DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 272

Type DPR
Publication 2000-07-28
Ultimo aggiornamento 2004-04-29
State In force
Source Normattiva
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ART. 23 - Massimale di scelte e sue limitazioni 1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. Tale limite puo' essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 7 e 9, comunque in misura non superiore a 880 unita'. 2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'[art. 9 della legge n. 349/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;349~art9), conservano in deroga al massimale tale possibilita' personale nel limite massimo di 1000 scelte. La quota individuale di cui sopra viene meno nelle ipotesi in cui il pediatra, svolga attivita' compatibili. L'eventuale cessazione di tale attivita' non da' titolo al ripristino della quota individuale. 3. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale fino ad un valore minimo pari a 600 scelte. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all'Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l'inizio dell'autolimitazione. 4. I pediatri autolimitati che alla data di entrata in vigore del presente Accordo abbiano un massimale di scelte inferiore a 600 devono entro 90 gg., riportarlo al suddetto valore. Fatta salva diversa valutazione dell'Azienda, il massimale derivante da autolimitazione non e' modificabile prima di due anni dalla data di decorrenza dell'autolimitazione. 5. Lo svolgimento di altre attivita', anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 6. Ai pediatri che fruiscono della norma di cui all'[art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993;324~art1-com16), convertito nella [legge n. 423/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993;423), e' consentita la reiscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale, di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'[art. 4, comma 7, della legge n. 412/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;412~art4-com7)), alle condizioni e nei limiti previsti dalla organizzazione sanitaria, cosi' come disposto dal precedente articolo 17. 7. Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell'art. 27, e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale. 8. La scelta relativa agli appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia gia' in cura altro soggetto in eta' pediatrica puo' essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale. 9. Le scelte temporanee relative ad assistiti extra-comunitari possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale individuale. 10. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale puo' acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni. 11. Eventuali deroghe al massimale di cui al comma 1 potranno essere autorizzate, con riferimento a singoli pediatri in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dall'Azienda sentito il Comitato ex art. 11.

Accordo medici pediatri-art.24

ART. 24 - Scelta del pediatra 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia. 2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio Sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 3. L'Azienda, nei punti di scelta e revoca, per facilitare la scelta del medico da parte dei cittadini, espone un elenco nominativo dei pediatri che possono acquisire scelte indicando a fianco di ciascun nominativo: - ubicazione dell'ambulatorio con i relativi orari e la parte di orario destinato alle visite su appuntamento; - eventuale adesione alla pediatria di gruppo o a forme di associazionismo. 4. Il pediatra iscritto negli elenchi puo' acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'. 5. Le scelte riguardanti bambini di eta' fra 0 e 6 anni, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 18. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra. 6. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in eta' pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente le scelte possono essere attribuite a: a) pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalita' di cui al comma 7 anche oltre il massimale; b) nel caso di indisponibilita' dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale. 7. Le scelte di cui al comma 6 vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in eta' di esclusiva inseriti nell'elenco e al medico che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono. 8. Con l'inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno piu' attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale. 9. La Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11 e acquisita l'accettazione del medico di scelta, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita' la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 10. La scelta per i residenti ha validita' annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata. 11. Per i minori non residenti la scelta e' a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al pediatra dell'Azienda USL di provenienza del minore. La scelta e' espressamente rinnovabile.

Accordo medici pediatri-art.25

ART. 25 - Revoca e ricusazione della scelta 1. L'assistito che revoca la scelta ne da' comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. 2. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito, puo' in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita' ai sensi dell'[art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letb) e successive modificazioni tra cui assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16^ giorno successivo alla sua comunicazione. Non e' consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico in condizione di acquisire le scelte, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte dell'Azienda.

Accordo medici pediatri-art.26

ART.26 - Revoche di Ufficio 1. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda U.S.L. e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento fermo restando che gli effetti economici della revoca decorrono dalla data del decesso. 2. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende USL, che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio. In ambito regionale vengono definiti modi e tempi per la disciplina delle revoche d'ufficio nell'ambito della stessa azienda e tra aziende ((...)). 3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di pediatri diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza. 4. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di eta' e' comunicata in tempo utile, alla famiglia dell'assistito, che prima di tale data puo' richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per particolari situazioni valutate dall'Azienda, sentito il Comitato ex art. 11, su richiesta del genitore e cio' fino e non oltre il 16^ anno di eta'. Tali richieste sono soggette all'approvazione del pediatra interessato.

Accordo medici pediatri-art.27

ART. 27 - Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici 1. Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo, a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese. 2. Il rateo mensile e' frazionabile in ragione del numero dei giorni in cui e' composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra e da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco. 3. La cessazione per sopraggiunti limiti di eta' da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell'eta' prevista. 4. Per i nuovi nati ((che non abbiano ancora effettuato la prima scelta)) gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della prima prestazione erogata dal pediatra in regime convenzionale e da questi attestata mediante idonea dichiarazione da consegnare al competente ufficio al momento della effettuazione della prima scelta. In ogni caso la data della decorrenza degli effetti economici non puo' essere anteriore a 90 giorni antecedenti la scelta.

Accordo medici pediatri-art.28

ART. 28 - Elenchi nominativi e variazioni mensili 1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. 2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente. 3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.

Accordo medici pediatri-art.29

ART. 29 - Compiti del pediatra con compenso a quota fissa 1. I compiti del pediatra remunerati con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell'[art. 8 del decreto legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8) e successive modificazioni, sono rivolti alla tutela globale del bambino. 2. L'attivita' del pediatra di famiglia viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuita' assistenziale di cui all'art. 43, e comprende i seguenti compiti remunerati a quota fissa: a) la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita del bambino, con il supporto attivo delle unita' ospedaliere e distrettuali per una tempestiva scelta del pediatra, fatti salvi specifici progetti di dimissione precoce e/o protetta; b) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo, diagnostico e terapeutico di cui all'art. 31, ivi comprese le prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche; c) il consulto con lo specialista, di cui all'art. 32, in sede ambulatoriale o domiciliare; d) l'accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'art. 33, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalita' del pediatra di fiducia; e) le certificazioni ai fini della ammissione((e della riammissione)) agli asili nido e della riammissione alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori, e ai fini della tensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino; f) La tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuita' assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'eta' evolutiva e a quanto previsto dagli Accordi Regionali; g) La certificazione di stato di buona salute per lo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanita' del 28 febbraio 1983, art. 1 lettere a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di richiesta dell'autorita' scolastica competente (vedi all. H); h) Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero e di cure termali. 3. Sono inoltre compiti del pediatra di libera scelta: a) l'adesione alla sperimentazione della e'quipe territoriale di cui all'art 14 ter la cui partecipazione e' regolata dagli accordi regionali o aziendali; b) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del SSN nonche' del corretto uso del farmaco nell'ambito della quotidiana attivita' assistenziale, fatta salva la partecipazione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti delle famiglie dei minori anche attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare l'osservanza del comportamento e degli stili di vita con particolare riferimento all'educazione alimentare e all'attivita' motoria; c) osservanza e rilevazioni di reazioni indesiderate post-vaccinali; d) gli standard minimi di studio previsti dal presente Accordo; e) un bilancio di salute entro l'eta' di esclusiva; f) l'adesione ai programmi di attivita' e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e aziendale con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali accordi prevedono le modalita' di attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.

Accordo medici pediatri-art.30

ART. 30 - Compiti del pediatra con compenso a quota variabile 1. Il pediatra, in attuazione all'art. 8 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l'eta' evolutiva, svolge - oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente - compiti anch'essi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni ed attivita' rese e regolamentate a livello regionale. I compiti di cui al presente articolo sono: a) assistenza al bambino con patologia cronica da realizzarsi in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale, secondo l'allegato E, e da effettuarsi sulla base di concordati programmi di assistenza, al domicilio del bambino; b) l'eventuale esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate con le modalita' previste dall'allegato B; c) assistenza programmata al domicilio dell'assistito (all. E); d) assistenza programmata nelle strutture residenziali e nelle collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 48; e) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B; f) assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 48 (vedasi anche l'allegato G); g) visite occasionali secondo l'art. 39; h) collaborazione informatica di cui all'art. 41, comma 4; i) potenziamento dello studio con personale dipendente di cui all'art. 41, comma 6; j) l'esecuzione di eventuali screening, sulla base di programmi regionali e aziendali; k) partecipazione alle forme associative secondo la programmazione regionale.

Accordo medici pediatri-art.31

ART. 31 - Visite ambulatoriali e domiciliari 1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio del paziente. 2. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilita' dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 3. L'attivita' ambulatoriale, da garantirsi comunque nell'arco dei cinque giorni settimanali, salvo i casi d'urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione. 4. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili. 5. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma esegue le visite richieste entro le ore 10.00 dello stesso giorno. 6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino. 7, La richiesta di prestazione urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.

Accordo medici pediatri-art.32

ART. 32 - Consulto con lo specialista 1 . Il consulto puo' essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso le strutture pubbliche o private accreditate presenti nell'ambito territoriale della Azienda del paziente. 3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda puo' essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente. 4. Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della strutture pubbliche o private accreditate.

Accordo medici pediatri-art.33

ART. 33 - Accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero 1. I Direttori sanitari delle strutture pubbliche o private adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare l'accesso del pediatra di famiglia ai luoghi di cura della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente e il rapporto di collaborazione tra i pediatri del luogo di cura ed gli specialisti pediatri convenzionati. In particolare il Direttore sanitario deve garantire che il pediatra di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonche' i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare. 2. In ogni caso il pediatra di famiglia nell'interesse del proprio paziente puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti i presidi pubblici o privati accreditati anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

Accordo medici pediatri-art.34

ART. 34 - Prescrizione farmaceutica e modulario 1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto di quanto previsto dall'[art. 8 comma 10, della legge 24.12.93 n. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art8-com10) e dalla successiva normativa concernente i medicinali erogabili con oneri a carico del SSN. 2. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 3. Le parti firmatarie del presente Accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e procedure idonee a snellire gli adempimenti del pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati. Le sperimentazioni potranno riguardare anche la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia. 4. Sulla ricetta di cui al [decreto ministeriale n. 350/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988;350) il pediatra annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalita' di annotazione del diritto o meno all'esenzione e di quant'altro necessario legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati sono definite con accordi regionali. 5. Il diritto all'esenzione del ticket e' regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione e' attestata dalla Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del pediatra alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento e' disposto dalla Azienda secondo proprie modalita' organizzative.

Accordo medici pediatri-art.35

ART. 35 - Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali 1. Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. 2. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Esso puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 32. 3. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso. 4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al pediatra curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi controlli specialistici. 5. Le Regioni possono definire modalita' organizzative che consentano allo specialista, qualora questi ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, di formulare direttamente le relative richieste. 6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche o private accreditate, senza la richiesta del pediatra curante, alle seguenti attivita': odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche. 7. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale. 8. Il modulario di cui all'art. 34 e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e' consentita nei limiti di legge la multi proposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante. 9. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti le Regioni emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista dipendente o convenzionato di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonche' della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al pediatra di base. 10. Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei livelli di spesa programmati.

Accordo medici pediatri-art.36

ART. 36 - Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della azienda usl 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza pediatrica di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione. 3. Eventuali divergenze interpretative vengono rimesse al Comitato di cui all'art. 11.

Accordo medici pediatri-art.37

ART. 37 - Interventi socio-assistenziali 1. Il pediatra di fiducia, sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito, del contesto familiare, delle condizioni sociali ed economiche, segnata, ove lo ritenga necessario, ai servizi sociali dell'Azienda l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Accordo medici pediatri-art.38

ART. 38 - Collegamento con i servizi di continuita' assistenziale 1. Il Pediatra di famiglia, secondo scienza e coscienza, valuta l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuita' assistenziale.

Accordo medici pediatri-art.39

ART. 39 - Visite occasionali 1. I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti. Tuttavia, salvo quanto previsto per la continuita' assistenziale e per l'assistenza nelle localita' turistiche, prestano la propria opera in favore dei soggetti in eta' pediatrica che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra. Il pediatra e' tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell'assistito. 2. le visite di cui al comma 1 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive: - visita ambulatoriale L.50.000 - visita domiciliare L.70.000 3. Al pediatra convenzionato, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni indicando gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata. 4. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle Aziende.

Accordo medici pediatri-art.40

ART. 40 - Libera professione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori delle modalita' e dei compiti previsti dal presente Accordo nonche' dagli accordi regionali ed aziendali relativi all'ambito di iscrizione del pediatra, al pediatra iscritto negli elenchi e' consentito svolgere attivita' di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei pediatri eventualmente operanti nella medesima forma associativa, purche' questo non comporti pregiudizio o interferenze con l'attivita' convenzionata. 2. Si definisce "attivita' libero professionale occasionale" quella esercitata occasionalmente in favore del cittadino e su richiesta dello stesso. 3. Si definisce "attivita' libero professionale strutturata" quella erogata in forma organizzata, coordinata e continuata che comporta un impegno orario settimanale definito e costante. 4. Il pediatra che eserciti libera professione strutturata e' tenuto a comunicare entro 30 gg. dal suo avvio le modalita' di esercizio dell'attivita' libero professionale, gli orari relativi, l'ubicazione dello studio e quanto altro necessario a consentire la verifica da parte della A.S.L.. 5. Il pediatra e' tenuto a comunicare eventuali variazioni di esercizio dell'attivita'. 6. Il pediatra convenzionato e' tenuto a informare preliminarmente il legale rappresentante dell'assistito della possibilita' di fruire di prestazioni analoghe a carico del SSN presso le strutture pubbliche e/o private accreditate. 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione nei confronti dei propri assistiti per le categorie di seguito specificate: a) prestazioni non comprese nel presente Accordo o negli accordi regionali o aziendali, relativi all'ambito regionale o aziendale di iscrizione del pediatra; b) prestazioni richieste e prestate nelle fasce notturne, prefestive e festive. 8. L'attivita' specialistica non pediatrica eventualmente svolta dal pediatra nei confronti dei propri assistiti non puo' essere considerata libera professione se inquadrabile nelle normali visite ambulatoriali anche se mirata a particolari organi od apparati. 9. Ai pediatri che non esercitano attivita' libero professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti e' riconosciuto il diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivanti previsti dal presente Accordo.

Accordo medici pediatri-art.41

ART. 41 Trattamento economico 1. Premesso che il "Programma delle attivita' territoriali" comprende, come previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche, anche l'erogazione della pediatria di libera scelta e specifica le prestazioni ed attivita' di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei pediatri convenzionati, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in: a) quota fissa capitaria, per quanto stabilito all'art. 29; b) quota variabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale, regionale e aziendale; c) quota variabile in considerazione dei compensi funzionali alla realizzazione della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale stabiliti: - dal presente Accordo: prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "B", all'assistenza programmata di cui all'allegato "E"; - dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettivita', "Progetto salute infanzia" di cui all'allegato "L" e ulteriori attivita' o prestazioni richieste dalle Aziende. 2. Le Regioni, mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono concordare, nell'ambito della quota variabile di cui alle lettere b) e c) e con le procedure di cui al Capo II, livelli assistenziali aggiuntivi, programmi e progetti avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali, ivi comprese le forme associative. A) QUOTA FISSA CAPITARIA Ai pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di libera scelta che svolgono compiti di assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistibile in carico, un compenso forfettario annuo come dalla seguente tabella: A1) QUOTA FISSA PER I PRIMI 250 ASSISTITI

ANZIANITA' DI SPECIALIZZAZIONE DEL PEDIATRA 1-1-1999 1-1-2000

DA 0 A 2 ANNI 156.476 158.668

OLTRE 2 FINO A 9 ANNI 163.998 166.294

OLTRE 9 FINO A 16 ANNI 171.518 173.919

OLTRE 16 FINO A 23 ANNI 179.031 181.538

OLTRE 23 ANNI 186.543 189.155

QUOTA FISSA PER I SUCCESSIVI (DAI 251° ASSISTITO)

ANZIANITA' DI SPECIALIZZAZIONE DEL PEDIATRA

1.1.99 1.1.2000

DA 0 A 2 ANNI 121.839 123.545

OLTRE 2 FINO A 9 ANNI 129.364 131.176

OLTRE 9 FINO A ANNI 16 136.885 138.801

OLTRE 16 FINO A 23 ANNI 144.396 146.418

OLTRE 23 ANNI 151.909 154.036

A2 - COMPENSO AGGIUNTIVO Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di base sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al la lettera F) dell'art. 29 D.P.R 315/90. Il compenso, nella misura corrisposta al 31.12.1997, e' incrementato dall'1.1.99 del 2,3% e dall'1.1.2000 del 1,4%, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base dell'importo rivalutato con la percentuale precedente. Nulla e' dovuto a titolo di compenso aggiuntivo oltre il massimale individuale. A3 - QUOTE EX RT. 29, COMMA 3 Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria e' corrisposta con decorrenza 1.1.2000: a) una ulteriore quota capitaria annuale di Lire 8.000 per assistito per gli obblighi e lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 29, comma 3 lettere da a) a e); b) una ulteriore quota capitaria annuale di Lire 4.000 per assistito per la partecipazione ai programmi di qui all'art. 29, comma 3, lettera f); 3. Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole, Dalla data di pubblicazione del presente Accordo, per lo svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta al 15% dei pediatri un compenso accessorio mensile di Lire 1.000.000. 4. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo ai pediatri, nella misura massima del 40% a livello regionale, che assicurano nel proprio studio mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche e' corrisposta un'indennita' forfetaria mensile di lire 150.000. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualita' dell'assistenza. 5. A decorrere dallo 01.01.1999 e fino al 31.12.1999 la indennita' di collaborazione informatica corrisposta ai sensi del D.P.R. n. 613/96, e' di lire. 102.300 mensili. A decorrere dallo 01.01.2000 e fino alla data di pubblicazione del presente Accordo, e' di lire 103.750. 6. Ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 10% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da societa', cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta, con decorrenza 01.01.2000, un'indennita' annua nella misura di lire 10.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. Per il periodo dallo 01.01.1999 al 31.12.1999 sull'indennita' gia' percepita ai sensi dell'art. 43 comma 3, lettera L) del D.P.R 21.10.96, n. 613 e' corrisposto un importo annuale di Lire 103 per assistito. 7. ((Per lo svolgimento dell'attivita' di pediatria di gruppo per i pediatri che gia' percepivano le quote capitarie per la pediatria di gruppo come previsto dal DPR 613/96 per il periodo 1.1.99 - 31.12.99 e per il periodo 1.1.2000 fino alla data di approvazione degli accordi regionali si corrispondono: DALL'1.1.99 AL 31.12.99: PER I PRIMI 250 ASSISTITI | DA 0 A 2 ANNI | 163.906 | | --- | --- | | DA 2 A 9 ANNI | 171.777 | | DA 9 A 16 ANNI | 179.646 | | DA 16 A 23 ANNI | 187.509 | | OLTRE 23 ANNI | 195.370 | PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI | DA 0 A 2 ANNI | 128.324 | | --- | --- | | DA 2 A 9 ANNI | 136.196 | | DA 9 A 16 ANNI | 144.065 | | DA 16 A 23 ANNI | 151.928 | | OLTRE 23 ANNI | 159.789 | DALL' 1.1.2000 ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI REGIONALI PER I PRIMI 250 ASSISTITI PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI | DA 0 A 2 ANNI | 166.201 | | --- | --- | | DA 2 A 9 ANNI | 174.183 | | DA 9 A 16 ANNI | 182.162 | | DA 16 A 23 ANNI | 190.135 | | OLTRE 23 ANNI | 198.106 | PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI | DA 0 A 2 ANNI | 130.121 | | --- | --- | | DA 2 A 9 ANNI | 138.103 | | DA 9 A 16 ANNI | 146.082 | | DA 16 A 23 ANNI | 154.055 | | OLTRE 23 ANNI | 162.026 | )) A decorrere dall'1.1.2000, ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 30% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che svolgono la propria attivita' sotto forma di pediatria in associazione ai sensi dell'art. 53, del presente Accordo e' corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Lire 6.000. 8. ((I medesimi accordi regionali determinano le tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo e le percentuali massime degli assistiti in ambito regionale da riservare ai pediatri per lo svolgimento dell'attivita' di pediatria di gruppo.)) 9. Ferma restando l'entita' complessiva del finanziamento regionale, relativa ai compensi di cui ai commi 3, 4, 6, 7 ((...)), le Regioni possono, sulla base di specifiche esigenze locali, modificare gli importi e/o le percentuali previste dai commi gia' citati, previo intesa con le Organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 10. 10. I compensi di cui alla lettera A) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 4 e 6 sono versati annualmente. 11. Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianita' di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volte all'anno il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Accordo medici pediatri-art.42

ART. 42 - Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia 1. Per i pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2o comma del punto 6 dell'[art. 9 della legge 29 giugno 77, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art9), pari al 13% su tutti i compensi previsti dal presente Accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali, di cui l'8,125 % a carico dell'Azienda e il 4,875% a carico del medico. 2. I contributi devono essere versati dall'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei pediatri a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. 3. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo ((0,30%)) dei compensi relativi ai punti(( A1) e A2) ))del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse adenze del contributo revidenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell' Accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. ((4. La decorrenza da attribuire alla nuove percentuali relative all' EMPAM e relative all' assicurazione e' la data di entrata in vigore dell'accordo collettivo nazionale di cui al [D.P.R. 272/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;272).))

Accordo medici pediatri-art.43

ART. 43 - Continuita'' assistenziale Al fine di garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'[art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8) e successive modifiche, si stabilisce che la continuita' assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dal Capo III dell'Accordo Nazionale per la medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri. 2) Gli accordi regionali possono prevedere, d'intesa con le OO.SS. dell'area pediatrica, la partecipazione dei pediatri convenzionati disponibili e, inclusi nella graduatoria regionale nelle attivita' di continuita' assistenziale e di assistenza ai turisti. 3) Al fine di assicurare il completamento e l'integrazione dell'assistenza primaria pediatrica, la continuita' assistenziale puo' essere garantita da appositi servizi nel cui ambito possono partecipare su base volontaria e con accordi da definire a livello regionale e/o aziendale anche pediatri di libera scelta convenzionati e pediatri inclusi nella graduatoria regionale pediatrica. Forme di continuita' assistenziale possono comunque essere concordate a livello regionale e/o aziendale ed effettuate da gruppi od associazioni di pediatri convenzionati.

Accordo medici pediatri-art.44

ART. 44 - Assistenza a bambini con patologia cronica 1. L'assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti modalita': - assistenza domiciliare integrata (vedi allegato E) - assistenza domiciliare programmata (vedi allegato E) - assistenza ambulatoriale programmata ai sensi dell'art. 49 (vedi allegato E bis) 2. Le Aziende USL dalla data di pubblicazione del presente Accordo destinano agli istituti indicati al comma 1 del presente articolo, una somma non superiore al 20% delle retribuzioni mensili di tutti i pediatri convenzionati,

Accordo medici pediatri-art.45

ART. 45 - Attivita'' territoriali programmate 1. Per lo svolgimento di attivita' normalmente di prevenzione e profilassi a livello di comunita', indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'Azienda puo' attribuire ulteriori attivita' a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della Azienda medesima ed espressamente rinnovabili. 2. Il servizio puo' essere attivato, su richiesta del coordinatore del distretto anche per servizi di coordinamento di progetti distrettuali per la pediatria di libera scelta, coordinamento di studi epidemiologici, collaborazione per le attivita' limitate al settore delle attivita' pediatriche, direzione di dipartimenti materno infantili. L'attivita' puo' essere affidata a tutti i pediatri iscritti negli elenchi che ne facciano richiesta.

Accordo medici pediatri-art.46

ART. 46 - Assegnazione delle attivita'' territoriali programmate e compensi 1. L'Azienda interpella il pediatra secondo l'ordine di priorita' indicato all'art. 45 comma 2 indicando il tipo e la data di inizio della attivita', l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attivita', mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, di cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia. 2. Il pediatra interpellato e' invitato contestualmente a presentarsi entro 6 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito e' considerata come rinuncia. 3. In caso di impossibilita' del pediatra a prestare temporaneamente la propria attivita', fino ad un massimo di 30 giorni, l'Azienda provvede alla sostituzione. In caso di assenza superiore ai 30 giorni l'Azienda provvede ad assegnare ad altro pediatra disponibile l'attivita' in questione. 4. Le prestazioni ed attivita' sono effettuate secondo modalita' organizzative aziendali e compensi, definiti dalle Regioni sentiti i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attivita'. Sui compensi sono applicati i contributi Enpam.

Accordo medici pediatri-art.47

ART. 47 - Rapporti con i responsabili del distretto 1. Il pediatra per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 46, osserva le direttive organizzative emanate dal Direttore del distretto ed e' tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attivita'.

Accordo medici pediatri-art.48

ART. 48 - Aree negoziali di livello regionale 1. Gli accordi regionali, di cui all'[art. 8, lett. d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8-letd) ed [f), del decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8-letf), e successive modifiche ed integrazioni, definiscono le attivita' svolte dai medici pediatri convenzionati per l'attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali come previsto all'art. 30 del presente Accordo. 2. Le trattative degli accordi regionali devono iniziare entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente Accordo sulla G.U.

Accordo medici pediatri-art.49

ART. 49 - Prestazioni e attivit aggiuntive 1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 30, gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive e attivita' anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, e con modalita' che possano consentire l'integrazione funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, per: a) - interventi sanitari relativi all'eta' pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettivita'; b) - assistenza al bambino con patologia cronica da realizzarsi, secondo l'allegato E bis, e da effettuarsi sulla base di programmi di assistenza concordati, all'ambulatorio o al domicilio del bambino; c) - il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro sensoriali e psichici ed all'individuazione precoce di problematiche, anche socio sanitarie, mediante almeno cinque bilanci di salute, oltre al primo di cui all'art. 29, da effettuarsi di norma entro il sesto anno di vita del bambino (vedi allegato L), gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi di prevenzione e promozione della salute previsti a livello nazionale, regionale e aziendale nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'eta' evolutiva, e le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; d) - la compilazione di un libretto sanitario pediatrico individuale tenuto dai rappresentanti legali dall'assistito e da predisporsi secondo accordi regionali; e) - processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attivita' del pediatra di base e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.); f) - assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative; g) - sperimentazione di iniziative di telemedicina; h) - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dall'art. 29 e 30; i) - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui all'allegato B); l) - l'organizzazione della pediatria in rete. 2, Gli accordi regionali possono, inoltre, prevedere lo svolgimento delle seguenti attivita': a - partecipazione a procedure di verifica della qualita' che, oltre a promuovere la qualita' delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di per review e applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni; b - svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello regionale; c - attivazione di un sistema informativo integrato tra pediatri di base, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa; d - fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini statistici-epidemiologici, di valutazione della qualita' delle prestazioni e dei relativi costi. 3, Gli Accordi regionali previsti dall'art. 48 possono disciplinare le modalita' di partecipazione dei pediatri convenzionati alle attivita' di continuita' assistenziale secondo quanto previsto all'art. 8 lett. e) del D.lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Accordo medici pediatri-art.50

ART. 50 - Programmi di attivita' e livelli di spesa programmati 1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'[art. 13, lett. f), del d.leg.vo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art13-letf), e successive modifiche ed integrazioni la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende sanitarie locali e pediatri di base per il rispetto dei livelli di spesa programmati. 2. Sulla base di parametri di spesa per soggetto assistito calcolati mediante medie ponderate per ambiti territoriali definiti, riferiti a determinare componenti della spesa stessa e concordati tra Regione ed i sindacati maggiormente rappresentativi, vengono fissati i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati in ciascun ambito territoriale, ai quali fare riferimento per la valutazione dell'attivita' prescrittiva del pediatra di famiglia. 3. In conformita' all'[art 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letf) e successive modificazioni, le Aziende, sulla base di indirizzi nazionali e regionali, individuano obiettivi all'interno dei programmi di attivita' e definiscono i conseguenti livelli programmati di spesa con i pediatri di libera scelta. Il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati e' correlato alla corresponsione di una quota variabile del compenso stabilito a livello regionale o aziendale in relazione al grado di coinvolgimento diretto dei pediatri di libera scelta. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei pediatri di libera scelta sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, facenti parte di un dettagliato progetto integrato che costituisce il supporto tecnico del livello di spesa programmato. I progetti a livello di spesa programmata devono comunque essere realizzati tenendo conto del contesto di riferimento sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilita' del consumo delle risorse. I progetti a livello di spesa programmata devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualita', al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all'interno dei gruppi dai diversi pediatri aderenti. 4. Sulla minore spesa indotta e' calcolata una ulteriore quota, determinata dall'Accordo regionale o aziendale destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende sentito il Comitato di Azienda di cui all'art. 11. 5. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di pediatri di budget virtuali o reali.

Accordo medici pediatri-art.51

ART. 51 - Forme associative 1. Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e pediatra di famiglia i pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di famiglia possono concordare e realizzare forme di lavoro associativo, secondo le modalita', i principi e le tipologie indicate ai commi successivi e negli Accordi Regionali ed Aziendali. 2. Le forme associative oggetto del presente Accordo sono: a) la pediatria di gruppo; b) la pediatria in associazione; c) la pediatria in rete. 3. Le forme associative sono finalizzate ad erogare: a) prestazioni di tipo diagnostico, preventivo, terapeutico e di educazione sanitaria; b) assistenza riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; c) continuita' assistenziale, secondo quanto previsto dalle norme specifiche. 4. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali previsti dagli articoli 48 e 49. 5. All'interno della forma associativa puo' essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale con il Direttore del distretto e con la componente rappresentativa della pediatria di libera scelta nell'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali: oltre che di rappresentativa organizzativa nei confronti dell'azienda.

Accordo medici pediatri-art.52

ART. 52 Pediatria di gruppo La pediatria di gruppo si caratterizza per i seguenti requisiti, fatto salvo diverse determinazioni regionali: a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; b) l'Accordo, che costituisce la pediatria di gruppo e' liberamente concordato tra i pediatri partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici; c) i compensi relativi all'attivita' della pediatria di gruppo competono al medico dalla data di effettivo inizio dell'attivita' che si intende iniziata non prima della data di deposito presso l'Azienda dell'atto di cui al punto b) del presente articolo; d) del gruppo possono far parte soltanto pediatri che svolgono in modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato, nello stesso ambito di territoriale di scelta determinato dalla Regione: e) la sede della pediatria di gruppo e' unica; f) del gruppo fanno parte due o piu' pediatri di famiglia; g) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; h) ciascun partecipante al gruppo e' disponibile a svolgere la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri pediatri del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito; i) deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo; j) in ogni caso deve essere assicurata dai pediatri del gruppo l'assistenza nella sede unica per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata da almeno uno dei pediatri del gruppo la ricezione delle richieste di visite, anche mediante l'uso di idonei strumenti di ricezione. k) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui e' titolare; l) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico scelto dall'assistito, salvaguardando in ogni caso la possibilita' del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale; m) all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per sostituzioni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita', purche' dette sostituzioni non comportino disservizio nell'erogazione dell'assistenza; n) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo; o) devono essere previste riunioni periodiche fra i pediatri costituenti la forma associativa per la verifica degli obbiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell'attivita' associativa con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la formi associativa medesima abbia aderito.

Accordo medici pediatri-art.53

ART. 53 - Pediatria in associazione 1. La pediatria in associazione, fatta salva diversa disciplina regionale, deve prevedere i seguenti requisiti: - distribuzione territoriale degli studi; - l'associazione puo' essere composta da due o piu' pediatri o da due o piu' gruppi operanti nello stesso ambito e l'aggregazione comporti un evidente miglioramento delle prestazioni e rogate; - e' possibile l'associazione di uno o piu' pediatri con medici di medicina generale; - piu' associazioni possono coordinarsi per l'erogazione di prestazioni previste dall'ACN o da accordi locali. 2. Le Regioni disciplinano la partecipazione delle Associazioni alle attivita' assistenziale: - apertura coordinata degli studi per almeno 5 ore giornaliere distribuite tra mattino e pomeriggio, di cui uno aperto almeno fino alle ore 19; - disponibilita' a svolgere la propria attivita' ambulatoriale nei confronti degli assistiti dei pediatri associati per le prestazioni non differibili; - la condivisione e' implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a piu' alta prevalenza; - la realizzazione di momenti di revisione della qualita' delle attivita' e della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione e' per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione; - Le Regioni al fine di favorire la realizzazione di forme di maggior fruibilita' ed accessibilita' dei servizi e delle attivita' dei pediatri di famiglia da parte degli assistiti, possono prevedere l'attuazione di forme organizzative che, nell'ambito dell'associazione, individuino uno Studio nel quale i medici associati svolgono, a rotazione, attivita' concordate.

Accordo medici pediatri-art.54

ART. - 54 - Pediatria in rete 1. La pediatria in rete si caratterizza, fatte salve diverse determinazioni regionali, quale modulo complementare non sostitutivo rispetto alla pediatria di gruppo ed in associazione e ad esse collegato per consentire un livello superiore di comunicazione di dati ed informazioni sanitarie tra pediatri e tra questi ultimi e le strutture distrettuali e/o ospedaliere pubbliche e accreditate. 2. Sono previsti i seguenti requisiti: - distribuzione territoriale degli studi non vincolati a sede unica; - fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri pediatri della forma associativa medesima, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico; - gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico; - gli studi in rete sono collegati fra loro con sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l'associazione; - utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonche' per la realizzazione di momenti di revisione della qualita' e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla associazione; - chiusura pomeridiana di uno degli studi della rete non prima delle ore 19,00.

Accordo medici pediatri-art.55

ART. 55 - Contrattazione 1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10. 2. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei pediatri convenzionati e interessati dagli accordi. In alternativa puo' essere prevista l'adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi. 3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto: - il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate; - l'uso da parte dei pediatri convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito dalla Azienda sanitaria locale, direttamente o mediante rapporti con i terzi, o dai pediatri stessi; - appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di Accordo. 4. Gli accordi regionali prevedono, altresi': - la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita' distrettuali e i pediatri convenzionati in relazione al tipo di attivita'; - la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.

Accordo medici pediatri-art.56

ART. 56 - Compensi 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, gli accordi regionali possono prevedere ulteriori compensi corrisposti in rapporto al tipo di attivita' svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata. Nelle forme integrate di esercizio dell'attivita' professionale puo' essere prevista, la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.

Accordo medici pediatri-Norme Finali

NORMA FINALE N. 1 1. I pediatri che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e il possesso dei requisiti prescritti. NORMA FINALE N. 2 1. Qualora entro la scadenza stabilita non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'Accordo, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro novanta giorni dalla data della scadenza dell'Accordo, le variazioni economiche da apportare alla quota fissa a titolo di concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni.

Accordo medici pediatri-Norme Transitorie

NORMA TRANSITORIA N. 1 Sono fatti salvi ai fini economici i bilanci di salute e le Prestazioni aggiuntive di cui rispettivamente agli allegati "L" e "B" dell'A.C.N. di cui al DPR n. 613/96, eseguiti sino alla data di pubblicazione del presente Accordo, tenuto conto di diverse ed eventuali determinazioni regionali. NORMA TRANSITORIA N. 2 Premesso che l'art. 15-nonies, comma 3, del Decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalita' di attuazione per l'applicazione di quanto sancito al comma 1 dell'articolo medesimo, le parti convengono che il termine per l'entrata in vigore a regime del limite di eta' per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale, sara' individuato a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell'ENPAM e delle parti firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all'introduzione dei nuovi limiti di eta', secondo quanto stabilito dall'art. 15-nonies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni. 2. Fino all'entrata in vigore del limite di eta' di cui all'art. 6, comma 1), lettera a), continua ad applicarsi il limite di eta' previsto dall'art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 613/96. NORMA TRANSITORIA N. 3 Sono fatti salvi, per la durata prevista, gli effetti giuridici ed economici stabiliti dagli accordi regionali vigenti stipulati ai sensi del Capo IV del D.P.R. 613/96. NORMA TRANSITORIA N. 4 Il termine di tre anni di cui all'art. 6, comma 3, decorre dalla data di pubblicazione del presente Accordo. NORMA TRANSITORIA N. 5 I pediatri che, in virtu' dell'art. 21, comma 10 del D.P.R. 613/96 siano stati autorizzati a risiedere in un comune diverso da quello di iscrizione, mantengono tale autorizzazione. (( NORMA TRANSITORIA N. 6 Per l'anno di pubblicazione dell'accordo collettivo nazionale di cui al DPR 272 del 28.7.2000, per l'attribuzione degli incarichi di pediatra di libera scelta si utilizzano la graduatoria e i criteri di assegnazione di cui al DPR 613/96; per l'attribuzione degli incarichi relativi alla prima pubblicazione delle zone carenti dell'anno 2001, sara' utilizzata la graduatoria redatta ai sensi del DPR 613, con i criteri di assegnazione previsti dal DPR 272/2000. ))

Accordo medici pediatri-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti chiariscono che le dizioni Regioni, amministrazione regionale, giunta regionale assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'Accordo valgono ad individuare anche corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 Le parti dichiarano che affronteranno, unitamente agli altri soggetti interessati, in fase preliminare al rinnovo del presente Accordo, le tematiche introdotte dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che recepisce le indicazioni della "Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo" di New York del 20 novembre 1989.

Accordo medici pediatri-All. A)

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