DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10
ART. 53 Depositi fiscali ai fini IVA ([articolo 50-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art50bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA» per la custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA: a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504), per i prodotti soggetti ad accisa; b) i depositi doganali di cui all'[articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 280 del 29 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o unionali che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti. 2. Su autorizzazione del direttore regionale, dei direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero del direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e unionali in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettati le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale, dai direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dal direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 7, salva l'applicazione del comma 5, lettera h). Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a euro 516.456,90. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro dell'Unione europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intraunionale si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni. 3. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. 4. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;441), un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 95; deve, altresi' essere conservato, a norma dell'articolo 95, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 7, decimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi. 5. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intraunionali di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non unionali destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'[articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 dell'allegato 1 al [decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141); c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA; d) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; e) le cessioni intraunionali di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell'Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intraunionali soggette a imposta nel territorio dello Stato; f) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea; g) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; h) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA. 6. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e' demandato all'ufficio delle dogane che gia' esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati. 7. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 64, comma 2, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalita' e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 5 e, per quelli di cui al secondo periodo, sino all'adozione del decreto, l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33), esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 33 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;33), riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 88, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 64, comma 2, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E' effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facolta' di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d) e 2; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), al cui pagamento e' tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo n. 173 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;173), e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intraunionale, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 86 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'articolo 88 entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate. 8. Nei limiti di cui all'articolo 66, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti alle operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 5, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 70. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati. 9. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 7 da parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui al comma 1, secondo e terzo periodo.
Allegato-art. 54
ART. 54 Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito ([articolo 1, commi da 937](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com937) [a 942, legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com942)) 1. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504), l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato e' subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33), i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504), senza possibilita' di compensazione. Il versamento e' effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso e' aumentata, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale e' stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione. 2. La ricevuta di versamento e' consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito e' solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. 3. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 1, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 1. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504), sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 53, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 8 e che presti idonea garanzia con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresi' l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 2, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti. La garanzia di cui al primo periodo e' trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facolta' di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 di proprieta' del gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacita' non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504), e che integri i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 8 nonche' ai prodotti, di cui al medesimo comma 1, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacita' non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 8. Il predetto limite di capacita' di 3000 metri cubi puo' essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), non e' consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 1. 7. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), e' consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;504), acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attivita' di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonche' da soggetti diversi da quelli di cui all'[articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com945). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. Il medesimo decreto disciplina, altresi', le modalita' di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 1, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 1.
Allegato-art. 55
ART. 55 Rivalsa ([articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art18)) 1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. 2. Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nell'articolo 109, comma 2. 3. La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo. 4. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3. 5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli [articoli 2758](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2758) e [2772 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2772) e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito negli articoli 2751-bis, primo comma, numero 2), e 2752 del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), cui tuttavia e' posposto.
Allegato-art. 56
ART. 56 Detrazione ([articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art19); [articolo 3, comma 5, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165~art45) [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 64, comma 1 o dell'eccedenza di cui all'articolo 114, comma 1, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 59. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. 3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: a) operazioni di cui agli articoli 45, 48 e 49 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 16 e 39; b) le operazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c) e d), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Unione europea stessa; c) operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo XVII, capo II, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; d) operazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), d) ed e); e) cessioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera n), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento; f) le cessioni di beni di cui all'articolo 37, comma 3; g) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 139, comma 1, concernente disposizioni relative a particolari settori. 4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonche' per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo XVII, capo II. 5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 37, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 57. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. 6. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, lettera e), la limitazione della detrazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intraunionali, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intraunionali, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento. 7. E' ammessa in detrazione, in base alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e con le limitazioni stabilite negli articoli 57, 58, 59 e 60, l'imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni. 8. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprieta' indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile e' detraibile ai sensi del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
Allegato-art. 57
ART. 57 Percentuale di detrazione ([articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art19bis)) 1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 56, comma 5, e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. 2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 63, comma 5, e delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), d) ed e), delle operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera gg), e, quando non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), ferma restando la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.
Allegato-art. 58
ART. 58 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi (articolo 19-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 56: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nella tabella B allegata al presente testo unico e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla tabella B, lettera d), allegata al presente testo unico, e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui all'articolo 34, comma 3, e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone; f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; g) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta; h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57.
Allegato-art. 59
ART. 59 Rettifica della detrazione (articolo 19-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi. 2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. 3. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 56, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e' eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'. 4. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a euro 516,45, ne' quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e' superiore al venticinque per cento. 5. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene. 6. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche. 7. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. 8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 7, sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.
Allegato-art. 60
ART. 60 Detrazione per gli enti non commerciali ([articolo 19-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art19ter); [articolo 4-bis decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-30;394~art4bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 novembre 1992, n. 461](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-26;461)) 1. Per i soggetti che svolgono attivita' economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attivita' economica, e' ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attivita' economica e l'ammontare detraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. 2. Gli enti pubblici e privati e le societa' rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata: a) le attivita' per cui sono soggetti passivi; b) le attivita' per cui non sono soggetti passivi. 3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma 2 e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche' all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs, nonche' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Allegato-art. 61
ART. 61 Disposizioni in materia di scissioni aziendali ([articolo 16, comma 11, legge 24 dicembre 1993, n. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art16-com11)) 1. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o piu' complessi aziendali: a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle societa' beneficiarie del trasferimento; b) la riduzione della detrazione di cui all'articolo 56, comma 5, per le societa' beneficiarie costituite a seguito della scissione, e' operata, se l'oggetto dell'attivita' e' modificato rispetto a quello della societa' scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale; c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 57, continuano ad applicarsi nei confronti della societa' beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla societa' scissa; d) la facolta' di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d), e comma 2, e 44, comma 1, lettera a), puo' essere esercitata dalla societa' beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 68, comma 3.
Allegato-art. 62
ART. 62 Volume d'affari ([articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art20)) 1. Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 86 e 87, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 92. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'[articolo 2424 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2424), voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui all'articolo 63, comma 5. 2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 87 sono computati al netto della diminuzione prevista nell'articolo 109, comma 2.
Allegato-art. 63
ART. 63 Esercizio di piu' attivita' ([articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art36)) 1. Nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita' l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attivita', con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3, 4 e 5. 2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari. 3. I soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita' nell'ambito della stessa impresa ovvero piu' arti o professioni, hanno facolta' di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attivita' esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. In tal caso la detrazione di cui all'articolo 56 spetta a condizione che l'attivita' sia gestita con contabilita' separata ed e' esclusa, in deroga a quanto stabilito nel comma 5 del presente articolo, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non e' ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'articolo 57. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attivita'. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1. 4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui all'articolo 87, comma 3, comprese le attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attivita' propria dell'impresa, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 133, fermo restando il disposto del comma 2 dello stesso articolo e per quelle di cui all'articolo 139, comma 6, per le quali la detrazione prevista dall'articolo 56 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui all'articolo 142, comma 5. 5. In tutti i casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per una determinata attivita' la detrazione di cui all'articolo 56, se ridotta ai sensi del comma 5 dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e' ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i passaggi di servizi all'attivita' soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'articolo 10 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attivita' separate si applicano le disposizioni degli articoli 72 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 86 e 88 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attivita' di commercio al minuto di cui all'articolo 87, comma 3 e per quelli da questa ad altra attivita', l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 86, 87 e 88, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 95. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attivita' secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322), e i versamenti di cui all'articolo 109 nonche' agli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542), devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.
Allegato-art. 64
ART. 64 Debitore d'imposta ([articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art17); [articolo 1, commi da 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1-com57) [a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1-com63)) 1. L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 56, nei modi e nei termini stabiliti nel presente titolo. 2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 97 e 98. 3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 70, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'[articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;441~art1-com4). Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 72. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'[articolo 8, comma 1, lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164~art8-com1-leta), [b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164~art8-com1-letb), [c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164~art8-com1-letc) e [d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164~art8-com1-letd). In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 5. In deroga al comma 1, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera n), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell'[articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;150~art1-com1-letc-num3), di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 86 o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 88. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori; b) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui all'articolo 37, comma 1, lettere i) e l), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; c) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; d) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del primo periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e societa' di cui all'articolo 65; e) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 14 della tariffa, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174); f) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita' centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; g) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'[articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087), trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima [direttiva 2003/87/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087); h) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata [direttiva 2003/87/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087) e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; i) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a). 7. Le disposizioni del comma 5 si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli [articoli 199](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2006-11-28;112~art199) e [199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112), nonche' in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata [direttiva 2006/112/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112). 8. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere e), f), g), h) e i), si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. 9. Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'[articolo 395 della direttiva 2006/112/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112), anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'[articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112). 10. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6, lettera d), e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'[articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112). 11. In attesa della piena operativita' delle disposizioni di cui alla lettera d), comma 6, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di im;prese che svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il commit;tente possono optare affinche' il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle presta;zioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che e' soli;dalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione puo' essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilita' solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura e' emessa ai sensi dell'articolo 72 dal prestatore e l'imposta e' versata dal committente ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33), senza possibilita' di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. 12. L'opzione di cui al comma 11 ha durata triennale ed e' comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell'A;genzia. 13. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 11 si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 12 all'Agenzia delle entrate. 14. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 115, comma 2, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente e' applicabile la sanzione di cui all'articolo 31, comma 13, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il prestatore. 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' di attuazione del comma 6, lettera d), e dei commi 10, 11, 12, 13 e 14.
Allegato-art. 65
ART. 65 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' ([articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art17ter)) 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com2), per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; c) societa' controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numero 2), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num2), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; d) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere a), b), c) ed e); e) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere a), b), c) e d). 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112). 4. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 2 devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 5, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33).
Allegato-art. 66
ART. 66 Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali ([articolo 44 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art44), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. L'imposta sulle operazioni intraunionali imponibili e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intraunionali. L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente testo unico. 2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta per le cessioni di cui all'articolo 8, comma 8, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 97, 98 e 101, comma 6. 3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente testo unico sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 70, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 3. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intraunionali di cui all'articolo 97 nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6. 4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 16, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 70, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3.
Allegato-art. 67
ART. 67 Applicazione dell'imposta all'importazione ([articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70); [articolo 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-01-17;7~art3-com10)) 1. L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni di cui al [decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141), relative ai diritti di confine. 2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), all'importatore che, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara in dogana di volersi avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta o ne benefici oltre i limiti consentiti, si applica la sanzione di cui all'articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), salvo che il fatto costituisca reato a norma del [decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141). 3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. 4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro dell'Unione europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intraunionale di detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione. 5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei prodotti semilavorati, come definiti nell'[articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;150~art1-com1-letc-num3), di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al presente titolo; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 86 o 87 nonche', agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 88. 6. Alle importazioni di beni indicati nell'articolo 139, commi 7 e 8, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 e dell'articolo 64, comma 5.
Allegato-art. 68
ART. 68 Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' ([articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35)) 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici dell'Agenzia delle entrate; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. 2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente testo unico e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; f) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intraunionali, la volonta' di effettuare dette operazioni; g) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire autonomamente. 3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e' verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 4. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui al comma 2, lettera d), se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunichera' all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al primo periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo e' resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. 5. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), da determinare computando anche le operazioni indicate nell'articolo 24, comma 5, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. 6. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 7. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. 8. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 9. L'opzione di cui al comma 2, lettera f), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, di cui all'[articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904); fatto salvo quanto disposto dal comma 19, si presume che un soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni intraunionali qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al primo periodo, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 10. In deroga al primo periodo del comma 9, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalita' di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attivita', in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall'[articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904), di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo, ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. 11. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-12-07;581~art7) e [9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-12-07;581~art9), concernente il regolamento di attuazione dell'[articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8), in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 13. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'[articolo 3, commi 2-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art3-com2bis) e [3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art3-com3), e in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 14. I soggetti incaricati di cui all'[articolo 3, commi 2-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art3-com2bis) e [3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art3-com3), restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al contribuente. 15. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art1-com6). 16. I soggetti di cui all'[articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art3-com3), incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 17. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322). 18. Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 19. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal titolo IV del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633). Gli uffici, avvalendosi dei medesimi poteri, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. 20. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 19, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'[articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32), per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo [decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600), ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 3 e 4 e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. 21. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraunionali, in caso di cessazione ai sensi dei commi 19 e 20, la partita IVA puo' essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa', associazione o ente, con o senza personalita' giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreche' non sia intervenuto il versamento delle stesse. 22. I medesimi effetti di cui al comma 21 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attivita', ai sensi dei commi 19 e 20, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attivita' ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 36, comma 14, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173). 23. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate: a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita'; b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 8, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro. 24. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Allegato-art. 69
ART. 69 Eredi del contribuente ([articolo 35-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35bis)) 1. Gli obblighi derivanti, in base alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. 2. Resta ferma l'applicazione della disciplina IVA, per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.
Allegato-art. 70
ART. 70 Identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente ([articolo 35-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35ter)) 1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema. 2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato; d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato estero di stabilimento; e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente; f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione. 3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita IVA, in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto. 4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita' al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita' di impresa, arte o professione in altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle [direttive del Consiglio n. 2010/24/UE del 16 marzo 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0024), [n. 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 e dal regolamento (UE)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0016) [n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904). 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 68.
Allegato-art. 71
ART. 71 Pubblicita' in materia di partita IVA ([articolo 35-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35quater)) 1. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 68 o articolo 70. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.
Allegato-art. 72
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