DECRETO 29 novembre 2007, n. 255

Type Decreto
Publication 2007-11-29
Ultimo aggiornamento 2013-02-27
State In force
Source Normattiva
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--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 7 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO. Abilitazioni (articoli 67 e 68 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Requisiti di onorabilita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione di mercati finanziari regolamentati --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA D.lgs.n.58/1998 artt.61,66 D.M. n. 471/1998 D.M.n.219/1999, art.2 --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI Dati giudiziari. --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni: Societa' mercato titoli di Stato MTS S.p.A.. --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione alla Societa' mercato titoli di Stato -MTS S.p.A. ad operare sui mercati regolamentati, verifica l'insussistenza delle condizioni impeditive all'assunzione delle cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale da parte degli esponenti aziendali della stessa societa'. Tale verifica e' effettuata, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 471/1998. Il possesso dei requisiti di onorabilita' da parte dei predetti soggetti viene accertato attraverso l'esame della documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificato penale rilasciato dalle competenti autorita), inviata dalla societa' MTS spa. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 8

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n.8 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO. --------------------------------------------------------------------- Abilitazioni (artt. 67 e 68 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione dell'Albo dei soggetti gestori delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.lgs n.446/1997 - DM n. 289/2000 --------------------------------------------------------------------- TIPI Di DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Acquisizione della documentazione relativa alle richieste di iscrizione o al mantenimento dell'iscrizione nell'albo comprese le dichiarazioni societarie e personali di amministratori, soci, sindaci e procuratori. Utilizzazione dei dati per il completamento delle istruttorie per l'iscrizione e la permanenza nell'albo dei soggetti in argomento. Raccolta di informazioni dagli interessati dalla Guardia di finanza dalle Procure della Repubblica, oppure pel tramite delle forze di polizia ed enti istituzionali, circa il possesso delle qualita' morali e di condotta da parte dei soggetti citati. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 9

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 9 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Abilitazioni (art.67 e art. 68 comma 2, lettera g, del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Cancellazione delle societa' finanziarie e sospensione e cancellazione dei mediatori creditizi dagli elenchi di cui al decreto legislativo n. 385/1993 --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Legge n. 197/1991; - D.lgs n. 385/1993; - legge n. 108/1996, art. 16 --------------------------------------------------------------------- TIPI Di DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita' a) Guardia di Finanza (per la notifica alla societa' interessata) b) Ufficio Italiano Cambi (per l'aggiornamento degli elenchi di cui al decreto legislativo n. 385/1993) --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'Ufficio italiano cambi gestisce gli elenchi di cui al decreto legislativo n. 385/1993, che consentono l'esercizio dell'attivita' a societa' finanziarie e mediatori creditizi. Al Ministero dell'economia e delle finanze compete adottare i provvedimenti di cancellazione (per societa' finanziarie e mediatori creditizi) e di sospensione (per i mediatori creditizi) dai suddetti elenchi. La procedura si attiva su iniziativa dell'Ufficio italiano cambi e si conclude o con l'archiviazione o con l'adozione di un provvedimento di cancellazione o sospensione. La richiesta dell'Ufficio italiano cambi puo' contenere dati giudiziari che incidono sui requisiti di onorabilita' (di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 385/1993 e all'art. 16, comma 3, della legge 108/1996) richiesti per i titolari di partecipazioni e per gli esponenti aziendali. Il decreto di cancellazione o sospensione e' comunicato all'Ufficio italiano cambi (per l'aggiornamento degli elenchi dallo stesso tenuti) e notificato alla societa' interessata attraverso la Guardia di finanza. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 10

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 10 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO. Abilitazioni e benefici economici (art. 67 e art. 68 , comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Tenuta dell'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura (Attivita' connessa alla elargizione di contributi previsti dalla normativa in materia di usura) --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Legge n. 108/1996, art. 15; - decreti ministeriali 6.8.1996; - D.P.R. n. 315/1997; --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) Presso gliinteressati b) presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate. --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento inizia con la richiesta di iscrizione nell'elenco delle associazioni, fondazioni e confidi finalizzato alla prevenzione di fenomeni dell'usura, prodotta dai soggetti interessati. L'iscrizione da' titolo ad ottenere la concessione dei contributi contemplati dalla normativa per ottenere i quali occorre produrre annualmente un'istanza. Nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione come pure nella richiesta di contributi possono essere compresi dati giudiziari riferiti agli organi esponenziali (Presidente, amministratore ecc.) degli enti richiedenti perche', tra i requisiti richiesti sono compresi, tra gli altri, dei requisiti di onorabilita' (di cui all'art.2 dei decreti ministeriali 6.8.1996). La perdita di tali requisiti, accertata dagli organi giudiziari o dalla Guardia di finanza che comunicano tali circostanze al competente Ufficio del Dicastero, comporta la cancellazione dall'elenco. Il Dicastero effettua verifiche tramite la Guardia di finanza e presso l'Ufficio italiano cambi. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 11

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 11 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Benefici economici - Applicazione della disciplina in materia di modifica e revoca di benefici connessi all'invalidita' civile (art. 68, commi 1 e 2 lett. d) del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Verifica della sussistenza dei requisiti di invalidita' civile con conseguente modifica o revoca dei benefici economici --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA - Decreto-legge 30 maggio 1988 n. 173 e relativa legge di conversione (legge 26.7.1988, n. 291) - D.M. 20.7.1989, n.293 - Legge 8.8.1996, n.425 - Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 - Legge 23.12.1998 n. 448 - legge 24.11.2003 n. 326, art. 42 --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: - Raccolta presso gli interessati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita' a) Enti titolari della funzione concessoria o erogatoria dei benefici (INPS , Comuni, Regioni, Aziende sanitarie locali, Uffici territoriali del governo per la revoca o la sospensione dei benefici economici di invalidita' civile - art.9, comma 5, D.M. 293/89, art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998 e leggi regionali). b) Corte dei conti per accertamento responsabilita' per danno erariale (art.3, comma 10, del decreto-legge n. 173/1988 convertito in legge dalla L.291/1988 ). --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO La procedura viene attivata d'ufficio: in base a criteri predeterminati, stabiliti in un provvedimento amministrativo, vengono individuati i soggetti da sottoporre a visita medica di verifica (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, portatori di handicap e disabili) al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dei relativi benefici. I dati personali dei soggetti da sottoporre a visita sono tratti dalla banca dati dell'INPS contenente i dati anagrafici e quelli relativi ai benefici fruiti dagli invalidi. Tali dati confluiscono in uno specifico programma del Ministero dell'economia e delle finanze. Laddove indispensabile per l'attivita' di controllo, possono essere acquisiti dati rilevanti lo stato di salute dei soggetti sottoposti a verifica, presso i competenti ministeri ed enti (art.3, comma 1, del decreto ministeriale n. 293/1989 e specifiche norme di settore). Gli interessati sono sottoposti a visita presso le Commissioni mediche di verifica (organi sanitari locali del Ministero dell'economia e delle finanze) e, in questa sede, possono comunicare ulteriori notizie riguardanti lo stato di salute o produrre ulteriore documentazione. Le copie dei verbali di visita contenenti i dati anamnestici e le patologie riscontrate sono trasmesse, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, agli Enti titolari della funzione di concessione e di erogazione dei benefici (Aziende sanitarie locali., Comuni, Regioni, Uffici territoriali del governo, INPS), ai fini della sospensione o cessazione degli stessi nonche' alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' per danno erariale. I verbali originali sono conservati negli archivi del Ministero dell'economia e delle finanze. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 12

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 12 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Benefici economici (art. 68,comma 1 e comma 2 lett. d) e art. 86, lett. c) del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Commissioni mediche di verifica - Accertamento medico legale dei requisiti prescritti per l'accesso ai benefici connessi all'invalidita' civile nonche' a quelli assistenziali legati al riconoscimento dell'handicap e della disabilita' ai fini dell'inserimento lavorativo delle categorie protette --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Legge n. 291/1988 - Legge n. 295/1990 - D.M. n. 387/1991 - D.P.R. n. 698/1994 - legge 5.2.1992 n. 104 - legge 12.3.1999 n. 68 - DPCM 13.1.2000 --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso) --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni Aziende sanitarie locali per il proseguimento della procedura finalizzata alla concessione dei benefici di legge (Legge n. 295 del 1990, D.M. Tesoro n. 387 del 1991, D.P.R. n. 698 del 1994) --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO II procedimento di riconoscimento, su iniziativa di parte (per la concessione dei benefici di legge alle categorie soprannominate) si avvia presso la ASL; il giudizio della ASL viene trasmesso alla Commissione medica di verifica per il controllo di legge. Conclusasi la fase di controllo, il relativo esito viene comunicato alla ASL per l'ulteriore corso della procedura finalizzata alla concessione dei benefici economici (cui provvedono Regioni, Province, Comuni AA.SS.LL. o INPS) oppure per l'attribuzione di benefici assistenziali di altra natura. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 13

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 13 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Benefici economici (art. 68, comma 1 e 2, lett. f) del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Pagamento di somme: a) Assegni a favore di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti; b) Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Legge n. 302/1990 (vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti) - Legge n. 407/1998 (vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti) - Legge n. 206/2004 (vittime del terrorismo) - Legge n. 210/1992 (soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) --------------------------------------------------------------------- TIPI Di DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO La procedura prevede la comunicazione dei provvedimenti (che non contengono patologie) da parte delle Amministrazioni centrali competenti (Ministero dell'Interno e Ministero della giustizia, per vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti; Ministero della salute, per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) alle Direzioni provinciali dei servizi vari (organi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze) perche' queste ultime provvedano al pagamento delle relative provvidenze. Per quanto riguarda le provvidenze per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il Ministero dell'economia e delle finanze si limita al pagamento per i provvedimenti emessi fino al marzo 2001. Successivamente a tale data il pagamento e' effettuato dagli enti locali. 1 dati vengono elaborati in forma cartacea e informatizzata Il pagamento per le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti viene effettuato utilizzando il Service personale tesoro (un sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce il pagamento di stipendi, pensioni e assegni congeneri per dipendenti pubblici o di amministrazioni convenzionate). ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 14

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 14 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Benefici economici (art. 68, commi 1 e 2 lett.c) del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Corresponsione di pensioni di guerra dirette, indirette e di riversibilita' --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - legge n.648/1950 |- D.P.R. n. 834/1981 - legge n. 1240/1961 |- legge n. 656/1986 - legge n. 12/1962 |- D.P.R. n. 377/1999 - legge n. 313/1968 |- legge n. 236/2000 - D.P.R n. 915/1978 | --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni politiche - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse) --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: Raccolta presso gli interessati Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento e' stato affidato in sede decentrata alle Direzioni provinciali dei servizi vari (v. D.P.R. n. 377/1999). L'avvio dell'istruttoria e' su istanza di parte. A verifica delle dichiarazioni degli interessati, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti necessari per l'istruttoria ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e dell'art.71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I documenti contenenti dati sensibili sono acquisiti solo qualora indispensabili per l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici e per comprovare quanto dichiarato dall'interessato. Nel corso dell'istruttoria sono trattati dati rivelanti convinzioni politiche (l'essere stato partigiano o l'aver militato nella Repubblica sociale italiana). Gli accertamenti sanitari sono effettuati presso le Commissioni mediche di verifica eventualmente acquisendo il parere tecnico sanitario della Commissione medica superiore (organi del Ministero dell'economia e delle finanze), oppure effettuando accertamenti sanitari tramite i consolati, per i residenti all'estero. In seguito alla definizione della pratica, gli eventuali provvedimenti concessivi vengono trasmessi alle Ragionerie provinciali per la prescritta registrazione della spesa. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 15

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 15. --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Benefici economici (art. 68, commi 1 e 2 lett.c) del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Corresponsione di assegno sostitutivo dell'accompagnatore in favore dei grandi invalidi. --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni -legge n. 648/1950 |-legge n. 111/1984|- decreti del Ministro della | |difesa, di concerto con il -legge n. 1240/1961|-legge n. 656/1986|Ministro dell'economia e delle | |finanze e il Ministro del -legge n. 12/1962 |-D.P.R. n.377/1999|lavoro e delle politiche | |sociali, del 28 agosto 2003, 3 -legge n. 313/1968 |-legge n. 288/2002|settembre 2004 e 19 dicembre | |2005 -D.P.R n. 915/1978 |-legge n. 226/2004| | | -D.P,R.n. 834/1981 |-legge n. 44/2006 | --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse) --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: Raccolta presso gli interessati Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni all'ente pagatore del trattamento pensionistico (INPS e INPDAP) per comunicazione autorizzatorie di pagamento dell'assegno. --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Gli interessati alla procedura sono i pensionati che, quali invalidi di guerra o per servizio, avevano titolo ad un accompagnatore. La procedura comporta l'esame e la definizione delle istanze prodotte dagli interessati, con l'acquisizione (anche d'ufficio) del provvedimento concessivo della pensione privilegiata emesso dal Ministero della difesa, dall'INPDAP o dall'INPS, e la verifica dell'attribuzione di un accompagnatore militare o civile attraverso l'esame dei relativi elenchi riepilogativi, riferiti ai grandi invalidi, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e del Ministero della difesa. La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro autorizza, con apposita comunicazione, la Direzione provinciale dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze competente,l' INPS e l'iNPDAP a corrispondere al grande invalido, affetto dall'invalidita' gia' pensionata, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore specificando 1'hmporto mensile ed il relativo periodo. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 16

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 16 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Benefici economici (art. 68, commi 1 e 2, lettera c) del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Corresponsione di provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. e dei loro congiunti superstiti --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 2043/1963 | - Legge n. 656/1986 art. 10 - D.P.R. n. 915/1978 | - Legge n. 94/1994 - Legge n. 791/1980 | - D.P.R. n. 377/1999 --------------------------------------------------------------------- TIPI Di DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale ed etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose - Dati rivelanti convinzioni politiche - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse) --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: Raccolta presso gli interessati Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'istruttoria si avvia su istanza di parte (soggetti internati o deportati e loro congiunti). A verifica delle dichiarazioni degli interessati, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti necessari per l'istruttoria dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I documenti contenenti dati sensibili sono acquisiti solo qualora indispensabili per l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici e per comprovare quanto dichiarato dall'interessato. Tra i requisiti richiesti sono compresi l'avvenuta deportazione nonche', per i congiunti dei deportati, i requisiti sanitari. L'accertamento, in relazione a questi ultimi, avviene tramite le Commissioni mediche di verifica per l'accertamento dell'inabilita', eventualmente acquisendo i dati indispensabili contenuti nel parere tecnico sanitario della Commissione medica superiore (organi del Ministero dell'economia e delle finanze), oppure effettuando accertamenti sanitari tramite i consolati, per i residenti all'estero. La pratica, qualora venga accolta l'istanza, viene definita con un provvedimento amministrativo conforme alla delibera espressa in seduta dalla Commissione KZ, provvedimento che viene trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione della spesa ed alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione dell'assegno. In caso di reversibilita' il provvedimento adottato da una Direzione provinciale dei servizi vari e' inviato alla locale Ragioneria provinciale dello Stato. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 17

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 17 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Benefici economici - Applicazione della disciplina in materia di riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e razziali (art. 68, commi 1 e 2, lettera c del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Corresponsione di provvidenze a favore degli ex perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro congiunti superstiti --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni -Legge n. 96/1955 |-Legge n. 932/1980 -Legge n. 55/1958 |-Legge n. 140/1985 -Legge n. 261/1967 |-Legge n. 656/1986 -Legge n. 541/1971 |-D.P.R. n. 377/1999 -Legge n. 17/1978 |-Legge n. 388/2000 -D.P.R. n. 915/1978 | --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale - Dati rivelanti convinzioni religiose - Dati rivelanti convinzioni politiche - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse) --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: Raccolta presso gli interessati Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' infonnatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni all'INPS (trasmissione delibera Commissione Perseguitati Politici per l'accredito dei contributi figurativi - art. 2 L. n. 932/1980 e art. 9 L. n. 55/1958) --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'istruttoria si avvia su istanza di parte (perseguitato o loro congiunti). A verifica delle dichiarazioni l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti necessari per l'istruttoria ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I documenti contenenti dati sensibili sono acquisiti solo qualora indispensabili per l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici e per comprovare quanto dichiarato dall'interessato. Tra i requisiti richiesti sono compresi l'avvenuta persecuzione nonche', per i congiunti dei perseguitati, i requisiti sanitari. L'accertamento, in relazione a questi ultimi, avviene tramite le Commissioni mediche di verifica per l'accertamento dell'inabilita', eventualmente acquisendo i dati indispensabili contenuti nel parere tecnico sanitario della Commissione medica superiore (organi del Ministero dell'economia e delle finanze), oppure effettuando accertamenti sanitari tramite i consolati, per i residenti all'estero. La pratica viene definita con un provvedimento amministrativo conforme alla delibera espressa in seduta dalla Commissione Perseguitati Politici e Razziali, provvedimento che viene trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione della spesa ed alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione dell'assegno. In caso si reversibilita' il provvedimento adottato da una Direzione provinciale dei servizi vari e' inviato alla locale Ragioneria provinciale dello Stato. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 18

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 18 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Onorificenze (art.69 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Onorificenze "Al merito della Repubblica italiana" (attivita' istruttoria) --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 178/1951 (legge istitutiva) - D.P.R. n. 458/1952 (norme attuative) - D.P.R 31 ottobre 1952 (statuto) --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (per la prosecuzione dell'istruttoria) --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO II procedimento riguarda dipendenti, dipendenti collocati a riposo, militari della Guardia di finanza e persone benemerite nel campo di attivita' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il procedimento si attiva ad iniziativa d'ufficio. Sono ostativi alla concessione delle onorificenze le sanzioni disciplinari inflitte (nell'istruttoria non vengono in rilievo i motivi della sanzione). Nella fase conclusiva dell'istruttoria (legata al contingente numerico di proposte assegnato all'Amministrazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) vengono raccolti dati giudiziari attraverso gli Uffici territoriali di Governo. Tali dati vengono raccolti dalla Guardia di finanza per i militari ad essa appartenenti. Le proposte sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prive della documentazione acquisita (contenente i dati giudiziari) che viene inviata solo su espressa richiesta di quest'ultima. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 18 bis

(( --------------------------------------------------------------------- ALLEGATO N. 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n.18-bis --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Accertamento dei requisiti di onorabilita' (art. 69 del decreto legislativo n. 196/2003; art. 43, comma 2, del DPR 445/2000) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Verifica dei dati personali concernenti il requisito dell'onorabilita' ai fini dell'iscrizione in registri di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare nel Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio. --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea ed elettronica --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Acquisizione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilita' previsti dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione, o del mantenimento dell'iscrizione, nel Registro dei revisori legali (ovvero nel Registro del tirocinio) da parte di: - persone fisiche; - amministratori o componenti del consiglio di gestione delle societa' di revisione legale. Utilizzazione dei dati per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione e alla permanenza nel Registro dei soggetti in argomento. Raccolta delle informazioni dagli interessati o presso l'Autorita' giudiziaria in ordine al possesso dei requisiti di onorabilita' da parte dei soggetti sopra indicati, limitatamente ai dati contenuti nel regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 39/2010, e con le modalita' indicate nell'articolo 43, comma 2, del DPR 445/2000, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione. L'iscrizione nel Registro dei revisori comporta l'utilizzo del titolo di revisore legale e la possibilita' di esercitare incarichi di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati presso societa' o altre imprese, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010. La mancata sussistenza, ovvero la perdita, del requisito dell'onorabilita' comporta l'impossibilita' di iscriversi al Registro, ovvero la cancellazione dal Registro medesimo. In ordine ai dati personali concernenti i requisiti di onorabilita', il soggetto incaricato della tenuta del Registro puo' effettuare operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. --------------------------------------------------------------------- ))

Allegato 1-Scheda n. 19

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 19 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attivita' sanzionatorie e di tutela (art. 71, comma 1, lettera b del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' connesse alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Codice di procedura penale artt. 314, 315 (ingiusta restrizione della liberta' personale) e da 643 a 647 (errore giudiziario) --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento concerne i dati giudiziari di coloro che siano stati vittime di un'ingiusta restrizione della liberta' personale (detenzione o misure cautelari restrittive della liberta' personale) o di un errore giudiziario, che possono ottenere un provvedimento di condanna dello Stato al pagamento di una somma pecuniaria a titolo di riparazione ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. e degli artt. 643-647 c.p.p. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 20

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 20 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attivita' sanzionatorie (art. 71 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' sanzionatorie per infrazioni alle norme valutarie ed antiriciclaggio --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 148/1988; - Legge n.197/199l; - D.lgs n.56/2004; - D.M. un. 141,142, 143 del 3.2.2006; - Legge 24.11.1981 n. 689 - Cap. I --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento riguarda l'irrogazione di sanzioni amministrative (consistenti in sanzioni pecuniarie) sia in materia di infrazioni valutarie che di antiriciclaggio comminate con decreto del competente Ufficio generale del Ministero dell'economia e delle finanze, su parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Nel procedimento possono essere trattati dati giudiziari sia nella fase di raccolta delle segnalazioni (qualora l'infrazione sia stata rilevata in sede penale), pervenute dall' Autorita' giudiziaria, dall'Avvocatura dello Stato, dalla Guardia di finanza o dall'Ufficio italiano cambi, che nella fase dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio (durante l'accertamento dello stato patrimoniale del soggetto, effettuato dalla Guardia di finanza). ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 21

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 21 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attivita' sanzionatorie, art. 71 del decreto legislativo n. 196/2003 --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' sanzionatorie in materia di: 1. misure di congelamento di fondi e risorse economiche, in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e nei confronti di paesi terzi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; 2. embarghi (disposti da normativa nazionale di settore) --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni Legge n. 689/1981 D.P.R. n. 148/1988; Legge n. 143/1991; D.L. n. 369/2001; Regolamenti comunitari in materia di: a) lotta al finanziamento del terrorismo (Reg. CE n. 881/02; Reg. CE n. 2580/01, nonche' Posizioni comuni nn. 930 e 931 del 2001); b) embarghi (Reg. CE n. 869/06; n. 416/06; n. 68/06; n. 23/06; n. 785/06; n. 2024/05; n. 817/06). --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea. --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento riguarda l'irrogazione di sanzioni amministrative (consistenti in sanzioni pecuniarie) sia in materia di violazione delle misure di congelamento, ai sensi del D.L. n. 369/2001, sia in materia embarghi, ai sensi della normativa di settore, comminate con decreto del competente Ufficio generale del Ministero dell'economia e delle finanze. In entrambi i casi si applica il procedimento di cui al D.P.R. n. 148 del 1988. Nel procedimento possono essere trattati dati giudiziari sia nella fase di raccolta delle segnalazioni (qualora l'infrazione sia stata rilevata in sede penale) che nella fase dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio (durante l'accertamento dello stato patrimoniale del soggetto, effettuato dalla Guardia di finanza). Avverso tali decreti sanzionatori puo' essere presentato ricorso davanti al Giudice Ordinario. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 22

--------------------------------------------------------------------- ALLEGATO N. 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 22 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO --------------------------------------------------------------------- Attivita' di tutela (art. 71 e art. 68,comnma 1 e commna 2 lett. d) del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Contenzioso in materia di invalidita' civile - Trattazione dei ricorsi proposti avverso provvedimenti di accertamento di invalidita' civile emessi dalle Aziende sanitarie locali e Commissioni mediche di verifica --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 1199/71 |Legge 5.2.1992, n. 104 - Legge n. 291/88 |- D.P.R. 21.9.1994, n. 698 - Legge n. 295/90 |- D. lgs. N. 112/98 - D.M. n. 387/91 |- D.L. n. 269/2003, art. 42, comma 3 --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: - Raccolta presso gli interessati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea ed informatizzata Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita' - Aziende sanitarie locali: riconoscimento dello status di invalido civile, cieco, sordomuto e correlato beneficio o riconoscimento di soggetto portatore di handicap ovvero mancato riconoscimento (art. 6, comma 4, D.M. n. 387/91); - Altre strutture sanitarie laddove sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti sanitari (art. 6, comma 5, D.M. n. 387/91) - Commissioni mediche di verifica: come sopra, laddove il verbale di 1^ istanza e' stato redatto dalla Commissione medica di verifica, - I.N.P.S.: riconoscimento dello status di invalido civile, cieco e sordomuto per concessione beneficio economico (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112); - Comuni: come sopra; - Prefetture per la regione Sicilia: come sopra; - Regione Sardegna: come sopra. --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO I soggetti interessati sono persone fisiche che richiedono il riconoscimento a loro favore dello stattus di invalido civile, cieco, sordomuto, portatore di handicap. Il procedimento si avvia su ricorso gerarchico proposto dall'interessato o da altro soggetto legittimato avverso verbale di visita emesso dalla Commissione medica ASL o dalla Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e Finanze. Qualora il ricorso sia corredato dalla documentazione probante per la relativa definizione (verbale sanitario impugnato e corrispettiva notifica, eventuale documentazione sanitaria), viene sottoposto al giudizio medico-legale della Commissione Medica Superiore e definito a norma dell'art. 3 del D.P.R. 698/94. Nella fase istruttoria, laddove indispensabili, sono raccolti dati presso i terzi coinvolti nel procedimento (ASL, INPS, Comuni, ecc.) o presso altra unita' orgarrizzativa del Ministero dell'Economia e Finanze (Commissioni mediche di verifica) o presso gli interessati ai fini della successiva definizione. Il procedimento si conclude con l'emissione del provvedimento finale e la relativa comunicazione a norma di legge. Nello specifico: agli interessati, alla ASL o Commnissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competenti ed, in caso di riconoscimento di status con correlato beneficio economico, anche alla rispettiva sede INPS o Comune o Regione o Prefettura. Il trattamento dei dati viene effettuato anche in presenza di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. La relativa comunicazione viene data al Consiglio di Stato. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 23

--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 23 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attivita' di tutela (art.71 e 68, commi 1 e 2 lett.c), del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di pensionistica di guerra e di provvidenze in favore di perseguitati politici ed internati in campi di sterminio K.Z. --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni -Legge n. 96/1955 |- Legge n. 932/1980 |- legge n. 19/1994 -D.P.R. n.2043/1963 |- D.P.R. n. 834/81 |- Legge n.56/1995 -D.P.R. n. 915/1978 |- Legge n. 656/1986 |- D.P.R. n. 377/1999 -Legge n. 791/1980 |- Legge n. 94/1994 |- Legge n. 236/2000 --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale ed etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose - Dati rivelanti convinzioni politiche - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse) --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: - Raccolta presso gli interessati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzata Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti: - Corte dei conti (trasmissione documentazione per la trattazione del contenzioso giurisdizionale - art. 74 R.D. n. 1038 del 13/8/1933), - Consiglio di Stato e Presidenza della Repubblica (per ricorsi straordinari al Capo dello Stato). --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO a) CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: consiste nell'esame e nella definizione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di un parere tecnico sanitario della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze, dei ricorsi gerarchici prodotti dagli interessati al Direttore della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro, avverso i provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze (in materia di pensioni di guerra) e dal competente Ufficio della Direzione centrale (in materia di provvidenze a favore di perseguitati politici ed internati in campi di sterminio K.Z.). I provvedimenti di definizione dei ricorsi vengono inoltrati ai competenti Uffici dell'Amministrazione per l'eventuale esecuzione. Nel corso dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 126 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, viene acquisita d'ufficio la documentazione necessaria all'istruttoria del ricorso atta a comprovare o smentire quanto affermato dagli interessati nel ricorso e non risultante dalla precedente istruttoria amministrativa. 1 documenti contenenti dati sensibili sono acquisiti solo qualora indispensabili per l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici e per verificare quanto dichiarato dall'interessato in relazione all'oggetto della controversia. Qualora venga proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato viene curata la redazione della relazione al Ministro per il successivo inoltro al Consiglio di Stato e alla Presidenza della Repubblica. b) CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE: si svolge presso la Corte dei conti sia in primo grado che in appello. L'amministrazione cura la rappresentanza in giudizio anche a mezzo di propri funzionari. ---------------------------------------------------------------------

Allegato 1-Scheda n. 24

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