DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10
ART. 72 Fatturazione delle operazioni ([articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art21)) 1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. 2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; h) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; i) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b); l) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; m) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; n) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intraunionale di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 8, comma 4; o) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), i) ed m), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita' delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi di Electronic data interchange (EDI) di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 4. La fattura e' emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 24. La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con [decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-08-14;472), nonche' per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni; b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 17, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 24, comma 6, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 64, comma 2, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 15, comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48, 49 e 51, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, eccetto quelle indicate alla lettera f), del medesimo comma 1, con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dalle disposizioni del titolo XVI, capo VI, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 141, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio». 7. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d) e m), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione «operazione non soggetta». 8. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione». 9. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 10. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Allegato-art. 73
ART. 73 Fatturazione semplificata ([articolo 21-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art21bis)) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui all'articolo 92, puo' essere emessa in modalita' semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 72, almeno le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 92, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: a) cessioni intraunionali di cui all'articolo 39; b) operazioni di cui all'articolo 72, comma 7, lettera a). 3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita' o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, comma 4, e all'articolo 72, comma 2.
Allegato-art. 74
ART. 74 Emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ([articolo 1, commi da 209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com209) [a 214, legge 24 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com214)) 1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com2), nonche' con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del [decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;52), e del [codice dell'amministrazione digitale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82). 2. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. 3. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita' (SPC): a) le regole di identificazione univoca degli Uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di integrazione con il Sistema di interscambio; c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 1, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'[articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art29) di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82), allo svolgimento delle attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 1 e i divieti di cui al comma 2, con possibilita' di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica; h) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 72, comma 3, per ogni fine di legge; i) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8), e' stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 1.
Allegato-art. 75
ART. 75 Digitalizzazione ([articolo 25 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art25), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89)) 1. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie cosi' come previsto dalla [determinazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:autorita.vigilanza.contratti.pubblici.lavori.servizi.forniture:determina:2011-07-07;4), recante «Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'[articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3)», e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla [legge 13 agosto 2010, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136), previsti dalla tabella 1 allegata al [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89); detta tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC); b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'[articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art11). 2. I codici di cui al comma 1 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'[articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3-com8). Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma. 3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 1.
Allegato-art. 76
ART. 76 Fatturazione elettronica negli appalti pubblici ([articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148~art1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148~art3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148~art4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148~art5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148~art6) e [7, decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148~art7)) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.1 del [codice dei contratti pubblici](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163) di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36), nonche' alle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com2). 2. Il presente articolo non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del [decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208), qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti. 3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.1 del [codice dei contratti pubblici](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163) di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36), e segnatamente quelle di «amministrazioni centrali», «amministrazioni sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «amministrazioni aggiudicatrici» e «enti aggiudicatori», di cui al comma 1, lettere c), d), e), q) e r). 4. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione europea, del 16 ottobre 2017, nonche' alle regole tecniche di cui al comma 6, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il [codice dei contratti pubblici](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163) di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;36), ovvero il [decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208). 5. Le fatture elettroniche di cui al comma 4 devono, altresi', rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso e' previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 6. 6. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 4 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 74, comma 5, con modalita' applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto. 7. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 4, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 74, comma 5. 8. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui al comma 4, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo comma. 9. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita': a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalita' applicative di cui al comma 6; b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse; c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici; d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici. 10. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e' composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia digitale, due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 11. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'[articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT). 13. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato-art. 77
ART. 77 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati ([articolo 1 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art1); [articolo 1, commi 916](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com916), [917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com917), [918](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com918) e [919, legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com919)) 1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 4. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una dichiarazione doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. 5. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 86 e 88. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 4, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva. 7. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68~art2-com2); b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali; c) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504); d) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalita' attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 8. Ai fini di cui al comma 7, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate nonche' l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) e del [codice in materia di protezione dei dati personali](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196). 9. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli [articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art4), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art6) e [7 della legge 3 agosto 2007, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art7), resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge. 10. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 31, comma 10, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di interscambio. Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui al primo e secondo periodo: a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100~art1-com1); b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al primo periodo si applicano fino al 30 settembre 2019. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 4 ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 36, comma 5, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173). 11. Gli obblighi di conservazione previsti dall'[articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-26&numeroGazzetta=146), si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, comma 3, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 11. 13. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-10-24;366), e [24 ottobre 2000, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-10-24;370), nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate. 14. Salvo quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. 15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l'articolo 81, comma 3, ultimo periodo, si applica dal 1° gennaio 2019; b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'[articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano lo stesso codice unico di progetto (CUP) e codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 75, comma 1, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica. 16. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 15 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali. 17. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attivita' e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'[articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214), nonche' dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli [articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32-com1-num7), e 51, [secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~com2-num7).
Allegato-art. 78
ART. 78 Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari ([articolo 10-bis decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art10bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136)) 1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'[articolo 3, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art3-com3) e [4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art3-com4), e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli [articoli 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016-04-27;679~art9) e [32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'[articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2sexies), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196), i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
Allegato-art. 79
ART. 79 Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping ([articolo 4-bis decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art4bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225)) 1. A decorrere dal 1º settembre 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 51 deve essere effettuata dal cedente in modalita' elettronica. 2. Al fine di garantire l'interoperabilita' tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operativita' di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalita' e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 2. 3. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 51, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalita' di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 4. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
Allegato-art. 80
ART. 80 Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino ([articolo 12 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art12), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58)) 1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 15 luglio 2021 sono eseguiti in via elettronica secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Allegato-art. 81
ART. 81 Commercio al minuto e attivita' assimilate ([articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art22); [articolo 12-bis, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art12bis-com2) e [3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art12bis-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58)) 1. L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: a) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; b) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; c) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli e bagagli al seguito; d) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; e) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; f) per le operazioni esenti indicate all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), m), s) e aa); g) per l'attivita' di organizzazione di escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; h) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione; i) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri. 2. La disposizione del comma 1 puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. 3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica. 4. Per le prestazioni di cui al comma 1, lettera i), resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-21;696). 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.
Allegato-art. 82
ART. 82 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ([articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art2); [articolo 3, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81~art3-com2)) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 81, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 87, comma 1. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore a euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attivita' esercitata. 2. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti. 3. In considerazione delle peculiarita' tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al [regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1804), con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81), sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. 4. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al primo periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. 5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati nonche' la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e' sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonche' i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 5. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4. 7. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 4 sostituiscono la modalita' di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'[articolo 84, comma 1, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-21;696~art84-com1). Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 4 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui al primo, secondo e terzo periodo, e' effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. 8. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 81, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati. 9. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 24. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100). Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 31, comma 3, 36, commi 6, 9 e 10, e 37, commi 3 e 10, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. 10. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'[articolo 3, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art3-com3) e [4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art3-com4), e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli [articoli 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016-04-27;679~art9) e [32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'[articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2sexies), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196), i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
Allegato-art. 83
ART. 83 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software ([articolo 24 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1~art24)) 1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 82, comma 1, puo' essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. 2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalita' di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti. 3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'[articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1. 4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Allegato-art. 84
ART. 84 Certificazione dei corrispettivi ([articolo 12 legge 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art12)) 1. Fuori dei casi in cui sussiste, ai sensi dell'articolo 82, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi, e fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di documentazione, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1996, n. 696](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-04-21;696). Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, puo' essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitivita' e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 81, comma 2. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresi' determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114), nonche' le modalita' ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono coordinate le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo con quelle emanate in forza dell'[articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art8), e della [legge 26 gennaio 1983, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18). 5. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 2 restano abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Allegato-art. 85
ART. 85 Semplificazioni per l'attivita' di noleggio autoveicoli ([articolo 23, comma 42, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art23-com42), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111)) 1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli l'azienda di noleggio e' tenuta ad emettere fattura, indicando nel documento gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento.
Allegato-art. 86
ART. 86 Registrazione delle fatture ([articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art23)) 1. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 72, comma 4, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. 2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 64, comma 2, del cedente o del prestatore. 3. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa norma. 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5, le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, e numerato ai sensi dell'articolo 95, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Allegato-art. 87
ART. 87 Registrazione dei corrispettivi ([articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art24)) 1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'articolo 81, in luogo di quanto stabilito nell'articolo 86, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 72, commi 6 e 7, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. 2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nell'articolo 64, comma 2, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. 3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. 4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al comma 1 in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel comma 1, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Allegato-art. 88
ART. 88 Registrazione degli acquisti ([articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art25)) 1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell'articolo 64, comma 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o dichiarazione doganale, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 3. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa norma.
Allegato-art. 89
ART. 89 Semplificazioni amministrative e contabili (articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127)) 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a) registri di cui agli articoli 86 e 88; b) liquidazione periodica dell'IVA. 2. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. 3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322), in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88, fatta salva la tenuta del registro di cui all'[articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art18-com2). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'[articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art18-com5). 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Allegato-art. 90
ART. 90 Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni ([articolo 42 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art42), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89)) 1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2), adottano il registro unico delle fatture nel quale entro dieci giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilita' di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo' essere sostituito dalle apposite funzionalita' che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art7-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64). Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato: a) il codice progressivo di registrazione; b) il numero di protocollo di entrata; c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale; f) l'oggetto della fornitura; g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unita' gestionali del bilancio sul quale verra' effettuato il pagamento; l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA; m) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla [legge 13 agosto 2010, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136); n) il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'[articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art11); o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Allegato-art. 91
ART. 91 Modalita', termini speciali e semplificazione degli adempimenti ([articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art73)) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze di cui all'articolo 68, comma 2, e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato a elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione; c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al presente titolo; d) per le annotazioni prescritte dal presente testo unico da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 111, comma 1, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante e dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o societa' commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al primo periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 114. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' controllate. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute per oltre la meta' dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Allegato-art. 92
ART. 92 Variazioni dell'imponibile o dell'imposta ([articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26)) 1. Le disposizioni degli articoli 72 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 86 e 87 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. 2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 86 e 87, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 56 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 88. 3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 72, comma 9. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data della sentenza che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 57 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14), o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi conclusi in esecuzione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del medesimo codice di cui al [decreto legislativo n. 14 del 2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14); b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 88, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 86 o dell'articolo 87, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a). 6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 56 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento. 7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 86, 88 e 95 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100~art7) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542), deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 86 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 88. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 87, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. 8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 86 e 87 e sul registro di cui all'articolo 88. 9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. 10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi degli articoli 64 o 66 ovvero 139. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. 11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa: a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita'; c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'.
Allegato-art. 93
ART. 93 Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione ([articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art32)) 1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600). Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attivita' esercitate. 2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 72 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600).
Allegato-art. 94
ART. 94 Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ([articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art36bis)) 1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 37, tranne quelle indicate al comma 1, lettere n), t) e u), e al comma 3 dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente testo unico, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili. 3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita' e ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale e ha effetto dall'anno in corso.
Allegato-art. 95
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