DECRETO 3 dicembre 2025, n. 214

Type Decreto
Publication 2025-12-03
Ultimo aggiornamento 2026-01-12
State In force
Source Normattiva
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Art. 2

Definizioni

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 2 agosto 1982, n. 528: «Art. 12. - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. 2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. 3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco. 4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. 5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro. 6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue».

Art. 3

Basi numeriche

1.I giochi numerici si basano sul pronostico di uno o piu' numeri interi rispetto a un paniere di numeri interi, predeterminato per ogni formula di gioco.

2.Il paniere puo' contenere un insieme di numeri interi da 0 a 1.000.000, e' definito per ogni singola formula di gioco ed e' la base sulla quale si effettuano le estrazioni.

Art. 4

Combinazioni

1.Il minimo e il massimo di combinazioni oggetto del pronostico sono definiti per ogni singola formula di gioco.

2.Ai fini dell'individuazione dell'esito della giocata, la combinazione va confrontata con la combinazione vincente per verificarne, in relazione ai casi previsti dalla specifica disciplina di gioco, la corrispondenza totale o parziale o la non corrispondenza anche dal punto di vista della posizione dei numeri nell'ambito delle medesime combinazioni.

Art. 5

Posta di gioco

1.Il valore minimo e massimo della posta di gioco e' definito da una soglia minima di euro 0,10 a una soglia massima di euro 200,00, con intervalli minimi di euro 0,10.

2.La posta di gioco complessiva non puo' essere superiore a euro 1.000,00, con esclusione delle giocate sistemistiche e a caratura di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c).

Art. 6

Modalita' di partecipazione

1.La giocata si realizza attraverso la raccolta fisica o la raccolta a distanza.

2.La raccolta fisica si realizza attraverso la richiesta di effettuare un pronostico presso un punto di raccolta fisico che provvede, attraverso i terminali messi a disposizione dal concessionario, a registrare la giocata, a fronte del pagamento della posta di gioco complessiva, sul relativo sistema di elaborazione.

3.Le combinazioni costituenti la giocata presso un punto di raccolta fisico possono essere affidate alla scelta casuale, attraverso il software del terminale di gioco, oppure possono essere determinate dal giocatore; in tal caso, la scelta puo' essere effettuata a voce oppure attraverso la compilazione di una schedina in formato cartaceo, messa a disposizione dal concessionario presso il punto di raccolta fisico, dotata delle necessarie caratteristiche per essere letta dal terminale, o in formato digitale, attraverso i canali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la schedina, sia in formato cartaceo che digitale, puo' avere anche forma precompilata.

4.A seguito della richiesta di una giocata mediante raccolta fisica, il terminale emette una ricevuta di gioco, riportante le combinazioni di gioco del pronostico e attestante l'avvenuta transazione, da consegnare al giocatore.

5.I modelli delle schedine di partecipazione e le relative ricevute di gioco devono riportare le informazioni previste dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 ottobre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

6.La raccolta a distanza avviene attraverso l'accesso del giocatore sul sito ovvero sulla App del concessionario o del rivenditore a distanza autorizzato, al fine di effettuare il pronostico attraverso l'utilizzo del proprio conto di gioco e addebitando sul medesimo, previa verifica della capienza del relativo saldo disponibile, la posta di gioco complessiva, necessaria all'effettuazione della transazione.

Note all'art. 6: - Per il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge 13 ottobre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si veda nelle note alle premesse.

Art. 7

Tipologia di giocate

2.La giocata, in aggiunta ai numeri pronosticati, puo' riportare altri numeri, caratteri alfabetici o simboli, anche celati attraverso un codice bidimensionale o altro idoneo meccanismo, generati casualmente dal sistema senza pagamento di ulteriore posta di gioco, che consentono eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni.

3.La giocata puo' riportare, altresi', caratteri alfabetici o simboli, anche celati attraverso un codice bidimensionale o altro idoneo meccanismo, in ogni caso abbinati a numeri, anche attraverso un meccanismo di generazione casuale, con pagamento di ulteriore posta di gioco, che consentono eventuali vincite sulla base di ulteriori estrazioni.

Art. 8

Ricevute di gioco

1.Nel caso di raccolta fisica, il titolo comprovante l'avvenuta giocata e legittimante il reclamo dell'eventuale vincita e' la ricevuta di gioco, in originale, rilasciata dal terminale, secondo la disciplina di riferimento di ogni singolo gioco.

5.Nel caso di raccolta a distanza, la giocata si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario, il quale provvede a inviare, in via telematica attraverso il punto di raccolta a distanza, la conferma della giocata e gli elementi di cui al comma 2, lettere a), d), e), f), g), i), j) e k).

Art. 9

Orari di raccolta delle giocate

1.La raccolta delle giocate e' consentita nell'arco temporale di riferimento del concorso, variabile per ogni singola formula di gioco.

2.L'apertura di un concorso per ogni singola formula di gioco avviene nel periodo utile per consentire le varie tipologie di giocate di cui all'articolo 7.

4.Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire dall'apertura del concorso di riferimento e fino all'orario di chiusura del medesimo.

5.Le giocate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e) e f) possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire da un termine iniziale prestabilito e fino all'orario di chiusura del primo concorso di riferimento.

Art. 10

Limite temporale di annullamento delle giocate

1.La giocata, nel caso di raccolta fisica, puo' essere annullata, esclusivamente su richiesta del giocatore, entro un limite temporale massimo di 5 minuti dall'emissione della ricevuta di gioco, sempre che l'operazione possa avvenire entro l'orario di chiusura della raccolta del relativo concorso.

2.La giocata non puo' essere in ogni caso annullata se il gioco prevede esclusivamente la possibilita' di una vincita immediata rilevabile al momento della giocata ovvero nel caso in cui l'esito sia stato svelato.

Art. 11

Sistemi estrazionali

1.Le estrazioni possono avvenire o attraverso urne elettroniche, nelle quali sono inserite sfere riportanti i numeri del paniere di riferimento, o tramite generatori di numeri casuali (RNG).

2.Nel caso di urne elettroniche, le sfere riportanti i numeri del paniere, dotate singolarmente di idonea certificazione che garantisce l'univocita' e l'esclusiva appartenenza alle serie impiegate per le operazioni di estrazione, devono essere caratterizzate dalla presenza di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la lettura del numero di volta in volta estratto.

3.Le estrazioni sono svolte ordinariamente senza ripetizione, ossia senza reimmissione dei numeri estratti, salvo i casi in cui sia previsto in maniera differente dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.

4.In caso di mancato o inidoneo funzionamento delle urne elettroniche, e' possibile far ricorso ad urne manuali, assicurando accorgimenti che escludano la possibilita' di visualizzazione o di identificazione del contenuto delle sfere o di altri dispositivi inseriti nelle medesime.

5.Nel caso di estrazioni manuali, le sfere e i differenti dispositivi utilizzati devono essere identici e chiusi con coperchio a scatto o avvitabile e i numeri devono essere riportati al loro interno senza risultare in alcun modo visibili.

6.I generatori di numeri casuali (RNG) utilizzati per le estrazioni, secondo quanto previsto per ogni singolo gioco, devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualita', impredicibilita' ed equiprobabilita'.

Art. 12

Frequenza delle estrazioni

1.La frequenza delle estrazioni e' determinata dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.

2.La frequenza minima per le estrazioni e' di 5 minuti.

3.La frequenza massima per le estrazioni e' annuale.

4.Le estrazioni possono essere di tipo immediato e puntuale a richiesta del giocatore, senza generare frequenze, qualora previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.

Art. 13

Vincite

1.La disciplina delle singole formule di gioco puo' prevedere che la vincita si verifichi anche o solo nei casi di corrispondenza di posizione dei numeri contenuti nelle combinazioni con la posizione dei numeri contenuti nella combinazione vincente o di non corrispondenza dei numeri contenuti nella combinazione.

2.Le vincite possono essere distinte in differenti categorie, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.

3.Le vincite possono essere cumulate, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.

4.Il limite minimo dell'importo di vincita non puo' essere inferiore alla posta di gioco minima prevista per la singola combinazione di ogni formula di gioco.

5.Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere un limite massimo di vincita per ogni giocata o per ogni singola combinazione.

6.Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere l'assegnazione di vincite realizzabili senza ulteriore posta di gioco e secondo modalita' predefinite, al momento della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell'esito.

7.Gli importi delle vincite di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco, sono compresi tra un minimo di euro 0,10 e un massimo di euro 1.000,00.

Art. 14

Probabilita'

1.Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare le probabilita' di vincita per ogni tipologia o categoria di vincite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 15

Payout e montepremi

1.Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare un payout teorico stimato o, nei casi previsti ai commi successivi, un payout reale calcolato.

2.Per i giochi a totalizzatore, che prevedono la costituzione di un montepremi, il payout reale e' predeterminato sulla base della percentuale prevista del montepremi medesimo; il payout teorico e' stimato nei casi in cui la determinazione di indizione preveda la presenza di un fondo per integrare il montepremi.

3.Per i giochi a quota fissa, che non prevedono la costituzione di un montepremi, il payout teorico e' stimato sulla base delle proiezioni della probabilita' di vincita in relazione alla raccolta che si ritiene realizzabile.

4.I limiti del payout teorico non possono essere inferiori al 50 per cento e superiori al 78 per cento della raccolta.

5.Il concessionario e' tenuto a fornire preventivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una relazione dettagliata delle stime e degli elementi utilizzati per il calcolo del payout teorico, riferiti a un periodo idoneo alla valutazione del singolo gioco.

6.Il payout reale, verificato su base annuale, quantomeno dell'anno intero successivo all'indizione, non puo' presentare oscillazioni superiori al 2 per cento rispetto ai limiti del payout teorico di cui al comma 4.

Art. 16

Bollettino ufficiale

1.I risultati delle estrazioni sono evidenziati in un Bollettino ufficiale, emanato entro il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione dei dati da inserire e pubblicato sul sito del concessionario.

2.Fatto salvo quanto previsto per le singole formule di gioco dalle determinazioni di indizione, il Bollettino ufficiale deve riportare quantomeno i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di riferimento, anche attraverso un Notiziario delle estrazioni, e l'indicazione delle giocate vincenti.

Art. 17

Termini di riscossione

1.Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.

2.Per i giochi numerici a totalizzatore nazionale «SuperEnalotto», «SuperStar», «SiVinceTutto SuperEnalotto» ed «Eurojackpot», il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

3.Le vincite non riscosse nei termini di cui ai precedenti commi sono versate all'erario.

Art. 18

Modalita' di riscossione

2.I limiti degli importi per i quali si applicano le modalita' di cui al comma 1 sono definiti dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.

Note all'art. 18: - Si riporta il comma 734 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022››, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45: «734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite».

Art. 19

Custodia delle ricevute di gioco

1.Le ricevute di gioco vincenti, derivanti da raccolta fisica, sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate per la riscossione, per un periodo di sei mesi a far data dalla presentazione delle medesime.

2.Nei casi di contenzioso instauratosi prima del termine di cui al comma 1, le ricevute sono acquisite e conservate dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.

3.Le ricevute di gioco derivanti da raccolta fisica annullate o rimborsate sono conservate dai punti di raccolta fisici presso i quali sono state presentate, per un periodo di tre mesi a far data dalla presentazione delle medesime.

4.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', con proprie determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.

Art. 20

Reclami

1.Il giocatore, entro sessanta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale, puo' presentare reclamo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora quanto contenuto nel Bollettino ufficiale non consenta di ottenere il riconoscimento delle vincite alle quali lo stesso ritiene di avere diritto.

2.Al reclamo e' allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa del promemoria della giocata a distanza.

3.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti l'esito del reclamo, prevedendo, se del caso, la pubblicazione del Bollettino ufficiale modificato.

Art. 21

Sperimentazione

1.Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco prevedono ordinariamente un periodo di sperimentazione non inferiore ad un anno.

2.Allo scadere del periodo di sperimentazione previsto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, sulla base dei dati della raccolta del gioco e di altri dati ritenuti rilevanti, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione, all'introduzione della formula di gioco in via definitiva.

3.La medesima disciplina di cui ai commi precedenti si applica nei casi di modifiche o adeguamenti sostanziali di formule di gioco esistenti.

Art. 22

Digitalizzazione

1.Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la possibilita' di meccanismi di digitalizzazione ai fini della raccolta dei giochi o dell'attribuzione di vincite.

2.Con specifici provvedimenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' altresi' prevedere modalita' di digitalizzazione valevoli per piu' formule di gioco.

Art. 23

Indizione e modifica delle formule di gioco

1.Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche specifiche, le categorie di vincita e la meccanica di ciascuna formula di gioco numerico a quota fissa o a totalizzatore nazionale, anche con partecipazione a distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento.

2.Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali derivante dall'introduzione o dall'adeguamento o dalla modifica della formula di gioco.

3.Il concessionario e' tenuto in ogni caso a presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a sostegno di quanto proposto, una attestazione di conformita' alla nuova formula di gioco, rilasciata da un primario istituto di ricerca, dei moduli tecnici e statistici realizzati dal concessionario medesimo.

Titolo II Giochi numerici a quota fissa

Art. 24

Caratteristiche

1.I giochi numerici a quota fissa si contraddistinguono per la presenza di un moltiplicatore, fisso e predeterminato in base alla probabilita' di vincita di una specifica combinazione di gioco rispetto alla sorte pronosticata e alla combinazione vincente.

2.I giochi numerici a quota fissa devono garantire, su base quantomeno annuale, un utile erariale, tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 15.

Art. 25

Gioco del Lotto

1.Il gioco del Lotto e' disciplinato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, dal presente regolamento e, per quanto da quest'ultimo non espressamente previsto, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Note all'art. 25: - Per il riferimento alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 si veda nelle note alle premesse.

Art. 26

Altri giochi numerici a quota fissa

1.Gli altri giochi numerici a quota fissa sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del Lotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i quali l'importo della vincita, conseguita sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, sia predeterminato in base ad un moltiplicatore prefissato.

Note all'art. 26: - Il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante «Nuova modalita' di gioco del lotto››, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2009, n. 166. - Il decreto direttoriale del 26 gennaio 2018 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che introduce un nuovo gioco numerico a quota fissa denominato «Million Day», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Art. 27

Giochi opzionali e complementari

1.Le formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto e agli altri giochi numerici a quota fissa sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non puo' essere effettuata autonomamente ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del Lotto o agli altri giochi numerici a quota fissa.

2.Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del Lotto o per gli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo comunque l'attribuzione di vincite.

3.Ai fini della indizione di quanto previsto al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l'introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima.

Note all'art. 27: - Il decreto direttoriale 9 luglio 2019 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione della nuova formula di gioco gratuita e complementare al gioco del Lotto denominata Simbolotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 29 maggio 2024 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante l'introduzione del nuovo gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «Numero Oro Il Gioco del Lotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 19 giugno 2014 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10ELOTTO denominata «NUMERO ORO», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 19 settembre 2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione di una nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO denominata DOPPIO ORO», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 28 luglio 2020 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «l'introduzione del nuovo gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominato EXTRA», avente ad oggetto le modalita' di estrazione a intervallo di tempo, e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 8 ottobre 2021 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione in via sperimentale del gioco Extra, opzionale e complementare al 10eLOTTO nelle modalita' di estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto direttoriale 4 marzo 2022 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione del gioco sperimentale «Extra MillionDay» opzionale e complementare al gioco numerico a quota fissa MillionDay», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Art. 28

Commissioni di vigilanza e di controllo

1.Le estrazioni del gioco del Lotto, degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche, effettuate in uno o piu' luoghi sede di ruota, secondo quanto previsto dalle determinazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.

2.Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

3.Le estrazioni degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

4.La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia.

5.Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a carico dei concessionari.

Titolo III Giochi numerici a totalizzatore nazionale

Art. 29

Caratteristiche

1.I giochi numerici a totalizzatore nazionale si contraddistinguono per la presenza di un montepremi derivante dall'accumulo di una quota della raccolta delle giocate, per una o piu' categorie di vincita, e dall'eventuale corresponsione di un jackpot.

2.La quota di utile erariale derivante dai giochi numerici a totalizzatore nazionale non puo' essere inferiore al 20 per cento per ogni singola formula di gioco.

Art. 30

Gioco del SuperEnalotto

1.Il gioco del SuperEnalotto, introdotto dal decreto direttoriale dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'11 giugno 2009, e' disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2015 e dal decreto direttoriale del 16 novembre 2015.

Note all'art. 30: - Il decreto direttoriale 11 giugno 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante «Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2015 recante «Modifiche ai giochi numerici a totalizzatore nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2015, n. 265. - Il decreto direttoriale 16 novembre 2015 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamentazione del SuperEnalotto e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Art. 31

Altri giochi numerici a totalizzatore nazionale

1.Gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale sono i giochi, autonomi rispetto al gioco del SuperEnalotto, definiti attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per i quali l'importo delle singole vincite, conseguite sulla base della disciplina prevista per la singola formula di gioco, e' ordinariamente determinato in base alla ripartizione in parti uguali del montepremi di categoria di vincita.

Note all'art. 31: - Il decreto direttoriale 20 ottobre 2011 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 17 novembre 2015 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamentazione del SiVinceTutto SuperEnalotto», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 16 settembre 2009 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante disposizioni per l'introduzione del gioco «Vinci per la vita - Win for Life», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Il decreto direttoriale 9 maggio 2014 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Regolamento Vinci per la Vita - Win for Life - nuova formula di gioco Vinci Casa», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 16 marzo 2012 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato Eurojackpot», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Il decreto direttoriale 11 febbraio 2022 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Modifiche al regolamento del gioco numerico a totalizzatore Eurojackpot», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. - Il decreto direttoriale 3 aprile 2023 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante «Introduzione in via sperimentale del gioco numerico a totalizzatore nazionale con raccolta soltanto a distanza Play Your Date», e' pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 32

Giochi opzionali e complementari

1.Le formule di gioco opzionali e complementari ai giochi numerici a totalizzatore nazionale sono definite attraverso determinazioni direttoriali dell'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dell'Agenzia delle dogane e di monopoli, secondo le quali la giocata, comunque facoltativa, non puo' essere effettuata autonomamente, ma solo in collegamento ad una giocata al gioco del SuperEnalotto o agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2.Le formule di gioco opzionali e complementari possono essere gratuite o con pagamento di una posta aggiuntiva rispetto a quella fissata per il gioco del SuperEnalotto o per gli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale, prevedendo comunque l'attribuzione di vincite.

3.Ai fini della indizione delle formule di gioco di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto dell'impatto stimato della raccolta successiva, calcolato su base quantomeno biennale, e del potenziale effetto positivo sugli utili erariali che l'introduzione di tale formula si presume abbia rispetto alle vincite da attribuire con la medesima.

Note all'art. 32: - Il decreto direttoriale 11 giugno 2009 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante «Regolamentazione del gioco SuperStar», e' pubblicato sul sito dell'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Per il riferimento al decreto direttoriale del 16 novembre 2015 si veda nelle note all'art. 30.

Art. 33

Commissioni di vigilanza e di controllo

1.Le estrazioni del SuperEnalotto, degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche e vengono effettuate nel luogo previsto dalle determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.

2.Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione, sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

3.Le estrazioni degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

4.La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5.Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a carico dei concessionari.

Art. 34

Fondi

1.La gestione della raccolta di gioco e' effettuata tramite appositi conti correnti bancari fruttiferi dedicati.

2.Per ognuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale possono essere previsti uno o piu' fondi corrispondenti ad altrettanti conti correnti bancari fruttiferi.

3.I fondi di cui al comma 2 sono alimentati da una quota del montepremi, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco.

4.Al fine di garantire la quota minima di ripartenza di una categoria di vincita, nonche' il pagamento di determinate categorie di vincita, le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la riassegnazione al montepremi di specifiche quote da uno dei fondi, garantendo, in ogni caso, una giacenza minima del fondo medesimo.

5.Nel caso in cui, per ogni concorso, l'ammontare presente nel fondo non sia sufficiente a garantire il pagamento dell'intero importo previsto per determinate categorie di vincita, il concessionario puo' prelevare l'importo necessario al pagamento delle vincite da un altro dei fondi istituiti, ovvero, in caso di incapienza, e' tenuto ad anticipare le somme necessarie al pagamento delle vincite.

6.In tutti i casi di utilizzo di fondi o di anticipi ai sensi del comma 5, il concessionario e' tenuto a ripristinare la contabilita' specifica dei singoli fondi, ovvero a recuperare quanto anticipato con uno o piu' prelievi dal fondo di riferimento, fornendo adeguata rendicontazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 35

Vincite straordinarie

1.Ai fini della redistribuzione ai giocatori di una quota percentuale del montepremi confluito nei fondi di ciascuna formula di gioco, possono essere previste vincite straordinarie con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3.Le vincite straordinarie possono essere previste, con ogni singolo provvedimento, per un numero massimo di 20 concorsi e devono, per le modalita' di riassegnazione, garantire la finalita' perseguita attraverso la previsione di un numero limitato di vincite di importo elevato, pari al massimo a euro 1.000.000,00, rispetto al numero di vincite di basso importo, non inferiore, in ogni caso, a euro 1.000,00.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Adeguamento delle formule di gioco esistenti

1.Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le formule dei giochi numerici esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 37

Sospensione e cessazione giochi esistenti

1.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', per rilevanti motivi di interesse pubblico, provvedere, con proprie determinazioni direttoriali, a sospendere per un periodo determinato, non superiore ad un anno, una o piu' formule di giochi numerici ed eventualmente a dichiararne la cessazione.

2.L'efficacia della sospensione o della cessazione deve tener conto delle giocate eventualmente gia' effettuate e dei tempi tecnici di implementazione delle soluzioni necessarie.

Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 39

Entrata in vigore

2.Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, n. 2147

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