestione degli immobili
1.Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attivita' istituzionale del Corpo e' preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile e' stato assegnato o da altro militare designato.
2.In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede alla compilazione di appositi verbali firmati dai consegnatari, cedente e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile medesimo, ne indicano il relativo stato di manutenzione.
Art. 47
Manutenzione e costruzione degli immobili
1.Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove costruzioni e i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli immobili demaniali nonche' di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con i fondi loro assegnati annualmente.
Note all'art. 47: - Per il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note alle premesse.
Capo XI Responsabilita' amministrativa e contabile
Art. 48
Rinvio
1.Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione nonche' del codice di giustizia contabile.
Art. 49
Procedure
1.In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e diminuzioni di denaro, chi e' tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al comandante del reparto amministrativo competente, il quale in base a tale rapporto o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, avvia gli opportuni riscontri per accertare le cause dell'evento e l'eventuale entita' del danno da comunicare all'autorita' giudiziaria contabile.
2.Ove la presunta entita' del danno superi l'importo di euro 50.000, il comandante del reparto amministrativo nomina una commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1.
3.Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, le circostanze connesse alle cause dell'evento e l'entita' del danno sono accertate dal comandante stesso o da un ufficiale inquirente da questi designato.
6.Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'.
Art. 50
Responsabilita' del comandante del reparto amministrativo
1.Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al comandante del reparto amministrativo, questi informa immediatamente sia il Comando generale sia il Comando sovraordinato.
2.Il Comandante generale, o il dirigente da questi delegato, sulla base della comunicazione di cui al comma 1 o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall'articolo 49, comma 2.
3.Nel caso in cui la commissione accerti la responsabilita' del comandante del reparto amministrativo, il suo diretto superiore inoltra denuncia al competente procuratore regionale della Corte dei conti costituendo in mora i presunti responsabili.
4.Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilita' possa estendersi al Comandante generale.
Art. 51
Scarico contabile
1.Il dirigente, al termine delle procedure di cui all'articolo 49, emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore.
2.Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.
Art. 52
Recupero dei pagamenti indebiti
1.Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il recupero dell'indebito puo' essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.
2.Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilita' dell'indebito pagamento.
3.Ove il recupero di cui al comma 1 non puo' comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.
Art. 53
Quantificazione dell'addebito
2.L'addebito puo' essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.
3.L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore.
4.Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.
Capo XII Disposizioni finali
Art. 54
Disposizioni finanziarie e finali
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 e' abrogato.
Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1717
Note all'art. 54: - Per il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, abrogato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.
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