DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10
ART. 128 Disposizioni in materia di opzioni e revoche ([articolo 70-novies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70novies)) 1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 123 e' comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA. 2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442). 4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 123 comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non e' decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.
Allegato-art. 129
ART. 129 Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA ([articolo 70-decies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70decies)) 1. L'opzione di cui all'articolo 123, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 121, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto. 2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto; b) e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 122, comma 6, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto; c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'[articolo 670 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art670); d) tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale; e) tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria. 3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui al comma 2, le lettere c), d) o e), si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria. 4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e' computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita' di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale. 5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e' comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5.
Allegato-art. 130
ART. 130 Attivita' di controllo ([articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70undecies)) 1. Per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli [articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51), nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'[articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art71-com3), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di: a) liquidazione prevista dall'[articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art54bis); b) controllo sostanziale; c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33); d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse; e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo.
Allegato-art. 131
ART. 131 Disposizioni speciali e di attuazione ([articolo 70-duodecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70duodecies)) 1. Le modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 81, comma 2, 91 e 139 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2004-02-12;75). 3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1989-06-05&numeroGazzetta=129). 4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del [decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-25;351), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-23;410), si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo. 7. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128), da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 123, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'[articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;128~art7-com3) non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.
Allegato-art. 132
ART. 132 Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa ([articolo 32-bis decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art32bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134)) 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla [direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0045), per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Allegato-art. 133
ART. 133 Regime speciale per i produttori agricoli ([articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34)) 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I, allegata al presente testo unico effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 56 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 5, primo e secondo periodo. 2. Si considerano produttori agricoli: a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'[articolo 2135 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135) e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane; b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; c) le cooperative e loro consorzi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art1-com2); le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. 3. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. 4. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. 5. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione a norma dell'articolo 95. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 72, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 88. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442). 6. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c). 8. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 45, comma 1, 51 e 52, nonche' le cessioni intraunionali degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 6, secondo periodo, ai soggetti di cui ai commi da 1 a 8 che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442). 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
Allegato-art. 134
ART. 134 Disposizioni relative ai produttori agricoli ([articolo 51 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art51), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Per gli acquisti intraunionali imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, comma 5, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 98, comma 3, e dell'articolo 100, commi 1 e 2. 2. Per le cessioni di cui all'articolo 16, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, che non hanno optato a norma dello stesso articolo 133, comma 9, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.
Allegato-art. 135
ART. 135 Attivita' agricole connesse ([articolo 34-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34bis)) 1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui all'[articolo 2135, terzo comma, del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135-com3), l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. 2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dalle norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442).
Allegato-art. 136
ART. 136 Regime fiscale per raccoglitori occasionali ([articolo 34-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34ter)) 1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, di cui al [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;75), che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
Allegato-art. 137
ART. 137 Raccolta e cessione di prodotti selvatici non legnosi ([articolo 1, comma 109, legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com109)) 1. La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attivita' di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;75), non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
Allegato-art. 138
ART. 138 Interventi a sostegno della produzione agricola ([articolo 7-ter, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art7ter-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17)) 1. Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.
Allegato-art. 139
ART. 139 Disposizioni relative a particolari settori ([articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74); [articolo 3, comma 7, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com7), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 giugno 1990, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165)) 1. In deroga alle disposizioni dei titoli da I a XIV, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di tabacchi lavorati, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopolio o i patentini sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della [legge 8 febbraio 1948, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47). Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50 per cento del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della [legge 16 dicembre 1991, n. 398](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398), applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge; c) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantita' di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi dell'articolo 64, comma 3, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 70, nonche' ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi; d) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari. 2. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del comma 1 sono equiparate per tutti gli effetti del presente testo unico alle operazioni non imponibili di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100), e i relativi versamenti di cui all'articolo 109 trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla [legge 6 giugno 1974, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298). Non si applicano le disposizioni per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati a norma dell'articolo 91, comma 1, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel terzo periodo, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 72, comma 4, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 86, comma 1, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. 5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. 6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa contenuta nell'allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174), l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 56 e' forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 88; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art17), competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442); l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. 7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonche' di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 86 o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 88. Agli effetti della limitazione contenuta nell'articolo 114, comma 2, le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003: a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 7201); b) ferro-leghe (v.d. 7202); c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94 per cento, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 7203); d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 7205). 8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 7403); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 7502); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 7601); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 7801); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 7901); f) stagno greggio, anche in lega (v.d. 8001); g) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408 11); h) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605 11); i) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605 21); l) barre di ottone (v.d. 7407 21). 9. Nelle operazioni indicate nel comma 1, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative. 10. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonche' le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.
Allegato-art. 140
ART. 140 Disposizioni per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa ([articolo 74-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74bis)) 1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. 2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100~art7) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542), devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. 3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, i rimborsi previsti nell'articolo 114, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a euro 258.228,45.
Allegato-art. 141
ART. 141 Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo ([articolo 74-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74ter)) 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79), da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti. 2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo e' diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. 3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2. 4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta. 5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta. 6. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi degli articoli 32 e 33 del codice di cui al [decreto legislativo n. 79 del 2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;79), qualora precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con le stesse modalita' previste dal comma 5. 7. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori dell'Unione europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente e' non imponibile a norma dell'articolo 49. 8. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 72, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo. 9. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 86 e 88 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 72, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 86 senza la contabilizzazione della relativa imposta. 10. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita' le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi. 11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
Allegato-art. 142
ART. 142 Disposizioni per le attivita' spettacolistiche ([articolo 74-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74quater)) 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 84. 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso. 4. Per le attivita' di cui alla tabella C allegata al presente testo unico, organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art17), competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione. 5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente testo unico che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 25.822,84, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla [legge 16 dicembre 1991, n. 398](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398). Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'[articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com136). E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442); l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. 6. Per le attivita' indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla [legge 16 dicembre 1991, n. 398](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398), e per gli intrattenimenti di cui al titolo II del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174), il concessionario di cui all'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art17), coopera, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art52), con gli uffici dell'Agenzia delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'[articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art52), trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633). Le facolta' di cui all'[articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art52) sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;640~art17), con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero della cultura, il concessionario di cui al predetto [articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;640~art17) e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 37 del richiamato [decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e l'articolo 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;640~art31) del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al [decreto legislativo n. 174 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;174). 7. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.
Allegato-art. 143
ART. 143 Base imponibile ([articolo 36 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art36), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85)) 1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella D allegata al presente testo unico, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione, nonche' i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta unionale in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma. 2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo. 3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai commi 1 e 2 possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli da I a XIV, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale. 4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intraunionale, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 88, della fattura o dichiarazione doganale relativa al bene acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione in cui tale operazione e' computata. 5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari: a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile; b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e' ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato; c) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; d) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. 6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonche' per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore a 516,46 euro. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo' essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale. 7. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta. 8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. 9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di commercio degli stessi. 10. Negli scambi intraunionali tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 8, comma 4. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'[articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art56), ovvero dell'imposta di registro. Gli emolumenti di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il [Ministro della giustizia del 21 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-28&numeroGazzetta=74), sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta'. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.
Allegato-art. 144
ART. 144 Operazioni con l'estero e volume d'affari ([articolo 37 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art37), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85)) 1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143 la differenza ivi prevista e' non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 45 e 48, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 50, 51 e 52. 2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 143, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intraunionali. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 39 e 43, comma 1. 3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'articolo 51, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 143 registrate per l'anno. 4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143 il volume d'affari e' costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.
Allegato-art. 145
ART. 145 Fatturazione e registrazione ([articolo 38, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art38-com1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art38-com2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art38-com3) e [4, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art38-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85)) 1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 81, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 86 sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 143, comma 3. 2. I contribuenti che applicano il regime di cui all'articolo 143, comma 1, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 87, comma 1, quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 87, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma dell'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dell'articolo 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100~art7) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542), ed entro il termine ivi previsto. 3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 143, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 87 e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 95, con esonero dall'obbligo della loro registrazione. 4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 143, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.
Allegato-art. 146
ART. 146 Sanzioni applicabili per le omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all'[articolo 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art145) ([articolo 38, comma 5, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art38-com5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85)) 1. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui all'articolo 145, commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dell'articolo 31, commi 1 e 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173).
Allegato-art. 147
ART. 147 Disposizioni applicabili ([articolo 40 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art40), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85)) 1. Per quanto non e' diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Allegato-art. 148
ART. 148 Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta ([articolo 40-bis decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art40bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85)) 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella D allegata al presente testo unico, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente e' costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtu' del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con: a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 56, 58 e 59, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene; b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nell'Unione europea del regime di franchigia previsto per le piccole imprese; c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 143. 2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e' ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita. 3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea. 4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.
Allegato-art. 149
ART. 149 Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE ([articolo 74-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74quinquies)) 1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. 2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo XII; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti. 3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione; b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web; c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto; d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea. 4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo. 5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se: a) comunicano di non fornire piu' servizi di cui al comma 1; b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate; c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale; d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione; b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata. 7. La dichiarazione puo' essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche. 8. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione. 9. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformita' con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite nello stesso provvedimento. 10. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione medesima. 11. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate. 12. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo' essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 120, comma 2. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.
Allegato-art. 150
ART. 150 Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche ([articolo 74-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74sexies)) 1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 149 e dal presente articolo. 2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonche' dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 68, comma 1, e' utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1. 4. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni: a) comunicano di non effettuare piu' le attivita' di cui al comma 1; b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di cui al comma 1 siano cessate; c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale; d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. 5. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 149, comma 6, indicano: a) il numero di identificazione IVA; b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) l'ammontare delle vendite a distanza intraunionali di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 7, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA e' dovuta; f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta. 6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 sono, inoltre, indicati i seguenti dati: a) se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima e' localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonche' il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa; b) se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intraunionali di beni diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a distanza intraunionali di beni e alle cessioni di beni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonche' il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intraunionali di beni e di cessioni di beni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati e' indicato se disponibile. 7. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non puo' detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 149 quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo puo' esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.
Allegato-art. 151
ART. 151 Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (articolo 74-sexies.1 [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633)) 1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'articolo 64, comma 3, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla [direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0024), e al [regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904), ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al secondo periodo possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall'articolo 64, comma 3. 2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento e' accettato. 3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti. 4. L'opzione e' esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 5. La richiesta di cui al comma 4 e' presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione; b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web; c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto. 6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se' stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l'applicazione del presente regime speciale. 7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all'Agenzia delle entrate. 8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni: a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare piu' vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi; b) si puo' altrimenti presumere che la loro l'attivita' di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata; c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale; d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale; e) il rappresentante fiscale comunica di non agire piu' in loro nome e per loro conto. 9. Il rappresentante fiscale e' escluso dal presente regime speciale se: a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale; b) non soddisfa piu' le condizioni necessarie per agire in qualita' di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale; c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale. 10. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta e' diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. 11. La dichiarazione puo' essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l'imposta e' dovuta, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche. 12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, in sede di redazione della dichiarazione e' utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione. 13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite nello stesso provvedimento. 14. Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 e' effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima. 15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate. 16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo' essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 120, comma 2. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi. 17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione e' determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Allegato-art. 152
ART. 152 Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro ([articolo 74-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74septies)) 1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intraunionali di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonche' sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della [direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112), nonche' i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea e ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della [direttiva 2006/112/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112), osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonche' le disposizioni del presente articolo. 2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4 della [direttiva 2006/112/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112) e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 118 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'articolo 120, comma 2, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea. 3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate. 4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo XII.
Allegato-art. 153
ART. 153 Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta ([articolo 74-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74octies)) 1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 149, comma 10, 150 e 151, comma 14, e' effettuato, senza la possibilita' di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33), secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di una nuova contabilita' speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilita' speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuita'. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite le modalita' di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'articolo 152, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonche' di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita' speciale.
Allegato-art. 154
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