DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10

Type Decreto legislativo
Publication 2026-01-19
Ultimo aggiornamento 2026-01-30
State In force
Source Normattiva
articles 170
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ART. 26 Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali ([articolo 39 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art39), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 101, comma 4. 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intraunionale la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b), e gli acquisti intraunionali di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

Allegato-art. 27

ART. 27 Base imponibile ([articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art13); [articolo 16 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art16), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85; articolo 3, comma terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85~art3-com3), [legge 5 agosto 1981, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441)) 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui all'articolo 10, comma 3, terzo periodo, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate all'articolo 5, comma 2, lettere d), e) e f), dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo e secondo periodo, nonche' per quelle di cui all'articolo 24, comma 6, terzo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi; d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni; e) per le cessioni di beni vincolati al regime del perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto del perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea. 3. In deroga al comma 1: a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa' che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto soggetto; b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto soggetto; c) per le operazioni imponibili, nonche' per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto soggetto; d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche' delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e' costituita dal valore normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. 4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu' prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e' stata ridotta ai sensi dell'articolo 58 o di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base imponibile e' determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. 6. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e' costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e' usato solo parzialmente, la base imponibile e' pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui all'articolo 14, comma 4, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e' costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo. 7. Concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali e' prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo. 8. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 72.

Allegato-art. 28

ART. 28 Determinazione del valore normale ([articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art14)) 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. 2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. 3. Per le operazioni indicate nell'articolo 27, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.

Allegato-art. 29

ART. 29 Esclusioni dal computo della base imponibile ([articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art15); [articolo 10 decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;315~art10), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2005, n. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-02-28;21)) 1. Non concorrono a formare la base imponibile: a) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; b) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata; c) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate; d) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; e) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto. 3. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Allegato-art. 30

ART. 30 Operazioni permutative e dazioni in pagamento ([articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art11)) 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. 2. La disposizione del comma 1 non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'articolo 28, non supera il 5 per cento del corrispettivo in denaro.

Allegato-art. 31

ART. 31 Cessioni e prestazioni accessorie ([articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art12)) 1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. 2. Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

Allegato-art. 32

ART. 32 Base imponibile per gli acquisti intraunionali ([articolo 43, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art43-com1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art43-com2) e [4, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art43-com4), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Per gli acquisti intraunionali di beni la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. 2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene. 3. Per le introduzioni di cui all'articolo 8, comma 3 lettera a), e per gli invii di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), la base imponibile e' costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Allegato-art. 33

ART. 33 Determinazione dell'imposta all'importazione ([articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art69)) 1. L'imposta all'importazione e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 34, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio dell'Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. 2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), per i beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo, l'imposta si applica in conformita' alle disposizioni dell'[articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), e ove previsto dell'articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015.

Allegato-art. 34

ART. 34 Aliquote dell'imposta ([articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art16); [articolo 43, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art43-com5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del 22 per cento della base imponibile dell'operazione. 2. L'aliquota e' ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte III e nella parte IV della tabella A allegata al presente testo unico, salvo il disposto dell'articolo 133. 3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. 4. Per gli acquisti intraunionali di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Allegato-art. 35

ART. 35 Casi particolari di applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte ([articolo 6, comma 8, legge 13 maggio 1999, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art6-com8); [articolo 2, comma 1, legge 6 febbraio 1992, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art2-com1); [articolo 5, comma 3, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-09-15;261~art5-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 novembre 1990, n. 331; articolo 75, comma 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;331~art75-com6), [legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 36, comma 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art36-com5), [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427~art44) [legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art2-com9), [decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30; articolo 7, comma 1, lettera b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30~art7-com1-letb), [legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 1, comma 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488~art1-com3), [legge 9 aprile 1986, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-09;97)) 1. Sono assoggettate, tra le altre, all'aliquota ordinaria: a) le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 3006 10 della nomenclatura comune della tariffa doganale; b) le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande; c) le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra; d) le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nella tabella A, parte II, numero 18), allegata al presente testo unico; e) le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al presente testo unico. f) le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia (vv. dd. ex 7213; ex 7214 20; ex 7215; ex 7314). 2. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso lo stesso Ministero che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione. Ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica sui premi corrisposti con l'aliquota ordinaria. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 33). 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla tabella A, parte IV, numero 121), ai quali l'aliquota ridotta del 10 per cento si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui alla tabella A, parte II, numero 24, terzo e quarto periodo.

Allegato-art. 36

ART. 36 Applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale (articolo 7, comma 2, lettera cc), [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106)) 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas naturale per combustione per usi domestici di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art26), nonche' di imposta sul valore aggiunto, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi domestici, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504), sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui alla tabella A, parte IV, numero 107), allegata al presente testo unico.

Allegato-art. 37

ART. 37 Operazioni esenti dall'imposta ([articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10); [articolo 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art14-com10); [articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com497); [articolo 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com604); [articolo 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com80)) 1. Sono esenti dall'imposta: a) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252), nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al [regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1238), le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; b) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; c) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; d) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; e) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito; f) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel [decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;496), ratificato con [legge 22 aprile 1953, n. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-22;342), nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con [decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1955-11-26&numeroGazzetta=273), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; g) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate alla lettera f), nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; h) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letc), [d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd) e [f), del testo unico dell'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letf), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380), di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-06-24&numeroGazzetta=146), e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; i) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui alla lettera l), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letc), [d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd) ed [f), del testo unico dell'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letf), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380), entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; l) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letc), [d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd) ed [f), del testo unico dell'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letf), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380), entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; m) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b); n) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442), anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: 1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; 2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; o) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262); p) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della [legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996) o del [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1); q) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; r) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore; s) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente; t) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'[articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art99), di cui al [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera u), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui alla presente lettera; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; u) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; v) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al primo periodo non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; z) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui all'allegato 1 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; aa) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; bb) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; cc) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; dd) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; ee) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, delle persone con disabilita' psicofisica, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'[articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art41), o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262); ff) le prestazioni delle compagnie barracellari; gg) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 56, 58 e 59; hh) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. 2. Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 57, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 3. Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). 4. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto. 5. L'esenzione di cui al comma 1, lettera f), si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'[articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773), anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. 6. Ai collegi universitari di cui all'[articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com603), e' applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal comma 1, lettera v). 7. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa unionale, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

Allegato-art. 38

ART. 38 Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica ([articolo 4-quater decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art4quater), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2023, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191)) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della [legge 15 dicembre 2023, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191), l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera t), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 15 dicembre 2023, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191). Non si fa luogo a rimborsi di imposta.

Allegato-art. 39

ART. 39 Cessioni intraunionali non imponibili ([articolo 41 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art41), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 8, comma 6, lettera c), i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita' alle disposizioni sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa; b) le vendite a distanza intraunionali di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione e' comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni; c) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro; d) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a): a) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 8, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta; b) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel comma 5 di beni ivi esistenti. 3. Non costituiscono cessioni intraunionali le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. 4. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera b), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 101, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso. 5. La disposizione di cui al comma 2, lettera b), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 8, comma 6, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. 6. Agli effetti del comma 2 degli articoli 45, 48 e 49, le cessioni di cui ai commi 1 e 2 sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati..

Allegato-art. 40

ART. 40 Cessioni intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock» ([articolo 41-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art41bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. In deroga all'articolo 39, comma 2, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intraunionale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi; b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro; c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identita' e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto; d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 101, comma 5, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 101, comma 6, l'identita' e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni. 2. La cessione intraunionale e' effettuata ai sensi del comma 1 se la proprieta' dei beni e' trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprieta' dei beni. 3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b): a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1; c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato; e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita. 4. Non si realizza alcuna cessione intraunionale in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 101, comma 5. 5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione e' sostituito da un altro soggetto passivo purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5.

Allegato-art. 41

ART. 41 Cessioni a catena ([articolo 41-ter decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art41ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Ai fini del presente articolo: a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente; b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto. 2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intraunionale non imponibile ai sensi dell'articolo 39 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intraunionale quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione intraunionale. 3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intraunionale ai sensi dell'articolo 8 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intraunionale quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intraunionale e le cessioni successive. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell'articolo 7.

Allegato-art. 42

ART. 42 Acquisti intraunionali non imponibili o esenti ([articolo 42 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art42), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intraunionali di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile a norma degli articoli 45, 48, 49, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 37. 2. Per gli acquisti intraunionali effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, non si applica la disposizione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b).

Allegato-art. 43

ART. 43 Altre operazioni non imponibili ([articolo 58 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art58), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Non sono imponibili, anche agli effetti dell'articolo 45, comma 2, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni..

Allegato-art. 44

ART. 44 Importazioni non soggette all'imposta ([articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art68)) 1. Non sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nell'articolo 45, comma 1, lettera d), nell'articolo 48, nonche' nell'articolo 49, comma 1, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui alla lettera m) dello stesso articolo, sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'articolo 52. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera n), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della [legge 8 dicembre 1970, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996); f) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; g) le importazioni di beni per le quali l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 151, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.

Allegato-art. 45

ART. 45 Cessioni all'esportazione ([articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art8); [articolo 13 legge 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art13)) 1. Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Unione europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy; b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Unione europea; l'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale o da vidimazione apposta dall'ufficio postale su un esemplare della fattura; c) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'[articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art26-com3), in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla prova di uscita doganale; d) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intraunionali, si avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. 2. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 1, lettera d), sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui al comma 1, lettera b), su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi del comma 1, lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. 3. Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del comma 2, e' necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si intendono spediti o trasportati fuori della Unione europea anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreche' l'esportazione risulti da prova di uscita doganale, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 72 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti. 6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 133 non possono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al comma 1, lettera d), ed al comma 2, e all'articolo 44, comma 1, lettera a). La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

Allegato-art. 46

ART. 46 Acquisti in sospensione di imposta - condizioni ([articolo 1 decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17)) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, si applicano a condizione: a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 62 ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 72, comma 7. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; b) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Allegato-art. 47

ART. 47 Acquisti in sospensione di imposta ([articolo 2, comma 2, legge 18 febbraio 1997, n. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-18;28~art2-com2)) 1. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 46 possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 45, comma 1, lettere a), b) e c), 48 e 49, nonche' delle cessioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 86 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.

Allegato-art. 48

ART. 48 Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ([articolo 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art8bis)) 1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 45: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171); b) le cessioni di navi di cui agli [articoli 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art239) e [243 del codice dell'ordinamento militare](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art243), di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66); c) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica; d) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; e) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), c) e d), le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo; f) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), c) e d), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c); g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e d), e del loro carico. 2. Le disposizioni dell'articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale e' superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.

Allegato-art. 49

ART. 49 Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ([articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art9); [articolo 8 legge 21 maggio 1981, n. 240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art8)) 1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: a) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; b) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 33, comma 1; c) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma dell'articolo 33, comma 1; d) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 33, comma 1; i servizi relativi alle operazioni doganali; e) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche' i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 33 e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta; f) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma dell'articolo 33, comma 1; g) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; h) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui alla lettera c), nonche' quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Unione europea; le cessioni di licenze all'esportazione; i) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 141, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Unione europea; l) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'[articolo 220 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), e dell'allegato n. 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015; m) i trattamenti di cui all'[articolo 5, numero 37, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952), eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o unionali destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; n) i servizi resi dai consorzi di cui all'[articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art13) alle aziende associate. 2. Le disposizioni dell'articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 3. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al comma 1, lettera d), anche se resi da intermediari.

Allegato-art. 50

ART. 50 Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica di San Marino ([articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art71)) 1. Le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano, nonche' nelle aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, o nel territorio della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire preventivamente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in base ad accordi con i detti Stati. 2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano, nonche' dalle aree di cui al comma 1, o dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 64, comma 2. 3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sara' assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire con il decreto previsto dal comma 1.

Allegato-art. 51

ART. 51 Cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea ([articolo 38-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38quater); [articolo 1, comma 368, legge 28 dicembre 2015, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com368)) 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dall'Unione europea, entro il sesto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 92, comma 1, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il sesto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 88. 3. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2, possono essere effettuate da intermediari, purche' regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385).

Allegato-art. 52

ART. 52 Altre operazioni non imponibili ([articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art72); [articolo 5, comma 15-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215)) 1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 45, 48 e 49: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' degli agenti diplomatici, del personale amministrativo e tecnico, dei funzionari e impiegati consolari e dei familiari conviventi con i predetti, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici all'Italia; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo numero 7 sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea e al [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa; f) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal primo periodo, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e' soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento; g) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; h) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; i) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera e), f), g) e h), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), e), g), h) e i), se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. 3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto. 4. Il regime di non imponibilita' previsto dal comma 1, lettera f), e il conseguente regime di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della [legge 17 dicembre 2021, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215), sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 92.

Allegato-art. 53

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