LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

Type Legge
Publication 2025-12-30
Ultimo aggiornamento 2026-03-28
State In force
Source Normattiva
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589.Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalita' del comma 1 dell'articolo 13-ter e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalita' del comma 2 dell'articolo 13-ter. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

590.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies e' inserito il seguente: «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2026».

591.Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. A tal fine e' autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

592.A decorrere dal 1° gennaio 2026 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e' riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volonta' a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contribuito di cui al secondo periodo e' riconosciuto, altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

593.I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.

594.Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

595.Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.

596.Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalita', i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonche' le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

598.Per le attivita' di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

599.Per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.

601.La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualita' 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

602.Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge e' rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026.

604.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attivita' di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

605.Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge e' rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

606.All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-bis.1. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unita', con le modalita' di cui alla lettera a) del medesimo comma».

607.All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-bis.1. Il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), puo' destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformita' ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale».

609.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

610.All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

611.Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

612.Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

613.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

614.Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, e' autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

615.Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

616.Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unita' immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unita' immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

617.Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

618.I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalita' di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonche' i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento.

621.All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di interesse storico-artistico» a: «del medesimo articolo 12,» sono soppresse.

622.I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS».

623.Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS».

624.Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti',» sono inserite le seguenti: «nonche' nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

625.Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

626.Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.

627.Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale gia' assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

628.I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

630.All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter» sono sostituite dalle seguenti: «quelli comunque trasferiti alla titolarita' del Commissario straordinario,».

631.All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo le parole: «per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui».

632.All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028».

633.All'articolo 1, comma 674, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «2023 e 2024» sono inserite le seguenti: «e di 2.350.000 euro per l'anno 2026».

635.Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

636.Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo.

637.Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della medesima legge che e' corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, e' definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti gia' assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

638.Dal 1° gennaio 2026 e' cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

639.Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642. (1)

640.Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalita' di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (1)

641.Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanita'.

643.A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidita' non e' accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

644.Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.

645.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. II tavolo ha il compito di verificare le modalita' con cui i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al comma 664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

649.All'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

652.In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, e' attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'. Entro il 30 aprile 2026 e' riavviato il tavolo tecnicopolitico di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularita' e la definizione delle relative misure compensative.

653.In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.

654.In attuazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attivita' e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unita' di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

655.In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facolta' assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall'incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

656.In attuazione del punto 7 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione puo' approvare apposite disposizioni legislative con le quali e' stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilita' finanziaria secondo i criteri indicati nell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonche' idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

657.In attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e' riconosciuto l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'allegato IX alla presente legge.

658.In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

660.Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: «Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; b) e' stata completata la verifica del progetto di fattibilita' tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

661.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalita' di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).

662.All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A. 2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. 2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies. 2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies. 2-sexies. Per le finalita' di cui al comma 2-quater, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. 2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva. 2-octies. Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse. 2-novies. I soggetti affidatari dell'attivita' di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare: a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo; b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali. 2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti. 2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».

663.All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidita', con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo' essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

664.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 e' inserito il seguente: «898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformita' al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma».

665.Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».

666.All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si da' luogo al rimborso degli importi gia' trattenuti o versati nelle annualita' pregresse».

667.L'area del comprensorio denominato «Falconera-Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come nell'allegato X alla presente legge, e' trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo.

668.All'area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge.

669.In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

670.Il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

671.In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all'allegato X comunque motivati nonche' le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennita' afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

672.All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».

673.Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

674.Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

675.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 785 e' inserito il seguente: «785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

676.Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.

677.All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

678.All'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

679.All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028» e dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,».

680.All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall'anno 2031».

682.All'articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «esclusivamente» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

684.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalita' di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonche' le modalita' di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).

686.All'articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «in un periodo massimo di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di annualita' variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione».

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