DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 272
Art. 6 - Cessazione del rapporto convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelta cessa: a) per compimento del 65o anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del [Decreto Legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502) e successive modificazioni, che e' facolta' del pediatra convenzionato di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65o anno di eta', in applicazione dell'[art. 16 del decreto legislativo 30/12/92, n. 503](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;503~art16); b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 13; c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso; d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 20; f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine dei Medici competente per territorio. 2. L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso, e l'esercizio della libera professione al di fuori delle modalita' stabilite dal presente Accordo, contestati secondo le procedure previste dall'articolo 13, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'[art. 8, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letc), e successive modificazioni. 3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei pediatri di libera scelta non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a no 100 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e' adottato dalla competente azienda, sentito l'interessato e il comitato aziendale di cui all'art. 11. 4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche', nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. 5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. 6. Il provvedimento di cessazione e' adottato dal Direttore Generale dell'Azienda con apposita deliberazione.
Accordo medici pediatri-art.7
Art. 7 - Comunicazioni del medico alla Azienda 1. Il pediatra e' tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 4 al fine di regolarizzare la propria posizione individuale. 2. In ogni caso la Azienda competente o la Regione puo' richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato "1"). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'Accordo nazionale. 3. Salve modalita' diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, proclamate dalle OOSS mediche rappresentative della pediatria convenzionata, il pediatra convenzionato e' tenuto a comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle 24 ore precedenti l'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. 4. Tale comunicazione non e' dovuta, da parte dei pediatri iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo: a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente ACN; b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all'Azienda la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati. 5. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all'intero periodo di astensione dall'attivita' convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa. 6. La trattenuta dei compensi di cui al comma 5 deve essere effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima. 7. Il pediatra iscritto ad un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto da altre organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 3.
Accordo medici pediatri-art.8
Art. 8 Formazione continua 1. La formazione continua del pediatra di libera scelta comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall'[art. 16-bis, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16bis-com1) e [2 del Decreto Legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16bis-com2) e successive modificazioni. 2. L'aggiornamento professionale, come definito dall'articolo su citato, e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione in pediatria, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale, le conoscenze professionali. 3. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare le competenze ed abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 4. Il pediatra di libera scelta partecipa alle iniziative formative coordinate, programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla "Commissione Nazionale per la Formazione Continua", degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall'art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 5. Al pediatra di libera scelta sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione Nazionale per la Formazione Continua" e dalle norme vigenti. 6. Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' di pediatria di libera scelta ai sensi del presente Accordo. 7. Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo gia' citato, qualora nella Regione di residenza siano attivate le attivita' formative previste, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 8. Il medico e' tenuto a frequentare obbligatoriamente le attivita' formative destinate a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuita' dell'assenza. 9. Ai sensi dell'[art. 16-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16ter-com3) e successive modificazioni le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell'articolo gia' citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione delle attivita' formative prevedendo: a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei pediatri; c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo; d) la partecipazione a medi e piccoli gruppi anche integrati da altre figure professionali; e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi; f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti. 11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della "Commissione Nazionale per la Formazione", in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei pediatri (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo II. 12. Le attivita' formative, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione continua, si svolgono di norma il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuita' assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria di pediatria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, in cui si quantifica il credito didattico. In base ad eventuali accordi tra Ordine dei Medici, OO.SS. maggiormente rappresentative e Universita' degli studi, potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi che coinvolgano pediatri di libera scelta disponibili e in possesso dei requisiti. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale, sentiti gli Ordini dei Medici le Regioni assumono iniziative per: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di libera scelta; b) determinare il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di tutor di pediatria; c) definire la creazione di un elenco regionale di Animatori di Formazione, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo specifico; d) definire i criteri per la individuazione del tutor di pediatria di libera scelta da inserire in apposito elenco; e) le modalita' ed i criteri per la specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle attivita' del tutor, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 16 del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito elenco tenuto dall'Assessorato regionale alla sanita'. 17. Le attivita' formative di cui ai commi precedenti sono a carico del SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 18. Il pediatra di libera scelta, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli [articoli 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16), [16-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16bis), [16-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16ter), [16-quater del Decreto Legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16quater), come successivamente modificato, e integrato, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all'[art. 16-ter del Decreto Legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art16ter) e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri e cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo o dei crediti previsti per l'aggiornamento.
Accordo medici pediatri-art.9
ART. 9 Diritti sindacali 1. Ai membri di parte medica convenzionati per la pediatria di libera scelta, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente Accordo e da normative nazionali o regionali, e' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli accordi regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione. 2. Tale onere e' a carico delle Aziende di iscrizione del medico. 3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale, regionale e provinciale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i pediatri eletti al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. 4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti Sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di 6 ore annue per iscritto. 5. Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale al 1o gennaio di ogni anno. 6. La Segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno alle Regioni interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. La Segreteria nazionale di ogni sindacato interessato puo' disporre, nel modo ritenuto piu' opportuno, del monte ore complessivo a livello nazionale, dandone apposita comunicazione alle Regioni interessate. 7. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del presente articolato comunica alla propria Azienda l'avvenuta sostituzione e il relativo numero di ore. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al medico interessato, sulla base del compenso orario riconosciuto ai medici di continuita' assistenziale con anzianita' di otto anni e aumentata del 50% se il sostituto e' specialista in pediatria o disciplina equipollente. Tale attivita' non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla Regione oppure dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
Accordo medici pediatri-art.10
Art 10 - Rappresentativita' sindacale 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita'", ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e, sottolineata la necessita' di garantire il piu' alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa. 2. La consistenza associativa e' rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai pediatri convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1^ gennaio di ogni anno ed e' trasmessa, entro il mese di febbraio, mediante comunicazione delle stesse Aziende, per tramite dell'Assessorato Regionale alla Sanita' di appartenenza, al Ministero della Sanita' - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.. 3. Per le trattative disciplinate dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la consistenza associativa e' determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale. 4. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa e' riferita ai dati rilevati nell'anno precedente. 5. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 6. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l'indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima. 7. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 8. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente. 9. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 5 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali. 10. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 5 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo purche' in possesso del requisito di rappresentativita' di cui al comma 5 a livello aziendale. 11. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' unico e partecipa alle trattative e alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.
Accordo medici pediatri-art.11
ART.11 - Comitato di azienda In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e' costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'art. 10. Il Direttore Generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni tre mesi, anche su richiesta di una delle parti. 2. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori su: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 23; b) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 25, comma 2; c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 6, lettera e); d) deroghe di cui all'art. 19, comma 3, all'obbligo di residenza; e) variazione degli ambiti di scelta; f) individuazione delle zone disagiate; g) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali; h) valutazione delle richieste di scelta in deroga di cui all'art. 24, comma 9. 3. Inoltre il Comitato aziendale e' preposto alla definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da accordi regionali o aziendali. 4. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale.
Accordo medici pediatri-art.12
ART.12 - Comitato regionale 1. In ciascuna regione e' istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 10. L'Assessore regionale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni tre mesi, anche su richiesta di una delle parti. 2. Il Comitato permanente e' preposto: a) alla definizione degli accordi regionali; b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli accordi regionali; e) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale; d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualita'. 3. L'attivita' del Comitato permanente e' comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli accordi regionali ed e' sede di osservazione degli accordi aziendali. 4. La regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
Accordo medici pediatri-art.13
ART. 13 - Responsabilita'' convenzionali e violazioni collegio arbitrale 1. I pediatri di libera scelta sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda. 2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionati relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta; b) richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravita'; c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi per infrazioni di media gravita' o per reiterate (oltre la seconda) applicazioni della sanzione di cui alla precedente lettera b); d) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a sei mesi, in particolare per: - gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; - omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni di massimale o benefici economici; - recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico; e) revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 3. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e lo sente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dall'invio della contestazione scritta dell'addebito. 4. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni addotte dal medico in sede di difesa, procede, entro 30 giorni, all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione. Qualora siano trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la difesa o entro tale termine non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione, il Direttore generale da' corso alla irrogazione della sanzione e alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni. 5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione, puo' impugnarla nei confronti del Direttore generale della Azienda entro 30 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del collegio arbitrale. 6. Il collegio e' composto da tre arbitri: - uno, con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di Regione o suo delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a procedimento, sia iscritto all'Ordine con sede nel capoluogo di Regione il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell'Ordine dei Medici di altra Provincia della Regione; -uno, nominato dal medico; - uno, nominato dal Direttore generale della azienda. - Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'azienda sanitaria locale di riferimento. 7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore generale della azienda entro 10 giorni: - sospende l'applicazione della sanzione; - individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l'atto di accettazione dell'incarico; - richiede al Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del collegio. Il Presidente dell'ordine deve rispondere entro 10 giorni. Ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il Direttore generale dell'azienda costituisce, entro 10 giorni, il collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del collegio e al medico interessato e la trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli atti, il collegio arbitrale. Le parti hanno diritto di: - essere ascoltate dal Collegio arbitrale; - presentare al collegio ulteriori documenti e memorie inerenti il caso. 8. Il Collegio, udite le parti se ne hanno fatta richiesta, e acquisita l'eventuale documentazione dalle stesse prodotta, emette il lodo entro 7 giorni dalla seduta e ne da' comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate. 9. L'Azienda, ricevuto il lodo del Collegio, si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale. 10. I termini previsti dal presente articolo sono perentori. 11. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale lodo, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'[art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com3), come successivamente modificato. 12. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lett. d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito secondo quanto, disposto dall'allegato F). 13. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione. 14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del [Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).
Accordo medici pediatri-art.14
Art. 14 - Osservatorio consultivo permanente 1. Con Decreto del Ministro della Sanita' e' istituito, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale, nell'ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di: - rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi Regionali, anche attraverso il monitoraggio delle deliberazioni dei Comitati Consultivi Regionali; - analizzare il rapporto di conformita' degli accordi regionali con quello nazionale; - monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della Sanita' e con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i risultati raggiunti dagli Accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della pediatria di libera scelta, nonche' le problematiche relative alla formazione; - curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali regionali e di Azienda; - promuovere e supportare con il coinvolgimento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'avvio delle trattative e la relativa conclusione, degli Accordi decentrati regionali previsti dal presente Accordo. 2. L'Osservatorio esamina altresi' i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'Accordo. 3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanita' Servizio per i rapporti convenzionali con il SSN - ed e' composto: - dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il SSN con funzioni di Presidente, o da un suo delegato; - da 4 membri designati dagli Assessori regionali alla Sanita' componenti la delegazione di parte pubblica, dei quali uno e' il capo della delegazione regionale trattante la stipula della convenzione o suo delegato; - da 5 rappresentanti dei pediatri di libera scelta, indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi individuati sulla base della rappresentativita' di cui al comma 2 dell'art. 10, con criterio di proporzionalita' tra essi. 4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale. 5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'Accordo. 6. Di ogni riunione sara' redatto apposito verbale che verra' trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Province Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza. 7. La partecipazione alle riunioni dei Componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della Sanita'. 8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati. 9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente Accordo. 10. Ai pediatri di libera scelta che partecipano alle riunioni dell'Osservatorio Consultivo Permanente e' riconosciuto il rimborso di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente Accordo e con le modalita' dallo stesso previste.
Accordo medici pediatri-art.14-bis
Art. 14 bis - Programmazione e monitoraggio delle attivita' 1. Ai sensi dell'[art. 3-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art3quater-com2) e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtu' della autonomia tecnico gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle attivita' territoriali" nel rispetto delle normative regionali, prevede: a) le attivita' di Pediatria di famiglia previste dal decreto legislativo sopra richiamato all'art. 3 quinquies e dal piano sanitario nazionale, approvato con il D.P.R. del 23/7/98 ed il relativo finanziamento sulla base della quota capitaria di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione; b) altre attivita' territoriali pertinenti la pediatria di famiglia e attivita' intersettoriali, cui partecipa la pediatria di famiglia, definite dagli Accordi Regionali ed Aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento. 2. Le attivita' territoriali riguardanti la pediatria di famiglia di cui alla lettera b) del comma 1, sono in particolare : a) attivita' di formazione, informazione e revisione fra pari dei pediatri di famiglia; b) prestazioni aggiuntive dei pediatri di famiglia, comprese quelle informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa; c) servizi di supporto alla attivita' dei pediatri di famiglia, di tipo strutturale, strumentale e di personale; d) potenziamento delle attivita' distrettuali di assistenza domiciliare di cui al presente Accordo; e) progetti obiettivo nazionali, regionali ed aziendali; f) progetti a livello di spesa programmata; g) sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficolta' socio-geografica; h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei pediatri di famiglia; i) produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici ed assistenziali; j) conferenze di consenso nell'ambito del Distretto; k) sviluppo di attivita' integrate ospedale-territorio; l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto. 3. Il finanziamento delle attivita' indicate al comma 2 e' assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale, utilizzando: a) appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la pediatria di famiglia non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati all'attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi regionali ed aziendali; b) stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai pediatri di famiglia; c) finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la pediatria di famiglia; d) attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del pediatra nella Azienda stessa o in altra Azienda. 4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarieta' e di del "Programma delle attivita' territoriali", il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori e' coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la pediatria di famiglia, da un pediatra di famiglia membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attivita' distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e da un rappresentante dei pediatri di famiglia, eletti tra quelli operanti nel distretto. 5. In particolare sono oggetto del monitoraggio: a) l'andamento, per la parte concernente la pediatria di famiglia e indicata ai commi 2 e 3, dell'attuazione del "Programma delle attivita' territoriali relativamente agli interventi assistenziali rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie dei minori e della gestione delle relative risorse; b) l'appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra pediatria di famiglia e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all'applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note della Commissione Ufficiale del Farmaco (CUF), anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali. 6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di momenti di verifica e revisione di qualita', di conferenze di consenso e per l'applicazione nel distretto dei programmi di attivita' finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell'art. 50, 7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi strumenti di informazione per garantire trasparenza all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Accordo medici pediatri-art.14-ter
ART. 14 ter - Equipes territoriali 1. In attesa che le Regioni disciplinino il distretto e la sua organizzazione secondo le prescrizioni ed i principi degli articoli 3-quater e 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, le Regioni stesse e le Aziende possono prevedere in via sperimentale la istituzione di e'quipe territoriali, finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l'attivita' dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dei successivi commi. 2. Come previsto dall'art. 3 quater del D.l.vo 502/92, come successivamente modificato, in sede distrettuale viene predisposto "Il programma delle attivita' territoriali" collegate agli obiettivi di salute individuati dalla programmazione nazionale e regionale al fine di garantire le attivita' di cui al comma 2, lettera c, dell'art. 3 quinquies del D.l.vo citato. Il programma delle attivita' distrettuali si caratterizza per l'intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse figure professionali, le strutture operative distrettuali e i pediatri di famiglia che sono coinvolti nel progetto. Al fine di assicurare l'intersettorialita' e l'integrazione degli interventi socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento, della e'quipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi operanti deputate a garantire, ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto legislativo gia' citato: a) l'assistenza primaria di pediatria; b) l'assistenza primaria di medicina generale, compresa la continuita' assistenziale; c) l'assistenza specialistica ambulatoriale; d) la medicina dei servizi. All'interno dell'e'quipe distrettuale concorrono con la pediatria di famiglia all'elaborazione e alla realizzazione del "Programma delle attivita' territoriali" per gli aspetti assistenziali rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie dei minori, le figure professionali che svolgono la loro attivita' nel campo dell'assistenza pediatrica ("area pediatrica distrettuale"). 3. L'ambito distrettuale di riferimento della e'quipe territoriale, intesa come organismo operativo, viene individuato dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati e rappresenta l'ambito territoriale di operativita' della stessa per lo svolgimento delle attivita' e l'erogazione delle prestazioni previste dal "Programma delle attivita' territoriali", che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti nazionali, regionali ed aziendali. Assume particolare rilevanza l'integrazione funzionale tra attivita' distrettuale e attivita' dipartimentali afferenti l'area Materno-Infantile. 4. L'equipe territoriale e': a) strumento attuativo della programmazione sanitaria; b) momento organizzativo della pediatria di famiglia e delle altre discipline presenti nel distretto per la erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale compresi quelli rivolti all'infanzia e all'adolescenza. ((5)). In ambito pediatrico l'intervento coordinato ed integrato della equipe territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento sia nelle attivita' dirette alla: a) tutela della salute dell'infanzia, della madre e della famiglia; b) tutela del bambino affetto da patologia cronica e/o malformazioni; e) tutela del bambino con disabilita' fisica e/o psicomotoria; f) infezioni da HIV e patologie in fase terminale; sia nelle prestazioni socio-sanitarie quali quelle per la: a) tutela del bambino con disagio socio familiare e adolescenziale (bambino negletto, battuto, abusato, dipendenza da droga, alcool e farmaci, ecc.); b) tutela del bambino immigrato. ((6)). L'attivita' interdisciplinare ed integrata dell'equipe territoriale si realizza attraverso la predisposizione di un piano di attivita' concordato con gli operatori dell'area pediatrica distrettuale che risponda ai seguenti requisiti : a) sia finalizzato ad assicurare 1 svolgimento delle attivita' e l'erogazione delle prestazioni previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli essenziali ed appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti assistenziali sperimentali concordati a livello regionale e/o aziendale. b) sia proposto dal Direttore del distretto o dagli operatori dell'area pediatrica distrettuale interessati; c) sia concordato tra gli operatori dell'area pediatrica distrettuale interessati e tra questi e il Direttore del distretto; d) indichi i soggetti partecipanti, le attivita' o le prestazioni di rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse; e) la possibilita' di operare modifiche concordate durante la sua esecuzione, i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti; f) operi in sinergia con il Dipartimento Materno-Infantile o con analoghe strutture dipartimentali intra od extra distrettuali dell'area pediatrica.
Accordo medici pediatri-art.14-quater
ART. 14 Quater - Appropriatezza e uso risorse 1. Il pediatra di libera scelta concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a: a) assicurare l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l'erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza ed in attesa della definizione di linee guida consensuali, come previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000; b) perseguire la sistematica riduzione degli sprechi nell'uso delle risorse disponibili; c) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia e' riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio. 2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del pediatra di libera scelta si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza. 3. Nell'applicazione delle norme di cui all'[art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n.323](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-20;323~art1-com4), convertito con modificazioni nella [legge 8 agosto 1996, n.425](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-08-08;425), il quale ha stabilito tra l'altro per le prescrizioni farmaceutiche l'obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, la segnalazione di eventuali infrazioni all'Ordine professionale di iscrizione e al Ministero della sanita', nonche' l'obbligo per il medico di rimborsare il farmaco indebitamente prescritto, si osservano le procedure ed i principi di cui ai successivi commi. 4. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del pediatra di libera scelta ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono il caso al Direttore del distretto, al pediatra. membro di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali, ad altri due pediatri, individuati secondo modalita' stabilite dalle Regioni, al responsabile del servizio farmaceutico, o suo delegato, e ad un medico individuato dal Direttore sanitario della Azienda. 5. L'organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei seguenti principi: a) la ipotesi di irregolarita' deve essere contestata al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere ascoltato; b) il risultato dell'accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il medico interessato, e' comunicato al Direttore generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato. 6. La prescrizione farmaceutica e' valutata tenendo conto dei seguenti elementi: a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile; b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessita' attuale al momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all'integrita' della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.; c) sia stata determinata dalla novita' del farmaco prescritto e/o dalla novita' della nota CUF, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall'emanazione ufficiale della nota CUF o di altra legittima norma.
Accordo medici pediatri-art.14-quinquies
ART. 14 Quinquies - Struttura del compenso 1. - Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), del D.L.vo 502/92 come successivamente modificato, la struttura del compenso del pediatra di libera scelta si articola: a. quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dal presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente Accordo; b. una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f) dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo sopra richiamato; c. una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste nel presente Accordo e negli accordi regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) succitata. 2. Le modalita' di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite, nel rispetto dei principi generati di cui al presente articolo, dal successivo art. 41 per quanto di competenza, dagli accordi regionali ed aziendali.
Accordo medici pediatri-art.15
ART. 15 - Esercizio del diritto di sciopero prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione. 1. Nel campo dell'assistenza di pediatria di libera scelta sono considerate prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146/1990, art.2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), e fatte salve diverse e successive disposizioni legislative, le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari, e l'assistenza programmata ai malati terminali. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei pediatri di libera scelta, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui al successivo comma 7. 3. Il diritto di sciopero dei pediatri di libera scelta e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I pediatri di libera scelta che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono violazione da valutare ai sensi dell'art. 13. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: - nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono ogni tipo di consultazione elettorale e/o referendarie; - nei giorni dal 23 dicembre al 9 gennaio compresi; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si, intendono immediatamente sospesi. 7. Gli accordi regionali definiscono le modalita' e l'entita' dei compensi da corrispondere ai pediatri che garantiscano le prestazioni indispensabili.
Accordo medici pediatri-art.16
ART.16 - Durata dell'accordo 1. Il presente Accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 2000. ((...))
Accordo medici pediatri-art.17
ART. 17 - Rapporto ottimale 1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'[art. 19, comma 2, della legge n.833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art19-com2), cosi come anche previsto dall'art. 8, comma 1, D.l.vo 229/99, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria. 2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria pediatrica e' organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'[art. 25 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25). 3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altre determinazioni regionali, possono articolare gli ambiti di scelta per distretti, comuni o gruppi di comuni. 4. Ciascuna Azienda, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria. 5. In ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte su tutto il territorio comunale. 7. Per ciascun comune o altro ambito, definito ai sensi del comma 3, deve essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di eta' compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell'ambito. Le Regioni possono definire, nell'ambito degli accordi regionali da stipularsi entro 60 giorni dalla data di prima convocazione delle OOSS., una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all'assistenza pediatrica e la libera scelta dell'assistito nell'elenco dei pediatri, prevedendo l'inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio. 8. Qualora l'Accordo di cui al comma precedente non venga raggiunto entro il suddetto termine, per obiettive difficolta', le Regioni provvedono a disciplinare l'inserimento comunque graduale di nuovi pediatri convenzionati previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale. 9. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato C. 10. Fatte salve diverse determinazioni regionali da assumersi previo Accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in tutti i comuni dell'ambito di scelta e nelle zone con almeno 300 assistiti di eta' compresa tra 0 e 6 anni dichiarate carenti di assistenza deve esser comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del pediatra neo-inserito. (( 11. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvo il rispetto del massimale e il diritto di scelta degli assistiti. 12. Ai fini della determinazione dei pediatri iscrivibili nell'elenco, l'Azienda scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell'ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra in altro ambito territoriale nell'Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta. 13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 14. Nell'ambito degli accordi regionali stipulati con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalita' di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri gia' inseriti e della effettiva capacita' ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale. ))
Accordo medici pediatri-art.18
ART. 18 - Copertura delle zone carenti di assistenza primaria 1. Nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di pediatri convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente dalle singole Aziende sentito il Comitato ex art. 11, sulla base del criteri di cui al precedente articolo. 2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda indica il comune o la zona in cui deve essere assicurato un congruo orario di assistenza. 3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti: a) i pediatri che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera scelta della regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli gia' inseriti in un elenco di pediatria di altra regione, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attivita' di continuita' assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unita' piu' vicina. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento una sola volta nel corso dell'anno solare. b) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso. 4. I pediatri interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti. 5. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i pediatri di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art.2; - attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e' che tale reiquisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico; - attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la scadenza di cui al precedente comma 4, salvo accordi regionali; - nelle graduatorie per l'assegnazione delle zone carenti dovra' essere indicato, oltre al punteggio raggiunto dal singolo medico, anche la zona carente per la quale era stata inoltrata la domanda di assegnazione. 6. Le Regioni o i soggetti da questa individuati, mediante raccomandata AR, telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo, interpellano prioritariamente i pediatri di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati per l'assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b), dello stesso comma 3 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui del comma 5. 7. La regione puo' adottare, sentito il Comitato ex art. 12, procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 8. E' cancellato dalla graduatoria regionale il pediatra che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 19, comma 1. 9. Il pediatra che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della procedura di trasferimento, accetta l'incarico ai sensi dell'art.19, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito, territoriale di provenienza. Le Regioni possono adottare procedure tese ad evitare disagi ai cittadini assistiti dal medico trasferito. 10. I titoli ed i requisiti di cui ai precedenti commi, per la partecipazione al conferimento delle zone carenti, devono essere posseduti all'atto della dovuta pubblicazione delle zone carenti stesse, cosi' come previsto dal comma 5. 11. La Regione o soggetto incaricato che attribuisce l'incarico ai sensi del comma 3, lett. a) ad un pediatra proveniente da altra Regione, comunica alla Regione di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico ai fini di quanto previsto dal successivo comma 12; 12. Il pediatra che avendo concorso all'assegnazione di un ambito territoriale carente avvalendosi della facolta' di cui al comma 3, lett. a), accetta l'incarico, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
Accordo medici pediatri-art.19
ART. 19 - Instaurazione del rapporto convenzionale 1. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalita' per l'accettazione dell'incarico, invia gli atti relativi all'Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui all'art. 20, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento che costituisce termine da cui decorrono gli effetti giuridici di cui al successivo comma 2. Il pediatra interpellato deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni. 2. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1), il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, deve: - aprire nell'ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 2, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 20 e darne comunicazione alla Azienda, - fatta salva diversa determinazione regionale, richiedere il trasferimento della residenza o del domicilio nell'ambito assegnatogli, se risiede in altro Comune; - iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui gravita l'ambito carente assegnatogli, se e' iscritto in altra provincia. In tal caso e' sufficiente documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza. 3. Fatta salva diversa determinazione regionale, nel corso del rapporto convenzionale il medico puo' essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguita', previo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 11 del presente Accordo e purche' tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza. 4. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di ulteriori 60 giorni. 5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art. 20 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 6. L' incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine dei 15 giorni di cui al comma 5, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E'fatta comunque salva la facolta' delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneita' dello studio. 7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. 8. Al fine di favorire l'inserimento di pediatri nelle localita' carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, la Azienda puo', su richiesta del medico, consentire l'utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. 9. Al medico e' fatto divieto di esercitare l'attivita' convenzionata ai sensi del presente Accordo in studi professionali collocati fuori dall'ambito territoriale di inserimento, escluso il caso di cui all'art. 17, comma 10. 10. Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalita' di cui al precedente comma 5.
Accordo medici pediatri-art.20
ART. 20 Requisiti e, apertura degli studi medici Lo studio del pediatra di famiglia e' considerato presidio del SSN e concorre, quale bene strumentale e professionale del pediatra al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attivita' assistenziale convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico deve avere la disponibilita' di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. Lo studio del pediatra di famiglia e' uno studio professionale privato che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi: ((...)) 2. Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della pediatria, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate e deve comunque essere in regola con le norme nazionali e regionali in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro fatte salve le autorizzazioni gia' concesse. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione. 4. Se lo studio e' ubicato presso strutture adibite ad attivita' sanitarie accreditate o non mediche, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi, salvo quanto previsto in materia di continuita' assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. 6. Il suddetto orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni al rapporto sopra indicato devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate alla Azienda. 7. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 8. La chiusura di un ambulatorio gia' operante nell'ambito puo' avvenire solo previa autorizzazione dell'Azienda. 9. L'apertura di un eventuale secondo studio in un comune diverso da quello di iscrizione, purche' nello stesso ambito territoriale di scelta, puo' essere autorizzato dalla Azienda, sentito il parere del Comitato ex art. 11, solo in presenza di obiettive ed effettive esigenze assistenziali e nel rispetto del comma 5 del presente articolo per quanto riguarda l'apertura del primo studio. L'Azienda deve dare risposta all'eventuale richiesta entro 60 giorni. Trascorso tale termine senza che l'ASL motivi l'eventuale parere negativo, la richiesta si intende accettata. ((2))
Accordo medici pediatri-art.21
ART. 21 - Sostituzioni 1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni consecutivi. 2. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede a trasferire al collega le competenze dovute sulla base dei parametri di cui all'allegato F; dal 31^ giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purche' abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati di cui all'art. 2 del presente Accordo. 3. Oltre il 30^ giorno consecutivo di sostituzione il sostituto e' pagato in funzione della sua fascia di anzianita' di specializzazione. 4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata da medico pediatra, sia svolta da un medico sprovvisto di specializzazione, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale. 5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all'art. 2, e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. 6. Non e' consentito al sostituto durante la sostituzione acquisire scelte del medico sostituito. 7. Tranne che per i motivi di cui all'art. 5, comma 1, 2 e 3 del presente Accordo e per mandato parlamentare o equiparato, amministrativo, ordinistico, sindacate, per sostituzione superiore a sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 11 si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione, purche' abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati. 9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia, variazione che in ogni caso, non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa. 10. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali. 11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l'Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico deceduto avesse gia' nominato un suo sostituto, lo stesso puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto fino all'eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo non superiore ai sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Accordo medici pediatri-art.22
ART.22 - Incarichi provvisori 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri in grado di acquisire le scelte disponibili, la Azienda puo' conferire ad un medico iscritto nella graduatoria regionale vigente, con priorita' ai residenti nell'ambito della Azienda USL, un incarico temporaneo, fino ad un massimo di 180 gg. Tale incarico cessa nel momento in cui viene individuato, il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi della sua fascia di anzianita'. 2. Al pediatra incaricato possono essere attribuite nuove scelte di minori, limitatamente alla durata dell'incarico.
Accordo medici pediatri-art.23
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