DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 270

Type DPR
Publication 2000-07-28
Ultimo aggiornamento 2002-07-19
State In force
Source Normattiva
articles 118
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Art. 4 - Incompatibilita'. 1. Ai sensi dell'[art. 4, comma 7 della legge 30.12.1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7) e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'[art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1999, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1999-06-14;187~art6-com1), convertito con modifiche nella [legge 12.8.1993, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-12;296); b) eserciti attivita' che possano configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attivita' che possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale; c) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo n 502/92 e successive modificazioni. 2. E inoltre, incompatibile il medico che: a) svolta funzioni fiscali per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito territoriale di scelta; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con aziende ai sensi dell'art 8-quinques del [Decreto Legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502) e successive modificazioni; tale incompatibilita' opera nei confronti dei medici che svolgono attivita' presso gli stabilimenti termali solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni; e) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e al Dl.vo n. 368/99; f) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai [decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;368); g) fruisca di trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che sono in tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, di quelli previsti al comma 7 dell'art. 25 e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'ENPAM. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente sensi del D.L.vo n. 626/94 fermo quanto previsto dall'art. 25 in tema di limitazione di massimale, non puo' acquisire scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi, fatte salve le scelte gia' in essere. 4. Non e' consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere piu' di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. 5. La sopravvenuta, contestata e accertata insorgenza di una delle limitazioni di compatibilita' previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo articolo 16, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilita', anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all'art. 7, commi 1 e 2 del presente Accordo. 7. L'accertata situazione di incompatibilita' deve essere contestata al medico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 16. 8. La eventuale situazione di incompatibilita' a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all'articolo 2, deve cessare all'atto dell'assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 5

Art. 5 - Sospensione del rapporto dell'attivita' convenzionale. 1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale: a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 16; b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'[art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art9-com3); c) per tutta la durata del Servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38); d) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all'art. l6 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/99 e successive modificazioni che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi; e) in caso di emissione, da parte delle Autorita' Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della liberta' personale quali arresti domiciliari, custodia cautelare sia in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attivita' convenzionate o nel territorio dell'Azienda che impediscano il corretto svolgimento dell'attivita' convenzionata di studio e domiciliare; f) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarieta' sociale. 2. Il medico e' sospeso dalle attivita' di medicina generale: a) in caso di malattia o infortunio, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque; b) in corso di gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge; c) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi nel Distretto a tempo pieno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso. 3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attivita' convenzionale con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a tre anni nell'arco di cinque, per: a) allattamento; b) adozione di minore; c) assistente a minori conviventi non autosufficienti; d) assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilita' pari al 100% e titolari di indennita' di accompagnamento. 4. Nei casi di cui al precedente comma 2 e 3 la sospensione dell'attivita' di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale ne' soluzione di continuita' del rapporto stesso ai fini della anzianita' di servizio. 5. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attivita' di sevizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN. 6. I rapporti economici tra medico sostituito e sostituto nei casi di cui al comma 3, sono regolati secondo l'Allegato C del presenze Accordo proporzionalmente alla parte temporale di attivita' del medico sostituto. 7. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le modalita' stabilite dall'art. 23 comma 6, dall'art. 55, comma 2, dall'art. 67, comma 3 e dall'allegato N, art. 10. 8. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' previste dall'art. 23, comma 1, dall'art. 55, comma 1, dall'art. 67 e dall'allegato N, art. 10. 9. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1, lettera e) e' sospeso contemporaneamente ai sensi del comma 1 lettera b), conserva, fino a sentenza di primo grado in caso di sospensione in seguito a provvedimento dell'autorita' giudiziaria, il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/2 dell'ultima mensilita' mandata prima del provvedimento di sospensione. 10. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1 lettera e), dalla data di condanna di primo grado a quella di secondo grado, conserva il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/3 dell'ultima mensilita' relativa alla quota fissa del compenso percepita prima del provvedimento di sospensione relativa al provvedimento in atto. 11. I compensi di cui ai commi 9 e 10 sono erogati fatta salva l'azione di rivalsa in caso di condanna passata in giudicato e di conferma della sospensione dall'incarico. 12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale e' disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori. 13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneita' di efficacia in tutte le sedi di attivita' del medico, anche di Aziende diverse. 14. Fatte salve le sospensioni d'ufficio del sopporto o dell'attivita' convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 6

Art. 6 - Cessazione del rapporto convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: a) per compimento del 65o anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del [Decreto Legislativo n. 229/99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;229), che e' facolta' del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65o anno di eta' in applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 33/12/92, n. 503; b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 16; c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso; d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di gravi motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4: e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22; f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine dei medici componete per territorio. 2. L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso, e l'esercizio della libera professione al di fuori delle modalita' stabilite dal presente Accordo, contestati secondo le procedure previste dall'articolo 16, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'[art. 8 comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letc) e successive modificazioni; 3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 150 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 11. 4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche', nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. 5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. 6. Il provvedimento di cessazione e' adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 7

Art. 7 - Comunicazioni del medico all'Azienda. 1. Il medico di medicina generale e' tenuto a comunicare sollecitatamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui al precedente art. 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 4 al fine di regolarizzare la propria posizione individuale. 2. In ogni caso la Azienda competente puo' richiedere al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato "L"). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'accordo nazionale. 3. Salve modalita' diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico convenzionato e' tenuto a comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle 24 ore precedenti l'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. 4. Tale comunicazione non e' dovuta, da parte dei medici iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo: a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente ACN; b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all'Azienda la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati. 5 La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all'intero periodo di astensione dall'attivita' convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa. 6. La trattenuta dei compensi di cui al comma 5 deve essere effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima. 7. 11 medico iscritto ad un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto da altre organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 3.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 8

Art. 8 - Formazione continua 1. La formazione continua del medico di medicina generale comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall'[art. 16 bis, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16bis-com1) e [2 del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16bis-com2), come successivamente modificato. 2. L'aggiornamento professionale, come definito dall'articolo su citato, e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale, le conoscono professionali. 3. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliore le competenze ed abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuate dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e degli obiettivi formavi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall'art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e dalle norme vigenti. 6. Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo. 7. Ai sensi dell'art 16-quater, comma 2, del decreto legislativo gia' citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 8. Il medico e' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuita' dell'assenza. 9. Ai sensi dell'[art 16-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16ter-com3) come successivamente modificato, le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) provvedono alla programmazione e all'organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell'articolo gia' citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione dei corsi prevedendo: a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei medici; b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obbiettivi; c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali; d) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi; e) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualita' e di acquisizione dei crediti formativi. 11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti nel rispetto delle indicazioni della "Commissione nazionale per la formazione continua", in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzavi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo VI. 12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuita' assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. L'Azienda provvede ed assicurare l'erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l'orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici e le Societa' professionali della medicina generale, saranno prese iniziative per definire: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di fondazione, con idoneita' acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneita' gia' acquisiti in corsi validati dalla Regione; d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco; e) le modalita' ed i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attivita', anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 16-ter, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. 15. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall'assessorato regionale alla sanita'. 18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli [articoli 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16), [16-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16bis), [16-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16ter), [16-quater del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16quater), come successivamente modificato, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all'[art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16ter) e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 9

Art 9 - Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comuni e Commissioni previste dal presenze accordo e da normative nazionali o regionali, e' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. 2. Tale onere e' a carico della Azienda di iscrizione del medico. 3. I rappresentanti nazionali regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati nonche' i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non puo' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attivita' territoriali, ex art. 48 L. 833/78. 4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilita' di 3 ore annue per ogni iscritto. 5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attivita' territoriali ex art. 48 L. 883/78. Tale attivita' non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso e' direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato. 7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l'Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 10

Art. 10 - Rappresentante sindacale. 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita'", ai sensi dell'[art. 8 del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8) e successive modificazioni e, sottolineata la necessita' di garantire il piu' alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa. 2. La consistenza associativa e' rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1o Gennaio di ogni anno ed e' trasmessa, entro il mese di febbraio, mediante comunicazione delle stessa Aziende, per tramite dell'Assessorato Regionale alla Sanita' di appartenenza, al Ministero della Sanita' - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.. 3. Per le trattative disciplinate dall'[art. 8 del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8) e successive modificazioni, la consistenza associativa e' determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale. 4. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa e' riferita ai dati rilevati nell'anno precedente. 5. Sono considerate maggiormente e rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 6. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l'indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima. 7. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione del compensi. 8. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente. 9. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 5 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali. 10. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 5, livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo purche' in possesso del requisito di rappresentativita' di cui al comma 5 a livello aziendale. 11. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' unico e partecipa alle trattative e alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 11

Art. 11 - Comitato aziendale 1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e' costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'art. 10. Il Direttore generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti. 2. Il comitato aziendale espone pareri obbligatori: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 25; b) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 27, comma 3; c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e); d) deroghe di cui all'art. 21, comma 10, all'obbligo di residenza; e) variazione degli ambiti di scelta; f) individuazione delle zone disagiate; e) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali. 3. Inoltre il comitato aziendale e' preposto alle definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali. 4. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attivita' programmate territoriali. 5. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 12

Art. 12 - Comitato regionale 1. In ciascuna regione e' istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 10. L'Assessore regionale alla sanita', o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti. 2. Il comitato permanente e' preposto: a) alla definizione degli accordi regionali; b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali; c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale; d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualita'. 3. L'attivita' del comitato permanente e' comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l'applicazione dell'accordo nazionale e degli accordi regionali ed e' sede di osservazione degli accordi aziendali. 4. La Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 13

Art. 13 - Osservatorio consultivo permanente. 1. Con Decreto del Ministro della Sanita' e' istituito, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale, nell'ambito del Servizio rapporti convenzionati con il S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di: - rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale e degli Accordi regionali anche attraverso il monitoraggio delle deliberazioni dei Comitati regionali; - analizzare il rapporto di conformita' degli accordi regionali con quello nazionale; - monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della Sanita' e con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i risultati raggiunti dagli Accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della medicina generale, nonche' le problematiche relative alla formazione; - curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle Regioni; - promuovere e supportare con il coinvolgimento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'avvio delle trattative e la relativa conclusione, degli Accordi decentrati regionali previsti dal presente Accordo. 2. L'osservatorio esamina altresi' i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo. 3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanita' Servizio per i rapporti convenzionali con il SSN - ed e composto: - dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il SSN, con Funzioni di Presidente, o da un suo delegato; - da 6 membri designati dagli Assessori regionali alla Sanita' componenti la delegazione di parte pubblica dei quali uno e' il capo della delegazione regionale trattante la stipula della convenzione o suo delegato; - da 7 rappresentati dei medici convenzionati di medicina generale, indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi individuati sulla base della rappresentativita' di cui al comma 5 dell'art. 10, con criterio di proporzionalita' tra essi. 4. Le finzioni di segretario dell'osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale. 5. L'osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo. 6. Di ogni riunione sara' redatto apposito verbale che verra' trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Province Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza. 7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della Sanita'. 8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati. 9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente accordo. 10. Ai medici di medicina generale che partecipano alle riunioni dell'Osservatorio consultivo permanente e riconosciuto il rimborso di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente Accordo e con le modalita' dallo stesso previste.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 14

Art. 14 - Programmazione e monitoraggio delle attivita' 1. Ai sensi dell'[art. 3-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art3quater-com7) e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il conseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtu' della autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio della Azienda il "Programma delle attivita' territoriali" nel rispetto delle normative regionali, prevede: a) le attivita' di medicina generale previste del decreto legislativo sopra richiamato all'art. 3-quinquies e dal Piano sanitario nazionale, approvato con il D.P.R del 23/7/98 - cioe' assistenza primaria, continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi - ed il relativo finanziamento sulla base della quota capitaria di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione; b) altre attivita' territoriali pertinenti la medicina generale e attivita' intersettoriali, cui partecipa la medicina generale, definite dagli Accordi regionali ed aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento. 2. Le attivita' territoriali riguardanti la medicina generale di cui alla lettera b) del comma 1, sono in particolare: a) attivita' di formazione, informazione, e revisione fra pari dei medici di medicina generale; b) prestazioni aggiuntive dei medici di medicina generale, comprese quelle informatiche, di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa; c) servizi di supporto alla attivita' dei medici di medicina generale, di tipo strutturale, strumentale e di personale; d) potenziamento delle attivita' distrettuali di assistenza domiciliare di cui al presente Accordo; e) progetti obiettivo nazionali, regionali ed aziendali; f) progetti a livello di spesa programmato; g) sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficolta' socio-geografica; h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici di medicina generale; i) produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici ed assistenziali, j) conferenze di consenso nell'ambito del distretto; k) sviluppo di attivita' integrate ospedale-territorio; l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto. 3. Il finanziamento delle attivita' indicate al comma 2 e' assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale, utilizzando: a) appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la medicina generale non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati all'attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi regionali ed aziendali; b) stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai medici di medicina generale; c) finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la medicina generale; d) attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del medico nella Azienda stessa o in altra Azienda. 4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarieta' e di intersettorialita' del "Programma delle attivita' distrettuali", il Direttore del distretto, unitamente ai propri collaboratori, e' coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la medicina generale, da un medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali sulla base delle disposizioni ragionali in materia e da due rappresentanti dei medici di medicina generale eletti tra quelli operanti nel distretto. 5. In particolare sono oggetto del monitoraggio: a) l'andamento, per la parte concernente la medicina generale e indicata ai commi 2 e 3, dell'attuazione del Programma delle attivita' distrettuali e della gestione delle relative risorse; b) l'appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all'applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note della Commissione unica del farmaco (CUF), anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali. 6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di momenti di verifica e revisione di qualita', di conferenze di consenso e per l'applicazione nel distretto dei programmi di attivita' finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell'art. 72. 7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi strumenti di informazione per garantire trasparenza all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 15

Art. 15 - Equipes territoriali 1. In attesa che le Regioni disciplinino il distretto e la sua organizzazione secondo le prescrizioni ed i principi degli [articoli 3-quater](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art3quater) e [3-quinquies del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art3quinquies), come successivamente modificato, le Regioni stesse e le Aziende possono prevedere in via sperimentale la istituzione di equipes territoriali, finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l'attivita' dei singoli operatori tra loro e con gli obbiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dei successivi commi. 2. L'ambito distrettuale di riferimento dell'equipe territoriale, intesa come organismo operativo distrettuale, viene indicata dal Direttore del distretto e dagli operatori interessati e rappresenta l'ambito territoriale di operativita' della stessa per lo svolgimento delle attivita' e l'erogazione delle prestazioni previste dal "Programma delle attivita' distrettuali", che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti nazionali, regionali ed aziendali. 3. L'equipe territoriale e': a) strumento attuativo della programmazione sanitaria; b) momento organizzativo della medicina generale e delle altre discipline presenti nel distretto per la erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale. 4. Al fine di assicurare l'intersettorialita' e l'integrazione degli interventi socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento, della equipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi operanti deputate a garantire, ai sensi dell'art. 3-quinques del decreto legislativo gia' citato: a) l'assistenza primaria; b) la continuita' assistenziale; c) la pediatria di libera scelta; d) l'assistenza specialistica ambulatoriale; e) la medicina dei servizi; f) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 5. L'intervento coordinato ed integrato della equipe territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attivita' ad alta integrazione socio-sanitaria, quali: a) prevenzione e cura delle dipendenze da droga, alcool e farmaci; b) tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia; c) tutela del disabili ed anziani; d) patologie in fase terminale; e) patologie da HIV; f) tutela della salute mentale; g) inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie cronico-degenerative. 6. L'attivita' interdisciplinare ed integrata dell'equipe territoriale si realizza mediante la produzione di valutazioni multidimensionali e selezionando risposte appropriate alle diverse condizioni di bisogno. Si concretizza anche attraverso la predisposizione di un programma di lavoro: a) finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attivita' e l'erogazione delle prestazioni previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli essenziali ed appropriati di assistenza, da specifici programmi e progetti assistenziali; b) proposto dagli operatori interessati o dal Direttore del distretto; c) concordato tra gli operatori interessati e tra questi e il Direttore del distretto; d) che indichi i soggetti partecipanti, le attivita' o le prestazioni di rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse; e) la possibilita' di operare modifiche durante la sua esecuzione, i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 15-bis

Art. 15-bis - Appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse 1. Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a: a) assicurare l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l'erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza ed in attesa della definizione di linee guida consensuali, come previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dall'art. 14, comma 2, lettera i); b) ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell'uso delle risorse disponibili mediante adozione di principi di qualita' e di medicina basata sulle essenze scientifiche; c) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia e' riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio. 2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza. 3. Nell'applicazione delle norme di cui all'[art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-20;323~art1-com4) convertito con modificazioni nella [legge 8 agosto 1996, n. 425](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-08-08;425), il quale ha stabilito tra l'altro per le prescrizioni farmaceutiche l'obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, la segnalazione di eventuali infrazioni all'Ordine professionale di iscrizione e al Ministero della sanita' nonche' l'obbligo per il medico di rimborsare il farmaco indebitamente prescritto, si applicano le procedure ed i principi di cui ai successivi commi. 4. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico di medicina generale ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono il caso ai soggetti individuati all'art. 14, comma 4, deputati a verificare, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l'appropriatezza prescrittiva nell'ambito delle attivita' distrettuali, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un medico individuato dal direttore sanitario della Azienda. 5. L'organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione tenendo conto dei seguenti principi: a) la ipotesi di irregolarita' deve essere contestata al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o alla richiesta di essere ascoltato: b) il risultato dell'accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il medico interessato, e' comunicato al Direttore Generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato. 6. La prescrizione farmaceutica e' valutata tenendo conto dei seguenti elementi: a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile; b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessita' attuale al momento della prescrizione con pericolo di danno grave alla vita o all'integrita' della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.; c) sia stata determina dalla novita' del farmaco prescritto e/o dalla novita' della nota CUF, o di altra legittima norma, e comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall'emanazione ufficiale della nota CUF o di altra legittima norma.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 15-ter

Art 15-ter - Struttura del compenso 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera d), del D.L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, la struttura del compenso del medico di medicina generale si articola: a) quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi capi del presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente accordo, modulata in rapporto alle classi di eta' individuate all'articolo 45; b) una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli si spesa programmati di cui alla lettera f) dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo sopra richiamato; c) una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste nel presente accordo e negli accordi regionali in quanto funzionali alla sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata. 2. Le modalita' di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dai successivi art. 45, 57, 6l, 68, e, per quanto di competenza, dagli Accordi regionali ed aziendali.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 16

Art. 16 - Responsabilita' convenzionali e violazioni. Collegio arbitrale. 1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda. 2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta; b) richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravita'; c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi per infrazioni di media gravita' o per reiterate (oltre la seconda) applicazioni della sanzione di cui alla precedente lettera b); d) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a sei mesi in particolare per: - gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; - omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni di massimale o benefici economici; - recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico; e) revoca per inflazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'art. 6. comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 3. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza e lo sente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dall'invio della contestazione scritta dell'addebito. 4. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni addotte dal medico in sede di difesa, procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione. Qualora siano trascorsi inutilmente i l5 giorni dalla convocazione per la difesa o entro tale termine non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione, il Direttore generale da' corso alla irrogazione della sanzione e alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni. 5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione puo' impugnarla nei confronti del Direttore generale della Azienda entro 30 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del Collegio arbitrale. 6. Il Collegio e composto da tre arbitri: - uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di Regione o suo delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a procedimento sia iscritto all'Ordine con sede nel capoluogo di Regione il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell'Ordine dei medici di altra provincia della Regione; - uno nominato dal medico; - uno nominato dal Direttore generale della azienda, di norma scelto fra i dipendenti della stessa Azienda. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'azienda sanitaria locale di riferimento. 7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al Collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore generale della azienda entro 10 giorni: - sospende l'applicazione della sanzione; - individua il membro da nomina aziendale ed acquisisce l'atto di accettazione dell'incarico; - richiede al Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del Collegio; - il Presidente dell'ordine deve rispondere entro 10 giorni dal ricevimento; - ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il Direttore generale dell'azienda costituisce, entro 10 giorni il Collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del Collegio e al medico interessato e la trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli atti, il Collegio arbitrale. Le parti hanno diritto di: - essere ascoltate dal Collegio arbitrale; - presentare al Collegio ulteriori documenti e memorie inerenti il caso. 8. Il Collegio, udite le parti se ne hanno fatta richiesta e acquisita l'eventuale documentazioni dalle stesse prodotta, emette il lodo entro 7 giorni dalla seduta e ne da' comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate. 9. L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale. 10. I termini previsti dal presente articolo sono perentori. 11. l'atto di contestazione e il provvedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'[art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com3), come successivamente modificato. 12. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lett. D), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'art. 45, lett. A3. 13. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione. 14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del [Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 17

Art. 17 - Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione. 1. Nel campo dell'assistenza primaria sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge 146/1990, art. 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le visite domiciliari urgenti e l'assistenza domiciliare integrata, nonche' le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali. 2. Nel campo della continuita' assistenziale e dell'emergenza sanitaria temporale, oltre a quelle previste dal precedente comma 1 per quanto di competenza, sono prestazioni indispensabili gli interventi di cui agli artt. 52 e 65 limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici. 3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui ai commi 4, 6 e 7. 4. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 5. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 16. 6. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al Martedi' successivo. 7. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. 8. In conformita' agli accordi di cui al comma successivo le Aziende individuano, in occasione degli scioperi dei medici di continuita' assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerasi dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sono stabiliti, relativamente agli addetti della continuita' assistenziale e dell'emergenza sanitaria, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro distribuzione territoriale.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 18

Art. 18 - Durata dell'accordo. 1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31.12.2000.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 19

Art. 19 - Rapporto ottimale. 1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'[art. 19, comma 2, della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art19-com2), nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria. 2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria e' organizzata in via prioritaria in ambiti comunali, ai sensi dell'[art. 25 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25). 3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. 4. Ciascuna Azienda anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, con la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria i quali, ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 2 e 3. 5. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 5.000 abitanti. Per motivi geografici di viabilita', di distanza tra comuni di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 5.000 unita' ma comunque mai inferiore a 3.500. 6. Nei comuni comprendenti piu' Aziende, per la detenzione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune sulla base dei parametri di cui al comma 9. 7. La determinazione del numero dei medici iscrivibili in comuni comprendenti piu' Aziende, viene determinata sommando i medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda inferiori a 500 abitanti possono concorrere, sommandosi, alla determinazione di carenza di medici nell'intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto piu' elevato. 8. Il medico operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell'art 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978. n. 833; 9. Ferma restando la facolta' delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'[art 8, lettera h), decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-leth) e successive modificazioni, par ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del comma 3, puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni 1000 residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di eta' compresa traa 0 e 14 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 10. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali gia' dichiarate ed esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo, derivanti dall'applicazione dell'art. 25 a carico dei singoli medici gia' iscritti nell'elenco. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B. 11. Ai fini della determinazione dei medici iscrivibili nell'elenco, l'Azienda, utilizzando l'elenco di cui all'art. 30 comma 4, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell'ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del medico in altro ambito territoriale dell'Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. l2. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 500 abitanti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi del successivo articolo 20, comma 1, sentito il Comitato Consultivo di Azienda, deve esser comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell'ordine di inserimento, degli ultimi medici inseriti. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 15. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, nell'ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalita' di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai medici gia' inseriti e della effettiva capacita' ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 20

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