DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1052
Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempreche' questi abbiano l'idoneita' e i requisiti necessari.
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Art. 2. VISITA MEDICA L'azienda potra' in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia, dell'azienda stessa.
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Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia, saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 32, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative ai preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
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Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1. categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi). Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima; 2. categoria: impiegati di congedo (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto; 3. categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici, amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica d'ufficio. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti l' attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinato dalle norme previste dallo annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.
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Art. 5. LAUREATI E DIPLOMATI I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti all'industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2ª, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.
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Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione, ne la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di seconda e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di seconda e terza categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.
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Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di la categoria o di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni a tutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla prima categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.
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Art. 8. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria% corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.
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Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex-novo con la nuova qualifica, con riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni 3 anni di anzianita' di servizio compiuta in qualita' di operaio.
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Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' all'impiegato stesso in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento) che verra' determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell'azienda. Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvata con [R. D. 10 settembre 1923, n. 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957) e successivi) il compenso previsto dal comma 4° del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.
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Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno 40%; b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 65%; c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) 90%; d) lavoro festivo eseguito nelle festivita' infrasettimanali 35%; e) lavoro festivo eseguito nelle festivita' nazionali 65%; f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 58%; h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) 100%; i) lavoro a turni notturni 12%. Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), piu' la contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
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Art. 12. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI, RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale. Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alla norma Interconfederali e legislative. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sara' sostituita con la giornata, che allo stesso titolo, verra' stabilita per la categoria operaia. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello stabilimento, vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento. In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella, fissata per il lavoro festivo.
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Art. 13. FERIE L'impiegato la diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a: - 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; - 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni fino a 13 anni; - 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni; - 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di sei vizio oltre 29 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze dei servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione a merci di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
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Art. 14. PERMESSI CONGEDI MATRIMONIALI Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di 15 giorni, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato, nel periodo delle ferie annuali.
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Art. 15. RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% della retribuzione mensile, salvo the non intervenga la risoluzione del rapporto.
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Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%. Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato; per l'anzianita' maturata dopo tale data invece l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, anche sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati in servizio dal 1 gennaio 1948 verra' riconosciuto, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e le anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non sostituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Per quanto riguarda le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' precedentemente al 1 giugno 1952 si fa riferimento all'accordo interconfederale 14 giugno 1952. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si incontreranno ancora per completare il coordinamento della particolare disciplina di categoria concernente gli aumenti periodici di anzianita' con le norme di cui all'art. 2 dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
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Art. 17. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7 per cento del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno esser depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di Credito. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 18
Art. 18. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
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Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le Associazioni Nazionali potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
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Art. 20. PRESTITI Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra', con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso, essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il debito precedente.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 21
Art. 21. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dallo impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
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Art. 22. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze, di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di un trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le otto saranno retribuite con il 60% della quota oraria di stipendio e di contingenza, calcolata con le modalita' di cui al comma sette dell'art. 11 della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all'art. 10, tali prestazioni saranno retribuite come straordinarie.
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Art. 23. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella, nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli Impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta" trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario. Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre un'indennita' pari a 1/2 mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tali indennizzi. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.
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Art. 24. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita', stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 25
Art. 25. TUTELA DELLA MATERNITA' Ferme restando le disposizioni di legge sulla, tutela delle lavorazioni durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto alla impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento. L'azienda corrispondera' all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e meta' retribuzione per i successivi 3 mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente regolamentazione, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 26
Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle ore 24 salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara' riservato il seguente trattamento:
Anni di ininterrotta anzianita presso l'Azienda senza risoluzione
Conserva- zione del posto (in mesi)
Correspon- sione della retribuzione mensile fino a mesi
Correspon- sione di mezza retribu- zione men- sile per altri mesi
Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora, l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera e) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d), anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopraindicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi famigliari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 27
Art. 27. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore, di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data dello chiamata o del richiamo alle armi. La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
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Art. 28. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartire dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art8); 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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Art. 29. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottate nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria, del rapporto d'impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONI O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 31
Art. 31. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª Categoria; 2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i dieci: 1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 45 per gli impiegati di 3ª categoria. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto gia' da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' "ad personam" l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente dalla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione all'anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga, a percepire per l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 32
Art. 32. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'art. 29 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) (quindici trentesimi di retribuzione mensile, compresa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 o portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivati da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 numero 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1941 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, compresa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuita personae, per i quali la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituiti un unico istituto; c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1942 al 31 dicembre 1947, l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di venticinque trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita', di contingenza; d) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita' di contingenza. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc., di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media dell'ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 35 della presente regolamentazione.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 33
Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni.compiuti. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', per gli uomini, e del 55° anno di eta' per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 26, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 34
Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'articolo 35 del presente contratto. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ([art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 35
Art. 35. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del comitato collettivo nazionali di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 36
Art. 36. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche unico istituto.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 37
Art. 37. SOSTITUZIONE DEGLI USI La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall'art. 32 per l'indennita' di licenziamento relativa all'anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso all'art. 31, sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 38
Art. 38. NORME SPECIALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavora l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni del diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 39
Art. 39. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 37 della presente regolamentazione.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III-art. 40
Art. 40. TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE DEGLI IMPIEGATI RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 3 DICEMBRE 1950 (in vigore dal 1 novembre 1950) [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U105200500400110001&dgu=1960-10-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-07&art.codiceRedazionale=060U1052)
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 1
ALLEGATO 3 ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 2
Art. 2. In ogni provincia, nella quale si rende necessaria l'istituzione e del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' in persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 3
Art. 3. L'intervento del Collegio Tecnico sara' richiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'Associazione che richiede l'intervento, ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta, a far parte del Collegio Tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando, a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 4
Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e delle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio compia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di di ritorno e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria, competenti.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 5
Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al presente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'articolo 4, ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo,
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 6
Art. 6. Le Associazioni degli industriali alimentari e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 7
Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Interfederale sara' richiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richieda l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al presente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravante ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre i quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'articolo 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 8
Art. 8. Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo-art. 9
Art. 9. Il presente accordo, che e' considerato parte Integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'alimentazione del quale seguira', la sorti, entrera' in vigore nel giorno stesso della sua Letto, confermato e sottoscritto.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 1
Art. 1. INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita' debba risiedere, per necessita' di lavoro, in localita' dove non esistono scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere dei pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotranviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro corrispondera' al 50 per cento della spesa dell'abbonamento normale. Il trattamento di cui al precedenti comma, cessa in ogni caso col compimento del 14° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che cio' sia dipeso da causa di malattia. Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 2
Art. 2. PERMESSI SINDACALI Ai lavoratori che in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 3
Art. 3. ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 4
Art. 4. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 5
Art. 5. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tale caso il personale conserva nel confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 6
Art. 6. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto di cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella, quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 7
Art. 7. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente articolo 6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 8
Art. 8. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta, per esperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso ti mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 9
Art. 9. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell'azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 10
Art. 10. NORME GENERALI Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 11
Art. 11. INDENNITA' SPECIALE In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione ed a rendimento, le parti, dopo aver tenuti presenti, d'altro canto, le particolari caratteristiche del settore convengono la istituzione di una indennita' speciale annua nelle seguenti misure: TABELLA OPERAI Uomini: Superiori ai 20 anni: Operaio specializzato . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 29.050 Operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 26.050 Manovale specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.650 Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.150 Dai 18 ai 20 anni: Manovale specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.000 Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 21.200 Dai 16 ai 18 anni: Manovale specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17.750 Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.500 Inferiori ai 16 anni: Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.400 Donne: Superiori ai 18 anni: Operaia specializzata . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.450 Operaia qualificata . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.450 Manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.350 Dai 16 ai 18 anni: Manovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.400 Inferiori ai 16 anni: Manovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.150 TABELLA EQUIPARATI Uomo Donna 1° grado - superiori a 21 anni L. 40.500 33.000 2° grado - superiori a 21 anni " 30.050 23.300 TABELLA IMPIEGATI Uomo Donna Categoria 1. superiore ai 21 anni L. 57.600 57.600 " 2. superiore ai 21 anni " 43.350 36.700 " 2. inferiore ai 21 anni " 37.600 31.850 " 3. A superiore ai 21 anni " 32.250 27.500 " 3. A dai 19 ai 21 anni " 30.550 25.900 " 3. A dai 18 ai 19 anni " 27.050 21.450 " 3. A dai 17 ai 18 anni " 23.300 19.650 " 3. A inferiore ai 17 anni " 21.500 18.200 " 3. B superiore ai 21 anni " 27.300 23.300 " 3. B dai 19 ai 21 anni " 26.050 22.150 " 3. B dai 18 ai 19 anni " 23.450 18.250 " 3. B dai 17 ai 18 anni " 19.750 16.650 " 3. B inferiore ai 17 anni " 18.600 15.750 Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda, arrotondando ad, un mese le frazioni superiori ai quindici L'indennita' in parola verra' corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticipera' degli acconti sulla parte di indennita' gia' maturata. Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le quattordici giornate per gli operai e le sedici per gli impiegati, sara' dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse. L'importo da detrarre sara' calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei. Detta indennita' non e' suscettibile di alcuna variazione in piu' o in meno degli elementi costituenti la retribuzione. Tale indennita' speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione. Gli anticipi, gli aumenti concessi dalle aziende, attraverso accordi scritti o di fatto, verranno assorbiti lino alla concorrenza dei miglioramenti apportati con il presente istituto, nei casi in cui tali anticipi o aumenti siano stati concessi in riferimento al rinnovo del presente Contratto Nazionale di Lavoro. Le somme eventualmente eccedenti saranno mantenute per il futuro come condizioni individuali di miglior favore. NORMA TRANSITORIA Per il corrente anno 1952 l'indennita' speciale verra' corrisposta in relazione ai 37/313 dell'importo globale delle indennita' annuali sopra riportate.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IV-art. 12
Art. 12. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto entra in vigore a partire dal 19 novembre 1952 ed avra' la durata di due anni, con scadenza al 19 novembre 1954. Sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R. R. In caso di disdetta restera' ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte V-art. 1
Art. 1. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'. Comunque per tali mansioni o per quella di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla [legge 15 marzo 1923, n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-03-15;692). Qualora, con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o quarantotto settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto. Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la Corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Per gli autisti ed i carrettieri, nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico, verra' a determinarsi fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia gia' stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro. Le indennita' di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 4 del presente articolo.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte V-art. 2
Art. 2. COTTIMO Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti, direttamente interessate. Nel caso si adottassero sistemi di lavoro a cottimo si applichera' la seguente disciplina: Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare inferiore al 25% della paga contrattuale. Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma, ed al lavoratore saranno con cessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte V-art. 3
Art. 3. DECORRENZA Il presente accordo, aggiuntivo al contratto nazionale normativo di lavoro per gli operai addetti alle industrie alimentari varie, entra in vigore a partire dal 19 novembre 1952 ed avra' la durata di due anni, con scadenza al 19 novembre 1954. Sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R. R. In caso di disdetta restera' ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 Accordo-art. 1
ALLEGATO 4 ACCORDO DEL 9 AGOSTO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLE BUDELLA E DELLA TRIPPA Addi' 9 agosto 1954, in Roma, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo presidente, dott. Angelo Costa, dal vice presidente, dott. senatore Borletti e dall'ingegnere Emilio Zacchi, assistiti dal vice segretario generale, avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti; con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dal suo direttore, dott. Francesco Massa, e dal suo vice direttore, dottor Girolamo Gianni e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale on. Giulio Pastore e dai segretari confederali dott. Bruno Storti, dottor Paolo Cavezzali, dott. Dionigi Coppo, assistiti dal professore Salvatore Papa; con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI rappresentate dal suo segretario, sig. Claudio Cruciani; l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi e dal dott. Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare; con intervento della UNIONE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal segretario sig. Ferruccio Bigi. Addi' 9 agosto 1954, in Roma, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo presidente, dott. Angelo Costa, dal vice presidente, dott. senatore Borletti e dall'ingegnere Emilio Zacchi, assistiti da] vice segretario generale, avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Bazzanti; con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dal suo direttore, dott. Francesco Massa, e dal suo vice direttore, dottor Girolamo Gianni; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale dottor Giuseppe Landi, assistito dai signori Enrico Bruni, Orfeo Sellani, Francesco Bloise e Giordano Bruno Censi; con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal segretario signor Ernesto Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano; ai fini dell'attuazione, nei riguardi del settore industrie delle budella e della trippa, dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale, si e' convenuto quanto segue: Art. 1. RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE Le nuove retribuzioni minime unificate per gli impiegati, gli intermedi e gli operai sono quelle risultanti dalle annesse tabelle.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 Accordo-art. 2
Art. 2. DECORRENZA Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 dell'Accordo 12 giugno 1934, le tabelle di cui al precedente art. 1 hanno la decorrenza stessa del predetto accordo, e cioe', dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 Accordo-art. 3
Art 3. RIPROPORZIONAMENTO ALIQUOTE CONTRATTUALI In conformita' a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo 12 giugno 1954 le aliquote previste dai sottonotati artt. del C.N.N.L. 6 dicembre 1952 vengono modificate come segue: PARTE TERZA IMPIEGATI Art. 10. Comma quarto Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 settimanali verra' corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata. L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al presente accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia; tali importi restano in vigore anche per i nuovi assunti. PARTE QUINTA ACCORDO AGGIUNTIVO Art. 6. Comma secondo La percentuale minima di cottimo e' riproporzionata all'8 per cento.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 Accordo-art. 4
Art. 4. Ai fini dell'applicazione delle nuove aliquote di cui al precedente art. 3, nonche' ai fini di tutti gli altri istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolati in diverso modo, le retribuzioni minime contrattuali sono quelle di cui al precedente n. 1.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 Accordo-art. 5
Art. 5. Il presente accordo forma parte integrante del C.N.N.L. 6 dicembre 1982, per i lavoratori addetti alle Industrie delle budella e della trippa ed esteso con successivo accordo 28 settembre 1953 anche ai lavoratori addetti all'industria degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini, e ne segue le sorti a tutti gli effetti.
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 4 Accordo-Tabelle
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI MINIME CONGLOBATE A VALERE DAL 12 GIUGNO 1954 Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 5 Accordo-art. 1
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