DECRETO 17 ottobre 2025, n. 188

Type Decreto
Publication 2025-10-17
Ultimo aggiornamento 2025-12-17
State In force
Source Normattiva
articles 54
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2.Alle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo, nel rispetto del grado di qualificazione conseguito.

3.Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il valore dei materiali e' portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.

Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facolta' di cui all'articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».

Art. 32

Capitolati d'oneri

1.Il Corpo predispone propri capitolati d'oneri, generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, ovvero puo' avvalersi dei capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze armate.

2.I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purche' di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.

3.Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.

4.Le specifiche tecniche per ogni singolo bene o servizio sono indicate nel contratto o nella documentazione tecnica ad esso allegata. Tali specificazioni possono pero' essere omesse, in tutto o in parte, quando nel contratto stesso e' stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base al campione approvato dal Corpo.

5.Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I, del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non risolte in via amministrativa.

Art. 33

Programmazione dell'attivita' contrattuale

1.La programmazione pluriennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi del Corpo e' redatta annualmente dai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, i quali, provvedono alla relativa pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

Art. 34

Approvazione

2.Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi logistici connessi alle attivita' operative e addestrative, puo' delegare al comandante del reparto amministrativo, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse proprio e di altri reparti amministrati.

3.I contratti di cui al comma 1, lettera a), sono eseguibili dopo la registrazione del decreto di approvazione e di impegno di spesa da parte dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti.

4.I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono eseguibili ad avvenuta approvazione e, nei casi previsti, dopo il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, svolto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

5.Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, l'autorita' che ha approvato il contratto puo', previa adeguata motivazione, autorizzarne l'esecuzione anticipata nei termini previsti dal codice dei contratti pubblici. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti, come da disposizioni vigenti.

6.Il contratto attivo e' eseguibile ove previsto dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto e' eseguibile dopo l'approvazione.

Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

Art. 35

Competenze delle stazioni appaltanti

Art. 36

Responsabile unico del progetto

2.In caso di mancata nomina, il responsabile unico del progetto si identifica con il dirigente dell'unita' organizzativa, competente per l'intervento.

Capo VIII Servizio di cassa

Art. 37

Operazioni di cassa

1.La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del reparto amministrativo.

2.Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per accertata regolarita' contabile, devono contenere l'esatta indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto di imputazione nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa.

3.Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale, sul giornale di cassa.

Art. 38

Utilizzo dei conti correnti

1.I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per la gestione delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, il proprio conto corrente all'uopo autorizzato.

2.Il conto corrente di cui al comma 1 e' utilizzato anche quando, nel caso di cui all'articolo 14, comma 2, non sia possibile effettuare le ordinarie procedure di pagamento tramite il sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e per le operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore del Corpo non vengano eseguiti direttamente in tesoreria.

3.I reparti titolari dei conti correnti provvedono alla comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, nei modi e nei termini ivi previsti.

Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90: «Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. 3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili. 4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5. 5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale). - 1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. 2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale e' consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti. 3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti. 5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato. 6. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.».

Art. 39

Utilizzo di carte di credito

1.I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati a utilizzarle in base alle previsioni del decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995: «Art. 1. Omissis. 47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi' ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero. Omissis.». - Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.

Art. 40

Imputazione delle spese a fondo scorta

1.Al fine di assicurare la continuita' nella gestione amministrativa e contabile, i reparti amministrativi del Corpo possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3, al fondo scorta iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

2.Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la dotazione del fondo scorta e' ripartita tra i reparti amministrativi con determinazione del Comandante generale e accreditata, mediante ordinativi primari di spesa emessi dal dirigente competente, direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo.

4.L'anticipazione di risorse finanziarie a carico del fondo scorta, autorizzata dal comandante del reparto amministrativo, puo' avvenire solo previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che sara' effettuato, esclusivamente, con le disponibilita' di bilancio dello stesso esercizio di pagamento.

5.Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sul fondo scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e al pagamento di rate di mutuo o di fitti passivi.

6.I reparti amministrativi del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono utilizzare la dotazione del fondo scorta per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per esigenze di cassa urgenti e indilazionabili, con l'obbligo da parte del reparto beneficiario di immediata restituzione alla prima somministrazione utile di nuove disponibilita' finanziarie.

7.Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento, permangono nella disponibilita' dei reparti amministrativi, che non procedono al versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' dei reparti amministrativi e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dall'unita' elementare di bilancio relativa al fondo scorta.

8.La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. Se l'anticipazione riguarda risorse di provenienza comunitaria, e' consentito il reintegro delle disponibilita' del fondo scorta mediante versamento diretto sul conto corrente delle predette somme.

Note all'art. 40: - Per il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, si vedano le note alle premesse.

Art. 41

Fondi permanenti

1.Al fine di sopperire alle piccole spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dei reparti del Corpo, in base alle assegnazioni ricevute dal Comando generale sui vari capitoli di bilancio, il comandante del reparto amministrativo puo' disporre la concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del fondo scorta, a favore di un proprio amministrato.

2.Il comandante del reparto amministrativo provvede, con determina, a fissare le modalita', i limiti di utilizzo e l'importo da corrispondere, prevedendo che il prelevamento o la messa a disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza non inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici.

3.Il funzionario delegato individua, con determina di liquidazione, la documentazione giustificativa da inserire nel fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a ripianamento del fondo scorta.

4.Il titolare del fondo permanente e' personalmente responsabile della regolarita' della documentazione delle spese effettuate. La rendicontazione e' fornita dai funzionari delegati con la modalita' del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai titolari del fondo permanente.

Art. 42

Utilizzo dei conti particolari

2.I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari.

4.I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 43

Proventi

1.I reparti amministrativi non possono avvalersi di entrate di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di bilancio.

2.Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti sono versate presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di spese anticipate dal Corpo.

4.Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento.

5.I proventi riassegnabili sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Corpo.

6.La rendicontazione dei proventi avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.

Capo IX Servizio vettovagliamento

Art. 44

Servizio di vettovagliamento

2.Il valore economico del pasto, erogato dalle mense obbligatorie di servizio ovvero con operatore convenzionato, non puo' essere corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto.

3.Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1, lettera b), ha la finalita' di consentire al personale del Corpo, anche al di fuori dell'attivita' lavorativa, di fruire del servizio di ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo.

4.Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo nonche' il controvalore in denaro delle voci costituenti il relativo trattamento alimentare e la composizione dei generi di conforto sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5.Al servizio di mensa del Corpo della Guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in tema di rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del titolo I del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000: «Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali". 6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero.».

Art. 45

Apporti dell'amministrazione

2.Nelle mense affidate a privati, nella forma del catering completo, i locali, le attrezzature e i materiali in dotazione alla mensa sono temporaneamente affidati in gestione alla impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.

Capo X Immobili

Art. 46

Gestione degli immobili

1.Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attivita' istituzionale del Corpo e' preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile e' stato assegnato o da altro militare designato.

2.In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede alla compilazione di appositi verbali firmati dai consegnatari, cedente e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile medesimo, ne indicano il relativo stato di manutenzione.

Art. 47

Manutenzione e costruzione degli immobili

1.Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove costruzioni e i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.

2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli immobili demaniali nonche' di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con i fondi loro assegnati annualmente.

Note all'art. 47: - Per il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note alle premesse.

Capo XI Responsabilita' amministrativa e contabile

Art. 48

Rinvio

1.Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione nonche' del codice di giustizia contabile.

Art. 49

Procedure

1.In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e diminuzioni di denaro, chi e' tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al comandante del reparto amministrativo competente, il quale in base a tale rapporto o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, avvia gli opportuni riscontri per accertare le cause dell'evento e l'eventuale entita' del danno da comunicare all'autorita' giudiziaria contabile.

2.Ove la presunta entita' del danno superi l'importo di euro 50.000, il comandante del reparto amministrativo nomina una commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1.

3.Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, le circostanze connesse alle cause dell'evento e l'entita' del danno sono accertate dal comandante stesso o da un ufficiale inquirente da questi designato.

6.Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'.

Art. 50

Responsabilita' del comandante del reparto amministrativo

1.Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al comandante del reparto amministrativo, questi informa immediatamente sia il Comando generale sia il Comando sovraordinato.

2.Il Comandante generale, o il dirigente da questi delegato, sulla base della comunicazione di cui al comma 1 o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall'articolo 49, comma 2.

3.Nel caso in cui la commissione accerti la responsabilita' del comandante del reparto amministrativo, il suo diretto superiore inoltra denuncia al competente procuratore regionale della Corte dei conti costituendo in mora i presunti responsabili.

4.Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilita' possa estendersi al Comandante generale.

Art. 51

Scarico contabile

1.Il dirigente, al termine delle procedure di cui all'articolo 49, emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore.

2.Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.

Art. 52

Recupero dei pagamenti indebiti

1.Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il recupero dell'indebito puo' essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.

2.Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilita' dell'indebito pagamento.

3.Ove il recupero di cui al comma 1 non puo' comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.

Art. 53

Quantificazione dell'addebito

2.L'addebito puo' essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.

3.L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore.

4.Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.

Capo XII Disposizioni finali

Art. 54

Disposizioni finanziarie e finali

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 e' abrogato.

Il Ministro: Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, n. 1717

Note all'art. 54: - Per il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, abrogato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

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