DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10
ART. 95 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti ([articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art39)) 1. I registri previsti dal presente capo, compresi i bollettari di cui all'articolo 93, devono essere tenuti a norma dell'[articolo 2219 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2219) e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. 2. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 86, 87 e 88, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. 3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le fatture, i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione e gli altri documenti previsti dal presente testo unico devono essere conservati a norma dell'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art22). Le fatture elettroniche sono conservate in modalita' elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'[articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art21-com5). Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli altri documenti previsti dal presente testo unico e da altre disposizioni, puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle fatture di cui all'articolo 72, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. 4. I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e' stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione e' fornita per via elettronica, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.
Allegato-art. 96
ART. 96 Estensione delle disposizioni recate dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69 (articolo 80, comma 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-03-13;69~art80-com37), [legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 39, comma 13-sexies](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art39-com13sexies), [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326)) 1. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-03-13;69), si applicano anche alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
Allegato-art. 97
ART. 97 Fatturazione delle operazioni intraunionali ([articolo 46 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art46), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. La fattura relativa all'acquisto intraunionale deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intraunionale senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale. 2. Per le cessioni intraunionali di cui all'articolo 39 e' emessa fattura a norma dell'articolo 72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta. 3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di vendite a distanza intraunionali, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 8, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e' effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 5. Il cessionario di un acquisto intraunionale di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, lettere a) e b), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
Allegato-art. 98
ART. 98 Registrazione delle operazioni intraunionali ([articolo 47 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art47), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Le fatture relative agli acquisti intraunionali di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, lettera a), previa integrazione a norma dell'articolo 97, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 86, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 97, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 88. 2. I contribuenti di cui all'articolo 81, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui all'articolo 87 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1. 3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1 in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95. 4. Le fatture relative alle cessioni intraunionali di cui all'articolo 97, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 86, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 8, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
Allegato-art. 99
ART. 99 Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale ([articolo 48 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art48), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 109 e 139, comma 4, del presente testo unico, all'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100~art7) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542), l'imposta relativa agli acquisti intraunionali e' computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale. 2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, le operazioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 98 commi 1, 2 e 4, nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di approvazione del relativo modello adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.
Allegato-art. 100
ART. 100 Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa ([articolo 49 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art49), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intraunionali per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento. 2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma delle disposizioni sui versamenti di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33), cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese. 3. L'imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 8, comma 6, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intraunionali, deve essere assolta unitamente all'accisa. 4. Per gli acquisti intraunionali effettuati nell'esercizio dell'attivita' non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 8, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 97, comma 5, e 98, comma 3.
Allegato-art. 101
ART. 101 Obblighi connessi agli scambi intraunionali ([articolo 50 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art50), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427~art34) [decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85)) 1. Agli effetti dell'articolo 39, comma 4, l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro dell'Unione europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 2. Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali a norma dell'articolo 8, comma 7, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'[articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40), che effettuano acquisti intraunionali soggetti ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c). 4. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato dell'Unione europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95. 5. Gli acquisti e le cessioni intraunionali di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40 sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 95. 6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente gli acquisti e le cessioni intraunionali effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intraunionali di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, emanato ai sensi del comma 8, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e a evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. 8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto nazionale di statistica. 9. Le operazioni intraunionali per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 10. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi del comma 6 e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio delle dogane abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate. 11. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui al comma 10 e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli [articoli 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51), [52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art52), [59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art59), [63](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art63) e [64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art64). Gli uffici delle dogane possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli [articoli 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51) e [52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art52). Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 6-bis), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633), e per l'accesso di cui al medesimo articolo 51, secondo comma, numero 7), sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal direttore regionale. 12. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'[articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2152), si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'[articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322~art7-com1), concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato [decreto legislativo n. 322 del 1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989;322). Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.
Allegato-art. 102
ART. 102 Definizioni ([articolo 40-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40bis)) 1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti: a) «prestatore di servizi di pagamento»: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-letg), escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorita' pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresi', i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385); b) «servizio di pagamento»: una delle attivita' commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;385); c) «operazione di pagamento»: l'attivita', fatte salve le esclusioni di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art2-com2), posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato [decreto legislativo n. 11 del 2010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;11), o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto [decreto legislativo n. 11 del 2010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;11); d) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 11 del 2010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;11~art1-com1-lete); e) «beneficiario»: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 11 del 2010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;11~art1-com1-letf); f) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;385); g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;385); h) «conto di pagamento»: un conto di pagamento quale definito dall'[articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 11 del 2010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;11~art1-com1-letl); i) «IBAN»: l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del [regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0260), che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il [regolamento (CE) n. 924/2009](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0924); l) «BIC»: il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del citato [regolamento (UE) n. 260/2012](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0260).
Allegato-art. 103
ART. 103 Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento ([articolo 40-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40ter)) 1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 106 dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore e' localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario e' localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a piu' di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda piu' identificativi, il calcolo e' effettuato per beneficiario. 3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all'interno del territorio dell'Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2. 4. La documentazione di cui al comma 1 e' conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.
Allegato-art. 104
ART. 104 Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento ([articolo 40-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40quater)) 1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia e' Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 103, in conformita' e nei termini stabiliti dall'[articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904), relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo e' assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia e' Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche di trasmissione. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformita' all'[articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904).
Allegato-art. 105
ART. 105 Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento ([articolo 40-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40quinquies)) 1. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente capo: a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente: 1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita', il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo; 2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione; b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente: 1) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita', il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo; 2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.
Allegato-art. 106
ART. 106 Dati da conservare ([articolo 40-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40sexies)) 1. La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 103 contiene le seguenti informazioni: a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento; b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario; d) l'IBAN o, se l'IBAN non e' disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguita', il beneficiario e ne fornisce la localizzazione; e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione; f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 103; h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g). 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti: a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento; b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento; c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonche' le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso; d) ogni riferimento che individui, senza ambiguita', il pagamento; e) se il pagamento e' disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale circostanza.
Allegato-art. 107
ART. 107 Sanzioni ([articolo 2 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153~art2)) 1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). 2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173).
Allegato-art. 108
ART. 108 Ambito di applicazione ([articolo 4 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153~art4)) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Allegato-art. 109
ART. 109 Versamenti periodici ([articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27)) 1. Se dal calcolo della liquidazione risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. 2. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 81 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 87, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per centoquattro quando l'imposta e' del 4 per cento, per centocinque quando l'imposta e' del 5 per cento, per centodieci quando l'imposta e' del 10 per cento, per centoventidue quando l'imposta e' del 22 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
Allegato-art. 110
ART. 110 Limiti per la liquidazione trimestrale ([articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art14-com11)) 1. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita' semplificata per le imprese minori di cui all'[articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art18).
Allegato-art. 111
ART. 111 Acconto IVA ([articolo 6 legge 29 dicembre 1990, n. 405](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405~art6); [articolo 1, comma 471, legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com471)) 1. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100), devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari all'88 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542), devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari all'88 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 139, comma 4, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. 2. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542), o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 139, comma 4, ovvero, se la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. 3. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 1, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 86 e 87 per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 88 dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intraunionali, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso. 4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a euro 103,29. 5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). 6. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al titolo I del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). 7. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai [decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-10-24;370), e [24 ottobre 2000, n. 366](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-10-24;366), che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 2 milioni di euro, l'acconto di cui al comma 1, e' pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.
Allegato-art. 112
ART. 112 Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali ([articolo 30-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30bis)) 1. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attivita' non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'articolo 64, comma 2, adempiono agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita' e nei termini previsti dagli articoli 98, comma 3, e 100.
Allegato-art. 113
ART. 113 Riscossione coattiva e privilegi ([articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art62)) 1. I crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e le sanzioni dovute hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con il grado di cui all'[articolo 2778, primo comma, numero 19), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778-com1-num19). In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'[articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis-com1-num1), nonche' quelli per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'[articolo 2753 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2753). 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso in cui il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli. 3. Per le imposte e le sanzioni dovute dal cessionario o dal committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli [articoli 2758](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2758) e [2772 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2772), sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato all'[articolo 2778, primo comma, numero 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778-com1-num7)), e all'[articolo 2780, primo comma, numero 4), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2780-com1-num4).
Allegato-art. 114
ART. 114 Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza ([articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30); [articolo 3, comma 6, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-28;250~art3-com6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;349)) 1. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e comunque in caso di cessazione di attivita'. 2. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 64, commi 5, 6 e 7, nonche' a norma dell'articolo 65. Il rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili; b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48 e 49 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche; d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22; e) quando si trova nelle condizioni previste dall'articolo 64, comma 3. 3. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel comma 2 puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso. 5. Agli effetti della norma di cui all'articolo 91, comma 3, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa' controllanti.
Allegato-art. 115
ART. 115 Restituzione dell'imposta non dovuta ([articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30ter)) 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione. 2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. 3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Allegato-art. 116
ART. 116 Esecuzione dei rimborsi ([articoli 38-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38bis); [articolo 7, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art7-com1) e [2, legge 20 novembre 2017, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art7-com2); [articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-14;70~art5-com4ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;154~art1-com16), del [decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 7-bis, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art7bis-com4) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art7bis-com5), secondo periodo, [decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-23;547), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 1994, n. 644](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-22;644)) 1. I rimborsi previsti nell'articolo 114 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. 2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui all'articolo 114, comma 2, lettere a), b) ed e), nonche' nelle ipotesi di cui al medesimo comma 2, lettera c), quando effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui all'articolo 114, comma 2, lettera d), quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, comma 3, lettera b). 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). Alla dichiarazione o istanza e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a norma dell'[articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445), che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti: a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita' d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'[articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221); b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attivita'. 5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'[articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art29), e all'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art13), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326), iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385). Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'[articolo 2359 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359) della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. 6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non e' obbligatoria l'apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando e' prestata la garanzia di cui al comma 5. 7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio. 8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 74 e 79 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. 9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. 10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria. 11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. 12. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma e' riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma e' versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta. 13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018. 14. Agli effetti del presente articolo, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale e' stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito. 15. Gli interessi di cui al comma 1, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'[articolo 2946 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2946). 16. Gli uffici non possono effettuare piu' di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso e' sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.
Allegato-art. 117
ART. 117 Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri dell'Unione europea (articolo 38-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: a) non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione; b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli da 56 a 60; c) si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. 3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonche' per la realizzazione dei relativi scambi informativi.
Allegato-art. 118
ART. 118 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (articolo 38-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 56, 58 e 59, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 152. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo' essere inferiore a 400 euro; se detto ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a 50 euro. 2. La richiesta di rimborso e' presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare. 3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e' ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e' stabilito il richiedente. 4. La richiesta di rimborso e' inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente. 5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta e' notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente a un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. 7. L'ufficio puo' chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. 8. Il rimborso e' effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7. 9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 10. Il rimborso e' eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento. 11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. 12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo. 13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' per gli scambi informativi relativi al presente articolo.
Allegato-art. 119
ART. 119 Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS) (articolo 38-bis3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150 o 151 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro trenta giorni dalla data di ripartizione. 2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 152, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro trenta giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso gia' effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione. 3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro trenta giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso. 4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data: a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1; b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nelle ipotesi di cui al comma 2; c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3. 5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale. 6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e di cui all'articolo 24 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Allegato-art. 120
ART. 120 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea ([articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38ter)) 1. La disposizione dell'articolo 118, comma 1 si applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'. 2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocita' e ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali. 3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Allegato-art. 121
ART. 121 Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA ([articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70bis)) 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato «gruppo IVA». 2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'[articolo 670 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art670); in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse; c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 129, comma 3, terzo periodo; d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Allegato-art. 122
ART. 122 Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo ([articolo 70-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70ter)) 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1) e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. 2. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un gruppo bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385). 3. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere; b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi. 4. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 5. Salvo quanto disposto dal comma 6, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 3 e 4. 6. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-lete). 7. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917). Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata [legge n. 212 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212).
Allegato-art. 123
ART. 123 Costituzione del gruppo IVA (articolo 70-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Il gruppo IVA e' costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o piu' dei soggetti di cui al primo periodo: a) e' recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito; b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo. 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, nella quale sono indicati: a) la denominazione del gruppo IVA; b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato «rappresentante di gruppo», e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo; c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 122; d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte dal gruppo IVA; e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validita' dell'opzione; f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma. 3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 122, l'opzione e' vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non e' esercitata la revoca di cui all'articolo 128. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b). 5. Se negli anni di validita' dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 122, commi 3 e 4, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 122, commi 1 e 2, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.
Allegato-art. 124
ART. 124 Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso ([articolo 70-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70quinquies)) 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 5 e 10. 2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. 3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. 4. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 5, il regime disciplinato dall'articolo 37, comma 2, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la verifica della condizione prevista dall'articolo 37, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 57, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, sia stata non superiore al 10 per cento, e' effettuata sulla base della percentuale determinata: a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento; b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita' dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento. 6. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA. 7. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. 8. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte. 9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte. 10. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. 11. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 e' determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 3.
Allegato-art. 125
ART. 125 Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA ([articolo 70- sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70sexies)) 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 114, ovvero compensata a norma dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.
Allegato-art. 126
ART. 126 Adempimenti ([articolo 70-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70septies)) 1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 124, comma 6, nei modi ordinari. 2. Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 122, comma 1. Se il predetto soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi piu' elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, il rappresentante di gruppo e' la societa' capogruppo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385). 3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e' comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, entro trenta giorni.
Allegato-art. 127
ART. 127 Responsabilita' ([articolo 70-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70octies)) 1. Il rappresentante di gruppo e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione. 2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo.
Allegato-art. 128
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)