LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
473.E' autorizzata a favore della societa' ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima societa' ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
474.Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
475.Al fine di consentire il ripristino della viabilita' sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera e' assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.210.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
476.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 280 e' inserito il seguente: «280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e puo' nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
477.All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonche' per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale in conformita' alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
478.All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilita' e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
479.Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalita' previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma puo' essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non puo', in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalita' di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione e' data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.
480.Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi' previsti i criteri e le modalita' di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
481.Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forli' e Parma, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
482.Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'importo di 1.912.300 euro annui.
483.Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, e' trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 1.471.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di 294.200 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato l'importo di 147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
484.In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonche' della tutela della salute.
485.Per interventi normativi in materia di mobilita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
486.Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilita' in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
487.Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilita' dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attivita' del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.
488.Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' la coerenza e la congruita' nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge attivita' di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonche' delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonche' di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'allegato I.14 al citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e puo' avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruita' con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni.
489.L'Osservatorio e' istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con universita' e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalita' di funzionamento e di svolgimento delle attivita' di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonche' i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruita' di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi' definite le modalita' di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilita' tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruita' dei costi del progetto, di natura non vincolante, che puo' essere considerato anche ai fini della definizione delle priorita' nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio e' composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonche' per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con universita' e istituti di formazione.
490.Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilita' dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, e' adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
493.Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonche' nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
494.Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
495.Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
496.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unita' di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica e' incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
497.Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.
498.Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomaticoconsolare, rafforzando le attivita' di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo e' attribuita alla prosecuzione delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della citta' di Napoli e per la realizzazione di attivita' di promozione della citta' e del suo territorio.
499.All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026».
500.Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
501.Per lo svolgimento delle attivita' di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei nonche' per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche e' concesso all'Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
502.Al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilita' democratica dello Stato, e' concesso un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche, studi e pubblicazioni sull'attivita' di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.
503.La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
504.Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
505.Per l'anno 2026 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.
506.L'azione di sostegno di cui al comma 505 e' finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed e' vincolata all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.
507.Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al comma 505, a societa' di cui e' azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione.
508.Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le societa' di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 507.
509.Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle societa' di cui al comma 507 secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 505.
510.Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 507, e' autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.
514.Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: «Art. 7-quater. - Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita».
516.All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalita' di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonche' delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre».
517.Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, sono destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.
518.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
519.Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.
520.All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 e' sostituito dal seguente: «64. L'organico dell'autonomia e' determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresi' definite una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonche', a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
521.All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «triennale» e' soppressa.
523.All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
524.A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e' determinata annualmente.
525.Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
526.Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilita', utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
528.Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo.
529.I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle universita', degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'universita' e della ricerca nonche' delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonche' gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
530.Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attivita' e dei progetti, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalita' della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonche' i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalita' del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.
531.Nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.
532.In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca e' pari a euro 259.029.354 per l'anno 2026, euro 257.633.003 per l'anno 2027, euro 285.703.366 per l'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.
533.Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 e' incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
534.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026.
535.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026.
536.Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonche' di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.
537.Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attivita' formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalita' previste dal medesimo comma.
538.A decorrere dall'anno 2027, e' assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
539.II Bonus Valore Cultura e' assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.
540.Il Bonus Valore Cultura e' concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
541.Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma e' aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.
542.Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.
543.Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del Bonus Valore Cultura e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
544.Nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.
545.Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025».
546.Al comma 357-sexies dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla trasmissione della fattura» sono inserite le seguenti: «e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture».
547.I soggetti presso i quali e' possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
548.Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
549.A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.
550.Per la realizzazione del programma di interventi della citta' di Matera designata «Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026» e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonche' gli interventi di cui al primo periodo.
551.Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria sia di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive e l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunita' locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
552.Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto puo' essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.
553.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione.
555.Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.
556.Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 557.
557.Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.
558.I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalita'.
559.L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata fino all'anno 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.
560.All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
561.Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
563.Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.
565.La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 e' fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
566.Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, e' nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarita' della contabilita' speciale gia' intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuita' del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.
567.Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
568.Al finanziamento delle attivita' di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
569.All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
571.Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati.
572.Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.
573.Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.
574.Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
575.All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
576.All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all'ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all'ottavo e al nono anno».
577.All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
578.All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
579.Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.
581.All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
582.All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
583.Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, puo', con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.
584.All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
585.Per garantire la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
586.Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
587.Al fine di garantire senza soluzione di continuita' il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l'anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.
588.Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalita' delle piattaforme informatiche di titolarita' del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 1 milione di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026».
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