DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10
ART. 154 Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi ([articolo 53, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art53-com1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art53-com2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art53-com3) e [4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art53-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo1, comma 378](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427~art1-com378), [legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311)) 1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita' e i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 8, comma 3, lettera e), nonche' le prescrizioni, le modalita' e i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma. 3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 8, comma 4, oggetto di acquisto intraunionale, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonche' ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto. 4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intraunionale in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, puo' presentare, in luogo della dichiarazione di cui all'[articolo 6, primo comma, numero 3), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814~art6-com1-num3), la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intraunionale nonche' il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intraunionale e' sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione e' altresi' effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intraunionale o di esportazione dei medesimi veicoli.
Allegato-art. 155
ART. 155 Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti ([articolo 73-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art73bis)) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: a) prodotti tessili di cui alla [legge 26 novembre 1973, n. 883](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883), nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; b) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pezzi staccati; c) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. 2. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intraunionali anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al comma 1, lettera a), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla [legge 26 novembre 1973, n. 883](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883), il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al comma 1, lettera b), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali. 3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al comma 2 possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
Allegato-art. 156
ART. 156 Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (articolo 70.1 [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633)) 1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalita' previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non e' applicato il regime speciale di cui all'articolo 151. 2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione e' presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresi' conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo. 3. L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale e' versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione. 4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell'articolo 95. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, e' fornita in formato elettronico alle autorita' di controllo fiscale e doganale. 5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione e' determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. 6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati. 7. I beni importati nell'ambito del presente regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'articolo 34, comma 1. La persona alla quale i beni sono destinati puo' optare per la procedura di importazione di cui all'articolo 11 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.
Allegato-art. 157
ART. 157 Regime nazionale di franchigia 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di cui all'[articolo 1, commi da 54](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com54) [a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com89).
Allegato-art. 158
ART. 158 Definizioni e disposizioni generali ([articolo 70-terdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70terdecies)) 1. Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni: a) «regime di franchigia»: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno un volume d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta; b) «volume d'affari annuo dell'Unione europea»: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile; c) «volume d'affari annuo dello Stato membro»: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea; d) «soggetto stabilito»: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attivita' economica in uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni; e) «Stato di stabilimento»: lo Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attivita' economica; f) «Stato di esenzione»: lo Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto; g) «numero di identificazione EX»: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione. 2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione. 3. Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) e m), salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al medesimo articolo 37, comma 1, lettera n). 4. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro e' espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio e' effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative del presente titolo.
Allegato-art. 159
ART. 159 Condizioni di ammissione ([articolo 70-quaterdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70quaterdecies)) 1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni: a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro; b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'[articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com54); c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non e' superiore a 100.000 euro; d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato; e) e' identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento. 2. Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato: a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi; b) partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo; c) nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo; d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; e) nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.
Allegato-art. 160
ART. 160 Decorrenza del regime di franchigia ([articolo 70-quinquiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70quindecies)) 1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo e' gia' identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, ovvero dell'articolo 70, il numero di partita IVA gia' attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.
Allegato-art. 161
ART. 161 Adempimenti ([articolo 70-sexiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70sexdecies)) 1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo 159 e' esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, puo' essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 73, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel medesimo articolo 73, comma 1. 2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e' tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Allegato-art. 162
ART. 162 Cessazione del regime di franchigia ([articolo 70-septiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70septdecies)) 1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato: a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione e' stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo; b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 159, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno; c) se e' superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia e' stata superata. In tale caso l'imposta e' dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo e' tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; d) negli altri casi in cui e' disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e' venuta meno. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.
Allegato-art. 163
ART. 163 Condizioni di ammissione ([articolo 70-octiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70octodecies)) 1. Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni: a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro; b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro; c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia; d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione; e) e' identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, lettera d), sono indicati: a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo; b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia; d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione; e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione; f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 158, comma 5. 3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere d) ed e), per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata. 4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o piu' Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.
Allegato-art. 164
ART. 164 Suffisso EX ([articolo 70-noviesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70novodecies)) 1. L'Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre trentacinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 163 o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta. 2. L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.
Allegato-art. 165
ART. 165 Decorrenza ([articolo 70-vicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70vicies)) 1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del suffisso EX.
Allegato-art. 166
ART. 166 Adempimenti ([articolo 70-unvicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70unvicies)) 1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni: a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate; b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata. 3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonche' la data in cui si e' verificato tale evento, entro quindici giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.
Allegato-art. 167
ART. 167 Cessazione del regime di franchigia ([articolo 70-duovicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70duovicies)) 1.Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione: a) se ha comunicato di non volersi piu' avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione e' presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo; b) se e' superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato. 2. Se, nel corso dell'anno civile, e' superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento. 3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attivita' o quando e' comunque possibile desumere la cessazione dell'attivita'. L'Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 163 se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.
Allegato-art. 168
ART. 168 Istituzione e decorrenza dell'imposta ([articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art76)) 1. L'imposta, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973, si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
Allegato-art. 169
ART. 169 Norme di interpretazione autentica e di coordinamento 1. Ai fini del presente testo unico: a) resta ferma l'applicazione della disciplina dei conferimenti delle societa' che hanno optato per il regime speciale per le societa' di investimento immobiliare quotate, di cui all'[articolo 1, commi da 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com119) [a 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com141bis); b) i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attivita' previste dall'[articolo 4, lettere a)](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1989-06-08&numeroGazzetta=132), [b)](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1989-06-08&numeroGazzetta=132) e [c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1989-06-08&numeroGazzetta=132), che indica gli obiettivi del [decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-09-17;408), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 novembre 1988, n. 492](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-11-12;492), non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi; c) le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art4), da enti e societa' di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato [decreto legislativo n. 276 del 2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;276) sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 31 dicembre 2024, n. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-31;207), per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta; d) ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2), non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima [legge provinciale n. 13 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:provincia.:legge:1998;13); e) non e' da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione; f) agli effetti di cui all'articolo 48, per navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonche' i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attivita' di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92. Le disposizioni di cui ai primi due periodi della presente lettera non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare; g) tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g), si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche' resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui allo stesso articolo 49, comma 1, lettera f), prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni; h) ai sensi e per gli effetti della lettera g), la realizzazione in porti gia' esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi; i) le prestazioni di servizi comunque afferenti allo stazionamento o al movimento di unita' da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse e' applicabile l'aliquota ordinaria; l) le disposizioni di cui all'articolo 31 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera q); m) le operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi; n) l'articolo 37, comma 1, lettera v), si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al primo periodo fino alla data di entrata in vigore della [legge 21 giugno 2017, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96). Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al secondo periodo della presente lettera operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 59, commi 1 e 2; o) le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art6), sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della [legge 10 agosto 2023, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;112), si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 37, comma 1, lettera v); p) gli oneri di cui all'[articolo 9, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art9-com1), addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31. La disposizione non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi; q) i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro somministrato e' tenuto a corrispondere, ai sensi dell'[articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art33-com2), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 27. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e' consentita la variazione di cui all'articolo 92; r) i contributi versati ai sensi dell'[articolo 12, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art12-com1) e [2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art12-com2), si intendono soggetti alla disciplina di cui alla lettera q); s) nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 27, l'ammontare dell'imposta municipale propria sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario; t) tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui all'articolo 34, comma 3, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni; u) le disposizioni dell'articolo 37, comma 1, lettera q), e della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalita' turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 31. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto; v) la disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, lettera q), deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore; z) le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92; aa) le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81), devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui all'articolo 37, comma 1, lettera t); bb) tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione; [cc) all'articolo 56, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art56-com2), le parole: «beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio» devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime; dd) l'articolo 56, comma 2, primo periodo, in relazione alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art12), si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione; ee) tra gli enti indicati all'articolo 60, comma 3, primo periodo, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato; ff) resta ferma l'applicazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34~art9), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2023, n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-26;56); gg) ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della [legge 4 luglio 1967, n. 580](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580), con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla [legge n. 580 del 1967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;580), ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92, comma 2; hh) agli effetti dell'articolo 114, comma 2, lettera a), il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, e' inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali; ii) ai fini di quanto disposto dall'articolo 139, comma 1, lettera b), la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto e in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico; ll) alla luce di quanto previsto dall'[articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 141, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69), siano stati eventualmente effettuati; altresi' non si da' luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69), risultino gia' rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria; mm) agli effetti dell'articolo 141 non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni; nn) l'articolo 53, comma 5, lettera g), si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli [articoli 1766 e seguenti del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1766) che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al citato articolo 53, comma 7, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta; oo) ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 16), allegata al presente testo unico, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica; pp) tra le prestazioni di cui alla tabella A, parte II, numero 28), allegata al presente testo unico, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa; qq) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreche' siano commesse da datori di lavoro; rr) rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta; ss) la nozione di preparazioni alimentari di cui alla tabella A, parte IV, numero 78), allegata al presente testo unico, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto; tt) la disposizione contenuta nell'[articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-28;415~art26bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;38), deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla tabella A, parte IV, numero 109), allegata al presente testo unico, si applica agli immobili indicati nell'[articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-10;285~art56), ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione e all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92; uu) si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui alla tabella A, parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422~art19), nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112~art11). Le disposizioni di cui al primo periodo hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta; vv) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2), devono intendersi compresi nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico,, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017; zz) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2), la tabella A, parte IV, numero 121), allegata al presente testo unico, nonche' il [decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-31&numeroGazzetta=306), si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 72, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205). Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate; aaa) resta ferma l'applicazione della disciplina di cui all'[articolo 5, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art5-com2) e [3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art5-com3), per i soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla [legge 20 febbraio 2006, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96); bbb) restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15quater), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215), che si applicano a decorrere dal termine di cui all'[articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com683); ccc) fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15quater), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215), possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'[articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art90-com1), da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024; ddd) fino alla data di applicazione dell'[articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15quater), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215), la disposizione di cui alla tabella A, parte III, n. 6), allegata al presente testo unico, si applica sempreche' le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 3, comma 4, tenendo conto anche di quanto previsto dall'[articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art90-com1); eee) ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), resta fermo quanto disposto dall'[articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-30;199~art1-com139).
Allegato-art. 170
ART. 170 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 171, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) [articoli da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art1) [a 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art17), [da 17-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art17ter) [a 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27), [30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30), [30-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30bis), [30-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30ter), [32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art32), [da 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34) [a 36-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art36bis), [da 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38) [a 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art39), [da 40-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40bis) [a 40-sexies](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40sexies), [62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art62), [da 67](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art67) [a 74-octies](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74octies), [76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art76), [77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art77), [78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78), [da 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art80) [a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art94), e le allegate tabelle A, B e C; b) [articolo 9, commi quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art9-com4) e [quinto, della legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art9-com5); c) [articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art8); d) [articolo 3, comma terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441~art3-com3); e) [articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art5-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53); f) [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art4) e [7-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art7ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17); g) [articolo 1, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-09;97~art1-com1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-09;97~art1-com2), [2-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-09;97~art1-com2bis) e [3, della legge 9 aprile 1986, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-09;97~art1-com3); h) [articolo 5, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-14;70~art5-com2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-14;70~art5-com3) e [4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-14;70~art5-com4ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;154); i) articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del [decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-05-29;202), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 luglio 1989, n. 263](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-07-28;263); l) [articolo 3, commi 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com6), [7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com7), [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com10) e [13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com13), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 giugno 1990, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165); m) [articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-09-15;261~art5-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 novembre 1990, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;331); n) [articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405~art6); o) [articolo 1, commi 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417~art1-com7), [14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417~art1-com14) e [16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417~art1-com16), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1992, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66); p) [articoli 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art12), [13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art13) e [75, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art75-com1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art75-com2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art75-com3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art75-com4) e [6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art75-com6); q) [articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art2-com1); r) [articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-30;394~art4bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 novembre 1992, n. 461](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-26;461); s) articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, da 37 a 52, 53, commi 1, 2, 3 e 4, 56, 57, comma 2, 58, 60, 66, commi 9-bis e 21, primo, secondo e terzo periodo, del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331) convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427); t) [articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art18); u) [articoli 14, comma 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art14-com10), e [16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art16-com11); v) [articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-23;547~art7bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 1994, n. 644](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-22;644); z) articoli 16, 34, 36, 37, 38, 40, comma 2, e 40-bis del [decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85); aa) [articolo 3, commi 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-28;250~art3-com5) e [6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-28;250~art3-com6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;349); bb) [articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com39); [cc) articolo 2, comma 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2-com9), del [decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30); dd) [articolo 2, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-18;28~art2-com2) e [4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-18;28~art2-com4); ee) [articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196~art26bis); ff) [articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art8-com3); gg) [articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art4); hh) [articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art5); ii) [articolo 6, commi 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art6-com8), [11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art6-com11) e [12, della legge 13 maggio 1999, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art6-com12); ll) [articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488~art7-com1-letb); mm) [articolo 3, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-01-17;7~art3-com2) e [10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-01-17;7~art3-com10); nn) [articoli 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art43), [44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art44), [47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art47) e [51 della legge 21 novembre 2000, n. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art51); oo) [articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art80-com37); pp) [articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art12-com7); qq) [articoli 13, comma 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art13-com48), e [39, comma 13-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art39-com13sexies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326); rr) [articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art2-com67); ss) [articolo 1, commi 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com38), [39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com39) e [50, della legge 23 agosto 2004, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com50); tt) [articolo 1, commi 109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com109), [378](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com378), [471](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com471) e [497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com497); uu) [articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;315~art10), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2005, n. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-02-28;21); vv) [articolo 1, commi 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com300), [604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com604) e [992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com992); zz) [articolo 1, commi 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com80), [209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com209), [210](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com210), [211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com211), [212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com212), [213](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com213) e [214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com214); aaa) [articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16-com5bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2); bbb) [articolo 4-sexies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art4sexies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102); ccc) articolo 7, comma 2, lettera cc), del [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106); ddd) [articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art23-com42), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111); eee) [articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art14-com11); fff) [articolo 32-bis, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art32bis-com1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art32bis-com2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art32bis-com3) e [4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art32bis-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134); ggg) [articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art55), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98); hhh) [articoli 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art25) e [42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art42), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89); iii) [articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com667); lll) articoli 1, 2, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-ter e 6-quater, e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, del [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127); mmm) [articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com368); nnn) [articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-30;210~art10-com2ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2016, n. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-02-25;21); ooo) [articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art4bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225); ppp) articoli 1, comma 4-quater, e 2-bis, [commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~com1) e [2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96); qqq) [articolo 7, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art7-com1) e [2, della legge 20 novembre 2017, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art7-com2); rrr) [articolo 1, commi 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com19), [916](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com916), [917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com917), [918](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com918), [919](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com919) e [da 937](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com937) [a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com942); sss) [articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art10bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136); ttt) [articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com3); uuu) [decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148); vvv) [articoli 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art12) e [12-bis, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art12bis-com2) e [3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art12bis-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58); zzz) [articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art32quinquies-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157); aaaa) [articolo 1, commi 725](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com725) e [726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com726); bbbb) [articolo 1, commi 40](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com40), [710](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com710), [711](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com711) e [712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com712); cccc) [articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215); dddd) [articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art36bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91); eeee) [articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75~art36bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;112); ffff) [articoli 4-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art4ter) e [4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art4quater), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2023, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191); gggg) [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153~art2) e [4 del decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153~art4); hhhh) [articolo 1, commi 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213~art1-com45), [46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213~art1-com46) e [77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213~art1-com77); iiii) [articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1~art24); llll) [articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13~art4-com1-leta); mmmm) [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art3) e [5, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art5-com1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art5-com2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art5-com3) e [4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art5-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2024, n. 143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-10-07;143); nnnn) [articolo 1, commi 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1-com38), [39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1-com39), [da 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1-com57) [a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1-com63); oooo) [articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81~art3-com2). 2. Restano abrogate: a) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nell'[articolo 17, primo comma del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art17-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 giugno 1940, n. 762](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-19;762), e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla [legge 31 luglio 1954, n. 570](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570); b) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al [decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1173), ratificato, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 1953, n. 143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-24;143), e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con [regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447); c) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3277); d) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla [legge 15 dicembre 1960, n. 1560](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1560); e) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla [legge 1° luglio 1961, n. 569](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-01;569); f) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-01-03;1); g) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al [decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1953-11-20;843), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 1953, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;949); h) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al [decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954-11-26;1080), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 1954, n. 1219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1219); i) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al [decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1956-10-31;1194), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 1956, n. 1386](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-20;1386); l) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al [regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-06-16;954), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 gennaio 1939, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-19;214); m) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe', di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924; n) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui alle lettere precedenti; o) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924; p) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla [legge 13 luglio 1965, n. 825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-13;825); q) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con [regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175), e al regolamento di cui al [regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138), nonche' il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla [legge 2 luglio 1952, n. 703](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703); r) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-06-24;342); s) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3280); t) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al [decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1970-10-26;745), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 dicembre 1970, n. 1034](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1034); u) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla [legge 6 dicembre 1965, n. 1379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379); v) le addizionali ai tributi di cui alle lettere precedenti; z) l'[articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-23;16~art6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75, e l'articolo 54](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-24;75~art54) del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427); aa) l'[articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art7), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2). 3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Allegato-art. 171
ART. 171 Decorrenza 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
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